Ordinanza cautelare 11 settembre 2024
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 20/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00013/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Brigato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Padova, via Armistizio, n. 229;
contro
Ministero della Difesa - 2° Reggimento Trasmissioni Alpino, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege negli uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto n. -OMISSIS- - del -OMISSIS-, notificato in pari data, emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva, con cui veniva comunicato all'odierno ricorrente, -OMISSIS-, il diniego al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo per le infermità sofferte, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - 2° Reggimento Trasmissioni Alpino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Alda Dellantonio; nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto indicato nell’epigrafe al ricorso, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione generale della previdenza militare e della leva ha respinto le domande da lui presentate in data -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, dirette a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per le infermità A) “ -OMISSIS- ” e B) “ -OMISSIS- ”.
Il contestato provvedimento poggia sui seguenti rilievi: (i) la domanda relativa alla “ -OMISSIS- ” è intempestiva, perché proposta appena l’-OMISSIS-, ben oltre il termine perentorio di sei mesi di cui all’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, decorrente, nel caso all’esame, dal -OMISSIS-, data in cui il ricorrente, come attestato dal verbale mod. -OMISSIS- dd. -OMISSIS- della C.O.M. di Milano, aveva avuto piena conoscenza del male da cui era affetto; (ii) entrambe le infermità fatte valere (“ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- ”) non dipendono da causa di servizio come si evince dal parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, allegato, quale sua parte integrante, al provvedimento medesimo (docc. 11, 20, 23, 3 e 4 dell’Amministrazione).
2. Più precisamente, per quanto d’interesse con riguardo alla rilevata tardività della domanda riferita alla “ -OMISSIS- -OMISSIS-”, il C.M.O. di Milano, come affiora dal verbale dd. -OMISSIS- sopra richiamato, aveva appurato che il militare era affetto da detta sindrome, ritenendola non stabilizzata, e aveva fissato, quale data di conoscenza dell’infermità, il -OMISSIS-.
Successivamente, il Comitato di verifica per le cause di servizio, con il già menzionato parere dd. -OMISSIS-, sulla scorta di un’articolata motivazione, aveva giudicato entrambe le infermità, ossia A) la “ -OMISSIS- ” e B) i “ -OMISSIS- ”, non dipendenti da causa di servizio.
3. Conformandosi al parere espresso dal C.V.C.S., l’Amministrazione, con l’impugnato decreto, ha, dunque, respinto la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo in relazione a entrambe le infermità fatte valere dal ricorrente, affermandone la loro non dipendenza da causa di servizio. Quanto alla sola domanda riferita alla “ -OMISSIS- ” ne ha eccepito, altresì, la tardività.
4. Contro il provvedimento in parola è insorto il ricorrente che lo ritiene viziato da “ manifesta irragionevolezza, incongruenza ovvero difetto di motivazione” come anche dalla “violazione dell’art. 2 D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461” .
Sostiene, in sintesi, che non sarebbe possibile, senza contravvenire a logica, affermare al contempo la tardività della domanda e la sua infondatezza, posto che la prima preclude l’avvio del procedimento, mentre la seconda, al contrario, ne presuppone l’attivazione con le conseguenti valutazioni meritorie.
Ad ogni modo – così il ricorrente - la gravità dell’affezione e la sua dipendenza dal servizio sarebbero state da lui concretamente percepite solo quando, in data -OMISSIS-, si è sottoposto a visita specialistica presso il C.M.O. di Milano, sicché la domanda proposta l’-OMISSIS-, contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione, sarebbe da intendersi tempestiva.
“ Per mero tuziorismo tecnico difensivo ”, il ricorrente evidenzia, inoltre, come il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio postuli un puntuale confronto tra l’infermità e la natura del servizio espletato, nonché le condizioni ambientali in cui esso è stato svolto, al fine di verificarne l’idoneità o meno a incidere causalmente su di essa, e lamenta che un simile confronto, nel caso di specie, non vi sarebbe stato. Anche da qui l’illegittimità del provvedimento gravato.
5. In vista dell’udienza camerale si è costituito il Ministero intimato, il quale si è limitato, in quella sede, a opporsi alla sospensione cautelare del decreto gravato, sul rilievo che si tratta di un provvedimento negativo che, per tale sua natura, non ammette alcuna sospensiva.
6. Con ordinanza n. 101/2024 il Collegio ha ritenuto che le apprezzabili esigenze cautelari del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione della causa nel merito e ha, pertanto, fissato, per la trattazione del ricorso, l’udienza pubblica del 15.1.2025.
7. Con memoria del 30.9.2024, l’Amministrazione ha articolato le proprie difese, eccependo, in limine , l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse: a fronte di un provvedimento plurimotivato, il ricorrente si sarebbe limitato ad aggredire solo una delle ragioni che sostengono il rigetto dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio, ossia quella che attiene alla tardività della domanda riferita alla “ -OMISSIS-” , senza contestare in alcun modo l’affermazione dell’Amministrazione per la quale entrambe le infermità fatte valere, ossia A) la “ -OMISSIS- ” e B) i “ -OMISSIS- ”, non sono dipendenti da causa di servizio; da ciò discenderebbe che, se anche il rilievo della tardività dell’istanza dovesse risultare erroneo, il provvedimento rimarrebbe comunque adeguatamente giustificato dalla ragione meritoria del rigetto; l’eventuale accoglimento dell’unica censura formulata nel ricorso non sarebbe, in definitiva, di alcuna utilità per il ricorrente, rimanendo il provvedimento validamente sorretto dall’autonomo capo di motivazione rimasto incontestato; di qui la carenza d’interesse al ricorso.
L’Amministrazione insiste comunque, in subordine, sulla correttezza del provvedimento, anche laddove afferma la tardività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in relazione alla “ -OMISSIS-” . Valorizza, a tal fine, la data del -OMISSIS- apposta al certificato emesso dalla -OMISSIS-, dal quale il ricorrente avrebbe appreso sia l’esistenza della sindrome sia “ la sua riconducibilità alla situazione lavorativa avversativa ”. La domanda di riconoscimento della causa di servizio presentata appena l’-OMISSIS- sarebbe, rispetto a detta sindrome, ampiamente tardiva, avuto riguardo al termine perentorio stabilito dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001.
8. All’udienza del 15.1.2025 la causa è stata introitata per la decisione.
9. Non coglie nel segno l’eccezione formulata dalla difesa erariale che prospetta l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, venendo in rilievo un provvedimento plurimotivato aggredito, a suo dire, solo limitatamente ad una delle diverse e autonome ragioni che lo giustificano.
Contrariamente a quanto sostiene l’Amministrazione, infatti, affiora dalla lettura del gravame, che il ricorrente non si è limitato a focalizzarsi sulla sola ragione del rigetto centrata sulla tardività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma ha contestato, altresì, seppure in termini molto stringati, la correttezza del capo di motivazione del provvedimento impugnato che definisce entrambe le infermità fatte valere dal ricorrente come non dipendenti da causa di servizio.
10. Nel merito il ricorso è infondato.
10.1. Per la c.d. ragione più liquida, quale criterio selettivo dei motivi da scrutinare in ossequio alle esigenze di celerità e di economia processuale, pare opportuno esaminare, per prima, la censura rivolta contro il capo di motivazione del provvedimento impugnato che attiene alla rilevata non dipendenza da causa di servizio di entrambe le infermità prospettate dal ricorrente.
10.2. Nell’articolare la doglianza, il ricorrente afferma che l’Amministrazione ha respinto la sua domanda senza porre le infermità di cui si tratta in relazione alla natura del servizio da lui espletato e alle condizioni ambientali in cui esso è stato svolto.
L’affermazione è palesemente smentita dal provvedimento sopra riportato, motivato per relationem con richiamo al “ parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-” allegato al provvedimento medesimo quale sua “parte integrante ” (cfr. docc. 3 e 4 dell’Amministrazione).
Nel richiamato parere, il Comitato di verifica per le cause di servizio, premesso, con riguardo alla “ -OMISSIS-”, che si tratta di “ -OMISSIS-”, evidenzia come, nel caso di specie non si fossero rinvenute “ documentate quanto oggettive situazioni a -OMISSIS-, riconducibili al servizio prestato, idonee, per tipologia, intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, quali fattori scatenanti ”, ritenendo, in particolare che “tra queste ultime non” potessero “ rientrare gli invocati fattori lavorativi che possono correlarsi con il disturbo di specie solo come abnorme ‘vissuto soggettivo’ di situazioni emergenziali, quali le necessarie misure di prevenzione pandemica, interessanti l’intera collettività nazionale, indotto e/o amplificato dalla -OMISSIS-”. Il C.V.C.S. aveva, pertanto, concluso che la sindrome in questione non potesse “ricollegarsi al servizio prestato, così come risultante in atti, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante in quanto gli invocati fattori di servizio non appaiono di tale oggettiva intensità e gravità qualitativa da prevalere efficacemente sulle condizioni -OMISSIS- dell’interessato ”.
Quanto alla seconda infermità, il C.V.C.S. si è espresso nei seguenti termini: “ l’infermità ‘ -OMISSIS- documentati da accertamenti strumentali’ non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto consiste in un’-OMISSIS-, cioè dei processi consci ed inconsci che permettono di ‘conoscere’, comprendere e comunicare (attraverso l’identificazione, l’elaborazione e la memorizzazione delle informazioni) che comunemente è di natura primitiva, per patologie degenerative dell’encefalo (demenza senile, M. di Alzheimer, M. di Parkinson, patologie demielinizzanti cerebrali, etc.), neoplasie cerebrali, patologie cerebro-vascolari, psicopatologie croniche (Depressione), ovvero secondaria all’abuso di farmaci, droghe, alcool, od a gravi traumi cranici commotivi. Nel caso in esame, contraddistinto da deficit -OMISSIS-, in assenza di un valido trauma cranico commotivo, comprovato come avvenuto per cause inerenti al servizio, l’infermità è da considerarsi di natura -OMISSIS- ovvero conseguente a fattori extra-lavorativi. Infatti, l’evento denunciato in istanza, peraltro mai valutato come tale da parte di questo Collegio ai fini della dipendenza da fatti di servizio, non può aver generato un trauma avente, sul piano quali-quantitativo, modale e cronologico, una tale capacità lesiva da causare in maniera diretta ed immediata od anche solo concausare in misura efficiente e determinante l’-OMISSIS- in esame costituendo, tutt’al più, l’occasione rivelatrice di una condizione patologica preesistente che, allo stato degli atti, non risulta riconducibile al servizio prestato dal dipendente. Per di più, tenuto conto delle descritte circostanze di modo, l’invocato evento traumatico, seppur avvenuto durante l’attività lavorativa in data -OMISSIS-, non può essere riconosciuto dipendente da fatti di servizio in quanto la causa che ha determinato la caduta accidentale del dipendente sarebbe stata una condizione patologica acuta (-OMISSIS-) che, allo stato degli atti, non è in alcun modo attribuibile, direttamente od indirettamente, al servizio da egli prestato ovvero a preesistenti infermità o lesioni già ricondotte o riconducibili al servizio medesimo ”.
10.3. Traspare, dunque, chiaro dal sopra riportato parere del C.V.C.S., richiamato nel provvedimento gravato a suo fondamento motivazionale, come entrambe le infermità siano state analizzate dall’Amministrazione in relazione al servizio prestato dal ricorrente, senza che da tale raffronto emergesse l’efficienza causale del secondo rispetto alle prime.
10.4. Del resto, la genericità - al limite dell’inammissibilità - che connota la censura all’esame, esaurita dal ricorrente in poche righe, non offre al Collegio alcuno specifico spunto di critica al contenuto del parere espresso dal C.V.C.S., laddove, con riguardo a entrambe le infermità, separatamente considerate, non rinviene nelle situazioni di servizio la causa del loro insorgere.
La censura attorea, in definitiva, è inidonea, per la sua inconsistenza, a scalfire il provvedimento gravato laddove questo rileva, con richiamo all’articolato parere del C.V.C.S., che entrambe le patologie affermate dal ricorrente non dipendono da causa di servizio.
10.5. La legittimità di detta autonoma ragione giustificatrice del provvedimento gravato conduce al rigetto dell’intero ricorso senza che sia necessario esaminare l’ulteriore doglianza che investe il diverso capo di motivazione, logicamente indipendente, incentrato sulla tardività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in relazione alla sola “-OMISSIS-”.
È granitico, infatti, in giurisprudenza il principio per cui “ nei casi in cui il provvedimento impugnato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze ” (da ultimo C.d.S., sez. V, sentenza n. 7911/2024).
11. Il ricorso, in conclusione, è infondato e deve, perciò, essere respinto con sequela di condanna del ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere al Ministero della Difesa le spese di lite che liquida in € 2.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Alda Dellantonio, Consigliere, Estensore
Michele Menestrina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alda Dellantonio | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.