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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 415/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. TROPIANO ANNAMARIA, giusta procura Parte_1 in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura in atti CP_1
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
, con ricorso depositato in data 19.9.2020, adiva il giudice del lavoro del Tribunale Parte_1 di Locri per ottenere l'accertamento della natura professionale delle patologie da cui è affetto “ernie cervicali discali e lombosacrali multiple” e la condanna di alla corresponsione delle indennità CP_1 per la menomazione dell'integrità psicofisica determinate un danno biologico permanente pari al 20
% o alla diversa misura accertata in corso di causa, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e con vittoria di spese e competenze di liti da distrarsi.. Nella resistenza di che insisteva per il rigetto della domanda, il giudice del Tribunale di Locri, condividendo le CP_1 risultanze della CTU espletata in corso di giudizio, rigettava la domanda compensando le spese di lite. Osservava che la patologia riscontrata “ernie discali lombo-sacrali L4-L5, L5-S1 con discreta limitazione funzionale e radicolopatia a destra” non trovasse un nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta, quella di autista conducente di autobus di linea, dal 2008 al 2010 in regime part time e dal 2010 sino alla data di deposito del ricorso a tempo pieno.
Ha proposto appello per i motivi che si esamineranno partitamente in seguito. Parte_1 ha resistito ed ha chiesto la conferma della sentenza appellata. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 4/12/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 5/12/2025.
*****
L'appello è infondato.
L'appellante denuncia, in primis, la nullità della sentenza sotto plurimi aspetti: 1) violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c., per avere recepito acriticamente le risultanze della ctu senza valutare le osservazioni di parte;
2) violazione del diritto di difesa (art 24 Cost) per avere disatteso immotivatamente le richieste di integrazione della prova, non ammettendo documentazione sanitaria sopravvenuta e per non avere accolto la richiesta di sostituzione del teste, dichiarato incapace a testimoniale per avere assistito alla deposizione di altro teste;
3) violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ( art. 112 c.p.c . ), poiché la relazione peritale recepita in sentenza è andata oltre il quesito del giudice, impostandosi sulla valutazione di una patologia non denunciata ed insorta nel 2015 ed accertando fatti principali diversi da quelli proposti dalle parti e sforanti il perimetro d'indagine demandato attraverso i quesiti formulati.
Denuncia inoltre vizi della motivazione, atteso che il giudice ha errato nel ritenere la malattia non tabellata, affermando che – con interpretazione contraria a costante giurisprudenza di merito e di legittimità - la conduzione di autobus di linea non rientri nella previsione delle lavorazioni di cui alla tabella II DM 11 dicembre 2009, non essendo mezzo pesante. Ha affermato, invece, che trattasi di malattia tabellata, che, ancorché contemplata nella Lista 2 - ove sono indicate le malattie che hanno una limitata probabilità ad essere correlate con l'attività lavorativa - è pur sempre malattia assistita da presunzione legale laddove il lavoratore dimostri di essere stato adibito a lavorazione egualmente tabellate (nel caso di specie la lavorazione prevista è l'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero nella guida di mezzi pesanti). Considerato che gli autobus di linea costruiti fino agli anni 70 -
80 e in uso fino a qualche anno orsono, presentavano un livello di vibrazioni trasmesse al corpo alla colonna vertebrale superiore al “livello di azione tollerabile” (per come fissato dal D.Lgs 187/2005 in recepimento della Direttiva Europea 2002/44/CE ), ha concluso che la conduzione di autobus di quel tipo fosse fattore predisponente e causa efficiente alla insorgenza di patologie a carico della colonna vertebrale, con particolare incidenza sul tratto lombo -sacrale; che dalla prova acquisita, seppur limitata all'audizione di un solo teste, è emerso che il l'automezzo assegnato al ricorrente e utilizzato quotidianamente, era caratterizzato da un sedile di guida con sistema “molla e chiodo” sguarnito di sistemi di protezione conformati alle prescrizioni comunitarie e nazionali sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
che la presunzione legale, iuris tantum, dalla quale è assistita la malattia tabellata, non è stata superata da prova contraria a carico dell'ente assicuratore, capace di dimostrare che la patologia trovasse origine in fattore diverso dall'attività lavorativa.
Esaminando le censure di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, va osservato che per giurisprudenza costante non è carente di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni peritali, attraverso il semplice richiamo (cfr Corte App.
Catania, Sez. II, 14 giugno 2019; Cass. Civ., 28647/2013). Ciò in forza del principio in forza del quale
“ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate”. Ed ancora
“affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non sarà quindi necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio” (ex multis,
Cass.21505/18; Cass 4353/19). Allo stesso modo, la giurisprudenza prevalente afferma che qualora il giudice non intenda condividere i risultati di considerazioni o valutazioni compiute dal consulente, solo in tal caso avrà l'onere di motivare la propria decisione indicando il vizio logico o metodologico insito nel ragionamento seguito dal consulente tecnico d'ufficio. (cfr. Cass. civ. n. 5777/1998).
Né è possibile configurare un vizio di nullità della sentenza nella mancata ammissione delle richieste di integrazione documentale e di sostituzione del teste ritenuto incapace. Neanche l'omessa motivazione del rigetto delle richieste istruttorie determina un vizio di nullità, essendo tuttalpiù denunciabile per vizi di motivazione (Cass ord 13716 del 5.7.16; sent 6715/2016) laddove la parte ritenga che la prova non ammessa sia in grado di inficiare in concreto l'efficacia di altri risultanze istruttorie sulle quali si è basato il convincimento del giudice. Costantemente la Suprema Corte ha affermato che il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti, qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute in sentenza (Cass sentenza14611/2005: “l'omessa motivazione circa la reiezione delle istanze di ammissione non assume rilievo allorché, dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza, possa argomentarsi la superfluità, l'inconcludenza e e la irrilevanza delle prove dedotte” . Così anche Cass 18025/19 e Cass
11176/2017).
Passando al caso in esame, la superfluità delle richieste istruttorie formulate dal ricorrente seppure non esplicitata, si desume chiaramente – per le ragioni che si esporranno nel prosieguo – dalla motivazione della sentenza impugnata, che fa rimando al contenuto della relazione del consulente tecnico, le cui valutazioni vanno condivise poiché esaustive e corrette.
Non smentita da dati oggettivi è innanzitutto l'affermazione che la patologia accertata “Ernie discali lombo-sacrali L4-L5, L5-S1 con discreta limitazione funzionale e radicolopatia a destra”, non rientri nelle malattie tabellate. Come correttamente rilevato dall'appellato per essere tabellata la CP_1 malattia deve essere non solo indicata nelle tabella, ma anche essere provocata da lavorazioni indicate nella stessa tabella.
Ora, le tabelle allegate al DM 11 dicembre 2009 prevedono, alle liste 1 e 2, quale possibile agente patogeno dell'ernia discale lombare, “Vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici”, intendendo come mezzi pesanti e mezzi meccanici: “macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori
(muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura” per come si evince alla voce 77 delle tabelle allegate al DPR 1124/65. Si desume, dunque, che, concordando con il consulente nominato in primo grado, che il lavoro di autista di autobus non può essere assimilato a nessuna delle mansioni elencate nella lista di cui sopra e dunque non rientra tra quelle che espongono alle azioni morbigene correlate alla patologia denunciata.“
La differenza è allora sostanziale, poiché l'onere della prova in ordine alle caratteristiche morbigene della lavorazione, alla sussistenza della malattia e al nesso causale tra la prima e la malattia ricade interamente a carico del lavoratore.
E tale prova non è stata raggiunta. Sul punto, invero, l'appellante sostiene che l'attività svolta presso le autolinee rientrasse nelle mansioni elencate nella lista di cui sopra , poiché gli autobus Parte_2 di linea costruiti fino agli anni 70 -80 e in uso fino a qualche anno orsono presentavano un livello di vibrazioni trasmesse al corpo alla colonna vertebrale superiore al “livello di azione tollerabile” (pari a 0.5 m/s2 per come fissato dal D.Lgs 187/2005 in recepimento della Direttiva Europea 2002/44/CE
) – anche a causa del sedile di guida con sistema “molla e chiodo” sguarnito di sistemi di protezione conformati alle prescrizioni comunitarie e nazionali sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori
- da determinare una ragionevole presunzione della derivazione professionale delle discopatie e patologie alla colonna vertebrale. Ha aggiunto, inoltre, che tali circostanze sono state confermate dall'unico teste ammesso ed escusso, il quale ha dichiarato che “l'automezzo assegnato al ricorrente e utilizzato quotidianamente prima della denuncia della malattia professionale era caratterizzato da un sedile di guida con sistema “molla e chiodo”, e come tale sguarnito di sistemi di protezione conformati alle prescrizioni comunitarie e nazionali sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
Le argomentazioni di parte appellante non riescono a superare validamente le valutazioni del ctu, in quanto resta su un piano di mera asserzione, priva di riscontri scientifici e oggettivi, l'affermazione che gli autobus di linea condotti dall' sino all'introduzione del ricorso superassero il limite di Pt_1 tollerabilità del livello di vibrazioni. Né la prova di questo dato può essere demandata ai testi, i quali possono solo confermare circostanze di fatto, ma non esprimere valutazioni di carattere tecnico- scientifico. Pertanto, l'avere confermato il teste che il sedile di guida dell'autobus era caratterizzato dal sistema “molla e chiodo” non prova ancora la non conformità di detto sistema alle prescrizioni normative sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, circostanza quest'ultima non demandabile alla prova testimoniale. Si comprende allora la superfluità della prova per testi non ammessa, poiché la circostanza in ordine all'esposizione della colonna vertebrale a continue sollecitazioni, essendo una valutazione di ordine tecnico, non è ad essi demandabile.
Al di là di tale aspetto, il dato più pregnante rilevato dal ctu, al fine di escludere la derivazione professionale della malattia, è che la medesima patologia risulta già esistente nel 2013, dopo solo tre anni di attività a tempo pieno. La precoce insorgenza della patologia stessa va allora ad escludere il necessario requisito temporale di azione biomeccanica prolungata nel tempo.
Ha invero osservato il ctu, in replica alle osservazioni di parte riproposte anche in sede di appello, che l'ernia discale L4-L5 era già presente in epoca molto antecedente l'intervento chirurgico effettuato nel mese di Novembre 2015. Questa non solo viene rilevata e descritta nella RM spinale del 10.02.2015, ma nello stesso referto è riportato che tale ernia discale era stata già rilevata, in un precedente esame di cui noi non abbiamo refertazione “…I dischi intersomatici L4-L5 ed L5-S1 appaiono ipointensi in T2 in relazione a fenomeni di disidratazione. A livello L4-L5 è presente un'ernia discale mediana, nel contesto di una protrusione discale ad ampio raggio. Tale reperto appare sostanzialmente invariato rispetto al precedente esame. A livello L5-S1 è presente un'ernia discale localizzata nello spazio epidurale anteriore in sede mediana, paramediana ed intraforaminale destra, più estesa che al precedente esame;
….”. Aggiunge il ctu- ad ulteriore conferma della preesistenza di questa patologia “ernia discale L4 L5, che dalla medesima documentazione in atti si evince che la medesima è stata diagnosticata ancor prima dell'esame RM spinale L/S del 10.02.2015. L'appello va dunque rigettato, con conferma della sentenza impugnata. Spese irripetibili, essendovi in atti la dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
663/2023 del Giudice del lavoro di Locri , pubblicata in 06/06/2023, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Spese di lite interamente compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 415/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. TROPIANO ANNAMARIA, giusta procura Parte_1 in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura in atti CP_1
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
, con ricorso depositato in data 19.9.2020, adiva il giudice del lavoro del Tribunale Parte_1 di Locri per ottenere l'accertamento della natura professionale delle patologie da cui è affetto “ernie cervicali discali e lombosacrali multiple” e la condanna di alla corresponsione delle indennità CP_1 per la menomazione dell'integrità psicofisica determinate un danno biologico permanente pari al 20
% o alla diversa misura accertata in corso di causa, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e con vittoria di spese e competenze di liti da distrarsi.. Nella resistenza di che insisteva per il rigetto della domanda, il giudice del Tribunale di Locri, condividendo le CP_1 risultanze della CTU espletata in corso di giudizio, rigettava la domanda compensando le spese di lite. Osservava che la patologia riscontrata “ernie discali lombo-sacrali L4-L5, L5-S1 con discreta limitazione funzionale e radicolopatia a destra” non trovasse un nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta, quella di autista conducente di autobus di linea, dal 2008 al 2010 in regime part time e dal 2010 sino alla data di deposito del ricorso a tempo pieno.
Ha proposto appello per i motivi che si esamineranno partitamente in seguito. Parte_1 ha resistito ed ha chiesto la conferma della sentenza appellata. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 4/12/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 5/12/2025.
*****
L'appello è infondato.
L'appellante denuncia, in primis, la nullità della sentenza sotto plurimi aspetti: 1) violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c., per avere recepito acriticamente le risultanze della ctu senza valutare le osservazioni di parte;
2) violazione del diritto di difesa (art 24 Cost) per avere disatteso immotivatamente le richieste di integrazione della prova, non ammettendo documentazione sanitaria sopravvenuta e per non avere accolto la richiesta di sostituzione del teste, dichiarato incapace a testimoniale per avere assistito alla deposizione di altro teste;
3) violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ( art. 112 c.p.c . ), poiché la relazione peritale recepita in sentenza è andata oltre il quesito del giudice, impostandosi sulla valutazione di una patologia non denunciata ed insorta nel 2015 ed accertando fatti principali diversi da quelli proposti dalle parti e sforanti il perimetro d'indagine demandato attraverso i quesiti formulati.
Denuncia inoltre vizi della motivazione, atteso che il giudice ha errato nel ritenere la malattia non tabellata, affermando che – con interpretazione contraria a costante giurisprudenza di merito e di legittimità - la conduzione di autobus di linea non rientri nella previsione delle lavorazioni di cui alla tabella II DM 11 dicembre 2009, non essendo mezzo pesante. Ha affermato, invece, che trattasi di malattia tabellata, che, ancorché contemplata nella Lista 2 - ove sono indicate le malattie che hanno una limitata probabilità ad essere correlate con l'attività lavorativa - è pur sempre malattia assistita da presunzione legale laddove il lavoratore dimostri di essere stato adibito a lavorazione egualmente tabellate (nel caso di specie la lavorazione prevista è l'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero nella guida di mezzi pesanti). Considerato che gli autobus di linea costruiti fino agli anni 70 -
80 e in uso fino a qualche anno orsono, presentavano un livello di vibrazioni trasmesse al corpo alla colonna vertebrale superiore al “livello di azione tollerabile” (per come fissato dal D.Lgs 187/2005 in recepimento della Direttiva Europea 2002/44/CE ), ha concluso che la conduzione di autobus di quel tipo fosse fattore predisponente e causa efficiente alla insorgenza di patologie a carico della colonna vertebrale, con particolare incidenza sul tratto lombo -sacrale; che dalla prova acquisita, seppur limitata all'audizione di un solo teste, è emerso che il l'automezzo assegnato al ricorrente e utilizzato quotidianamente, era caratterizzato da un sedile di guida con sistema “molla e chiodo” sguarnito di sistemi di protezione conformati alle prescrizioni comunitarie e nazionali sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
che la presunzione legale, iuris tantum, dalla quale è assistita la malattia tabellata, non è stata superata da prova contraria a carico dell'ente assicuratore, capace di dimostrare che la patologia trovasse origine in fattore diverso dall'attività lavorativa.
Esaminando le censure di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, va osservato che per giurisprudenza costante non è carente di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni peritali, attraverso il semplice richiamo (cfr Corte App.
Catania, Sez. II, 14 giugno 2019; Cass. Civ., 28647/2013). Ciò in forza del principio in forza del quale
“ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate”. Ed ancora
“affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non sarà quindi necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio” (ex multis,
Cass.21505/18; Cass 4353/19). Allo stesso modo, la giurisprudenza prevalente afferma che qualora il giudice non intenda condividere i risultati di considerazioni o valutazioni compiute dal consulente, solo in tal caso avrà l'onere di motivare la propria decisione indicando il vizio logico o metodologico insito nel ragionamento seguito dal consulente tecnico d'ufficio. (cfr. Cass. civ. n. 5777/1998).
Né è possibile configurare un vizio di nullità della sentenza nella mancata ammissione delle richieste di integrazione documentale e di sostituzione del teste ritenuto incapace. Neanche l'omessa motivazione del rigetto delle richieste istruttorie determina un vizio di nullità, essendo tuttalpiù denunciabile per vizi di motivazione (Cass ord 13716 del 5.7.16; sent 6715/2016) laddove la parte ritenga che la prova non ammessa sia in grado di inficiare in concreto l'efficacia di altri risultanze istruttorie sulle quali si è basato il convincimento del giudice. Costantemente la Suprema Corte ha affermato che il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti, qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute in sentenza (Cass sentenza14611/2005: “l'omessa motivazione circa la reiezione delle istanze di ammissione non assume rilievo allorché, dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza, possa argomentarsi la superfluità, l'inconcludenza e e la irrilevanza delle prove dedotte” . Così anche Cass 18025/19 e Cass
11176/2017).
Passando al caso in esame, la superfluità delle richieste istruttorie formulate dal ricorrente seppure non esplicitata, si desume chiaramente – per le ragioni che si esporranno nel prosieguo – dalla motivazione della sentenza impugnata, che fa rimando al contenuto della relazione del consulente tecnico, le cui valutazioni vanno condivise poiché esaustive e corrette.
Non smentita da dati oggettivi è innanzitutto l'affermazione che la patologia accertata “Ernie discali lombo-sacrali L4-L5, L5-S1 con discreta limitazione funzionale e radicolopatia a destra”, non rientri nelle malattie tabellate. Come correttamente rilevato dall'appellato per essere tabellata la CP_1 malattia deve essere non solo indicata nelle tabella, ma anche essere provocata da lavorazioni indicate nella stessa tabella.
Ora, le tabelle allegate al DM 11 dicembre 2009 prevedono, alle liste 1 e 2, quale possibile agente patogeno dell'ernia discale lombare, “Vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici”, intendendo come mezzi pesanti e mezzi meccanici: “macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori
(muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura” per come si evince alla voce 77 delle tabelle allegate al DPR 1124/65. Si desume, dunque, che, concordando con il consulente nominato in primo grado, che il lavoro di autista di autobus non può essere assimilato a nessuna delle mansioni elencate nella lista di cui sopra e dunque non rientra tra quelle che espongono alle azioni morbigene correlate alla patologia denunciata.“
La differenza è allora sostanziale, poiché l'onere della prova in ordine alle caratteristiche morbigene della lavorazione, alla sussistenza della malattia e al nesso causale tra la prima e la malattia ricade interamente a carico del lavoratore.
E tale prova non è stata raggiunta. Sul punto, invero, l'appellante sostiene che l'attività svolta presso le autolinee rientrasse nelle mansioni elencate nella lista di cui sopra , poiché gli autobus Parte_2 di linea costruiti fino agli anni 70 -80 e in uso fino a qualche anno orsono presentavano un livello di vibrazioni trasmesse al corpo alla colonna vertebrale superiore al “livello di azione tollerabile” (pari a 0.5 m/s2 per come fissato dal D.Lgs 187/2005 in recepimento della Direttiva Europea 2002/44/CE
) – anche a causa del sedile di guida con sistema “molla e chiodo” sguarnito di sistemi di protezione conformati alle prescrizioni comunitarie e nazionali sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori
- da determinare una ragionevole presunzione della derivazione professionale delle discopatie e patologie alla colonna vertebrale. Ha aggiunto, inoltre, che tali circostanze sono state confermate dall'unico teste ammesso ed escusso, il quale ha dichiarato che “l'automezzo assegnato al ricorrente e utilizzato quotidianamente prima della denuncia della malattia professionale era caratterizzato da un sedile di guida con sistema “molla e chiodo”, e come tale sguarnito di sistemi di protezione conformati alle prescrizioni comunitarie e nazionali sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
Le argomentazioni di parte appellante non riescono a superare validamente le valutazioni del ctu, in quanto resta su un piano di mera asserzione, priva di riscontri scientifici e oggettivi, l'affermazione che gli autobus di linea condotti dall' sino all'introduzione del ricorso superassero il limite di Pt_1 tollerabilità del livello di vibrazioni. Né la prova di questo dato può essere demandata ai testi, i quali possono solo confermare circostanze di fatto, ma non esprimere valutazioni di carattere tecnico- scientifico. Pertanto, l'avere confermato il teste che il sedile di guida dell'autobus era caratterizzato dal sistema “molla e chiodo” non prova ancora la non conformità di detto sistema alle prescrizioni normative sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, circostanza quest'ultima non demandabile alla prova testimoniale. Si comprende allora la superfluità della prova per testi non ammessa, poiché la circostanza in ordine all'esposizione della colonna vertebrale a continue sollecitazioni, essendo una valutazione di ordine tecnico, non è ad essi demandabile.
Al di là di tale aspetto, il dato più pregnante rilevato dal ctu, al fine di escludere la derivazione professionale della malattia, è che la medesima patologia risulta già esistente nel 2013, dopo solo tre anni di attività a tempo pieno. La precoce insorgenza della patologia stessa va allora ad escludere il necessario requisito temporale di azione biomeccanica prolungata nel tempo.
Ha invero osservato il ctu, in replica alle osservazioni di parte riproposte anche in sede di appello, che l'ernia discale L4-L5 era già presente in epoca molto antecedente l'intervento chirurgico effettuato nel mese di Novembre 2015. Questa non solo viene rilevata e descritta nella RM spinale del 10.02.2015, ma nello stesso referto è riportato che tale ernia discale era stata già rilevata, in un precedente esame di cui noi non abbiamo refertazione “…I dischi intersomatici L4-L5 ed L5-S1 appaiono ipointensi in T2 in relazione a fenomeni di disidratazione. A livello L4-L5 è presente un'ernia discale mediana, nel contesto di una protrusione discale ad ampio raggio. Tale reperto appare sostanzialmente invariato rispetto al precedente esame. A livello L5-S1 è presente un'ernia discale localizzata nello spazio epidurale anteriore in sede mediana, paramediana ed intraforaminale destra, più estesa che al precedente esame;
….”. Aggiunge il ctu- ad ulteriore conferma della preesistenza di questa patologia “ernia discale L4 L5, che dalla medesima documentazione in atti si evince che la medesima è stata diagnosticata ancor prima dell'esame RM spinale L/S del 10.02.2015. L'appello va dunque rigettato, con conferma della sentenza impugnata. Spese irripetibili, essendovi in atti la dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
663/2023 del Giudice del lavoro di Locri , pubblicata in 06/06/2023, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Spese di lite interamente compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)