Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1114
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per ritenuta inammissibilità del ricorso

    La Corte ritiene che il contribuente non abbia contestato la notifica dell'avviso di accertamento n. 250TJQM001400, prestando acquiescenza. Per quanto riguarda l'avviso n. 250TJQM002964, la Corte rileva che la produzione della copia della raccomandata può essere contestata solo tramite querela di falso o prova contraria, non limitandosi a ribaltare sull'Ufficio un onere probatorio supplementare. Si applica la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. per la notifica a mezzo posta diretta, secondo cui l'atto è ritualmente consegnato se pervenuto all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria del contribuente di impossibilità di prenderne cognizione senza sua colpa. La prova della non ricezione o della diversità dell'atto incombe sul contribuente.

  • Rigettato
    Condanna alle spese del primo grado

    L'appello è stato rigettato, pertanto la condanna alle spese segue la soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1114
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1114
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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