TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4496/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 4496/2021 promosso da:
(C.F. ) quale trustee del Trust US (C.F. Parte_1 C.F._1
), con il patrocinio dell'Avv. ROSA ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il suo P.IVA_1
studio in Thiene, Corso Garibaldi n. 75
ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'Avv. FAVERO FABIO ROBERTO e dell'Avv. VIERO C.F._3
SILVIA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bassano del Grappa, Largo Parolini n.
103/a
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. NOVELLO DIEGO ed Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 114/3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , dichiarando di agire in qualità di trustee del Trust US, conveniva in Parte_1
giudizio , e il Controparte_1 CP_2 Controparte_3
pagina 1 di 13 Il giudizio veniva iscritto in data 27.07.2021 al n. R.G. 4496/2021.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che il Trust US era “proprietario” (atto di citazione, pag. 1) del fondo sito in Comune di CP_3
ed ivi censito al Foglio 5 del Catasto Terreni con il mappale n. 326;
- che, in particolare, il fondo era stato “ceduto al trust US” da , che di esso era CP_4 divenuto proprietario per successione al padre , giusta quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Per_1
Venezia nella sentenza n. 507/2014, resa a definizione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto i beni relitti dal de cuius e di conseguente divisione dei beni (doc. 2 attrice);
- che il fondo di cui al mappale n. 326 confinava, ad est, con “la strada catastale denominata “dietro
Castello” ora via AL” e che il Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza n. 576/2012 “resa inter alios” aveva accertato l'esistenza, a carico della strada, “di un uso pubblico, di tipo pedonale e ciclabile” (atto di citazione, pag. 1, con rinvio alla sentenza prodotta sub doc. 4);
- che negli anni settanta del secolo scorso il sedime della strada era stato “oggetto di lavori di ampliamento” eseguiti da il quale, in particolare, aveva ampliato il sedime verso Persona_2 ovest “all'interno del mappale n. 326”, per permettere alla “famiglia ” di transitare su di essa CP_4 con autoveicoli – dal momento che la strada “originaria aveva una larghezza media di 1,80 m” e non consentiva dunque il transito veicolare (atto di citazione, pag. 1);
- che, dunque, “l'area attualmente adibita a transito carrabile” era costituita “in parte dalla strada vicinale catastale dietro Castello ora via AL e in parte dal mappale n. 326” (atto di citazione, pag. 2);
- che a far data dagli anni settanta del secolo scorso nessuno mai, all'infuori della “famiglia (e CP_4 dei terzi proprietari del fondo di cui al mappale n. 300)”, aveva esercitato sulla strada AL “un transito veicolare” (atto di citazione, pag. 2);
- che nel 2005 i coniugi e avevano aperto un varco carraio “a confine” Controparte_1 CP_2
tra via AL e il fondo di loro proprietà di cui al mappale n. 1348, così cominciando “ad esercitare illegittimamente un passaggio veicolare sulla attuale strada AL, sconfinando nel mappale n. 326” (atto di citazione, pag. 2).
1.2. Tanto premesso, l'attrice chiedeva l'accertamento della “inesistenza di alcuna servitù di transito a carico del mappale n. 326 e a favore dei fondi di proprietà (mappali n. Controparte_5
1348, 329, 1354”, previa individuazione dell' “esatto confine catastale del mappale m. 326 indicato
pagina 2 di 13 nella mappa d'impianto”, e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno cagionato transitando sul mappale n. 326 – al contempo evocando in giudizio il “unicamente quale Controparte_3 contraddittore in relazione all'individuazione dei confini catastali del fondo oggetto di causa” (atto di citazione, pag. 2).
2. e si costituivano in giudizio eccependo in via pregiudiziale Controparte_1 CP_2
che le domande attoree erano inammissibili, in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza n.
576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa.
2.1. In via gradata, in comparsa di costituzione veniva eccepito che le domande attoree dovevano dirsi inammissibili anche in quanto non sostenute da interesse ad agire, dal momento che quand'anche fosse stato riscontrato che la via AL insiste in parte sul sedime del fondo di cui al mappale n. 326, come accertato previa ricostruzione del confine catastale tra la strada ed il fondo, e quand'anche fosse stata accolta la domanda negatoria servitutis spiegata dall'attrice nei confronti dei convenuti, in ogni caso i convenuti medesimi avrebbero avuto titolo per transitare sulla via AL uti cives, essendo la via “da sempre adibita, in tutta la sua ampiezza, al pubblico transito” ed essendo dunque “pacifica ed indiscutibile” la sua “destinazione pubblica” (comparsa, pagg. 7 e 8).
2.2. Tanto eccepito, i convenuti rilevavano che se fosse stata accertata la “mancanza di un uso pubblico di transito nella porzione della strada” insistente sul fondo di cui al mappale n. 326, il fondo di cui al mappale n. 1348 di proprietà di sarebbe risultato “di fatto intercluso” Controparte_1
(comparsa, pag. 8) e spiegavano quindi in via gradata domanda riconvenzionale per la declaratoria
“dell'ampliamento coattivo” sul fondo di cui al mappale n. 326 “del passaggio già esistente su via
AL” o per la costituzione sulla strada e sul fondo di cui al mappale n. 326 di “una servitù coattiva di passaggio da esercitarsi con ogni mezzo”, a favore del fondo di proprietà della CP_1
censito al Foglio 5 del Catasto Fabbricati con il mappale n. 1348 (comparsa, pag. 10).
3. Si costituiva parimenti in giudizio il che eccepiva da par sua la Controparte_3 inammissibilità delle domande attoree opponendo all'attrice il giudicato formatosi sulla sentenza n.
576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa e, in via gradata (per il caso in cui la sentenza n.
576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa non fosse stata ritenuta “esaustiva sul punto”: comparsa, pag. 8), chiedeva in via riconvenzionale l'accertamento della “natura pubblica” o “la costituzione di servitù pubblica di passaggio” quanto “alla fascia del mapp. 326 ricompresa all'interno dei limiti perimetrali della Strada AL, all'interno dei quali si è maturato il passaggio pubblico ad
pagina 3 di 13 immemorabili, come già individuati” nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa e
“come tuttora esistenti” (comparsa, pag. 9).
4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 15.11.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4.1. All'udienza del 28.05.2024, all'uopo fissata, le parti precisavano infine le conclusioni.
L'attrice concludeva come segue: “Nel merito: 1) individuarsi il confine tra il Parte_1
fondo censito al C.T. del Comune di , foglio 5 mappale n. 326 e la strada catastale vicinale CP_3 denominata “dietro al Castello” ora “via AL” sulla base della mappa catastale di impianto;
accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di servitù di passaggio a carico del fondo attoreo (Comune di
, C.T., foglio 5 mappale n. 326) e in favore dei fondi di proprietà (foglio 5, CP_3 Controparte_5 mappali n. 1348, 329, 1354); 2) per l'effetto, ordinarsi ai convenuti e Controparte_1 CP_2
di cessare il transito sul fondo di proprietà attorea e, in particolare, il transito veicolare sulla strada vicinale “dietro al Castello” ora “via AL”, nonché ogni altra molestia e/o turbativa al diritto di proprietà dell'attore; 3) fissarsi ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dagli obbligati in favore dell'attore, per ogni violazione o inosservanza successiva;
4) condannarsi i convenuti e a risarcire i danni subiti dall'attore nella misura che sarà Controparte_1 CP_2 accertata all'esito dell'istruttoria o, in subordine, secondo l'equo apprezzamento del Giudice;
5) rigettarsi le eccezioni e le domande riconvenzionali formulate dai convenuti perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte;
6) condannarsi i convenuti alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. In via istruttoria: come da memorie ex art.
183 co. 6 nn.
2-3 c.p.c.”.
I convenuti e concludevano come segue: “in via pregiudiziale: Controparte_1 CP_2
- dichiarare che la Sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa esplica effetti di giudicato nel presente giudizio e conseguentemente dichiarare inammissibili le domande attoree;
in via preliminare: - dichiarare inammissibili le domande attoree per mancanza di interesse ad agire;
nel merito: in via principale: - accertata la natura pubblica o comunque l'uso pubblico, con qualsiasi mezzo, della strada “Via AL” in Comune di , anche per la parte di sedime CP_3
eventualmente ricadente nel fondo individuato al C.T., fg. 5, mapp. n. 326, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata riconvenzionale: - disporre
l'ampliamento coattivo, sul mapp. n. 326, fg. 5, C.T. del Comune di Ma-rostica (VI), del passaggio già esistente su “Via AL”, ovvero costituire sul sedime della stessa strada e/o del predetto mapp. n.
pagina 4 di 13 326, una servitù coattiva di passaggio, da esercitarsi con ogni mezzo, a favore del mapp. 1348, fg. 5,
N.C.E.U. di proprietà della sig.ra determinando l'indennità dalla stessa dovuta al Controparte_1 proprietario del fondo servente e ordinando a quest'ultimo di non ostacolare in alcun modo l'esercizio della stessa servitù. Spese di lite rifuse. in via istruttoria: - ammettere le istanze istruttorie formulate da convenuti e nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e n. 3 c.p.c., Controparte_1 CP_2
opponendosi a quelle attoree per quanto dedotto ed eccepito in memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. e nella nota d'udienza depositata in data 7.11.2022”.
Il concludeva come segue: “in via pregiudiziale: in accoglimento Controparte_3
dell'eccezione di ne bis in idem e della conseguente efficacia di giudicato della sentenza n.576/12
Tribunale di Bassano del Grappa sul presente giudizio, dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta. Nel merito in via principale: respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti;
per l'effetto, confermarsi la sent. 576/12, accertando e dichiarando la natura pubblica della Strada AL, con riferimento anche alla eventuale fascia del mapp.326, risultata essere assoggettata all'utilizzo pubblico. in via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi la natura pubblica o, in subordine, disporsi la costituzione di servitù pubblica di passaggio, con riferimento alla fascia del mapp.326, ricompresa all'interno dei limiti perimetrali della Strada
AL, all'interno dei quali si è maturato il passaggio pubblico ab immemorabili, come già individuati nella proc. 3094/05 e/o tuttora esistenti. Salvezza spese e competenze”, al contempo riproponendo tutte le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito degli scritti conclusivi.
* * *
5. Merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità spiegata in via principale dai convenuti.
5.1. Consta ex actis che nel dicembre del 2005 (fratello di ) ha Parte_2 CP_4
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa i coniugi e Controparte_1 [...]
(radicando nei loro confronti il giudizio iscritto al n. R.G. 3094/2005) e il CP_2 CP_3
(radicando nei suoi confronti il giudizio iscritto al n. R.G. 3095/2005).
[...]
I due giudizi sono stati riuniti e decisi con la sentenza n. 576/2012, qui prodotta, tra gli altri, dai convenuti sub doc. 1. Controparte_5
5.2. Secondo quanto risulta dalla sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa,
: Parte_2
pagina 5 di 13 a) nel giudizio iscritto al n. R.G. 3094/2005:
- ha assunto di essere proprietario del fondo di cui al mappale n. 326 (quello per cui è anche qui causa); di aver “esteso nel corso degli anni il tracciato di una preesistente strada privata di sua titolarità”, in sua tesi insistente sul fondo di cui al mappale n. 326; di aver da ultimo appreso che il CP_3 aveva inserito tale strada “tra le strade vicinali con la denominazione AL” (sentenza
[...]
n. 576/2012, pag. 1);
- ha eccepito la illegittimità della determinazione del lamentando che essa comportava CP_3
l'assoggettamento del fondo di sua proprietà ad una servitù collettiva di passaggio, in sua tesi mai esercitata da alcuno;
- ha lamentato di aver appreso che il Comune aveva rilasciato ad una autorizzazione Controparte_1 per l'apertura di un varco di accesso carrabile alla via AL dalla sua proprietà, rilevando che una simile autorizzazione avrebbe gravato “la strada di sua proprietà insistente sul proprio fondo” di una servitù di transito pedonale e carraio in favore del fondo di proprietà dei convenuti (sentenza n.
576/2012, pag. 2);
- ha quindi chiesto al Tribunale di accertare l'insussistenza dei presupposti per “l'esercizio di diritti di uso pubblico sulla strada” e di accertare altresì che “nessun diritto di passaggio spettava ai convenuti sulla strada in questione”, con conseguente declaratoria della illegittimità della autorizzazione all'apertura del varco di accesso rilasciata dal (sentenza n. 576/2012, pag. 2). CP_3
b) nel giudizio iscritto al n. R.G. 3095/2005:
- ha reiterato le allegazioni già spese nel giudizio iscritto al n. R.G. 3094/2005, quanto alla proprietà del fondo di cui al mappale n. 326, alla natura privata della strada in tesi insistente su di esso, al suo allargamento;
- ha reiterato le doglianze relative alla qualificazione della via AL quale strada vicinale.
5.3. Secondo quanto ancora risulta dalla parte motiva della sentenza, dopo la riunione dei due giudizi e precisamente in data 21.07.2011 il Legale di ha comunicato l'intervenuto Parte_2 suo decesso, al contempo costituendosi “per il Trust Villa”. I giudizi riuniti, trattenuti in decisione, sono stati quindi rimessi sul ruolo istruttorio e ivi dichiarati interrotti (per decesso del ), CP_4
avendo il Giudice ritenuto che la predetta, volontaria costituzione del Trust Villa non avesse impedito il prodursi dell'interruzione (sentenza n. 576/2012, pag. 5).
pagina 6 di 13 I giudizi interrotti sono stati quindi riassunti “dal e dal Trust Villa” nei Controparte_3 confronti “degli eredi di ” e, tra questi, di – che non si è costituito in Parte_2 CP_4
giudizio ed è stato dunque dichiarato contumace (sentenza n. 576/2012, pag. 5).
5.4. Con la sentenza n. 576/2012 il Tribunale di Bassano del Grappa ha rigettato tutte le
“domande proposte da e dal Trust Villa, in persona di , nei confronti Parte_2 CP_4 dei convenuti , e ” e ha dichiarato “la natura di CP_2 Controparte_1 Controparte_3 strada vicinale pubblica della via AL in ” (sentenza, pag. 8). Controparte_3
5.5. La sentenza è stata appellata da , che ha proposto impugnazione “in proprio CP_4
e quale legale rappresentante del Trust Villa” (così si legge nella parte motiva, alla pag. 5, par. 1, della sentenza n. 1584/2016 pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia a definizione del giudizio di impugnazione: doc. 2 convenuti ). Controparte_5
L'appello è stato rigettato, con integrale conferma della sentenza di prime cure.
5.6. Avverso la sentenza n. 1584/2016 ha proposto ricorso per CA , CP_4
“nella qualità di Trustee del Trust Villa” (così si legge nella parte motiva, alla pag. 2, dell'ordinanza n.
19338/2020, che ha definito il giudizio di impugnazione: doc. 3 convenuti ). Controparte_5
Il ricorso è stato rigettato con la ora menzionata ordinanza n. 19338/2020, depositata in data
17.09.2020.
5.7. Nel luglio del 2021 è stato promosso il giudizio in scrutinio da parte di la Parte_1
quale, essendo moglie di (la circostanza è pacifica), assumendo di essere trustee del CP_4
Trust US e allegando che il Trust US aveva acquistato il fondo di cui al mappale n. 326 da per atto di compravendita del 24.10.2019 a rogito del Notaio in Thiene AN OR CP_4
(Rep. n. 10.888; Racc. n. 8.525: doc. 1 attrice), ha spiegato verso i convenuti le domande che sopra sono state passate in rassegna.
5.8. Resta infine da rilevare che nel corso del giudizio d'appello avverso la sentenza n.
576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa, in data 28.02.2014 è stata pubblicata la sentenza n.
507/2014, con la quale la Corte d'Appello di Venezia ha definito la causa di scioglimento della comunione ereditaria in morte di e di divisione dei beni da lui relitti, assegnando a Persona_2
suo figlio la piena proprietà del fondo di cui al mappale n. 326 (doc. 2 attrice). CP_4
5.9. Ebbene, secondo la prospettazione attorea la sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa, in giudicato, non sarebbe opponibile a , poiché ella è soggetto avente Parte_1
causa da , il quale non sarebbe stato parte del giudizio. CP_4
pagina 7 di 13 Si tratta di prospettazione infondata.
5.10. Dopo l'interruzione conseguita al decesso di , i giudizi riuniti n. R.G. Parte_2
3094/2005 e 3095/2005 pendenti innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa sono stati riassunti dal
(oltre che dal Trust Villa, che vedeva quale trustee ) anche nei Controparte_3 CP_4
confronti di il quale non si è costituito in giudizio, venendo dunque dichiarato CP_4
contumace.
è così divenuto parte dei due giudizi riuniti, in proprio. E, a tal riguardo, va CP_4
detto che ai fini che ci occupano non rileva il fatto che egli sia divenuto parte in quanto erede di
. La qualifica di erede di è stata in effetti esclusivamente il titolo che Parte_2 Parte_2
ha legittimato (imposto) l'“ingresso” nel giudizio di il quale, una volta “entrato” nel CP_4
giudizio, né è stato parte tout court.
, del resto, del giudizio è stato parte anche in ragione del fatto che nel giudizio CP_4
egli è intervenuto volontariamente quale trustee del Trust Villa, nel quale (viene riferito) Pt_2
aveva conferito il fondo di cui al mappale n. 326.
[...]
E' noto che il trust, anche traslativo, “non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è colui che dispone del diritto e in quanto tale interviene nei rapporti con i terzi, agisce e resiste in giudizio”, essendo dunque l'unico “titolare dei relativi diritti (sia pure nell'interesse dei beneficiari e per il perseguimento dello scopo definito)” (Cass. civ. n. 16550/2019). Il trustee, detto altrimenti, “è il titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato ed è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, operando non quale rappresentante del "trust" o del beneficiario, ma quale titolare della legittimazione dispositiva del diritto” (Cass. civ. n. 3190/2023, in motivazione).
In ragione della volontaria costituzione in giudizio del Trust Villa (così nella sentenza n.
576/2012), parte del giudizio è dunque divenuto non il Trust Villa, ma il trustee . CP_4
5.11. , lo si è già segnalato, sia quale trustee del Trust Villa, sia in proprio, nel CP_4
2013 ha poi proposto appello avverso la sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa.
Ebbene, nel corso del giudizio d'appello (e precisamente in data 28.02.2014) è stata pubblicata la sentenza n. 507/2014, con la quale la Corte d'Appello di Venezia ha definito il giudizio di divisione ereditaria in morte di , assegnando a il fondo di cui al mappale n. 326. Persona_2 CP_4
pagina 8 di 13 In forza della sentenza, è dunque divenuto pieno proprietario del bene e gli CP_4
effetti del suo acquisito sono retroagiti alla data di apertura della successione, dal momento che la sentenza di divisione, come noto, è sentenza dichiarativa con effetti retroattivi.
Ne discende che a far data dal 28.02.2014 è stato parte (costituita) del giudizio CP_4
d'appello avverso la sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa essendo proprietario del fondo di cui al mappale n. 326, per successione al padre . Persona_2
In tale sua veste, nulla rilevando, né eccependo, egli è stato parte del giudizio sino alla sua conclusione, avvenuta nel luglio del 2016, e non ha poi proposto ricorso per CA avverso la sentenza d'appello - che è stata impugnata sì dal , ma nella sola qualità di trustee del Trust CP_4
Villa.
5.12. Diversamente da quanto opinato dall'attrice con argomentazioni che vogliono prescindere dall'effettivo atteggiarsi della vicenda processuale tratteggiata in atti, è allora evidente che nel caso di specie non si tratta di stabilire se una certa sentenza, pronunciata nei confronti di , sia Parte_2
opponibile, o meno, a suo fratello , segnatamente verificando se sia soggetto CP_4 CP_4
avente causa a titolo particolare o universale da , quanto al bene o al rapporto cui la sentenza di Pt_2
riferisce.
La sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa di cui si fa qui questione è stata infatti pronunciata non nei confronti di (deceduto prima della fine del giudizio di Parte_2
primo grado), ma nei confronti di che è stato personalmente parte del giudizio definito CP_4
dalla sentenza – la quale ha dunque certamente dispiegato i propri effetti nella sua sfera giuridica.
, del resto, è stato parte anche nel giudizio di appello proposto avverso la CP_4
sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa, essendo già divenuto proprietario del fondo di cui al mappale n. 326, per successione al padre . Per_1
Anche la sentenza n. 1584/2016 pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia a definizione del giudizio di appello gli è dunque pienamente opponibile – e, anzi, definitivamente opponibile, dal momento che egli non ha proposto avverso di essa ricorso per CA.
5.13. Nel caso di specie, del resto, non si tratta nemmeno di verificare se lo “statuto” della via
AL, come definito nella sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa all'esito del giudizio promosso da (che aveva agito, pare, sulla scorta dell'assunto di essere Parte_2
proprietario del fondo di cui al mappale n. 326, in sua tesi inglobato nella via) sia opponibile a CP_4
(che, in ragione di accadimenti successivi alla promozione del giudizio, sarebbe divenuto
[...]
pagina 9 di 13 proprietario ex tunc del fondo di cui al mappale n. 326) - in uno scenario, per così dire, da opposizione di terzo.
(proprietario del fondo) è stato infatti parte del giudizio che ha condotto alla CP_4
pronuncia della sentenza n. 576/2012 e del successivo giudizio di appello – e la pretesa dell'attrice di privare di rilevanza tale ogegttiva circostanza risulta dunque palesemente destituita di fondamento e artificiosa.
5.14. Va pertanto concluso che la sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa, pubblicata in data 13.11.2012 e in giudicato, fa stato nei confronti di e, dunque, nei CP_4 confronti dell'odierna attrice , avente causa da in forza dell'atto di Parte_1 CP_4
compravendita del 24.10.2019 a rogito del Notaio AN OR.
*
6. E' stato poi dedotto che la sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa sarebbe in ogni caso irrilevante ai fini che qui ci occupano, essendosi essa pronunciata sua via AL intesa quale “strada catastale” (atto di citazione, pag. 1) e non avendo essa deciso la domanda di regolamento di confini (tra il fondo di cui al mappale n. 326 e la via AL) qui proposta da a Parte_1
sostegno della (ulteriore) domanda negatoria servitutis spiegata verso i convenuti coniugi CP_2
(comparsa conclusionale attrice, pagg. 2 e 3).
Si tratta, nuovamente, di tesi infondata.
6.1. Come già segnalato, nei giudizi iscritti ai nn. R.G. 3094/2005 e 3095/2005 Pt_2
ha chiesto al Tribunale di Bassano del Grappa di accertare la insussistenza dei presupposti per
[...]
la qualificazione della via AL quale strada vicinale assoggettata a servitù collettiva di passaggio e la insussistenza di un diritto di transito su di essa in capo ad (e a suo marito Controparte_1 [...]
). CP_2
La tesi, in quei giudizi, era che la via AL insistesse interamente entro il sedime del fondo di cui al mappale n. 326 e che su di essa nessun mai avesse esercitato alcun transito, all'infuori dei componenti della famiglia . CP_4
6.2. Ebbene il Tribunale di Bassano del Grappa:
- ha accertato che l'attore non aveva assolto all'onere di provare che la via AL insiste sul sedime del fondo di cui al mappale n. 326 (sentenza, pag. 7);
- ha accertato che anche le mappe catastali prodotte in causa riportavano la via AL indicandola quale “strada vicinale (“Str. Vic. dietro ) (sentenza, pag. 7); Per_3
pagina 10 di 13 - ha accertato che il Comune di nel 2005 si era limitato “ad un atto ricognitivo della natura CP_3
vicinale della strada (risultante anche dalle mappe, senza che siano emersi elementi in contrario) ed alla attribuzione della denominazione “AL” alla stessa” (sentenza, pag. 7);
- ha accertato che l'istruttoria orale condotta in corso di causa aveva confermato che la strada era stata da sempre utilizzata dalla collettività, avendo i testimoni dichiarato (tra l'altro) che “la strada era aperta a tutti, segnata sulle guide turistiche della città di ”; che essa era stata utilizzata “nel CP_3 tempo da gite organizzate, del Touring ovvero di altre associazioni” e usata per “il passaggio … in generale degli abitanti di o dei turisti … da sempre” (sentenza, pag. 7 e 8); CP_3
- ha accertato che l'istruttoria orale condotta in corso di causa aveva confermato che la strada era
“delimitata sui lati da due mura”, che essa non era “mai stata modificata nel tempo” e che essa era
“sempre stata così come si vede nelle fotografie con due mura ai lati” (sentenza, pag. 8);
- ha rigettato tutte le domande proposte nei confronti del di e di Controparte_3 Controparte_1
(sentenza, pag. 8); CP_2
- ha infine dichiarato “la natura di strada vicinale pubblica della via AL in Comune di
” (sentenza, pag. 8). CP_3
6.3. Diversamente da quanto opinato dall'attrice (che oggi asserisce che non l'intera via
AL, ma una sola porzione laterale di essa insisterebbe sul sedime del fondo di cui al mappale n.
326), sostenere che il Tribunale di Bassano del Grappa non si sarebbe pronunciato sulla domanda di regolamento dei confini oggetto del presente giudizio significa violare il pronunciamento del Tribunale medesimo.
E' fin troppo evidente, infatti, che la domanda di accertamento dei confini qui spiegata dalla
è volta a provare che la via AL insisterebbe in parte sul sedime del fondo di cui al Pt_1
mappale n. 326.
Il Tribunale di Bassano del Grappa, tuttavia, ha giù tout court rigettato qualsivoglia doglianza inerente ad una (pretesa) occupazione del fondo di cui al mappale n. 326 ad opera della via AL, rilevando che di una simile occupazione non era stata offerta la prova.
Non può d'altro canto asserirsi che il Tribunale di Bassano del Grappa si sarebbe pronunciato su una “strada catastale”.
Posto che non è dato comprendere che cosa si dovrebbe intendere per “strada catastale”, una piana e serena lettura della sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa conferma che essa ha pronunciato in ordine alla via AL, come essa materialmente esiste, valorizzando le pagina 11 di 13 mappe catastali in atti solo per rilevare che esse stesse attribuivano alla via AL (un tempo via dietro Castello) la qualifica di strada vicinale.
6.4. Va dunque concluso che l'attrice, proponendo azione di regolamento dei confini tra la strada e il fondo di cui al mappale n. 326 e azione negatoria servitutis verso i coniugi ha tentato, CP_2
semplicemente, di violare il giudicato formatosi su quanto accertato e deciso dal Tribunale di Bassano del Grappa con la sentenza n. 576/2012.
E, a tal riguardo, va segnalato che l'attrice ha anche tentato di “far dire” alla sentenza quel che essa non dice. Si legge in effetti alla pag. 1 dell'atto di citazione che la sentenza n. 576/2012 avrebbe accertato a carico della via AL la sussistenza di un “uso pubblico, di tipo pedonale e ciclabile”.
Ebbene, così non è.
La sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa ha in effetti dichiarato “la natura di strada vicinale pubblica della via “AL” in Comune di ” (così la sentenza, nel CP_3
p.q.m.
), senza accertare “alcuna limitazione circa le modalità di transito, pedonale, ciclabile o veicolare, sulla stessa” (come correttamente rilevato dai convenuti nella memoria Controparte_5
conclusiva di replica, alla pag. 4).
*
7. In conclusione (e con assorbimento di tutte le ulteriori domande, eccezioni e difese spiegate dalle parti), tutte le domande attoree vanno dichiarate inammissibili, poiché su di esse si è già pronunciato il Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza n. 576/2012, pubblicata in data
13.11.2012 e passata in giudicato.
*
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
8.1. va dunque condannata a rifondere ad e , Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido, le spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti quanto a giudizi di valore indeterminabile e di bassa complessità, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di decisione e nei valori minimi per la fase istruttoria), vanno liquidate in € 518,00 per esborsi ed in € 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
8.2. va parimenti condannata a rifondere al le spese di Parte_1 Controparte_3 lite che, per le medesime ragioni ora viste, vanno anch'esse liquidate in € 518,00 per esborsi ed in €
6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come pagina 12 di 13 per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 4496/2021:
1) dichiara l'inammissibilità di tutte le domande attoree;
2) condanna a rifondere ad e , in solido, le spese di Parte_1 Controparte_1 CP_2 lite, liquidate in € 518,00 per esborsi ed in € 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere al le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_3
518,00 per esborsi ed in € 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 2 febbraio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 4496/2021 promosso da:
(C.F. ) quale trustee del Trust US (C.F. Parte_1 C.F._1
), con il patrocinio dell'Avv. ROSA ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il suo P.IVA_1
studio in Thiene, Corso Garibaldi n. 75
ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'Avv. FAVERO FABIO ROBERTO e dell'Avv. VIERO C.F._3
SILVIA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bassano del Grappa, Largo Parolini n.
103/a
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. NOVELLO DIEGO ed Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 114/3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , dichiarando di agire in qualità di trustee del Trust US, conveniva in Parte_1
giudizio , e il Controparte_1 CP_2 Controparte_3
pagina 1 di 13 Il giudizio veniva iscritto in data 27.07.2021 al n. R.G. 4496/2021.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che il Trust US era “proprietario” (atto di citazione, pag. 1) del fondo sito in Comune di CP_3
ed ivi censito al Foglio 5 del Catasto Terreni con il mappale n. 326;
- che, in particolare, il fondo era stato “ceduto al trust US” da , che di esso era CP_4 divenuto proprietario per successione al padre , giusta quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Per_1
Venezia nella sentenza n. 507/2014, resa a definizione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto i beni relitti dal de cuius e di conseguente divisione dei beni (doc. 2 attrice);
- che il fondo di cui al mappale n. 326 confinava, ad est, con “la strada catastale denominata “dietro
Castello” ora via AL” e che il Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza n. 576/2012 “resa inter alios” aveva accertato l'esistenza, a carico della strada, “di un uso pubblico, di tipo pedonale e ciclabile” (atto di citazione, pag. 1, con rinvio alla sentenza prodotta sub doc. 4);
- che negli anni settanta del secolo scorso il sedime della strada era stato “oggetto di lavori di ampliamento” eseguiti da il quale, in particolare, aveva ampliato il sedime verso Persona_2 ovest “all'interno del mappale n. 326”, per permettere alla “famiglia ” di transitare su di essa CP_4 con autoveicoli – dal momento che la strada “originaria aveva una larghezza media di 1,80 m” e non consentiva dunque il transito veicolare (atto di citazione, pag. 1);
- che, dunque, “l'area attualmente adibita a transito carrabile” era costituita “in parte dalla strada vicinale catastale dietro Castello ora via AL e in parte dal mappale n. 326” (atto di citazione, pag. 2);
- che a far data dagli anni settanta del secolo scorso nessuno mai, all'infuori della “famiglia (e CP_4 dei terzi proprietari del fondo di cui al mappale n. 300)”, aveva esercitato sulla strada AL “un transito veicolare” (atto di citazione, pag. 2);
- che nel 2005 i coniugi e avevano aperto un varco carraio “a confine” Controparte_1 CP_2
tra via AL e il fondo di loro proprietà di cui al mappale n. 1348, così cominciando “ad esercitare illegittimamente un passaggio veicolare sulla attuale strada AL, sconfinando nel mappale n. 326” (atto di citazione, pag. 2).
1.2. Tanto premesso, l'attrice chiedeva l'accertamento della “inesistenza di alcuna servitù di transito a carico del mappale n. 326 e a favore dei fondi di proprietà (mappali n. Controparte_5
1348, 329, 1354”, previa individuazione dell' “esatto confine catastale del mappale m. 326 indicato
pagina 2 di 13 nella mappa d'impianto”, e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno cagionato transitando sul mappale n. 326 – al contempo evocando in giudizio il “unicamente quale Controparte_3 contraddittore in relazione all'individuazione dei confini catastali del fondo oggetto di causa” (atto di citazione, pag. 2).
2. e si costituivano in giudizio eccependo in via pregiudiziale Controparte_1 CP_2
che le domande attoree erano inammissibili, in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza n.
576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa.
2.1. In via gradata, in comparsa di costituzione veniva eccepito che le domande attoree dovevano dirsi inammissibili anche in quanto non sostenute da interesse ad agire, dal momento che quand'anche fosse stato riscontrato che la via AL insiste in parte sul sedime del fondo di cui al mappale n. 326, come accertato previa ricostruzione del confine catastale tra la strada ed il fondo, e quand'anche fosse stata accolta la domanda negatoria servitutis spiegata dall'attrice nei confronti dei convenuti, in ogni caso i convenuti medesimi avrebbero avuto titolo per transitare sulla via AL uti cives, essendo la via “da sempre adibita, in tutta la sua ampiezza, al pubblico transito” ed essendo dunque “pacifica ed indiscutibile” la sua “destinazione pubblica” (comparsa, pagg. 7 e 8).
2.2. Tanto eccepito, i convenuti rilevavano che se fosse stata accertata la “mancanza di un uso pubblico di transito nella porzione della strada” insistente sul fondo di cui al mappale n. 326, il fondo di cui al mappale n. 1348 di proprietà di sarebbe risultato “di fatto intercluso” Controparte_1
(comparsa, pag. 8) e spiegavano quindi in via gradata domanda riconvenzionale per la declaratoria
“dell'ampliamento coattivo” sul fondo di cui al mappale n. 326 “del passaggio già esistente su via
AL” o per la costituzione sulla strada e sul fondo di cui al mappale n. 326 di “una servitù coattiva di passaggio da esercitarsi con ogni mezzo”, a favore del fondo di proprietà della CP_1
censito al Foglio 5 del Catasto Fabbricati con il mappale n. 1348 (comparsa, pag. 10).
3. Si costituiva parimenti in giudizio il che eccepiva da par sua la Controparte_3 inammissibilità delle domande attoree opponendo all'attrice il giudicato formatosi sulla sentenza n.
576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa e, in via gradata (per il caso in cui la sentenza n.
576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa non fosse stata ritenuta “esaustiva sul punto”: comparsa, pag. 8), chiedeva in via riconvenzionale l'accertamento della “natura pubblica” o “la costituzione di servitù pubblica di passaggio” quanto “alla fascia del mapp. 326 ricompresa all'interno dei limiti perimetrali della Strada AL, all'interno dei quali si è maturato il passaggio pubblico ad
pagina 3 di 13 immemorabili, come già individuati” nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa e
“come tuttora esistenti” (comparsa, pag. 9).
4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 15.11.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4.1. All'udienza del 28.05.2024, all'uopo fissata, le parti precisavano infine le conclusioni.
L'attrice concludeva come segue: “Nel merito: 1) individuarsi il confine tra il Parte_1
fondo censito al C.T. del Comune di , foglio 5 mappale n. 326 e la strada catastale vicinale CP_3 denominata “dietro al Castello” ora “via AL” sulla base della mappa catastale di impianto;
accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di servitù di passaggio a carico del fondo attoreo (Comune di
, C.T., foglio 5 mappale n. 326) e in favore dei fondi di proprietà (foglio 5, CP_3 Controparte_5 mappali n. 1348, 329, 1354); 2) per l'effetto, ordinarsi ai convenuti e Controparte_1 CP_2
di cessare il transito sul fondo di proprietà attorea e, in particolare, il transito veicolare sulla strada vicinale “dietro al Castello” ora “via AL”, nonché ogni altra molestia e/o turbativa al diritto di proprietà dell'attore; 3) fissarsi ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dagli obbligati in favore dell'attore, per ogni violazione o inosservanza successiva;
4) condannarsi i convenuti e a risarcire i danni subiti dall'attore nella misura che sarà Controparte_1 CP_2 accertata all'esito dell'istruttoria o, in subordine, secondo l'equo apprezzamento del Giudice;
5) rigettarsi le eccezioni e le domande riconvenzionali formulate dai convenuti perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte;
6) condannarsi i convenuti alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. In via istruttoria: come da memorie ex art.
183 co. 6 nn.
2-3 c.p.c.”.
I convenuti e concludevano come segue: “in via pregiudiziale: Controparte_1 CP_2
- dichiarare che la Sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa esplica effetti di giudicato nel presente giudizio e conseguentemente dichiarare inammissibili le domande attoree;
in via preliminare: - dichiarare inammissibili le domande attoree per mancanza di interesse ad agire;
nel merito: in via principale: - accertata la natura pubblica o comunque l'uso pubblico, con qualsiasi mezzo, della strada “Via AL” in Comune di , anche per la parte di sedime CP_3
eventualmente ricadente nel fondo individuato al C.T., fg. 5, mapp. n. 326, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata riconvenzionale: - disporre
l'ampliamento coattivo, sul mapp. n. 326, fg. 5, C.T. del Comune di Ma-rostica (VI), del passaggio già esistente su “Via AL”, ovvero costituire sul sedime della stessa strada e/o del predetto mapp. n.
pagina 4 di 13 326, una servitù coattiva di passaggio, da esercitarsi con ogni mezzo, a favore del mapp. 1348, fg. 5,
N.C.E.U. di proprietà della sig.ra determinando l'indennità dalla stessa dovuta al Controparte_1 proprietario del fondo servente e ordinando a quest'ultimo di non ostacolare in alcun modo l'esercizio della stessa servitù. Spese di lite rifuse. in via istruttoria: - ammettere le istanze istruttorie formulate da convenuti e nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e n. 3 c.p.c., Controparte_1 CP_2
opponendosi a quelle attoree per quanto dedotto ed eccepito in memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. e nella nota d'udienza depositata in data 7.11.2022”.
Il concludeva come segue: “in via pregiudiziale: in accoglimento Controparte_3
dell'eccezione di ne bis in idem e della conseguente efficacia di giudicato della sentenza n.576/12
Tribunale di Bassano del Grappa sul presente giudizio, dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta. Nel merito in via principale: respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti;
per l'effetto, confermarsi la sent. 576/12, accertando e dichiarando la natura pubblica della Strada AL, con riferimento anche alla eventuale fascia del mapp.326, risultata essere assoggettata all'utilizzo pubblico. in via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi la natura pubblica o, in subordine, disporsi la costituzione di servitù pubblica di passaggio, con riferimento alla fascia del mapp.326, ricompresa all'interno dei limiti perimetrali della Strada
AL, all'interno dei quali si è maturato il passaggio pubblico ab immemorabili, come già individuati nella proc. 3094/05 e/o tuttora esistenti. Salvezza spese e competenze”, al contempo riproponendo tutte le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito degli scritti conclusivi.
* * *
5. Merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità spiegata in via principale dai convenuti.
5.1. Consta ex actis che nel dicembre del 2005 (fratello di ) ha Parte_2 CP_4
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa i coniugi e Controparte_1 [...]
(radicando nei loro confronti il giudizio iscritto al n. R.G. 3094/2005) e il CP_2 CP_3
(radicando nei suoi confronti il giudizio iscritto al n. R.G. 3095/2005).
[...]
I due giudizi sono stati riuniti e decisi con la sentenza n. 576/2012, qui prodotta, tra gli altri, dai convenuti sub doc. 1. Controparte_5
5.2. Secondo quanto risulta dalla sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa,
: Parte_2
pagina 5 di 13 a) nel giudizio iscritto al n. R.G. 3094/2005:
- ha assunto di essere proprietario del fondo di cui al mappale n. 326 (quello per cui è anche qui causa); di aver “esteso nel corso degli anni il tracciato di una preesistente strada privata di sua titolarità”, in sua tesi insistente sul fondo di cui al mappale n. 326; di aver da ultimo appreso che il CP_3 aveva inserito tale strada “tra le strade vicinali con la denominazione AL” (sentenza
[...]
n. 576/2012, pag. 1);
- ha eccepito la illegittimità della determinazione del lamentando che essa comportava CP_3
l'assoggettamento del fondo di sua proprietà ad una servitù collettiva di passaggio, in sua tesi mai esercitata da alcuno;
- ha lamentato di aver appreso che il Comune aveva rilasciato ad una autorizzazione Controparte_1 per l'apertura di un varco di accesso carrabile alla via AL dalla sua proprietà, rilevando che una simile autorizzazione avrebbe gravato “la strada di sua proprietà insistente sul proprio fondo” di una servitù di transito pedonale e carraio in favore del fondo di proprietà dei convenuti (sentenza n.
576/2012, pag. 2);
- ha quindi chiesto al Tribunale di accertare l'insussistenza dei presupposti per “l'esercizio di diritti di uso pubblico sulla strada” e di accertare altresì che “nessun diritto di passaggio spettava ai convenuti sulla strada in questione”, con conseguente declaratoria della illegittimità della autorizzazione all'apertura del varco di accesso rilasciata dal (sentenza n. 576/2012, pag. 2). CP_3
b) nel giudizio iscritto al n. R.G. 3095/2005:
- ha reiterato le allegazioni già spese nel giudizio iscritto al n. R.G. 3094/2005, quanto alla proprietà del fondo di cui al mappale n. 326, alla natura privata della strada in tesi insistente su di esso, al suo allargamento;
- ha reiterato le doglianze relative alla qualificazione della via AL quale strada vicinale.
5.3. Secondo quanto ancora risulta dalla parte motiva della sentenza, dopo la riunione dei due giudizi e precisamente in data 21.07.2011 il Legale di ha comunicato l'intervenuto Parte_2 suo decesso, al contempo costituendosi “per il Trust Villa”. I giudizi riuniti, trattenuti in decisione, sono stati quindi rimessi sul ruolo istruttorio e ivi dichiarati interrotti (per decesso del ), CP_4
avendo il Giudice ritenuto che la predetta, volontaria costituzione del Trust Villa non avesse impedito il prodursi dell'interruzione (sentenza n. 576/2012, pag. 5).
pagina 6 di 13 I giudizi interrotti sono stati quindi riassunti “dal e dal Trust Villa” nei Controparte_3 confronti “degli eredi di ” e, tra questi, di – che non si è costituito in Parte_2 CP_4
giudizio ed è stato dunque dichiarato contumace (sentenza n. 576/2012, pag. 5).
5.4. Con la sentenza n. 576/2012 il Tribunale di Bassano del Grappa ha rigettato tutte le
“domande proposte da e dal Trust Villa, in persona di , nei confronti Parte_2 CP_4 dei convenuti , e ” e ha dichiarato “la natura di CP_2 Controparte_1 Controparte_3 strada vicinale pubblica della via AL in ” (sentenza, pag. 8). Controparte_3
5.5. La sentenza è stata appellata da , che ha proposto impugnazione “in proprio CP_4
e quale legale rappresentante del Trust Villa” (così si legge nella parte motiva, alla pag. 5, par. 1, della sentenza n. 1584/2016 pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia a definizione del giudizio di impugnazione: doc. 2 convenuti ). Controparte_5
L'appello è stato rigettato, con integrale conferma della sentenza di prime cure.
5.6. Avverso la sentenza n. 1584/2016 ha proposto ricorso per CA , CP_4
“nella qualità di Trustee del Trust Villa” (così si legge nella parte motiva, alla pag. 2, dell'ordinanza n.
19338/2020, che ha definito il giudizio di impugnazione: doc. 3 convenuti ). Controparte_5
Il ricorso è stato rigettato con la ora menzionata ordinanza n. 19338/2020, depositata in data
17.09.2020.
5.7. Nel luglio del 2021 è stato promosso il giudizio in scrutinio da parte di la Parte_1
quale, essendo moglie di (la circostanza è pacifica), assumendo di essere trustee del CP_4
Trust US e allegando che il Trust US aveva acquistato il fondo di cui al mappale n. 326 da per atto di compravendita del 24.10.2019 a rogito del Notaio in Thiene AN OR CP_4
(Rep. n. 10.888; Racc. n. 8.525: doc. 1 attrice), ha spiegato verso i convenuti le domande che sopra sono state passate in rassegna.
5.8. Resta infine da rilevare che nel corso del giudizio d'appello avverso la sentenza n.
576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa, in data 28.02.2014 è stata pubblicata la sentenza n.
507/2014, con la quale la Corte d'Appello di Venezia ha definito la causa di scioglimento della comunione ereditaria in morte di e di divisione dei beni da lui relitti, assegnando a Persona_2
suo figlio la piena proprietà del fondo di cui al mappale n. 326 (doc. 2 attrice). CP_4
5.9. Ebbene, secondo la prospettazione attorea la sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa, in giudicato, non sarebbe opponibile a , poiché ella è soggetto avente Parte_1
causa da , il quale non sarebbe stato parte del giudizio. CP_4
pagina 7 di 13 Si tratta di prospettazione infondata.
5.10. Dopo l'interruzione conseguita al decesso di , i giudizi riuniti n. R.G. Parte_2
3094/2005 e 3095/2005 pendenti innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa sono stati riassunti dal
(oltre che dal Trust Villa, che vedeva quale trustee ) anche nei Controparte_3 CP_4
confronti di il quale non si è costituito in giudizio, venendo dunque dichiarato CP_4
contumace.
è così divenuto parte dei due giudizi riuniti, in proprio. E, a tal riguardo, va CP_4
detto che ai fini che ci occupano non rileva il fatto che egli sia divenuto parte in quanto erede di
. La qualifica di erede di è stata in effetti esclusivamente il titolo che Parte_2 Parte_2
ha legittimato (imposto) l'“ingresso” nel giudizio di il quale, una volta “entrato” nel CP_4
giudizio, né è stato parte tout court.
, del resto, del giudizio è stato parte anche in ragione del fatto che nel giudizio CP_4
egli è intervenuto volontariamente quale trustee del Trust Villa, nel quale (viene riferito) Pt_2
aveva conferito il fondo di cui al mappale n. 326.
[...]
E' noto che il trust, anche traslativo, “non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è colui che dispone del diritto e in quanto tale interviene nei rapporti con i terzi, agisce e resiste in giudizio”, essendo dunque l'unico “titolare dei relativi diritti (sia pure nell'interesse dei beneficiari e per il perseguimento dello scopo definito)” (Cass. civ. n. 16550/2019). Il trustee, detto altrimenti, “è il titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato ed è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, operando non quale rappresentante del "trust" o del beneficiario, ma quale titolare della legittimazione dispositiva del diritto” (Cass. civ. n. 3190/2023, in motivazione).
In ragione della volontaria costituzione in giudizio del Trust Villa (così nella sentenza n.
576/2012), parte del giudizio è dunque divenuto non il Trust Villa, ma il trustee . CP_4
5.11. , lo si è già segnalato, sia quale trustee del Trust Villa, sia in proprio, nel CP_4
2013 ha poi proposto appello avverso la sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa.
Ebbene, nel corso del giudizio d'appello (e precisamente in data 28.02.2014) è stata pubblicata la sentenza n. 507/2014, con la quale la Corte d'Appello di Venezia ha definito il giudizio di divisione ereditaria in morte di , assegnando a il fondo di cui al mappale n. 326. Persona_2 CP_4
pagina 8 di 13 In forza della sentenza, è dunque divenuto pieno proprietario del bene e gli CP_4
effetti del suo acquisito sono retroagiti alla data di apertura della successione, dal momento che la sentenza di divisione, come noto, è sentenza dichiarativa con effetti retroattivi.
Ne discende che a far data dal 28.02.2014 è stato parte (costituita) del giudizio CP_4
d'appello avverso la sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa essendo proprietario del fondo di cui al mappale n. 326, per successione al padre . Persona_2
In tale sua veste, nulla rilevando, né eccependo, egli è stato parte del giudizio sino alla sua conclusione, avvenuta nel luglio del 2016, e non ha poi proposto ricorso per CA avverso la sentenza d'appello - che è stata impugnata sì dal , ma nella sola qualità di trustee del Trust CP_4
Villa.
5.12. Diversamente da quanto opinato dall'attrice con argomentazioni che vogliono prescindere dall'effettivo atteggiarsi della vicenda processuale tratteggiata in atti, è allora evidente che nel caso di specie non si tratta di stabilire se una certa sentenza, pronunciata nei confronti di , sia Parte_2
opponibile, o meno, a suo fratello , segnatamente verificando se sia soggetto CP_4 CP_4
avente causa a titolo particolare o universale da , quanto al bene o al rapporto cui la sentenza di Pt_2
riferisce.
La sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa di cui si fa qui questione è stata infatti pronunciata non nei confronti di (deceduto prima della fine del giudizio di Parte_2
primo grado), ma nei confronti di che è stato personalmente parte del giudizio definito CP_4
dalla sentenza – la quale ha dunque certamente dispiegato i propri effetti nella sua sfera giuridica.
, del resto, è stato parte anche nel giudizio di appello proposto avverso la CP_4
sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa, essendo già divenuto proprietario del fondo di cui al mappale n. 326, per successione al padre . Per_1
Anche la sentenza n. 1584/2016 pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia a definizione del giudizio di appello gli è dunque pienamente opponibile – e, anzi, definitivamente opponibile, dal momento che egli non ha proposto avverso di essa ricorso per CA.
5.13. Nel caso di specie, del resto, non si tratta nemmeno di verificare se lo “statuto” della via
AL, come definito nella sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa all'esito del giudizio promosso da (che aveva agito, pare, sulla scorta dell'assunto di essere Parte_2
proprietario del fondo di cui al mappale n. 326, in sua tesi inglobato nella via) sia opponibile a CP_4
(che, in ragione di accadimenti successivi alla promozione del giudizio, sarebbe divenuto
[...]
pagina 9 di 13 proprietario ex tunc del fondo di cui al mappale n. 326) - in uno scenario, per così dire, da opposizione di terzo.
(proprietario del fondo) è stato infatti parte del giudizio che ha condotto alla CP_4
pronuncia della sentenza n. 576/2012 e del successivo giudizio di appello – e la pretesa dell'attrice di privare di rilevanza tale ogegttiva circostanza risulta dunque palesemente destituita di fondamento e artificiosa.
5.14. Va pertanto concluso che la sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa, pubblicata in data 13.11.2012 e in giudicato, fa stato nei confronti di e, dunque, nei CP_4 confronti dell'odierna attrice , avente causa da in forza dell'atto di Parte_1 CP_4
compravendita del 24.10.2019 a rogito del Notaio AN OR.
*
6. E' stato poi dedotto che la sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa sarebbe in ogni caso irrilevante ai fini che qui ci occupano, essendosi essa pronunciata sua via AL intesa quale “strada catastale” (atto di citazione, pag. 1) e non avendo essa deciso la domanda di regolamento di confini (tra il fondo di cui al mappale n. 326 e la via AL) qui proposta da a Parte_1
sostegno della (ulteriore) domanda negatoria servitutis spiegata verso i convenuti coniugi CP_2
(comparsa conclusionale attrice, pagg. 2 e 3).
Si tratta, nuovamente, di tesi infondata.
6.1. Come già segnalato, nei giudizi iscritti ai nn. R.G. 3094/2005 e 3095/2005 Pt_2
ha chiesto al Tribunale di Bassano del Grappa di accertare la insussistenza dei presupposti per
[...]
la qualificazione della via AL quale strada vicinale assoggettata a servitù collettiva di passaggio e la insussistenza di un diritto di transito su di essa in capo ad (e a suo marito Controparte_1 [...]
). CP_2
La tesi, in quei giudizi, era che la via AL insistesse interamente entro il sedime del fondo di cui al mappale n. 326 e che su di essa nessun mai avesse esercitato alcun transito, all'infuori dei componenti della famiglia . CP_4
6.2. Ebbene il Tribunale di Bassano del Grappa:
- ha accertato che l'attore non aveva assolto all'onere di provare che la via AL insiste sul sedime del fondo di cui al mappale n. 326 (sentenza, pag. 7);
- ha accertato che anche le mappe catastali prodotte in causa riportavano la via AL indicandola quale “strada vicinale (“Str. Vic. dietro ) (sentenza, pag. 7); Per_3
pagina 10 di 13 - ha accertato che il Comune di nel 2005 si era limitato “ad un atto ricognitivo della natura CP_3
vicinale della strada (risultante anche dalle mappe, senza che siano emersi elementi in contrario) ed alla attribuzione della denominazione “AL” alla stessa” (sentenza, pag. 7);
- ha accertato che l'istruttoria orale condotta in corso di causa aveva confermato che la strada era stata da sempre utilizzata dalla collettività, avendo i testimoni dichiarato (tra l'altro) che “la strada era aperta a tutti, segnata sulle guide turistiche della città di ”; che essa era stata utilizzata “nel CP_3 tempo da gite organizzate, del Touring ovvero di altre associazioni” e usata per “il passaggio … in generale degli abitanti di o dei turisti … da sempre” (sentenza, pag. 7 e 8); CP_3
- ha accertato che l'istruttoria orale condotta in corso di causa aveva confermato che la strada era
“delimitata sui lati da due mura”, che essa non era “mai stata modificata nel tempo” e che essa era
“sempre stata così come si vede nelle fotografie con due mura ai lati” (sentenza, pag. 8);
- ha rigettato tutte le domande proposte nei confronti del di e di Controparte_3 Controparte_1
(sentenza, pag. 8); CP_2
- ha infine dichiarato “la natura di strada vicinale pubblica della via AL in Comune di
” (sentenza, pag. 8). CP_3
6.3. Diversamente da quanto opinato dall'attrice (che oggi asserisce che non l'intera via
AL, ma una sola porzione laterale di essa insisterebbe sul sedime del fondo di cui al mappale n.
326), sostenere che il Tribunale di Bassano del Grappa non si sarebbe pronunciato sulla domanda di regolamento dei confini oggetto del presente giudizio significa violare il pronunciamento del Tribunale medesimo.
E' fin troppo evidente, infatti, che la domanda di accertamento dei confini qui spiegata dalla
è volta a provare che la via AL insisterebbe in parte sul sedime del fondo di cui al Pt_1
mappale n. 326.
Il Tribunale di Bassano del Grappa, tuttavia, ha giù tout court rigettato qualsivoglia doglianza inerente ad una (pretesa) occupazione del fondo di cui al mappale n. 326 ad opera della via AL, rilevando che di una simile occupazione non era stata offerta la prova.
Non può d'altro canto asserirsi che il Tribunale di Bassano del Grappa si sarebbe pronunciato su una “strada catastale”.
Posto che non è dato comprendere che cosa si dovrebbe intendere per “strada catastale”, una piana e serena lettura della sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa conferma che essa ha pronunciato in ordine alla via AL, come essa materialmente esiste, valorizzando le pagina 11 di 13 mappe catastali in atti solo per rilevare che esse stesse attribuivano alla via AL (un tempo via dietro Castello) la qualifica di strada vicinale.
6.4. Va dunque concluso che l'attrice, proponendo azione di regolamento dei confini tra la strada e il fondo di cui al mappale n. 326 e azione negatoria servitutis verso i coniugi ha tentato, CP_2
semplicemente, di violare il giudicato formatosi su quanto accertato e deciso dal Tribunale di Bassano del Grappa con la sentenza n. 576/2012.
E, a tal riguardo, va segnalato che l'attrice ha anche tentato di “far dire” alla sentenza quel che essa non dice. Si legge in effetti alla pag. 1 dell'atto di citazione che la sentenza n. 576/2012 avrebbe accertato a carico della via AL la sussistenza di un “uso pubblico, di tipo pedonale e ciclabile”.
Ebbene, così non è.
La sentenza n. 576/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa ha in effetti dichiarato “la natura di strada vicinale pubblica della via “AL” in Comune di ” (così la sentenza, nel CP_3
p.q.m.
), senza accertare “alcuna limitazione circa le modalità di transito, pedonale, ciclabile o veicolare, sulla stessa” (come correttamente rilevato dai convenuti nella memoria Controparte_5
conclusiva di replica, alla pag. 4).
*
7. In conclusione (e con assorbimento di tutte le ulteriori domande, eccezioni e difese spiegate dalle parti), tutte le domande attoree vanno dichiarate inammissibili, poiché su di esse si è già pronunciato il Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza n. 576/2012, pubblicata in data
13.11.2012 e passata in giudicato.
*
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
8.1. va dunque condannata a rifondere ad e , Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido, le spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti quanto a giudizi di valore indeterminabile e di bassa complessità, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di decisione e nei valori minimi per la fase istruttoria), vanno liquidate in € 518,00 per esborsi ed in € 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
8.2. va parimenti condannata a rifondere al le spese di Parte_1 Controparte_3 lite che, per le medesime ragioni ora viste, vanno anch'esse liquidate in € 518,00 per esborsi ed in €
6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come pagina 12 di 13 per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 4496/2021:
1) dichiara l'inammissibilità di tutte le domande attoree;
2) condanna a rifondere ad e , in solido, le spese di Parte_1 Controparte_1 CP_2 lite, liquidate in € 518,00 per esborsi ed in € 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere al le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_3
518,00 per esborsi ed in € 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 2 febbraio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 13 di 13