Sentenza 26 agosto 2024
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 03/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Rita LORETO Presidente IA d’AMBROSIO Consigliere Roberto RIZZI Consigliere relatore Maria Cristina RAZZANO Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
sull’appello, in materia di giudizi di conto, iscritto al n. 61868 del registro di segreteria
avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n.
169/2024, depositata il 22/8/2024 e notificata il 28/8/2024 promosso da:
DI S.P.A. (C.F. e P.IVA 00348170101), con sede legale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, in persona del legale rappresentante p.t., Avv. Annalisa Nazzarena Gianelli, in virtù di procura per atti e operazioni della Banca depositata e resa pubblica per atto a rogito Notaio Dott. Angelo Busani di Milano del 27.04.2022, rep. n. 54179, raccolta n. 25135, rappresentata e difesa SENT. 26/2026 dall’Avv. Prof. Mario Sanino (C.F. [...]- pec:
mariosanino@ordineavvocatiroma.org - fax 06.8072776), dall’Avv.
OR RA (C.F. [...]- pec:
lorenzocoraggio@ordineavvocatiroma.org) con domicilio digitale come da Registri PEC e domicilio fisico presso lo Studio legale Sanino in Roma, Viale Parioli 180 nei confronti di:
PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, in persona del Procuratore regionale protempore;
PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale pro-tempore;
VISTO l’atto d’appello.
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.
UDITI, nell’udienza del 4 dicembre 2025, celebrata con l’assistenza del segretario Dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore, cons. Roberto Rizzi, l’Avv.
OR RA, in rappresentanza di DI s.p.a., e il Pubblico ministero, v.p.g. Attilio Beccia.
FATTO
Con relazione n. 477-2023 il giudice designato per l’esame del conto giudiziale n° 39891, relativo all’esercizio finanziario 2019, reso dall’agente contabile Unicredit s.p.a. (di seguito anche solo «Banca» o Istituto di credito»)
in conseguenza dell’attività qualificata “Servizio cassa ed incasso delle tasse universitarie” nel contratto rep. N. 254/2010 (ripetutamente prorogato), svolta a beneficio dell’Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, chiedeva di «sottoporre la gestione all’esame del Collegio» affinché dichiarasse «l’improcedibilità del conto giudiziale in quanto privo dei requisiti di forma e di sostanza» o, in alternativa, di ordinare, fra l’altro, «la compilazione d’ufficio a spese dell’agente contabile del conto giudiziale del Tesoriere Unicredit S.p.A. per l’esercizio finanziario 2019 su modello redatto in forma analitica e rappresentativo nel dettaglio dell’intera gestione».
Tale richiesta scaturiva dalla constatazione che DI s.p.a.,
nell’asserito presupposto di aver operato nella veste di cassiere e non di tesoriere dell’Università (per via dell’operatività limitata alla mera esecuzione degli ordini di riscossione e di pagamento) aveva presentato un documento contabile riassuntivo intitolato “verbale verifica di cassa”, inidoneo, nella forma e nella sostanza, a rappresentarne la gestione.
Sebbene, nel corso dell’istruttoria, l’istituto bancario fosse stato reiteratamente invitato a depositare il conto giudiziale redatto su modello 11 allegato al d.P.R. n. 194 del 1996 (o su modello P allegato n. 17/1, 17/2 e 17/3 al d.lgs. 118/2011) o, comunque, con modalità rappresentative della gestione, lo stesso aveva continuato a produrre il medesimo, inappropriato, documento.
Con la sentenza n. 169/2024, depositata il 22/8/2024 e notificata il 28/8/2024, la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, chiariti prioritariamente gli elementi qualificanti la qualifica di agente contabile («carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione»), rilevava che DI:
- era concessionaria di un servizio di riscossione delle tasse universitarie per conto di un ente (l’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro)
pacificamente qualificabile come pubblica amministrazione (art. 1 comma 2° d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- detta attività comportava, inequivocabilmente, il maneggio di denaro pubblico (tasse universitarie);
- che, pertanto, indipendentemente da esplicite previsioni contrattuali, doveva ritenersi tenuta alla rendicontazione;
- che il mero verbale di verifica di cassa non era idoneo a rappresentare la gestione.
Conseguentemente, dichiarava improcedibile il conto e disponeva che DI provvedesse a rendere il conto mediante presentazione di un nuovo documento idoneo a rappresentare la gestione, comprendente «il carico, lo scarico ed i resti da esigere, l’introito, l’esito e la rimanenza (art.
616 Regolamento di contabilità generale r.d. n. 827/1924)», avvertendo che la mancata nuova compilazione del conto avrebbe esposto «l’agente contabile all’esperimento del giudizio per resa di conto ad istanza della Procura erariale ex artt. 141 e ss. c.g.c. ovvero, in ultima istanza, alla compilazione d’ufficio del conto a spese del contabile medesimo».
Avverso tale decisione DI s.p.a., in data 25/10/2024, proponeva appello.
Prioritariamente, deduceva la «Violazione del principio di affidamento.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.p.r. n. 97/2003. Travisamento dei fatti».
Al riguardo, rappresentava che il contratto stipulato con l’Ateneo in data 23/6/2010, reiteratamente prorogato, aveva a oggetto non il servizio di tesoreria, bensì il mero servizio di cassa e d’incasso delle tasse universitarie in favore dell’Ente (art. 4) e non richiamava espressamente la normativa in materia di servizi di tesoreria di cui al d.lgs. 267/2000 (applicabile nei confronti dei soli enti locali).
L’Università non aveva mosso alcuna contestazione in ordine alle modalità di gestione del servizio appaltato.
Evidenziava, inoltre, che il conto reso, al di là della titolazione “verbale di verifica di cassa”, valorizzando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, rappresentava l’intera gestione annuale del servizio di cassa, riportando il saldo inziale, le entrate, le uscite e il saldo finale (rimanenza) e, separatamente, i riepiloghi di tutte le scritture registrate.
E ciò in coerenza tanto con le previsioni di cui all’art. 1 del d.P.R. 97/2003, recante “Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”, che prevede e separa nettamente le figure del cassiere e del tesoriere, quanto con il disposto dell’art.
23 del d.P.R. 254/ 2002, rubricato “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”.
Con il secondo motivo di gravame, DI, intendendo contestare, in via subordinata, anche le specifiche modalità che il primo giudice aveva stabilito per la resa del conto, deduceva la «Violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 194 del 1996. Violazione del principio di proporzionalità».
A opinione dell’appellante, il modello 11 allegato al d.P.R. 194 del 1996 su cui avrebbe dovuto essere modulato il conto da rendere, oltre che abrogato
(sostituito dall’Allegato 17 al d.lgs. n. 118/2011), non era pertinente poiché riferito a gestioni dei servizi di tesoreria degli Enti Locali, laddove la Banca aveva prestato servizio di cassiere di ente pubblico autonomo.
Concludeva chiedendo «l’integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente declaratoria dell’inesistenza, in capo all’appellante, dell’obbligo di resa del conto giudiziale, nei termini, modalità e contenuti di cui alla sentenza impugnata».
Con conclusioni rassegnate in data 13/11/2025, la Procura generale chiedeva il rigetto dell’appello proposto dalla Unicredit s.p.a. siccome infondato, con conferma della decisione impugnata e condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado.
In particolare, il primo motivo di appello era avversato sostenendo che le previsioni contenute nella convenzione del 23/6/2010 tra l’Ateneo e l’Istituto di credito avrebbero dovuto essere interpretate secondo buona fede ex art.
1366 c.c. e in una prospettiva costituzionalmente orientata, tenuto conto della sussistenza di interessi indisponibili per le parti, quali l’obbligo di presentare conti giudiziali completi e regolari a presidio delle finanze pubbliche.
In tale prospettiva, avrebbero dovuto ritenersi recessivi «sia il nomen iuris, ossia la qualificazione giuridica del servizio appaltato (cassa anziché tesoreria) sia il contegno di mancata contestazione, da parte dell’Università, in merito alla regolarità della resa del presunto conto giudiziale» e, conseguentemente, considerare ricompreso nel contratto di appalto anche il servizio di tesoreria.
Evidenziava, poi, per un verso, che le comunicazioni alla Corte dei conti erano state sottoscritte da DI nella qualità di “tesoriere” e, per altro verso, che sul piano logico-sistematico, qualora l’istituto bancario avesse rivestito solo il ruolo di cassiere, non vi sarebbe stato un tesoriere dell’Ateneo, figura indefettibile nel sistema della c.d. tesoreria unica ex L. n.720/1984 e s.m.i.
(operante anche nei confronti delle Università di diritto pubblico ai sensi dell’art. art. 51, c. 3, l. n. 449/1997).
Con riferimento al secondo motivo di appello, pur convenendo sul fatto che il modello 11 di cui al d.P.R. 194/1996 era stato sostituito dal modello di cui all’allegato 17 del D.lgs. n. 118/2011, osservava che la diretta applicabilità di tale ultimo modello derivava dall’implicito rinvio contenuto nell’art. 6 del contratto (secondo cui il servizio di cassa deve essere svolto nell’osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari di settore e, in particolare:
“…c) di tutte le disposizioni normative e regolamentari che trovano applicazione ai servizi di cassa e tesoreria delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.lgs. n. 165/2001, vigenti nel corso della durata contrattuale;
(…)
e) del R.D. n. 2440/1923;
f) del R.D. n. 827/1924 (…)”.
All’udienza del 4/12/2025, il difensore di DI e il rappresentante della Procura generale enunciavano le rispettive conclusioni, svolgendone i motivi, come compendiati nel verbale d’udienza.
La causa veniva, quindi, posta in decisione.
DIRITTO
1. La convenzione Nella vicenda in esame è controverso l’assolvimento dell’obbligo di resa del conto, da parte dell’istituto bancario DI s.p.a., relativo all’esercizio finanziario 2019.
Ogni valutazione al riguardo deve muovere dall’analisi del rapporto convenzionale che, con tale operatore finanziario, aveva l’Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro.
La convenzione che regolava, nell’indicato periodo, i rapporti tra l’Università e la Banca era quella, per effetto di reiterate proroghe (nella documentazione di causa, comunque, è presente solo la proroga del 27/1/2022, trasmessa d’iniziativa dell’Università, in occasione del deposito del conto in data 2/11/2022), titolata “Servizio cassa ed incasso delle tasse universitarie” di cui al contratto rep. N. 254/2010.
Tale convenzione aveva a oggetto (art. 4) «l'affidamento del servizio di cassa e di incasso delle tasse universitarie per conto dell'Ateneo e di ognuna delle sue strutture con autonomia di bilancio, nonché la custodia di titoli e valori in genere.
Il servizio di cassa consiste nella riscossione di tutte le entrate dell'Ateneo, compreso l'incasso delle tasse universitarie (…) ed il pagamento di tutte le spese ordinate dall'Ateneo stesso.
Il servizio oggetto del presente appalto comprende tutti i flussi finanziari relativi al bilancio generale dell'Università, nonché quelli relativi all'autonomo servizio di cassa dei Dipartimenti o delle altre strutture con autonomia di bilancio, già esistenti presso l'Ateneo (…) nonché la custodia di titoli e valori di pertinenza dell'Università che, a qualsiasi titolo, pervengano all'Istituto cassiere. (…)».
La disciplina del servizio era regolata dall’art. 6, a tenore del quale «Il servizio di cassa deve essere svolto nell'osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari di settore e, in particolare:
(…)
b) dello Statuto dell'Università e del Regolamento amministrativo-contabile in vigore presso la stessa;
c) di tutte le disposizioni normative e regolamentari che trovano applicazione ai servizi di cassa e tesoreria delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs.
n. 165/2001, vigenti nel corso della durata contrattuale;
d) della Legge n. 720/1984;
e) del R.D. n. 2440/1923;
() del R.D. n. 827/1924;
g) del D.lgs. n. 385/1993».
Tra gli obblighi dell’Istituto, elencati nell’art. 9, era previsto:
«(…) 17) garantire, per tutta la durata del servizio, la presenza del Responsabile del servizio di tesoreria di cui alla presente procedura nella città di Catanzaro, presso l'Agenzia di cui al successivo punto;
18) indicare, in sede di stipula del contratto, le generalità del Responsabile del servizio di tesoreria di cui al precedente punto, nonché l'Agenzia primaria di riferimento presso la quale predisporre un apposito sportello "dedicato"
destinato a soddisfare, con assoluta priorità rispetto a terzi, le esigenze e richieste dell'Ateneo ed effettuare le operazioni allo stesso rivolte».
2. La disciplina di settore e la disciplina regolamentare L’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro è stata istituita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 dicembre 1997, che ne ha espressamente previsto l’inclusione nel novero delle “Regie università e nei Regi istituti superiori, di cui all’art., n. 1, del t.u. 1592/1933, n. 1592.
Con la veste di università statale ha proseguito la sua operatività anche all’esito delle riforme di settore.
Con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 (poi modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023), in aderenza alle prescrizioni recate dalla l. 240/2010 (c.d. riforma Gelmini), è stato approvato lo Statuto dell'Università.
Sulla base, in particolare, delle previsioni statutarie (art. 6 e 26), è stato adottato il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.
n. 62 del 29/01/2015).
In tale regolamento, che delinea l’architettura della gestione amministrativa, finanziaria e contabile nonché del sistema dei controlli dell'Università, non vi sono elementi dirimenti, né per affermare né per negare, che i servizi di cassa e di tesoreria debbano far capo alla medesima struttura.
Occorre, dunque, contestualizzare la vicenda nella disciplina di livello nazionale e, quindi procedere a una verifica empirica del modo in cui, in concreto, i rapporti hanno avuto esecuzione.
Un utile elemento di orientamento è rinvenibile nel Testo unico degli enti locali (TUEL): l’art. 209 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 definisce il servizio di tesoreria come «il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e ad altri adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti».
Benché riferita a un contesto operativo peculiare (quello degli enti locali)
questa definizione fotografa l’essenza di un’attività svolta in regime convenzionale a beneficio di operatori pubblici che, perciò, può essere esportata anche in ambiti affini.
Inoltre, tale profilazione è in linea con la definizione “soggettiva” del tesoriere
- settorialmente più appropriata - contenuta nel d.P.R. 97/2003, recante
“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70” che, all’art. 1, lett. r), lo descrive come «il responsabile del servizio tesoreria svolto per conto di un ente. È un istituto di credito che provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto di un ente. A differenza del cassiere, gestisce le risorse numerarie sulla base del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione debitamente esecutive. Può eseguire pagamenti solo entro i limiti di stanziamento dei capitoli. Alla fine dell'esercizio deve rendere all'ente il conto della propria gestione di cassa e, previo concordamento, lo deve trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il discarico».
Per il servizio di cassa utili elementi di orientamento possono essere tratti dal testo legislativo da ultimo menzionato. In esso, i connotati di tale servizio sono desumibili (art. 1, lett. a) dalla definizione di «cassiere» che è individuato nel
«responsabile del servizio cassa esercitato per conto di un ente. È un istituto di credito che, previa sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto di un ente senza alcuna corresponsabilità nella gestione delle risorse. L'unico limite è rappresentato dall'ammontare delle disponibilità numerarie depositate presso di esso».
In definitiva, attraverso una comparazione dei tratti definitori dei due servizi, emerge che gli stessi si differenziano nell’ampiezza delle responsabilità: la tesoreria è la gestione finanziaria globale dell’ente, mentre la cassa è un presidio operativo circoscritto a operazioni minute e basiche.
Per qualificare la tipologia di investitura che DI ha ricevuto in conseguenza della stipulazione della convenzione con l’Ateneo, in mancanza di elementi testuali di inequivocabile significato, occorre vede come, in concreto, il rapporto si sia articolato.
In tale prospettiva, sono rinvenibili una serie di indicatori altamente significativi che inducono a ritenere che detto Istituto abbia cumulato la qualità di mero cassiere a quella di tesoriere.
In primo luogo, la stessa banca di autoqualifica «cassiere/tesoriere», nel trasmettere all’Università il documento di chiusura dell’esercizio, poi inoltrato alla competente Sezione della Corte dei conti.
In secondo luogo, nel bilancio relativo all’esercizio 2019, Unicredit è espressamente qualificato «Istituto Tesoriere» (cfr. pag. 6 del bilancio prodotto in All. 2 del deposito effettuato in data 31/3/2023).
In terzo luogo, anche nell’attestazione di registrazione richiesta all’Agenzia delle Entrate (in calce alla convenzione versata in atti) la natura dell’atto indicata è «appalto servizio di tesoreria».
In quarto luogo, come sopra evidenziato, la convenzione espressamente contemplava il servizio di tesoreria (art. 9, n. 17 e 18).
È pur vero che tali convergenti tracce sono incongruenti con la dichiarazione in atti (all. 7 del deposito del 31/3/2023) del responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali dell’Università secondo cui «l’agente contabile Unicredit S.P.A. gestisce un servizio di cassa e non di tesoreria».
Tuttavia, tale attestazione, in ragione della provenienza (esponente apicale di una struttura intermedia, sebbene settorialmente competente a esprimersi),
non sembra possedere una forza dimostrativa che possa sovrastare quanto univocamente emerge dalle fonti sopra indicate.
In ogni caso, per l’indiscusso ruolo di agente contabile, DI avrebbe dovuto presentare un conto della gestione che fosse realmente rappresentativo dell’attività compiuta. Una simile attitudine deve senz’altro escludersi che abbia il mero “verbale di verifica di cassa”.
3. I motivi di appello In tale scenario, la Banca ha dedotto la violazione del principio di affidamento perché, a fronte di una titolazione del servizio, nella convenzione, non equivocabile, le prestazioni che erano state eseguite erano consistite nel
“riscuotere le entrate” e nel “pagare le spese per conto dell’ente”, senza ulteriori valutazioni del contenimento dell’operatività nell’ambito del bilancio di previsione, peraltro dichiarato come non trasmesso.
Il motivo è infondato.
La circostanza che il bilancio preventivo non fosse nella disponibilità della banca non costituisce una circostanza significativa, ove si consideri che, per espressa previsione della convenzione, «Il servizio oggetto del presente appalto comprende tutti i flussi finanziari relativi al bilancio generale dell'Università».
Dunque, appare inverosimile che proprio l’elemento documentale (il bilancio)
destinato a permeare l’intero servizio curato dall’Istituto di credito non fosse nella sua disponibilità.
Inoltre, in base alle considerazioni sopra svolte, nessun legittimo affidamento poteva essere riposto nel fatto che la convenzione riguardava solo il servizio di cassa e non anche il servizio di tesoreria.
Si consideri in proposito che il principio del legittimo affidamento (figura pretoria di matrice comunitaria), come chiarito dalla giurisprudenza (da ultimo cfr. Cons. Stato sent. 1305/2025) ha la funzione di consentire un’eccezione all’applicazione di una regola di diritto positivo, cui permette di derogare senza contestarne la validità.
Tale principio costituisce il corollario del principio della certezza del diritto, che esige che le norme giuridiche siano chiare e precise, è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici e consente la deroga alla regola di diritto positivo qualora una sua applicazione produca conseguenze irragionevoli a causa di un comportamento tenuto dall’autorità in un determinato caso di specie.
In tale ottica la Corte di giustizia ha affermato che “per quanto riguarda il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, esso si estende, quale corollario del principio della certezza del diritto, a ogni singolo che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione ha fatto sorgere in lui fondate aspettative.
Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate e affidabili.
Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito l’amministrazione.” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 3 giugno 2021, in causa C-39/20).
La giurisprudenza amministrativa ha, inoltre, precisato che la tutela del legittimo affidamento è subordinata a tre condizioni: la prima ha natura oggettiva e riguarda il vantaggio che la parte consegue dalla situazione giuridica apparente (creata dal comportamento positivo della P.A.); in secondo luogo, è necessario che la parte intenda difendere un’utilità ottenuta in buona fede; infine, che la situazione di cui si chiede tutela si sia consolidata nel tempo, evidenziando una sicura stabilità (Consiglio di Stato sez. II, 27 marzo 2023, n. 3112).
Nel caso di specie non risulta ravvisabile l’esistenza di alcuno dei menzionati elementi; infatti, l’Amministrazione non ha posto in essere alcun atto o comportamento in grado di generare un convincimento circa la limitazione del servizio alle sole attività di cassa.
Anche il secondo motivo articolato è infondato.
Con esso la banca ha, in via subordinata, ha contestato le specifiche modalità che il primo giudice aveva stabilito per la resa del conto.
E ciò sulla base della considerazione che il modello 11, allegato al d.P.R. 194 del 1996, su cui avrebbe dovuto essere modulato il conto da rendere, oltre che abrogato (sostituito dall’Allegato 17 al d.lgs. n. 118/2011), non sarebbe pertinente poiché riferito a gestioni dei servizi di tesoreria degli Enti Locali, laddove la Banca aveva prestato servizio di cassiere di ente pubblico autonomo.
Pur essendo pacifico che il modello 11, di cui al d.P.R. n. 194 del 1996, è stato abrogato dal modello di cui all’allegato 17 del D.lgs. n. 118/2011 (richiamato dall’art. 226, comma 1, cit.), si osserva, d’altro canto, che la diretta applicabilità dell’allegato 17 trova ingresso per il tramite dell’art. 6 della convenzione medesima.
Detta previsione, infatti, stabilisce che il servizio di cassa deve essere svolto nell’osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari di settore e, in particolare: “…c) di tutte le disposizioni normative e regolamentari che trovano applicazione ai servizi di cassa e tesoreria delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.lgs. n. 165/2001, vigenti nel corso della durata contrattuale; …e) del R.D. n. 2440/1923; f) del R.D. n. 827/1924…”.
L’ampio rinvio normativo e dinamico contemplato dall’art. 6 del contratto si presta dunque a ricomprendere anche la diretta e piena applicazione dell’art.
226, comma 1, TUEL, e di conseguenza dell’allegato 17 (declinato in allegati 17/1, 17/2 e 17/3) del D.lgs. n. 118/2011, all’Ateneo di Catanzaro: il modello in questione afferisce al rendiconto del tesoriere e contempla l’obbligo di rappresentare le voci di entrata e di spesa non in modo indistinto, ma per competenza e per residui.
In definitiva, deve ritenersi che per l’indiscusso ruolo di agente contabile, DI era tenuta a presentare un conto della gestione che fosse realmente rappresentativo dell’attività compiuta.
Una simile attitudine deve escludersi che abbia il “verbale di verifica di cassa”.
Conclusivamente, l’appello è infondato.
Attesa l’assoluta novità della questione trattata, può farsi luogo, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. alla compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.
Spese di giudizio compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Rita Loreto Firmato digitalmente Firmato digitalmente SENT. 26/2026 DEPOSITATA IN SEGRETERIA il
P. IL DIRIGENTE
Dott. Massimo Biagi Firmato digitalmente SENT. 26/2026 03 FEBBRAIO 2026 Il Funzionario Preposto IA NC