Articolo 8 della Legge 7 ottobre 1977, n. 754
Articolo 7
Versione
5 novembre 1977
Art. 8.

L'articolo 57 delle "Condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato" e' sostituito dal seguente:
"§ 1 - Rappresentanza. - Ferme le norme sulla competenza, l'amministrazione e' rappresentata dal Ministro per i trasporti sia dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria che a quella amministrativa, ad eccezione dei giudizi promossi davanti alle preture o agli uffici di conciliazione per i quali la rappresentanza dell'amministrazione spetta al direttore compartimentale territorialmente competente.
§ 2 - Facolta' di delega. - Il Ministro per i trasporti e i direttori compartimentali, trattandosi di fatti non personali, possono designare, quali rappresentanti dell'amministrazione per determinati incombenti giudiziali, come il giuramento, l'interrogatorio o simili, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza in ragione delle loro funzioni".

Entrata in vigore il 5 novembre 1977