Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 19/02/2026, n. 2571
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità delle eccezioni avversarie relative alle cartelle sottese

    Le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione risultano debitamente notificate a mezzo PEC, rendendo le relative pretese definitive. Pertanto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, sono inammissibili in questa sede tutte le eccezioni volte a contestare le predette cartelle.

  • Rigettato
    Notifica delle cartelle e interruzione della prescrizione

    Le cartelle risultano debitamente notificate a mezzo PEC, rendendo le pretese definitive. La prescrizione risulta interrotta dalla notifica delle cartelle.

  • Inammissibile
    Violazione del ne bis in idem

    È stato segnalato che avverso la suddetta intimazione è già stato deciso con sentenza n. 14501/05/2024, depositata il 26/11/2024, avverso la quale in data 27/11/2024 la parte ha proposto appello R.G.A. 5532/2024. Sussiste quindi inammissibilità per violazione del ne bis in idem.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 19/02/2026, n. 2571
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2571
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo