Articolo 21 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845
Articolo 20Articolo 22
Versione
14 gennaio 1979
Art. 21. (Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA)

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono assunte dall'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 .
Entrata in vigore il 14 gennaio 1979
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente