Art. 21. (Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA)
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono assunte dall'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 .
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono assunte dall'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 .