CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 19/02/2026, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2571/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15898/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IPOTECA DIRITTI VARI
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200045910853000 IVA-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210114219235000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220048792304000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230043392623000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230102293866000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230164774405000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230199155891000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240091271329000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1362/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, rappresentato e co ndifesa tecnica in forza di ex art. 83 c.p.c., in separato atto ma da intendersi congiunto al presente ricorso, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avv. Difensore_1 del Luogo_1, con studio in Indirizzo_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 09776202400009179000 del 23.10.2024 e titoli esattoriali sottesi
09720200045910853000 3.145,74, 09720210114219235000 1.608,29, 09720220048792304000
24.306,13, 097202300433926323000 31.939,12
09720230102293866000 5.499,54, 09720230164774405000 5.232,16, 09720230199155891000
13.970,64, 09720240051614412000 3.745,96
09720240091271329000 6.627,53.
Ha eccepito l'inesistenza della pretese, il difetto di motivazione delle cartelle nonchè di sottoscrizione, la decadenza dell'azione e l'omessa indicazione degli interessi, la prescrizione della pretesa.
Instaurato il contraddittorio si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando in fatto ed in diritto l'avversa pretesa di cui ha invocato il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è in parte inammissibile e, nel resto, va disatteso.
Preliminarmente tutte le cartelle impugnate sottese alla comunicazione risultano debitamente notificate a mezzo pec sicchè la relativa pretesa è divenuta definitiva ed , ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs.
546/1992, sono inammissibili in questa sede tutte le eccezioni avversarie volte a contestare le predette cartelle di pagamento (quali presunto difetto di sottoscrizione del ruolo, asserito difetto di motivazione, presunta decadenza, mancata indicazione del calcolo degli interessi, ecc.).
La prescrizione risulta interrotta dalla notifica delle cartelle.
Risultano, poi, notificate anche due intimazioni di pagamento (nn. 09720219022712077000 e
09720249082245627000), di cui è stata prodotta copia, relativi ad alcune delle cartelle di pagamento per cui è causa. La prima intimazione di pagamento è stata impugnata da parte avversa, con conseguente consumazione del potere di impugnazione.
Con riferimento alla seconda intimazione n. 09720249082245627000, relativa alla cartella di pagamento n. 09720230043392623000, si segnala il ricorso R.G.R. 2990/2024, deciso con sentenza CGT I grado di Roma n. 14501/05/2024, depositata il 26/11/2024, avverso la quale in data
27/11/2024 la parte, assistita dal medesimo difensore Avv. Difensore_1, ha proposto appello R.G.A. 5532/2024 con conseguente inammissibilità del presente gravame, per violazione del ne bis in idem.
Le spese seguono la soccombenza e si liqudano come da dispostivo con applicazione del d.m. n.55 del
2014 e succ. modifiche.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso in parte inammissibile, quanto alla intimazione n. 09720249082245627000 e quindi alla cartella di pagamento n. 09720230043392623000; nel resto lo rigetta. Condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 4.000, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15898/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IPOTECA DIRITTI VARI
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200045910853000 IVA-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210114219235000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220048792304000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230043392623000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230102293866000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230164774405000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230199155891000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240091271329000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1362/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, rappresentato e co ndifesa tecnica in forza di ex art. 83 c.p.c., in separato atto ma da intendersi congiunto al presente ricorso, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avv. Difensore_1 del Luogo_1, con studio in Indirizzo_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 09776202400009179000 del 23.10.2024 e titoli esattoriali sottesi
09720200045910853000 3.145,74, 09720210114219235000 1.608,29, 09720220048792304000
24.306,13, 097202300433926323000 31.939,12
09720230102293866000 5.499,54, 09720230164774405000 5.232,16, 09720230199155891000
13.970,64, 09720240051614412000 3.745,96
09720240091271329000 6.627,53.
Ha eccepito l'inesistenza della pretese, il difetto di motivazione delle cartelle nonchè di sottoscrizione, la decadenza dell'azione e l'omessa indicazione degli interessi, la prescrizione della pretesa.
Instaurato il contraddittorio si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando in fatto ed in diritto l'avversa pretesa di cui ha invocato il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è in parte inammissibile e, nel resto, va disatteso.
Preliminarmente tutte le cartelle impugnate sottese alla comunicazione risultano debitamente notificate a mezzo pec sicchè la relativa pretesa è divenuta definitiva ed , ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs.
546/1992, sono inammissibili in questa sede tutte le eccezioni avversarie volte a contestare le predette cartelle di pagamento (quali presunto difetto di sottoscrizione del ruolo, asserito difetto di motivazione, presunta decadenza, mancata indicazione del calcolo degli interessi, ecc.).
La prescrizione risulta interrotta dalla notifica delle cartelle.
Risultano, poi, notificate anche due intimazioni di pagamento (nn. 09720219022712077000 e
09720249082245627000), di cui è stata prodotta copia, relativi ad alcune delle cartelle di pagamento per cui è causa. La prima intimazione di pagamento è stata impugnata da parte avversa, con conseguente consumazione del potere di impugnazione.
Con riferimento alla seconda intimazione n. 09720249082245627000, relativa alla cartella di pagamento n. 09720230043392623000, si segnala il ricorso R.G.R. 2990/2024, deciso con sentenza CGT I grado di Roma n. 14501/05/2024, depositata il 26/11/2024, avverso la quale in data
27/11/2024 la parte, assistita dal medesimo difensore Avv. Difensore_1, ha proposto appello R.G.A. 5532/2024 con conseguente inammissibilità del presente gravame, per violazione del ne bis in idem.
Le spese seguono la soccombenza e si liqudano come da dispostivo con applicazione del d.m. n.55 del
2014 e succ. modifiche.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso in parte inammissibile, quanto alla intimazione n. 09720249082245627000 e quindi alla cartella di pagamento n. 09720230043392623000; nel resto lo rigetta. Condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 4.000, oltre oneri accessori di legge se dovuti.