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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Taranto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta 3669 del Ruolo Generale dell'anno 2023 del Tribunale Ordinario di Taranto avente per oggetto: USUCAPIONE TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Parte_1 C.F._1
Bocciagiusta giusta mandato in calce all'atto di citazione - attrici -
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), ( C.F.: ); C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F.: ), (C.F. Parte_2 C.F._5 Parte_3
figlio ed erede di ); C.F._6 Persona_1 C.F._7 Pt_4
(C..F. ),
[...] C.F._8 Parte_5
(C.F. ), ( ), C.F._9 Parte_6 CodiceFiscale_10 [...]
( ), Parte_7 CodiceFiscale_11 Parte_8
(C.F.: ) (tutti eredi di c.f. C.F._12 Persona_2
) ed (C.F.: ) (figlio ed erede C.F._13 Parte_9 C.F._14 della sig.ra figlia di ) Persona_3 Parte_10
- resistenti contumaci-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art.. 281 decies cpc il sig. assumeva di aver esercitato uti dominus Parte_1 da oltre vent'anni, il possesso, pubblico, pacifico ed ininterrotto, indisturbato ed esclusivo su due terreni : A)Terreno sito nel Comune di Mottola, alla Contrada Santa Caterina riportato al Cat. Terreni Foglio 113 Particella N. 85,qualità semin/arbor di cui risultava essere proprietario per 1/6 mentre gli altri comproprietari erano i sigg.ri nato a [...] il [...] Controparte_2
(C.F.: ) e residente in [...]-; C.F._3 [...] nata a [...] il [...] ( ); a nata a [...] CP_3 C.F._4 Parte_2 del Colle il 04.04.1960 (C.F.: ), quali eredi di (deceduto), C.F._5 Persona_4 proprietari per 1/6; nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_3 C.F._6 erede della sig.ra proprietario per 1/6; nato a [...] il [...] Persona_1 Parte_4
(C.F.: ) (deceduto) e senza eredi, proprietario per 1/6; C.F._8 Parte_5
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._15 Parte_6 C.F._16 [...]
(C.F.: , (C.F.: ) (tutti Parte_7 C.F._17 Parte_8 C.F._12 eredi della sig.ra (deceduta) ed (C.F.: ) Persona_2 Parte_9 C.F._14 (figlio ed erede della sig.ra , deceduta) ; (figlio di Persona_3 Controparte_2 Per_5
, deceduto) e residente in [...], tutti proprietari di 1/6 come
[...] risultante dalle visure catastali eseguite;
B)Terreno sito alla Contrada Madonna delle Grazie riportato al Cat. Foglio 111 N. 13, qualità seminativo di cui a seguito dell'ultima successione testamentaria di del 25.09.2020, Persona_6 trascrizione n. 19655.372021, Reparto PI di Taranto in atti dal 07.10.2021, l'odierno ricorrente risultava essere proprietario per 1/12 mentre altri comproprietari, risultavano essere i sigg.ri CP_1 nata a [...] il [...] (C.F.: ), proprietaria per 1/12;.
[...] C.F._2 [...] nato a [...] il [...] (C.F.: ), proprietario per 1/36; CP_2 C.F._3 [...] nata a [...] il [...] ( ), proprietaria per 1/36; CP_3 CodiceFiscale_18 [...] nata a [...] il [...] C.F.: ), proprietaria per 1/36; Pt_2 C.F._5
nato a [...] il [...] (C.F.: ), erede della sig.ra Parte_3 C.F._6
proprietaria per 1/12; i sigg.ri Persona_1 Parte_5 (C.F.: ), (C.F.: ), C.F._15 Parte_6 C.F._16 Parte_7 (C.F.: , (C.F.: ) (tutti eredi
[...] C.F._17 Parte_8 C.F._12 della sig.ra (deceduta) ed (C.F.: ) (figlio Persona_2 Parte_9 C.F._14 ed erede della sig.ra , deceduta), tutti proprietari per 1/12 come risultante Persona_3 dalle visure catastali eseguite. Precisava il sig. che, di entrambi i terreni di cui si era occupata prima d lui sua Parte_1 madre sig.ra aveva avuto ed aveva cura da oltre 20 anni provvedendo alla Controparte_4 manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguendo aratura, fresatura etc, pagandole relative tasse tributi e senza che entrambi avessero mai ricevuto da parte degli comproprietari o da terzi alcuna contestazione del loro possesso con azioni Tanto premesso il sig. ritenendo che ricorressero i presupposti ex art 1158 c.c, , Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto i sigg.ri , Controparte_3 Parte_2
, , , Parte_3 Controparte_2 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , affinché così si
[...] Parte_8 Parte_9 Controparte_2 Controparte_1 provvedesse:
1) Accertare e dichiarare che il sig. è proprietario esclusivo per maturata Parte_1 usucapione acquisitiva, dei due terreni siti nel Comune di Mottola, distinti al Catasto Terreni Foglio
113 Particella N. 85 e Foglio 111 Particella N. 13;
2) Conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
3) In via subordina, e solo nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta acquisita l'usucapione in capo all'odierno ricorrente, condannare i convenuti, ognuno in base alla propria quota parte, alla restituzione di tutte le spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni, nonché dei tributi versati e delle migliorie apportate, da quantificarsi in corso di causa e previa ed eventuale ctu contabile
4) Condannare gli odierni resistenti al pagamento delle competenze di causa con diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) Munire la sentenza della clausola della provvisoria esecuzione come per legge.
Instauratosi il contraddittorio non si costituivano né comparivano in giudizio i convenuti pertanto all'udienza del 13.10.2023 veniva dichiarata la loro contumacia.
Con ordinanza del 15.1.2025 veniva disposto che per la zona di terreno identificata con la lettera A zona terreno sita nel Comune di Mottola della estensione di circa are sedici e centiare tre (are16,3) identificata in catasto terreni del Comune di Mottola al foglio 113 p.lla 85 di are 16,03 di natura seminativo arborato di classe 4 RD.2,07 RA 2,48 la causa era matura per la decisione mentre per quella identificata con la lettera B) ) zona di terreno dell'estensione di circa dieci are e centiare sedici
(10.16) identificata in catasto terreni al foglio 111 p.lla 13 di are 10.16 di natura seminativo arborato di classe 1 RD 5,77 RA E. 2,89 occorreva integrare il contraddittorio nei confronti del sig. Per_7
deceduto, di cui erano sconosciuti gli aventi causa, richiedendo che la notifica dell'atto
[...] di citazione e dell'invito a partecipare alla procedura di mediazione avvenisse a mezzo di pubblici proclami come da protocollo in auge in codesto Tribunale.
La causa perciò veniva rinviata all'udienza del 28.02.2025 e, dopo la discussione orale del ricorrente sul terreno sito nel Comune di Mottola, alla Contrada Santa Caterina riportato al Cat. Terreni Foglio
113 Particella n.85 veniva decisa, ai sensi dell'art 281 sexies cpc, dandosi lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata, ora per allora, la contumacia dei convenuti.
Inoltre si deve dare atto che la decisione riguarda solo il terreno contraddistinto con la lettera A)
Terreno sito nel Comune di Mottola, alla Contrada Santa Caterina riportato al Cat. Terreni Foglio
113 Particella N. 85 dovendo il giudizio proseguire per l'altro terreno per il quale viene disposta, con separata ordinanza, la remissione sul ruolo per la integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del sig. risultato anch'egli comproprietario del suddetto bene giusto Persona_7 certificato notarile.
In punto di diritto va precisato che perché si configuri un possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza da parte di chi intende far valere il proprio diritto, del possesso continuato, non interrotto, pacifico e pubblico sulla cosa, tale da dimostrare in maniera non equivoca, l'intenzione di possedere la cosa uti dominus, e segnatamente esercitare sul bene un potere di signoria corrispondente a quello del titolare di uno ius in re aliena.
Sotto il profilo probatorio, il soggetto che ha l'interesse ad accertare la proprietà a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c. In particolare, il requisito della continuità, essenziale per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Ne consegue che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, ovvero chi eccepisce detta circostanza, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, desumibile dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. (cfr. “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà” Cass. n. 22667/2017, n. 14092/2010). Orbene nel caso de quo attraverso la prova documentale e la prova testimoniale raccolta è risultato dimostrato che il ricorrente ha pienamente posseduto in modo pacifico, continuo ed ininterrotto uti dominus per oltre venti anni l'immobile indicato in premessa occupandosi di esso secondo la sua naturale destinazione d'uso. Tanto risulta provato:
- sia dal comportamento dei convenuti, che rimanendo contumaci nel presente giudizio hanno di fatto negletto ogni difesa, che hanno reso l'assunto attoreo “fatto non contestato” ex art.115 cpc come stabilito dalla sentenza n. 761/02, resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, con cui si è così imposto all'attenzione degli interpreti il principio di non contestazione con maggiore ampiezza applicativa, ossia il principio per il quale sono espunti dal thema probandum anche i fatti su cui la controparte è rimasta silente , i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio. Difatti la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, “l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso”.
- dalle dichiarazioni rese dal teste sig (cfr.. “ preciso che il possesso dei terreni si Testimone_1 è concretizzato nell'aver curato la manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori adi aratura e fresatura…ho visto i trattori entrare ed uscire dai terreni nonché al pagamento agli operai interessati all'aratura attraverso l'utilizzo dei trattori) dal teste zig. RZ NN nipote del ricorrente (confermo che mio nonno da oltre trent'anni ha esercitato uti dominus il possesso, pubblico, pacifico, interrotto , indisturbato esclusivo e senza violenza dei due terreni indicati nel ricorso. Tanto so in quanto sin da piccolo mi portava con se nei terreni durante i lavori di potatura ed aratura mentr una volta raggiunta la maggiore età provvedevo ad accompagnarlo personalmente nei presso dei due terreni Ho assistito personalmente al pagamento degli operai che eseguivano i lavori di aratura, potatura e fresatura da parte di mio nonno . In alcune occasioni gli operai venivano direttamente presso la nostra abitazione per ricevere il pagamento per i lavori eseguiti…. Preciso che da oltre trent'anni mio nonno cura, mantiene, gode, dei due predetti terreni senza aver mai dato conto a nessuno …. Preciso che il possesso si è sempre concretizzato nel atto di aver curato la manutenzione ordinaria e straordinaria . preciso che ancora oggi mio nonno paga le relative imposte nei confronti del consorzio di bonifica di AR , così come ha sempre pagato in tutti questi trent'anni”) dal teste sig. , genero del ricorrente ( … mio suocero è da oltre trent'anni Testimone_2 che esercita uti dominus il possesso pubblico ,pacifico, ininterrotto indisturbato ed esclusivo sui due terreni siti nel Comune di Mottola. Preciso, inoltre, che tale possesso è sempre stato esercitato in maniera pacifica e non violenta ,. Tanto so per aver accompagnato personalmente mio suocero in alternanza con mio figlio. Preciso, altresì, di aver assistito alla conduzione, manutenzione e dei terreni ed al pagamento da parte di mio suocero di somme di denaro date agli operai che provvedevano all'aratura dei terreni con i tratturi e alla potatura degli alberi,. Infine posso dire di aver assistito personalmente al pagamento delle tasse al consorzio di Bonifica tasse a tutt'oggi pagate … mio suocere da oltre trent'anni cura, gode e mantiene i terreni senza essere mai stato disturbato ma, il tutto è avvenuto pacificamente come se fosse l'unico proprietario dei predetti terreni mai nessuno su è presentato o si è mai occupato otre a mio suocero) , Per tali ragioni considerato che risultanze istruttorie hanno dimostrato il possesso continuato, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, da parte del sig. del terreno sito nel Comune Parte_1 di Mottola, alla Contrada Santa Caterina riportato al Cat. Terreni Foglio 113 Particella n.85 tale da giustificare nello stesso l'animus possidendi e, quindi, l'acquisizione della proprietà esclusiva dell'immobile oggetto di causa, la domanda del ricorrente deve essere accolta con la conseguenziale declaratoria di acquisizione ex art.1158 c.c. della proprietà dell'immobile sopra descritto in loro favore
Si fa riserva all'esito del giudizio definitivo di regolamentare le spese processuali .
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Taranto con riferimento al terreno sito nel Comune di Mottola, alla Contrada Santa Caterina riportato al Cat. Terreni Foglio 113 Particella n. 85 pronunciando parzialmente così provvede:
- accoglie la domanda del resistente e per l'effetto dichiara, in favore del sig. Parte_1
( C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] D'Annunzio n. 30) l'acquisto per intervenuta usucapione ventennale ex art. 1158 c.c.dei restanti diritti di proprietà del terreno sito in agro del Comune di Mottola, distinto in Catasto
Terreni Foglio 113 Particella N.85 di cui egli era proprietario di 1/6 diventando così proprietario dell'intero immobile;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto di effettuare la trascrizioni e volturazioni del predetto immobile come sopra indicati in favore delle attrici con esonero da ogni sua responsabilità;
- rimette la causa sul ruolo con riferimento al terreno sito nel Comune di Mottola, distinto al
Catasto Terreni Foglio 111 Particella p.lla nr.13 come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Taranto lì 28.2.2025
IL G.O d P
Avv. Carmen Nacci