Articolo 14 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 13Articolo 15
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25 aprile 1981
Art. 14. (Questore)

Il questore e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza.
Il questore ha la direzione, la responsabilita' e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.
A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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