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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1114/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
AL TO, OR
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3137/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto, 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7211/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39
e pubblicata il 03/06/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJQM002964 ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJQM002964 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJQM002964 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJQM002964 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso del signor Ricorrente_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90752447 13 000 (accollando al contribuente le spese del grado per euro 1.000), in relazione ai seguenti due atti ad essa sottesi: a) avviso di accertamento n. 250TJQM002964 asseritamente notificato il 26 maggio 2021 di € 5.946,96 per
IRPEF anno 2015 e relative sanzioni e interessi, ente creditore Agenzia delle Entrate;
b) avviso di accertamento n. 250TJQM001400 asseritamente notificato l'8 giugno 2022 di € 2.663,63 per IRPEF 2016
e relative sanzioni ed interessi, ente creditore Agenzia delle Entrate. A tale statuizione addiveniva la CGT romana in quanto l'atto impugnato era stato preceduto da avvisi di accertamento, regolarmente notificati e non impugnati, rendendo così i crediti vantati dall'Amministrazione Finanziaria cristallizzati e non più impugnabili.
Impugna la sentenza il contribuente per 1) ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL
GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RITENUTO INAMMISSIBILE IL RICORSO EX ART. 21 D. LGS.
546/1992, in quanto a fronte dell'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento n.
250TJQM002964 (v. lettera a) del ricorso), l'Ufficio ha prodotto in primo grado con l'all.to 1 la prova della notifica di un avviso di accertamento diverso cioè n. 250TJQM002965 diretto alla Sig.ra Nominativo_1 ; eccepisce poi il contribuente anche la 2) ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN TEMA DI
CONDANNA ALLE SPESE.
si è costituita la DP di Pescara che, producendo copia dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. 250TJQM002964 al signor Ricorrente_1, ha evidenziato che il medesimo, non essendosi gravato in ordine alla mancata notifica dell'altro avviso n. 250TJQM001400 ad essa ha prestato acquiescenza. L'ufficio chiede quindi il rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado.
Con successiva memoria il contribuente ha fatto presente che dalla documentazione allegata dall'Ufficio, contenente una copia di una raccomandata indirizzata al medesimo e asseritamente relativa all'avviso di accertamento n. 250TJQM002964, non emergerebbe alcuna prova circa la riconducibilità della cartolina all'avviso stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di gravame, premesso che il contribuente nulla ha eccepito in ordine alla notifica dell' avviso di accertamento n. 250TJQM001400 ad essa avendo quindi prestato acquiescenza, circa la riconducibilità della copia della raccomandata alla effettiva notifica all'interessato dell'avviso n.
250TJQM002964, contestata dall'appellante nella memoria di replica alle controdeduzioni dell'Ufficio, è appena il caso di rilevare che la produzione della suesposta documentazione può, in caso, essere contestata dal contribuente mediante querela di falso oppure adducendo, a sua volta, prova contraria circa la riconducibilità di quella raccomandata alla sua persona. In questa sede, viceversa, il contribuente si limita a voler ribaltare sull'Ufficio un onere probatorio supplementare che non è di sua spettanza per le ulteriori considerazioni che seguono.
Occorre infatti rilevare che, come è noto, a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149
c.p.c.).
Ne deriva che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5, Sentenza
n. 15315 del 04/07/2014; Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016). D'altra parte, in siffatta evenienza, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'Banca_1 (il contribuente, sul punto, non ha allegato alcuna contestazione in ordine alla sottoscrizione dell'atto contestato) , non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09/08/2017) Rileva, in sostanza, che il plico sia effettivamente pervenuto a destinazione, elemento mai contestato dal contribuente, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dal menzionato art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo del provvedimento nel luogo di destinazione (Cass. n. 9303/2012, Cass. n.
20924/2005).
In fattispecie, deve quindi presumersi, in conformità al principio della c.d. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (così, con intento nomofilattico, Cass. 22/06/2018, n. 16528, alla quale si fa adesiva relatio, anche ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.; tra i successivi arresti nella medesima direzione cfr., ex plurimis, Cass. 26/11/2019, n. 30787; Cass. 14/07/2020, n. 14941; Cass. 13/08/2020, n. 17029; Cass.
12/01/201, n. 237).
Dall'accoglimento del primo motivo deriva la conferma della sentenza impugnata nella sua integralità, con assorbimento del secondo motivo di appello.
Le spese del presente grado di impugnazione seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. condanna l'appellante alle spese di lite che liquida nell'importo di € 750,00, onnicomprensive.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
AL TO, OR
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3137/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto, 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7211/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39
e pubblicata il 03/06/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJQM002964 ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJQM002964 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJQM002964 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJQM002964 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso del signor Ricorrente_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90752447 13 000 (accollando al contribuente le spese del grado per euro 1.000), in relazione ai seguenti due atti ad essa sottesi: a) avviso di accertamento n. 250TJQM002964 asseritamente notificato il 26 maggio 2021 di € 5.946,96 per
IRPEF anno 2015 e relative sanzioni e interessi, ente creditore Agenzia delle Entrate;
b) avviso di accertamento n. 250TJQM001400 asseritamente notificato l'8 giugno 2022 di € 2.663,63 per IRPEF 2016
e relative sanzioni ed interessi, ente creditore Agenzia delle Entrate. A tale statuizione addiveniva la CGT romana in quanto l'atto impugnato era stato preceduto da avvisi di accertamento, regolarmente notificati e non impugnati, rendendo così i crediti vantati dall'Amministrazione Finanziaria cristallizzati e non più impugnabili.
Impugna la sentenza il contribuente per 1) ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL
GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RITENUTO INAMMISSIBILE IL RICORSO EX ART. 21 D. LGS.
546/1992, in quanto a fronte dell'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento n.
250TJQM002964 (v. lettera a) del ricorso), l'Ufficio ha prodotto in primo grado con l'all.to 1 la prova della notifica di un avviso di accertamento diverso cioè n. 250TJQM002965 diretto alla Sig.ra Nominativo_1 ; eccepisce poi il contribuente anche la 2) ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN TEMA DI
CONDANNA ALLE SPESE.
si è costituita la DP di Pescara che, producendo copia dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. 250TJQM002964 al signor Ricorrente_1, ha evidenziato che il medesimo, non essendosi gravato in ordine alla mancata notifica dell'altro avviso n. 250TJQM001400 ad essa ha prestato acquiescenza. L'ufficio chiede quindi il rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado.
Con successiva memoria il contribuente ha fatto presente che dalla documentazione allegata dall'Ufficio, contenente una copia di una raccomandata indirizzata al medesimo e asseritamente relativa all'avviso di accertamento n. 250TJQM002964, non emergerebbe alcuna prova circa la riconducibilità della cartolina all'avviso stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di gravame, premesso che il contribuente nulla ha eccepito in ordine alla notifica dell' avviso di accertamento n. 250TJQM001400 ad essa avendo quindi prestato acquiescenza, circa la riconducibilità della copia della raccomandata alla effettiva notifica all'interessato dell'avviso n.
250TJQM002964, contestata dall'appellante nella memoria di replica alle controdeduzioni dell'Ufficio, è appena il caso di rilevare che la produzione della suesposta documentazione può, in caso, essere contestata dal contribuente mediante querela di falso oppure adducendo, a sua volta, prova contraria circa la riconducibilità di quella raccomandata alla sua persona. In questa sede, viceversa, il contribuente si limita a voler ribaltare sull'Ufficio un onere probatorio supplementare che non è di sua spettanza per le ulteriori considerazioni che seguono.
Occorre infatti rilevare che, come è noto, a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149
c.p.c.).
Ne deriva che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5, Sentenza
n. 15315 del 04/07/2014; Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016). D'altra parte, in siffatta evenienza, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'Banca_1 (il contribuente, sul punto, non ha allegato alcuna contestazione in ordine alla sottoscrizione dell'atto contestato) , non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09/08/2017) Rileva, in sostanza, che il plico sia effettivamente pervenuto a destinazione, elemento mai contestato dal contribuente, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dal menzionato art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo del provvedimento nel luogo di destinazione (Cass. n. 9303/2012, Cass. n.
20924/2005).
In fattispecie, deve quindi presumersi, in conformità al principio della c.d. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (così, con intento nomofilattico, Cass. 22/06/2018, n. 16528, alla quale si fa adesiva relatio, anche ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.; tra i successivi arresti nella medesima direzione cfr., ex plurimis, Cass. 26/11/2019, n. 30787; Cass. 14/07/2020, n. 14941; Cass. 13/08/2020, n. 17029; Cass.
12/01/201, n. 237).
Dall'accoglimento del primo motivo deriva la conferma della sentenza impugnata nella sua integralità, con assorbimento del secondo motivo di appello.
Le spese del presente grado di impugnazione seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. condanna l'appellante alle spese di lite che liquida nell'importo di € 750,00, onnicomprensive.