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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/03/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2507 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
cittadino argentino, nato a [...] (provincia di Buenos Aires, Argentina) Parte_1
il 06.08.1969, residente in [...]24 n° 2495, Manuel B. Gonnet, La TA, Cod. Fisc.:
, in proprio ed unitamente a cittadina argentina, nata a [...] C.F._1 CP_1
TA il 22.05.1972, residente in [...]24 n° 2495, Manuel B. Gonnet, La TA, Cod. Fisc.:
nell'esercizio della responsabilità genitoriale per conto dei propri figli C.F._2
minori: cittadino argentino, nato a [...] il [...], residente in Persona_1
Calle 24 n° 2495, Manuel B. Gonnet, La TA, Cod. Fisc.: , e C.F._3 [...]
cittadina argentina, nata a [...] il [...], residente in [...]24 n° 2495, Parte_2
Manuel B. Gonnet, La TA, Cod. Fisc.: ; C.F._4 Parte_3
cittadino argentino, nato a [...] il [...], residente in [...]24 n° 2495, Manuel B. Gonnet,
La TA, Cod. Fisc.: ; cittadina argentina, nata a [...] C.F._5 Parte_4
TA il 29.12.1963, attualmente residente in [...]132 n° 229, San Carlos, La TA, Cod. Fisc.:
cittadino argentino, nato a [...] il [...], C.F._6 Parte_5
residente in [...]132 n° 229, San Carlos, La TA, Cod. Fisc.: ; C.F._7 [...]
cittadino argentino, nato a [...] il [...], residente in [...]13 n° 229, San Parte_6
Carlos, La TA, Cod. Fisc.: ; cittadina argentina, C.F._8 Parte_7
nata a [...] il [...], residente in [...]37 n° 1761, La TA, Cod. Fisc.:
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Tedesco (Cod. Fisc.: C.F._9
), presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli (80143), Centro C.F._10
1 Direzionale, Isola A/7, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, comunicazioni
PEC: Email_1
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C.
C.F. Email_2 C.F._11
-RESISTENTE –
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_2
di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti deducevano di essere discendenti diretti di cittadino italiano, nato a Persona_2
Montalto UG (CS) il 10.09.1858 da e (all.11). Per_3 Persona_4
La ha contratto matrimonio con a La TA (Buenos Aires, Argentina) Persona_2 Persona_5
il 10.12.1887 (all.12) e risulta deceduto a La TA il 10.04.1932 (all.13), senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, come risulta dal relativo certificato negativo di naturalizzazione argentina (all.14).
Dal matrimonio di La AL (Lavaggi) con nacque a La TA il Per_2 Persona_5 Persona_6
28.04.1900 (all.16), il quale ha contratto matrimonio con a La TA il Persona_7
25.01.1930 (all.17) ed è deceduto a La TA il 15.01.1967 (all.18) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Dal matrimonio di con nacque a La Persona_6 Persona_7 Parte_7
TA il 29.01.1939, la quale ha contratto matrimonio con a La TA il Persona_8
16.02.1962 (all.20) e dal quale ha divorziato con sentenza del Tribunale di La TA del 14.07.1998
(all.21). Dal matrimonio tra e nacquero: Parte_7 Persona_8
a La TA il 29.12.1963 (all.22), la quale ha contratto matrimonio con Persona_9 [...]
[..
[...] a La TA il 06.06.1991 (all.23), e a La TA il 06.08.1969 CP_3 Persona_10
(all.24), il quale ha contratto matrimonio con a La TA il 09.09.1999 (all.25). CP_1
Dal matrimonio di con nacquero: a La Persona_9 Controparte_3 Parte_5
TA il 02.06.1992 (all.26) e a La TA il 11.04.1997 (all.27). Parte_6
Dal matrimonio di con nacquero: Persona_10 CP_1 Persona_11
a La TA il 14.05.2002 (all.28); a La TA il 06.11.2006 (all.29) e Parte_8
a La TA il 06.11.2026 (all.30). Parte_9
I ricorrenti rappresentavano di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia
a La TA, Buenos Aires (Argentina), seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_2
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 19 dicembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza (" iure sanguinis "), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”) confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza, come puntualmente formalizzato nella circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del , che ha chiarito Controparte_2
come i discendenti di emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis anche se di derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
3 Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino argentino e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo Per_2
prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo
[...] di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Pt_10
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Pt_11
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Pt_10
bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_2
delle spese.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 7.3.2025
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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