Articolo 34 della Legge 8 marzo 1949, n. 75
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23 marzo 1949
Art. 34. Stanziamento per spese relative ai contributi

Per provvedere all'applicazione della presente legge, e' stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina mercantile la somma di lire 34 miliardi, dei quali 1200 milioni per le costruzioni di cui all'art. 25 e lire 2000 milioni per la somministrazione dei fondi occorrenti per le operazioni di cui all'art. 26, cosi' ripartita:
lire 8 miliardi per l'esercizio finanziario 1948-1949;
lire 12 miliardi per l'esercizio finanziario 1949-1950;
lire 14 miliardi per l'esercizio finanziario 1950-1951.
I residui eventuali del 1948-1949, del 1949-1950 e del 1950-1951 saranno utilizzabili negli esercizi successivi fino ai termini indicati nell'art. 13 e salvo quanto e' detto nell'ultimo comma dell'art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge, prelevando i relativi fondi dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia, in conseguenza dell'Accordo 28 giugno 1948, con gli Stati Uniti d'America, approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108 .
Entrata in vigore il 23 marzo 1949