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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/05/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 6892/2021 del R.G.
T R A
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall' avv.to Salvatore Parte_1 di Stasio
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Erminio Capasso e Itala De
Benedictis, domiciliati come in atti
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13. 11. 2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2021
0000482855999, notificato a mezzo posta certificata in data 17.10.2021, relativo a contributi per l'anno 2019 dovuti a seguito dell'iscrizione d'ufficio alla gestione coltivatori diretti. CP_1
A sostegno della propria opposizione deduceva l'illegittimità della richiesta allegando intervenute sentenze, emesse dal medesimo Tribunale, che avevano annullato i verbali ispettivi sottesi all'avviso di addebito impugnato e disposto la cancellazione dei sigg.ri
[...] e (figli del ricorrente) dagli elenchi dei coltivatori diretti. CP_2 Controparte_3
Affermava, infine, che l' previdenziale, nonostante le predette sentenze e formale CP_4
richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso impugnato, non aveva provveduto in tal senso, arrecandogli, così, un grave pregiudizio anche sotto il profilo biologico.
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito impugnato, con condanna dell' previdenziale al risarcimento del danno da valutarsi in via CP_4
equitativa ex art. 96, comma 1 e 3 c.p.c. Vinte le spese, con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. In particolar modo documentava l'avvenuta proposizione di appello avverso le sentenze che avevano annullato i verbali ispettivi. Da ultimo, deduceva, come l'avviso di addebito impugnato riguardasse anche la contribuzione dovuta da , in Controparte_5 relazione alla propria posizione contributiva, evidenziando, dunque, che tutte le sentenze depositate dal ricorrente afferivano solo al debito contributivo dei figli. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione del giudizio in attesa della definizione dei giudizi di appello citati in narrativa, dichiararsi inammissibile il ricorso e comunque rigettarlo nel merito, in quanto infondato in fatto e in diritto ed in ogni caso non provato;
in subordine e, salvo gravame, accertarsi la diversa minore somma dovuta a titolo di contributi 2019 dal ricorrente e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di detta somma, oltre interessi e sanzioni di legge;
vinte le spese, con attribuzione.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato solo in parte e, conseguentemente, va accolto per quanto di ragione.
La vicenda, in tutto analoga, relativa all'impugnazione dell'avviso di addebito relativo ai contributi per l'anno 2018, è stata oggetto di una lucida decisione da parte dell'intestato
Tribunale (sentenza n. 526/2024 - Giudice dott.ssa Stefanelli) che in questa sede si condivide e si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.
Per come indicato dall' nella memoria di costituzione in giudizio, l'avviso di addebito CP_1
oggetto di causa contiene la contribuzione, per l'anno 2019, relativa alle posizioni di
[...]
(ricorrente), e (figli del ricorrente). Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
In particolare, nella memoria di costituzione, rileva che “il ricorrente non ha contestato CP_1 in alcun modo la parte del verbale ispettivo n. 130586 del 13.5.2014 che ha accertato i requisiti per la sua iscrizione alla gestione coltivatori diretti, limitandosi a contestare solo la parte relativa alla posizione dei figli e e parimenti contesta l'altro verbale nella Controparte_3 Controparte_2 parte in cui ha disconosciuto i rapporti di lavoro subordinato con i figli , laddove sono questi ultimi
a trarre vantaggio dai rapporti disconosciuti, sia con riferimento alla posizione contributiva e sia con riferimento all'automatismo delle prestazioni e quindi al diritto alle prestazioni stesse“, evidenziando in ogni caso che nell'avviso di addebito opposto gli importi richiesti per la contribuzione 2019 sono relative alle posizioni del ricorrente e dei figli, in ordine al rapporto lavorativo degli stessi si riferivano le sentenze allegate.
L'azienda è costituita da tre unità lavorative.
Tale premessa è fondamentale, in ragione delle difese dell' e della Controparte_6 domanda articolata in ricorso, sicchè il Tribunale ritiene opportuno, anche ai fini di una migliore comprensione e più agevole lettura della motivazione, redigere la sentenza distinguendo la posizione di da quella dei figli. Controparte_5
In relazione alle somme richieste dall' per e , il ricorso è CP_1 Controparte_3 CP_2
fondato e deve trovare accoglimento.
L'avviso di addebito impugnato, invero, è stato emesso sulla scorta delle risultanze dei verbali ispettivi nn. . 13/05/2014. 0130585 e . 13/05/2014. 0130586, CP_1 CP_7 CP_1 CP_7
notificati in data 03.06.2014.
Tali verbali, con riferimento alle posizioni di e (figli del Controparte_2 CP_3
ricorrente) sono stati impugnati con il giudizio iscritto al n. 7965/16 RG, definito con sentenza di questo Tribunale (dott. Pellecchia) n. 1738/19, confermata in appello con sentenza n. 4247/23 del 20.12.23.
Le citate sentenze (rese in primo e secondo grado e provvisoriamente esecutive) hanno annullato i verbali ispettivi, limitatamente alle posizioni di e Controparte_2 CP_3
(uniche oggetto di impugnativa), dichiarando contestualmente il diritto degli stessi ad ottenere la cancellazione dei propri nominativi dall'elenco dei coltivatori diretti.
Sulla scorta degli accertamenti (immediatamente esecutivi) contenuti nella sentenza n.
1738/19 del Tribunale di S. Maria C.V., confermata integralmente in appello, allora, deve ritenersi che l'avviso di addebito oggetto di causa sia illegittimo, con riguardo alle somme richieste a titolo di contribuzione anno 2019 per e sul Controparte_2 CP_3
presupposto che questi fossero coltivatori diretti. Sul punto, questa giudicante ritiene di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp.
Att. C.p.c., le motivazioni contenute nelle predette sentenze, laddove si è escluso che l'attività svolta dai figli di potesse avere i connotati per l'iscrizione degli Controparte_5 stessi negli elenchi dei coltivatori diretti.
L'avviso di addebito oggetto di causa, pertanto, limitatamente alle posizioni di CP_2
e deve essere annullato, in quanto illegittimo.
[...] CP_3
Non possono raggiungersi medesime conclusioni per quanto attiene alle somme richieste in relazione alla posizione di , odierno ricorrente. Controparte_5
Sul punto, si rileva che, oggetto del ricorso e delle precedenti sentenze allegate, è sempre e solo la posizione di e figli del ricorrente. Al contrario, come Controparte_2 CP_3
rilevato anche dall' , la posizione di non è mai stata messa in CP_1 Controparte_5 discussione dal ricorrente (né in questo giudizio, né nei precedenti).
In particolare, tanto nel ricorso oggetto di causa, quanto nelle sentenze allegate (vertenti sui verbali ispettivi e su precedenti ed analoghi avvisi di addebito) non si solleva alcuna contestazione, alcun rilievo ed alcuna domanda in relazione alla posizione di CP_5
.
[...]
Conseguentemente, in relazione al credito contributivo vantato rispetto alla posizione di
[...]
il ricorso va rigettato. Controparte_5
Le conclusioni non mutano in considerazione delle richieste istruttorie formulate in ricorso, vertenti su circostanze incontestate ed estranee alla posizione di che, si Controparte_5
ripete, non è mai stata messa in discussione dal ricorrente, nemmeno nel presente giudizio e, conseguentemente, non può essere scrutinata d'ufficio dal Tribunale.
Infine, la domanda risarcitoria deve essere respinta, in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso. Invero, la circostanza che l'avviso di addebito oggetto di causa sia parzialmente fondato, priva di consistenza le argomentazioni attoree, posto che, con riguardo alla posizione di e la liquidazione delle spese di lite Controparte_2 CP_3
appare pienamente satisfattiva di ogni disagio patito dal ricorrente per effetto dell'operato dell'istituto previdenziale.
Per le ragioni esposte, le spese di lite sono compensate per 1/3, atteso l'accoglimento solo parziale, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della
Dott.ssa Valentina Paglionico, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito impugnato per e;
Controparte_3 CP_2
2) rigetta, nel resto il ricorso;
3) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte, che CP_1
liquida in complessivi euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione.
Santa Maria Capua Vetere, 9.05.2025 La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 6892/2021 del R.G.
T R A
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall' avv.to Salvatore Parte_1 di Stasio
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Erminio Capasso e Itala De
Benedictis, domiciliati come in atti
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13. 11. 2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2021
0000482855999, notificato a mezzo posta certificata in data 17.10.2021, relativo a contributi per l'anno 2019 dovuti a seguito dell'iscrizione d'ufficio alla gestione coltivatori diretti. CP_1
A sostegno della propria opposizione deduceva l'illegittimità della richiesta allegando intervenute sentenze, emesse dal medesimo Tribunale, che avevano annullato i verbali ispettivi sottesi all'avviso di addebito impugnato e disposto la cancellazione dei sigg.ri
[...] e (figli del ricorrente) dagli elenchi dei coltivatori diretti. CP_2 Controparte_3
Affermava, infine, che l' previdenziale, nonostante le predette sentenze e formale CP_4
richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso impugnato, non aveva provveduto in tal senso, arrecandogli, così, un grave pregiudizio anche sotto il profilo biologico.
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito impugnato, con condanna dell' previdenziale al risarcimento del danno da valutarsi in via CP_4
equitativa ex art. 96, comma 1 e 3 c.p.c. Vinte le spese, con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. In particolar modo documentava l'avvenuta proposizione di appello avverso le sentenze che avevano annullato i verbali ispettivi. Da ultimo, deduceva, come l'avviso di addebito impugnato riguardasse anche la contribuzione dovuta da , in Controparte_5 relazione alla propria posizione contributiva, evidenziando, dunque, che tutte le sentenze depositate dal ricorrente afferivano solo al debito contributivo dei figli. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione del giudizio in attesa della definizione dei giudizi di appello citati in narrativa, dichiararsi inammissibile il ricorso e comunque rigettarlo nel merito, in quanto infondato in fatto e in diritto ed in ogni caso non provato;
in subordine e, salvo gravame, accertarsi la diversa minore somma dovuta a titolo di contributi 2019 dal ricorrente e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di detta somma, oltre interessi e sanzioni di legge;
vinte le spese, con attribuzione.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato solo in parte e, conseguentemente, va accolto per quanto di ragione.
La vicenda, in tutto analoga, relativa all'impugnazione dell'avviso di addebito relativo ai contributi per l'anno 2018, è stata oggetto di una lucida decisione da parte dell'intestato
Tribunale (sentenza n. 526/2024 - Giudice dott.ssa Stefanelli) che in questa sede si condivide e si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.
Per come indicato dall' nella memoria di costituzione in giudizio, l'avviso di addebito CP_1
oggetto di causa contiene la contribuzione, per l'anno 2019, relativa alle posizioni di
[...]
(ricorrente), e (figli del ricorrente). Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
In particolare, nella memoria di costituzione, rileva che “il ricorrente non ha contestato CP_1 in alcun modo la parte del verbale ispettivo n. 130586 del 13.5.2014 che ha accertato i requisiti per la sua iscrizione alla gestione coltivatori diretti, limitandosi a contestare solo la parte relativa alla posizione dei figli e e parimenti contesta l'altro verbale nella Controparte_3 Controparte_2 parte in cui ha disconosciuto i rapporti di lavoro subordinato con i figli , laddove sono questi ultimi
a trarre vantaggio dai rapporti disconosciuti, sia con riferimento alla posizione contributiva e sia con riferimento all'automatismo delle prestazioni e quindi al diritto alle prestazioni stesse“, evidenziando in ogni caso che nell'avviso di addebito opposto gli importi richiesti per la contribuzione 2019 sono relative alle posizioni del ricorrente e dei figli, in ordine al rapporto lavorativo degli stessi si riferivano le sentenze allegate.
L'azienda è costituita da tre unità lavorative.
Tale premessa è fondamentale, in ragione delle difese dell' e della Controparte_6 domanda articolata in ricorso, sicchè il Tribunale ritiene opportuno, anche ai fini di una migliore comprensione e più agevole lettura della motivazione, redigere la sentenza distinguendo la posizione di da quella dei figli. Controparte_5
In relazione alle somme richieste dall' per e , il ricorso è CP_1 Controparte_3 CP_2
fondato e deve trovare accoglimento.
L'avviso di addebito impugnato, invero, è stato emesso sulla scorta delle risultanze dei verbali ispettivi nn. . 13/05/2014. 0130585 e . 13/05/2014. 0130586, CP_1 CP_7 CP_1 CP_7
notificati in data 03.06.2014.
Tali verbali, con riferimento alle posizioni di e (figli del Controparte_2 CP_3
ricorrente) sono stati impugnati con il giudizio iscritto al n. 7965/16 RG, definito con sentenza di questo Tribunale (dott. Pellecchia) n. 1738/19, confermata in appello con sentenza n. 4247/23 del 20.12.23.
Le citate sentenze (rese in primo e secondo grado e provvisoriamente esecutive) hanno annullato i verbali ispettivi, limitatamente alle posizioni di e Controparte_2 CP_3
(uniche oggetto di impugnativa), dichiarando contestualmente il diritto degli stessi ad ottenere la cancellazione dei propri nominativi dall'elenco dei coltivatori diretti.
Sulla scorta degli accertamenti (immediatamente esecutivi) contenuti nella sentenza n.
1738/19 del Tribunale di S. Maria C.V., confermata integralmente in appello, allora, deve ritenersi che l'avviso di addebito oggetto di causa sia illegittimo, con riguardo alle somme richieste a titolo di contribuzione anno 2019 per e sul Controparte_2 CP_3
presupposto che questi fossero coltivatori diretti. Sul punto, questa giudicante ritiene di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp.
Att. C.p.c., le motivazioni contenute nelle predette sentenze, laddove si è escluso che l'attività svolta dai figli di potesse avere i connotati per l'iscrizione degli Controparte_5 stessi negli elenchi dei coltivatori diretti.
L'avviso di addebito oggetto di causa, pertanto, limitatamente alle posizioni di CP_2
e deve essere annullato, in quanto illegittimo.
[...] CP_3
Non possono raggiungersi medesime conclusioni per quanto attiene alle somme richieste in relazione alla posizione di , odierno ricorrente. Controparte_5
Sul punto, si rileva che, oggetto del ricorso e delle precedenti sentenze allegate, è sempre e solo la posizione di e figli del ricorrente. Al contrario, come Controparte_2 CP_3
rilevato anche dall' , la posizione di non è mai stata messa in CP_1 Controparte_5 discussione dal ricorrente (né in questo giudizio, né nei precedenti).
In particolare, tanto nel ricorso oggetto di causa, quanto nelle sentenze allegate (vertenti sui verbali ispettivi e su precedenti ed analoghi avvisi di addebito) non si solleva alcuna contestazione, alcun rilievo ed alcuna domanda in relazione alla posizione di CP_5
.
[...]
Conseguentemente, in relazione al credito contributivo vantato rispetto alla posizione di
[...]
il ricorso va rigettato. Controparte_5
Le conclusioni non mutano in considerazione delle richieste istruttorie formulate in ricorso, vertenti su circostanze incontestate ed estranee alla posizione di che, si Controparte_5
ripete, non è mai stata messa in discussione dal ricorrente, nemmeno nel presente giudizio e, conseguentemente, non può essere scrutinata d'ufficio dal Tribunale.
Infine, la domanda risarcitoria deve essere respinta, in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso. Invero, la circostanza che l'avviso di addebito oggetto di causa sia parzialmente fondato, priva di consistenza le argomentazioni attoree, posto che, con riguardo alla posizione di e la liquidazione delle spese di lite Controparte_2 CP_3
appare pienamente satisfattiva di ogni disagio patito dal ricorrente per effetto dell'operato dell'istituto previdenziale.
Per le ragioni esposte, le spese di lite sono compensate per 1/3, atteso l'accoglimento solo parziale, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della
Dott.ssa Valentina Paglionico, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito impugnato per e;
Controparte_3 CP_2
2) rigetta, nel resto il ricorso;
3) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte, che CP_1
liquida in complessivi euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione.
Santa Maria Capua Vetere, 9.05.2025 La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)