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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4595 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9191/2024, avente ad oggetto “domanda cumulativa di separazione personale coniugi e divorzio” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c. fissato in data 03/12/2025
TRA
(C.F.: ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
GA ON – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
LL AN – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * * visti gli atti e lette le conclusioni delle parti, come da note
1 scritte depositate in sostituzione d'udienza ex articolo
127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente con ricorso depositato Parte_1
in data 10/09/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere co- niuge di , parte resistente, in forza di matrimo- CP_1
nio contratto in data 04/01/2001 in Albania, precisando che dalla loro unione sono nati tre figli: 07/05/2002) maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, (05/07/2006) e Persona_2
(12/10/2007) maggiorenni non economicamente autosuffi- Per_3
cienti.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pro- nunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla deci- sione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conse- guenti (comparsa di risposta depositata il 06/03/2025).
Proseguito il giudizio, con istanza congiunta del 19/11/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e
2 domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 04/01/2001 (atto tra- scritto nei registri dello stato civile del Comune di Kavaja (Albania) al n. 6, anno 2001).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti econo- mici, non risultano elementi ostativi al recepimento della conven- zione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
19/11/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 9191/2024 introdotto con ricorso del 10/09/2024 da nei confronti diParte_1 CP_2
[...
[...] , con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 19/11/2025;
2. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
3. RINVIA la causa per l'ulteriore corso come da separata ordi- nanza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 16/12/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9191/2024, avente ad oggetto “domanda cumulativa di separazione personale coniugi e divorzio” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c. fissato in data 03/12/2025
TRA
(C.F.: ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
GA ON – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
LL AN – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * * visti gli atti e lette le conclusioni delle parti, come da note
1 scritte depositate in sostituzione d'udienza ex articolo
127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente con ricorso depositato Parte_1
in data 10/09/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere co- niuge di , parte resistente, in forza di matrimo- CP_1
nio contratto in data 04/01/2001 in Albania, precisando che dalla loro unione sono nati tre figli: 07/05/2002) maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, (05/07/2006) e Persona_2
(12/10/2007) maggiorenni non economicamente autosuffi- Per_3
cienti.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pro- nunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla deci- sione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conse- guenti (comparsa di risposta depositata il 06/03/2025).
Proseguito il giudizio, con istanza congiunta del 19/11/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e
2 domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 04/01/2001 (atto tra- scritto nei registri dello stato civile del Comune di Kavaja (Albania) al n. 6, anno 2001).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti econo- mici, non risultano elementi ostativi al recepimento della conven- zione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
19/11/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 9191/2024 introdotto con ricorso del 10/09/2024 da nei confronti diParte_1 CP_2
[...
[...] , con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 19/11/2025;
2. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
3. RINVIA la causa per l'ulteriore corso come da separata ordi- nanza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 16/12/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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