Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Raffaella Genovese Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 6 marzo 2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2788/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Crocetta, Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Alessandra Angelino,
Controparte_2
, in persona del pro tempore,
[...] Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia,
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sofia Lizzi,
APPELLATI
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato – interpretazione dell'accordo transattivo – valore probatorio dei dischi cronotachigrafi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 14.11.2023, la parte in epigrafe ha proposto impugnazione
Il , nei ricorsi introduttivi riuniti del primo grado, ha esposto: Parte_1
di aver lavorato presso la resistente, esercente attività di autotrasporto in proprio e conto terzi, CP_5
dal 1.6.2006, pur essendo stato formalmente inquadrato solo dal 10.2.2014;
di aver svolto mansioni di autista inquadrabili nel livello retributivo IV del CCNL spedizioni, laddove, invece, la società gli aveva riconosciuto il VI livello e le mansioni di fattorino;
di aver sempre lavorato ininterrottamente dal 2006, con vincolo di subordinazione, alle dipendenze e sotto il controllo del datore di lavoro, rendendo la propria prestazione, pur se inquadrato con contratto part time di 20 ore settimanali, secondo il seguente orario: dal lunedì alla domenica dalle ore 7 alle ore 13 e dalle 14 alle ore 20;
di aver percepito le sole somme indicate in ricorso, insufficienti rispetto alla quantità e qualità di lavoro prestato, senza ricevere alcunché a titolo di straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute e TFR.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto:
- che venisse riconosciuta la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, senza soluzione di continuità, dal 1.9.2006, secondo l'articolazione oraria indicata in ricorso e con l'inquadramento nel livello 4° del CCNL spedizioni e trasporti, con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 462.757,31 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione;
- che venisse regolarizzata la posizione previdenziale e assicurativa con condanna al risarcimento del danno da omissione contributiva e previdenziale.
Si è costituita la convenuta negando il periodo di lavoro al nero e allegando che il rapporto era iniziato solo nel 2014 ed era durato fino alle dimissioni del 2.9.2020. Ha depositato in giudizio un precedente accordo transattivo, intercorso tra le odierne parti in causa e sottoscritto in sede sindacale in data
23.3.2018 e relativo al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 19.2.2014.
Inoltre, la parte ha negato lo svolgimento da parte dell'istante di lavoro straordinario e che il rapporto si fosse svolto “a nero” oltre i periodi di formale inquadramento.
Ha poi rivendicato la correttezza dell'inquadramento contrattuale applicato.
Da ultimo, ha spiegato domanda riconvenzionale per sentire condannare parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, difettando i presupposti per le dimissioni per giusta causa.
L' si è costituito in giudizio chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente CP_6 nei confronti della ditta convenuta, venisse riconosciuto il diritto dell' al pagamento dei premi CP_2
relativi a tutto il periodo lavorativo che risultasse accertato con le penalità come per legge.
CP_ L' si è costituito chiedendo, in caso di accertamento della fondatezza delle domande di parte ricorrente, la condanna della società datrice di lavoro alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale.
Con sentenza n. 2184 del 2023 il Tribunale di Napoli Nord ha accolto solo parzialmente la domanda del lavoratore.
Ha ritenuto che il periodo precedente all'aprile 2018 fosse coperto dall'accordo transattivo prodotto.
Per il periodo successivo ha rigettato la domanda di superiore inquadramento e di accertamento del maggiore orario di lavoro per carenza di prova.
Ha accolto, invece, la domanda di condanna al pagamento della retribuzione delle mensilità di agosto e settembre 2020 e del TFR.
Ha, infine, rigettato la domanda riconvenzionale della società ritenendo le dimissioni giustificate dal mancato pagamento delle suddette somme.
Con l'atto di appello il ha impugnato la sentenza. Parte_1
Ha spiegato i seguenti motivi di appello:
- Mancata valutazione dei dischi cronotachigrafi. Il giudice di prime cure nulla avrebbe argomentato intorno alla produzione di detto materiale probatorio a fronte della cui produzione, stante la mancata contestazione da parte della convenuta, le allegazioni attore circa le mansioni e l'orario avrebbero dovuto essere ritenute provate. Circa le mansioni, infatti, i dischi cronotachigrafi sono imposti solo per i conducenti di mezzi pesanti.
- Erronea valutazione del verbale di conciliazione. Detto verbale non potrebbe coprire, come invece erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, il periodo di lavoro irregolare precedente al 2014; del resto l'accordo transattivo non avrebbe potuto avere ad oggetto contenuti indisponibili come quelli previdenziali, oggetto di domanda.
- Erronea valutazione delle testimonianze. Il giudice di prime cure avrebbe errato nel valutare l'esito delle deposizioni e, per quanto riguarda il teste avrebbe errato nel non porgli domande Tes_1
relative al periodo anteriore al 2016. Per tale motivo il ha chiesto anche una nuova Parte_1 escussione del teste e l'ammissione di un teste ulteriore.
Si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la condanna al pagamento delle spese del primo e del secondo grado.
Si è costituito l' rinviando alle difese del primo grado. CP_6
Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello con dichiarazione del difetto di legittimazione CP_4 passiva dell' per i profili attinenti alla prestazione lavorativa e la regolarizzazione contributiva;
CP_2
la dichiarazione di prescrizione dei contributi, del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, del diritto al tfr e a eventuali ratei di pensione.
In via subordinata ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell' della CP_4
contribuzione evasa od omessa.
All'odierna camera di consiglio, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello è infondato.
Per ragioni di ordine logico occorre esaminare preliminarmente il secondo motivo di appello con il quale il ha lamentato l'erronea valutazione del verbale di conciliazione. Parte_1
L'appello, sul punto, va rigettato. Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che il verbale di conciliazione prodotto precludesse qualsiasi accertamento in ordine al periodo anteriore al 2018.
Come chiarito dalla Cassazione civile sez. lav. Con decisione del 14.9.2021, n. 24699, nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e
1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi.
Orbene, nel caso de quo nel verbale di conciliazione del 23.3.2018 il ha riferito di lavorare Parte_1
per la dal 19.2.2014 e ha rinunciato a tutte le pretese derivati dal rapporto Controparte_1 di lavoro in essere (“come descritto”). Nel chiarire l'estensione di detta rinuncia ha, tra l'altro, dichiarato di non aver nulla a pretendere anche a titolo di “periodi di lavoro”, nonché a titolo di
“qualsivoglia forma di risarcimento del danno”.
Alla luce delle parole usate non coglie nel segno l'argomentazione del il quale tenta di Parte_1 escludere l'ambito di efficacia dell'accordo per il periodo al nero anteriore al 2014. Se è vero che nel verbale viene usata l'espressione “come descritto” per far riferimento al rapporto di lavoro che è stato indicato come nato nel 2014, l'espressione “periodi di lavoro” non può avere alcuna altra interpretazione se non quella di ritenerla riferita alla controversia che sarebbe potuta nascere in relazione a periodi diversi da quelli allegati e descritti. L'accordo si riferisce, quindi, proprio ad una controversia che avesse ad oggetto la diversa datazione del rapporto di lavoro;
la formula è tanto ampia da poter comprendere sia i periodi intercorsi tra i rapporti a tempo determinato, sia quelli anteriori al 2014. Del resto, è lo stesso ricorrente che ha allegato l'esistenza di un unico rapporto di lavoro ininterrotto e senza soluzione di continuità, per cui la rinuncia ad ogni diritto conseguente al rapporto indicato nel verbale non può che estendersi anche alla retrodatazione dello stesso.
Nemmeno coglie nel segno la censura relativa alla mancata valutazione dei dischi cronotachigrafi.
Innanzitutto, non può operare il principio di non contestazione invocato dal lavoratore. Le allegazioni attoree, infatti, sono state specificamente contestate dalla società la quale ha recisamente escluso che il rapporto di lavoro fosse iniziato prima del 2014 e che, per il periodo successivo, fosse stato articolato secondo le modalità orarie indicate.
Quanto al valore probatorio dei dischi cronotachigrafi la Cassazione civile sez. lav., con decisione del 13/05/2014, n.10366 ha chiarito che l'accertamento dell'entità del lavoro prestato da un autotrasportatore non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, prodotti in originale od in copia fotostatica, ove da controparte, come nel caso de quo, ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, in quanto da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall'art. 2712 cod. civ., occorrendo a tal fine che la presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta, sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo.
Né del resto si potrebbe pretendere che il datore di lavoro dopo aver disconosciuto le allegazioni circa gli orari di lavoro e le mansioni, debba proporre un ulteriore e formale disconoscimento dei dischetti in quanto tali: la presa di posizione su fatti incompatibili con il contenuto dei dischi è sufficiente a valere quale contestazione.
Quanto alla prova deve ritenersi che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la stessa non si sia stata raggiunta.
In ordine alla istanza di ammissione di un teste ulteriore la stessa va rigettata in quanto in primo grado sono stati escussi, oltre al (il contenuto della cui deposizione è denunciato come Tes_1
incompleto), altri due testimoni della lista articolata nel ricorso introduttivo.
I testimoni escussi non sono stati in grado di riferire circostanze sufficienti a sostenere le allegazioni.
Il teste ha riferito circostanze de relato. La stessa ha lavorato, infatti, per la resistente solo Tes_2
nel periodo 2006-2007, né il fatto che la propalante abitasse nello tesso stabile dove si trovava la sede legale della società le ha consentito di avere una maggiore conoscenza dei fatti: la stessa, infatti, ha dichiarato di non conoscere gli orari di apertura dell'azienda. Per il periodo durante il quale la testimone ha lavorato, la stessa ha potuto, però, riferire di non aver mai visto lavorare il . Parte_1
Ha, inoltre, riferito che lo stesso non aveva la patente e che tale circostanza è stata oggetto di discussione con il marito, in seguito alla quale il è andato via. Parte_1
Né sono sufficienti le dichiarazioni del che solo “qualche volta” accompagnava il al Tes_3 Parte_1
lavoro, non ha mai lavorato per la resistente e non ha mai assistito all'attività lavorativa del ricorrente.
Il teste ha saputo riferire solo circostanze generiche. Non ha riferito sulla frequenza lavorativa Tes_4
e sugli orari di lavoro.
A fronte di tali testimonianze l'escussione del teste e di un altro ancora, non appare Tes_1
necessaria. Il formante istruttorio, infatti, è completato con le dichiarazioni rese dal Parte_1 nell'accordo transattivo agli atti. Lo stesso ha ivi dichiarato che il rapporto lavorativo è iniziato nel
2014 e che svolgeva mansioni di fattorino. Se tali dichiarazioni non hanno valore confessorio il fatto che le stesse siano state rese e il contesto nel quale sono state rilasciate possono essere utilizzati come argomenti di prova unitamente al restante materiale istruttorio. Nella premessa del verbale il asserisce esplicitamente di aver iniziato nel 2014 e che le mansioni svolte erano di fattorino;
Parte_1
nella parte successiva, poi, le parti si danno atto che la transazione non costituisce riconoscimento dei fatti oggetto di controversia, ma le circostanze riferite dopo il “permesso che” vengono riportate come non controverse, essendo, infatti, oggetto di spontanea dichiarazione del lavoratore e non del datore.
Del resto, il contesto protetto nel quale le dichiarazioni sono state rese esclude che un periodo al nero sarebbe stato taciuto dal lavoratore il quale, al contrario, aveva il chiaro interesse a porre sul piatto della bilancia tutte le proprie lamentale prima di individuare una somma a tacitazione complessiva delle sue pretese.
Alla luce di quanto premesso l'appello è infondato e va rigettato.
Vanno conseguentemente rigettate le domande articolate in primo grado riproposte in appello ivi compresa quella relativa alla regolarizzazione contributiva che presuppone la prova (non raggiunta) dei fatti allegati.
Va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di e nei confronti dei quali non è stata CP_4 CP_6
articolata domanda.
Va dichiarata inammissibile la domanda spiegata dal datore di lavoro di condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado non avendo lo stesso spiegato appello incidentale sul punto.
Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
Le spese del grado vanno compensate per un quarto nei confronti del datore di lavoro attesa la soccombenza reciproca e integralmente nei confronti di e stante la natura della CP_6 CP_4
pronuncia.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; dichiara inammissibile la domanda della di condanna al pagamento delle Controparte_1
spese del primo grado;
compensa per un quarto le spese di lite nei confronti di e condanna Controparte_1
l'appellante al pagamento dei residui tre quarti che quantifica in euro 3.747,00, oltre spese generali,
IVA e CPA;
compensa le spese di lite nei confronti di e . CP_4 CP_7
Napoli, 6.3.3025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Raffaella Genovese