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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CC NA, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore MAGNINI LETIZIA, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 110/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede UG - Via Canali N. 12 06100 UG PG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 384/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 23/10/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M15180011501U IMPOSTA UNICA 2018
- sull'appello n. 112/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede UG - Via Canali N. 12 06100 UG PG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 -
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 387/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 24/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M15170010662U IMPOSTA UNICA 2017
- sull'appello n. 160/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede UG - Via Canali N. 12 06100 UG PG
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Sas - P.IVA_2
Email_2elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 - P.IVA_1 Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 60/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M15180011735U IMPOSTA UNICA 2018
- sull'appello n. 165/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede UG - Via Canali N. 12 06100 UG PG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 59/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M15180011795U IMPOSTA UNICA 2018
- sull'appello n. 177/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede UG - Via Canali N. 12 06100 UG PG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M15180011754U IMPOSTA UNICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 248/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
Si dà atto che la rappresentante dell'Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana, Nominativo_2sardegna,umbria-Um-Sede UG Dott.ssa è presente di persona. La Corte autorizza la discussione in forma mista presenza/remoto. Nominativo_1Preliminarmente il difensore Avv. rinuncia ai motivi con i quali si contesta la debenza dell'imposta mantenendo fermi i motivi con i quali si contesta l'ammontare dell'imposta dovuta e i criteri di calcolo. Vista la disposizione del Presidente per la riunione dei fascicoli RGA 112/2025, RGA 160/2025, RGA 165/2025 e RGA 177/2025 al fascicolo RGA 110/2025, l'Avv. Nominativo_1 chiede che le “precisazioni a verbale” depositate nel fascicolo RGA 160/2025 il giorno 28/10/2025, vengano estese anche per gli RGA 110/2025 RGA 112/2025 RGA 165/2025 e RGA177/2025. L'ufficio non è disponibile alla conciliazione così come proposta nelle precisazioni a verbale richiamate dall'Avv. Nominativo_1. La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.G.A. 110/2025 e 112/2025 L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di UG (in seguito solo ADM) notificava Resistente_1 Resistente_1alla società (in seguito solo ), in qualità di obbligato Società_2solidale con la società srls, l'avviso di accertamento n. M151800115011 con il quale accertava per l'anno 2018 la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.lgs 23.12.1998 n. 504, con le modalità di cui alla Legge n.220/2010 quantificandola in € 58.653,98 oltre interessi per € 11.402,98 e sanzioni pari a € 70.384,78
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di UG notificava alla società Resistente_1 Nominativo_3, in qualità di obbligato solidale con titolare della ditta individuale con sede in CI di LO (in seguito solo CTD) , un ulteriore avviso di accertamento n. M15170010662U con il quale accertava per l'anno 2017 la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.lgs 23.12.1998 n. 504, con le modalità di cui alla Legge n.220/2010 quantificandola in € 108.236,10 oltre interessi per € 21.077,87 e sanzioni pari a € 129.883,32.
Resistente_1 ricorreva con separati ricorsi eccependo violazione della normativa nazionale ed unionale, insussistenza del presupposto impositivo in mancanza di riscontri circostanziati e puntuali, assenza del presupposto soggettivo e territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica, insufficiente indicazione delle modalità del ricorso, mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezze in relazione alle sanzioni.
ADM resisteva alle avverse eccezioni argomentando sulla legittimità dell'operato dell'ufficio.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di UG con le sentenze n. 384/2024 pronunciata il 21.10.2024 e depositata il 23.10.2024 e n. 387/2024 pronunciata il 21.10.2024 e depositata il 24.10.2024 accoglieva parzialmente i ricorsi ritenendo legittimo il recupero dell'imposta unica dei concorsi pronostici e riducendo la sanzione comminata dal 120 % al 50 % dell'importo applicato.
L'ADM propone distinti appelli, rubricati ai nn. di R.G.A. 110/2025 e 112/2025, in relazione alla statuizione sulle sanzioni censurando la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 comma 4 del d.lgs n.472/1997 in quanto ha ritenuto sussistente una sproporzione tra il tributo e la sanzione e, quindi, che l'applicazione della percentuale del 120 % sull'importo evaso sia eccessiva. Argomenta che ai fini dell'applicabilità della norma devono esistere circostanze di fatto documentate quali fatti lesivi da rendere manifesta la sproporzione. Sostiene che i primi giudici hanno posto a base della statuizione di riduzione delle sanzioni la pronuncia della Corte Costituzionale n.46/2023 che ha prospettato l'esigenza che non venga manifestamente meno il rapporto di congruità fra sanzione e la gravità dell'illecito dando rilievo al disvalore concreto di fatti, e che l'adeguatezza può essere raggiunta con la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito. Deduce che nel caso di specie non rilevano né circostanze eccezionali e né attenuanti bensì è incontestato l'intento del ricorrente di evadere totalmente l'imposta oggetto dell'accertamento impugnato.
Chiede pertanto di riformare la sentenza di primo grado e confermare la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato con condanna alle spese processuali del doppio grado di giudizio.
L'ADM deposita una memoria illustrativa argomentando sulla natura dell'imposta unica, che era e rimane un'imposta indiretta, anche a seguito della Legge n. 208/2015, sulla mancata abrogazione delle disposizioni della Legge n. 190/2014 da parte della Legge n. 208/2015, sull'impossibilità di applicare il metodo del “margine” ai soggetti che, come le parti ricorrenti, non sono collegati al Totalizzatore Nazionale. Inoltre evidenzia il contenuto di una serie di sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado favorevoli all'Agenzia, depositate nel corso del 2025.
Resistente_1 non si è costituita nei giudizi di appello RGA nn.110/205 e 112/2025.
R.G.A. 160/2025
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di UG (in seguito solo ADM) notificava Società_1 Nominativo_4alla società s.a.s. di in qualità di obbligato principale (in seguito solo CTD) e Resistente_1 (in seguito solo Resistente_1), in qualità di obbligato solidale , l'avviso di accertamento n. M15180011735U con il quale accertava per l'anno 2018 la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.lgs 23.12.1998 n. 504, con le modalità di cui alla Legge n.220/2010 quantificandola in € 5.673,07 oltre interessi per € 1.094,82 e sanzioni pari a € 6.807,68
Resistente_1 ricorreva eccependo violazione della normativa nazionale ed unionale, insussistenza del presupposto impositivo in mancanza di riscontri circostanziati e puntuali, assenza del presupposto soggettivo e territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica, insufficiente indicazione delle modalità del ricorso, mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezze in relazione alle sanzioni.
ADM resisteva alle avverse eccezioni argomentando sulla legittimità dell'operato dell'ufficio.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di UG con la sentenza n. 60/2025 pronunciata il 21.10.2024 e depositata il 20.1.2025 accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo legittimo il recupero dell'imposta unica dei concorsi pronostici e riducendo la sanzione comminata dal 120 % al 50 % dell'importo applicato.
L'ADM propone appello in relazione alla statuizione sulle sanzioni censurando la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 comma 4 del d.lgs n.472/1997 in quanto ha ritenuto sussistente una sproporzione tra il tributo e la sanzione e, quindi, che l'applicazione della percentuale del 120 % sull'importo evaso sia eccessiva. Argomenta che ai fini dell'applicabilità della norma devono esistere circostanze di fatto documentate quali fatti lesivi da rendere manifesta la sproporzione. Sostiene che i primi giudici hanno posto a base della statuizione di riduzione delle sanzioni la pronuncia della Corte Costituzionale n.46/2023 che ha prospettato l'esigenza che non venga manifestamente meno il rapporto di congruità fra sanzione e la gravità dell'illecito dando rilievo al disvalore concreto di fatti e che l'adeguatezza può essere raggiunta con la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito. Deduce che nel caso di specie non rilevano né circostanze eccezionali e né attenuanti bensì è incontestato l'intento del ricorrente di evadere totalmente l'imposta oggetto dell'accertamento impugnato.
Chiede pertanto di riformare la sentenza di primo grado e confermare la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato con condanna alle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Entrambe le parti ricorrenti si costituiscono in giudizio resistendo all'atto di appello proposto dall'ufficio eccependo l'inammissibilità dell'appello per assenza di specifici in violazione dell'art. 53 del dlgs n. 546/92. Argomentano l'insussistenza degli elementi soggettivi di dolo e di colpa che ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs n. 472/1997 devono ricorrere affinchè risulti integrata la fattispecie sanzionatoria. Sostengono l'erroneità della sentenza con riguardo alla mancata applicazione dell'esimente ex art. 6 comma 2 del Dlgs n. 472/1997 e art. 10 in quanto sussistono le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria applicata peraltro non ancora affrontata dalla giurisprudenza di legittimità per l'annualità 2018.
Formulano altresì appello incidentale per i profili di soccombenza rappresentando preliminarmente di aver rinunciato nel giudizio di primo grado alle eccezioni introduttive aventi ad oggetto il presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta unica;
censurano la sentenza affidandosi ai motivi che seguono:
- Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015: i primi giudici non hanno tenuto conto della novella legislativa del 2015 che ha trasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta applicandola sui ricavi dell'attività economica. Quindi l'imposizione deve essere calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker, unico titolare dell'attività economica con totale esonero del CTD. Deposita numerosa giurisprudenza a favore di merito delle varie Corti di giustizia tributaria fra le quali anche sentenze della Corte di secondo grado dell'Umbria
- Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n.220/2010 con riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64: argomentano che l'accertamento è stato emesso in forza di tale normativa che è applicabile unicamente agli operatori che svolgono attività illecita mentre il bookmaker Resistente_1 svolge attività lecita e regolare, come è stato conclamato da varie pronunce della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato, della Corte Costituzionale oltre che da vari riconoscimenti giurisprudenziali di merito e di legittimità anche penale
- Incompatibilità della disciplina nazionale (Legge 220/2010 e art. 1 comma 644 lett.g Legge 190/2014) in relazione al diritto comunitario (art. 56 del TFUE) e ai principi costituzionali (art. 3 e 53 della Cost.)
Nelle more del giudizio la parte ricorrente deposita una nota con precisazioni da allegare al verbale di udienza con la quale rappresenta di non contestare la sussistenza dei presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta unica, riconosce la debenza dell'imposta e manifesta la disponibilità al pagamento ai sensi della legge 504/98 e dell'art. 1 comma 945 L.208/2015 quale obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dall'anno 2016.
I ricorrenti depositano altresì agli atti del giudizio in data 5.11.2025 una nota indirizzata all'Adm datata 28.10.2025 contenente una Nuova proposta di conciliazione del giudizio tributario con la quale chiedono la definizione del procedimento giudiziario pendente con il pagamento dell'imposta unica di cui al d.lgs n. 504/98 calcolata secondo il disposto di cui all'art. 1 comma 945 della legge n.208/2015 (imposta sui ricavi)
Chiede pertanto alla Corte:
-dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello principale proposto dall'Ufficio per violazione dell'onere di specificità dei motivi di gravame;
-riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, in via subordinata, confermare la sentenza appellata nella parte relativa alla rideterminazione delle sanzioni nella misura del 50% dell'importo contestato e in accoglimento del presente ricorso
1) in via pregiudiziale , in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per non aver l'Ufficio riconosciuto la trasformazione dell'imposta da indiretta a imposta diretta, con parametro quantitativo di riferimento il margine dell'attività economica e, per l'effetto, non aver applicato l'art. 1, comma 945 L. 208/2015, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato in via principale
2) in via ancora pregiudiziale , richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento dell'Avviso di Accertamento oggi impugnato, riformare la sentenza impugnata per illegittimità dell'Atto impositivo per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta (attività illecita);
3) in via sempre pregiudiziale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario si chiede di
3.1) sospendere il giudizio, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta al quesito di diritto proposto nell'atto di appello
3.2) sospendere il giudizio e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, nonché dall'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost. Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992.
L'ADM a fronte dell'atto di appello incidentale delle controparti deposita una memoria illustrativa argomentando sulla natura dell'imposta unica, che era e rimane un'imposta indiretta, anche a seguito della Legge n. 208/2015, sulla mancata abrogazione delle disposizioni della Legge n. 190/2014 da parte della Legge n. 208/2015, sull'impossibilità di applicare il metodo del “margine” ai soggetti che, come le parti ricorrenti, non sono collegati al Totalizzatore Nazionale. Inoltre evidenzia il contenuto di una serie di sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado favorevoli all'Agenzia, depositate nel corso del 2025. R.G.A. 165/2025 E 177/2025
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di UG (in seguito solo ADM) notificava Resistente_1 Resistente_1alla società (in seguito solo ), in qualità di obbligato Società_3solidale con la società “ srls” con sede in UG , l'avviso di accertamento n. M15180011795U con il quale accertava per l'anno 2018 la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.lgs 23.12.1998 n. 504, con le modalità di cui alla Legge n.220/2010 quantificandola in € 119.613,11 oltre interessi per € 23.188,56 e sanzioni pari a € 143.535,73
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di UG (in seguito solo ADM) notificava alla società Resistente_1 (in seguito solo Resistente_1), in qualità di obbligato Società_4solidale con la società “ srls” con sede in UG , un ulteriore avviso di accertamento n. M15180011754U con il quale accertava per l'anno 2018 la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.lgs 23.12.1998 n. 504, con le modalità di cui alla Legge n.220/2010 quantificandola in € 119.613,11 oltre interessi per € 23.175,45 e sanzioni pari a € 143.535,73
Resistente_1 ricorreva con separati ricorsi eccependo violazione della normativa nazionale ed unionale, insussistenza del presupposto impositivo in mancanza di riscontri circostanziati e puntuali, assenza del presupposto soggettivo e territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica, insufficiente indicazione delle modalità del ricorso, mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezze in relazione alle sanzioni.
ADM resisteva alle avverse eccezioni argomentando sulla legittimità dell'operato dell'ufficio.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di UG con le sentenze n. 59/2025 pronunciata il 21.10.2024 e depositata il 20.1.2025 e n. 61/2025 pronunciata il 21.10.2024 e depositata il 20.1.2025 accoglieva parzialmente i ricorsi ritenendo legittimo il recupero dell'imposta unica dei concorsi pronostici e riducendo la sanzione comminata dal 120 % al 50 % dell'importo applicato.
L'ADM propone appello in relazione alla statuizione sulle sanzioni censurando la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 comma 4 del d.lgs n.472/1997 in quanto ha ritenuto sussistente una sproporzione tra il tributo e la sanzione e, quindi, che l'applicazione della percentuale del 120 % sull'importo evaso sia eccessiva. Argomenta che ai fini dell'applicabilità della norma devono esistere circostanze di fatto documentate quali fatti lesivi da rendere manifesta la sproporzione. Sostiene che i primi giudici hanno posto a base della statuizione di riduzione delle sanzioni la pronuncia della Corte Costituzionale n.46/2023 che ha prospettato l'esigenza che non venga manifestamente meno il rapporto di congruità fra sanzione e la gravità dell'illecito dando rilievo al disvalore concreto di fatti e che l'adeguatezza può essere raggiunta con la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito. Deduce che nel caso di specie non rilevano né circostanze eccezionali e né attenuanti bensì è incontestato l'intento del ricorrente di evadere totalmente l'imposta oggetto dell'accertamento impugnato.
Chiede pertanto di riformare la sentenza di primo grado e confermare la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato con condanna alle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Resistente_1 si costituisce in giudizio resistendo all'atto di appello proposto dall'ufficio eccependo l'inammissibilità dell'appello per assenza di specifici in violazione dell'art. 53 del dlgs n. 546/92. Argomenta l'insussistenza degli elementi soggettivi di dolo e di colpa che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs n. 472/1997 devono ricorrere affinchè risulti integrata la fattispecie sanzionatoria. Sostengono l'erroneità della sentenza con riguardo alla mancata applicazione dell'esimente ex art. 6 comma 2 del Dlgs n. 472/1997 e art. 10 in quanto sussistono le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria applicata peraltro non ancora affrontata dalla giurisprudenza di legittimità per l'annualità 2018.
Formula altresì appello incidentale per i profili di soccombenza rappresentando preliminarmente di aver rinunciato nel giudizio di primo grado alle eccezioni introduttive aventi ad oggetto il presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta unica;
censurano la sentenza affidandosi ai motivi che seguono:
- Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015: i primi giudici non hanno tenuto conto della novella legislativa del 2015 che ha trasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta applicandola sui ricavi dell'attività economica. Quindi l'imposizione deve essere calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker, unico titolare dell'attività economica con totale esonero del CTD. Deposita numerosa giurisprudenza a favore di merito delle varie Corti di giustizia tributaria fra le quali anche sentenze della Corte di secondo grado dell'Umbria
- Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n.220/2010 con riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64: argomentano che l'accertamento è stato emesso in forza di tale normativa che è applicabile unicamente agli operatori che svolgono attività illecita mentre il bookmaker Resistente_1 svolge attività lecita e regolare, come è stato conclamato da varie pronunce della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato, della Corte Costituzionale oltre che da vari riconoscimenti giurisprudenziali di merito e di legittimità anche penale
- Incompatibilità della disciplina nazionale (Legge 220/2010 e art. 1 comma 644 lett.g Legge 190/2014) in relazione al diritto comunitario (art. 56 del TFUE) e ai principi costituzionali (art. 3 e 53 della Cost.)
- Omessa pronuncia in relazione alla illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo per l'anno 2018 in quanto l'ADM ha erroneamente ritenuto sussistente un vincolo contrattuale tra le parti per l'intera annualità . Un esame più avveduto avrebbe consentito all'Ufficio di constatare che nel corso dell'anno 2018, per inadempimento del CTD, la società Resistente_1 ha risolto gli accordi con il titolare del CTD dal 21.07.2018 (allega atto di risoluzione)
Chiede pertanto alla Corte:
-dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello principale proposto dall'Ufficio per violazione dell'onere di specificità dei motivi di gravame;
-riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, in via subordinata, confermare la sentenza appellata nella parte relativa alla rideterminazione delle sanzioni nella misura del 50% dell'importo contestato e in accoglimento del presente ricorso
1) in via pregiudiziale , in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per non aver l'Ufficio riconosciuto la trasformazione dell'imposta da indiretta a imposta diretta, con parametro quantitativo di riferimento il margine dell'attività economica e, per l'effetto, non aver applicato l'art. 1, comma 945 L. 208/2015, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato in via principale
2) in via ancora pregiudiziale , richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento dell'Avviso di Accertamento oggi impugnato, riformare la sentenza impugnata per illegittimità dell'Atto impositivo per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta (attività illecita);
3) in via sempre pregiudiziale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario si chiede di 3.1) sospendere il giudizio, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta al quesito di diritto proposto nell'atto di appello
3.2) sospendere il giudizio e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, nonché dall'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost. Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992.
L'ADM a fronte dell'atto di appello incidentale delle controparti deposita una memoria illustrativa argomentando sulla natura dell'imposta unica, che era e rimane un'imposta indiretta, anche a seguito della Legge n. 208/2015, sulla mancata abrogazione delle disposizioni della Legge n. 190/2014 da parte della Legge n. 208/2015, sull'impossibilità di applicare il metodo del “margine” ai soggetti che, come le parti ricorrenti, non sono collegati al Totalizzatore Nazionale. Inoltre evidenzia il contenuto di una serie di sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado favorevoli all'Agenzia, depositate nel corso del 2025.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente dispone la riunione dei processi R.G.A. nn.110/2025 – 112/2025 – 160/2025 – 165/2025 e 177/2025 per evidente connessione soggettiva.
Gli appelli di ADM relativi ai R.G.A. 110/2025 e 112/2025 aventi ad oggetto solo le sanzioni sono infondati per le ragioni che seguono.
Il Collegio preliminarmente osserva che l'oggetto del giudizio di tali appelli è limitato alle sole sanzioni in quanto sulla debenza dell'Imposta Unica si è formato giudicato interno per mancato appello sul punto da parte di Resistente_1.
Nel merito osserva che l'art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997 consente la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo edittale (o del valore proporzionale/fisso) in presenza di eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra la violazione commessa e la sanzione irrogata. Gli elementi caratterizzanti tale norma sono il potere discrezionale del giudice nel valutare la gravità del fatto (elementi oggettivi e soggettivi) e ridurre la sanzione, anche d'ufficio, se il motivo è trattato nel ricorso, il principio di proporzionalità in base al quale l'art. 7 funge da "valvola di decompressione" per adeguare la sanzione a criteri di ragionevolezza, l'applicabilità nel senso che la riduzione si applica a varie tipologie di sanzioni tributarie amministrative. La Corte Costituzionale ha confermato che tale potere di riduzione mira a tutelare il principio di proporzionalità, fondamentale per il corretto esercizio del potere punitivo dell'amministrazione.
Sul punto i primi giudici hanno ben motivato il potere di riduzione utilizzato ed hanno esplicitato le circostanze che ne hanno consentito l'utilizzo (limitato importo contestato, limitata attività, sanzione eccessivamente afflittiva, sproporzione) facendo riferimento alla sentenza n. 46/2023 della Corte Costituzionale che ha sancito la necessità di tutelare il principio di proporzionalità ed alle modifiche apportate dal dlgs n. 87/2024 con l'introduzione dell'art. 3 comma 3 bis del dlgs n.472/97 ( sistema sanzionatorio improntato ai principi di proporzionalità e di offensività) e del nuovo comma 4 dell'art. 7 (concorso di circostante che rendono manifesta la sproporzione). Il Collegio condivide espressamente la motivazione di primo grado osservando altresì che non si ravvede, come sostenuto da ADM, l'intento del ricorrente di evadere totalmente l'imposta oggetto dell'accertamento impugnato contenente una pretesa tributaria afflitta da un contenzioso seriale per il quale ancora tarda una composizione definitiva e univoca.
Pertanto vengono respinti gli appelli principali di ADM R.G.A. nn. 110/2025 e 112 del 2025 e in base alle stesse motivazioni vengono respinti di conseguenza anche gli appelli principali (sempre formulati in punto di riduzione delle sanzioni) di ADM relativi a R.G.A. nn. 160/2025, 165/2025 e 177/2025.
Il Collegio osserva che a seguito della mancata impugnazione delle sentenze della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di UG n. 384/2024 e 387/2024 (oggetto di appello da parte di ADM in punto di sanzioni) che hanno respinto il ricorso di Resistente_1 si è formato nei riguardi di quest'ultima giudicato interno sulla debenza della imposta unica richiesta con gli avvisi di accertamento impugnati e Resistente_1pertanto gli appelli incidentali formulati da e rubricati agli R.G.A. nn. 160/2025, 165/2025 e 177/2025 per tale motivo vengono respinti.
Il Collegio ritiene di respingere anche l'appello incidentale RGA n.160/2025 Società_2 Nominativo_4formulato da parte del coappellante s.a.s. di , a cui non si estende il giudicato interno formatosi invece nei riguardi dell'altro appellante incidentale Stanleybet, intendendo dare continuità di giudizio alle sentenze di questa Corte di secondo grado n. 61/2025, 66/2025, 67/2025, 68/2025/ 69/2025 (le cui motivazioni espressamente condivide) emesse per una fattispecie identica e confermare la sentenza di primo grado per le ragioni che seguono: 1)Il primo motivo di appello incidentale è infondato: il Collegio osserva che con la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) il legislatore ha previsto il proseguimento delle operazioni per l'emersione della raccolta delle scommesse, offrendo ancora la via della regolarizzazione fiscale. Il comma 926 dell'art. 1 così recita: “ Ai soggetti indicati dall'art.1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché quello attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni casi il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratti di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione
………..” Inoltre, con il comma 945 del citato art.1, viene stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza". La nuova modalità di calcolo dell'imposta unica sul cosiddetto margine lordo, ovvero su una base imponibile corrispondente al volume totale delle giocate decurtato dal montepremi destinato agli utenti, a partire dal 1°/01/2026, si ritiene applicabile solo ai soggetti assoggettati al vincolo concessorio e al titolo regolarizzante, che consentono anche il collegamento al totalizzatore nazionale;
mentre per i soggetti che non risultano regolarizzati, o decaduti dalla regolarizzazione continua ad applicarsi la modalità di calcolo prevista dall'art. 1, comma 644, lett. g) della Legge n.190/2014, non essendo stata tale norma abrogata dalla successiva Legge n. 208/2015. Il collegamento al totalizzatore nazionale, seppure rappresenti l'aspetto operativo e gestionale dell'imposta unica, consente la corretta e puntuale liquidazione dell'imposta unica sul cosiddetto margine lordo, nel rispetto degli adempimenti previsti dalle norme vigenti. In definitiva, l'imposta unica, anche con la nuova determinazione della base imponibile, conserva la natura di imposta indiretta proporzionale, con i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla Legge n.504/1998.
Il motivo n.2 dell'appello incidentale è infondato: in relazione all'eccezione di illegittimità dell'atto impositivo per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta (attività illecita) il Collegio osserva che in nell'esame della questione relativa alla realizzazione del reato di cui all'art. 4, comma 4 bis della Legge n. 401/1989, la Corte di Cassazione penale ha ritenuto di dover escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che il bookmaker estero è stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni e, quindi, la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi del citato art. 4, comma 4 bis, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione europea (sentenze n. 42376/2012, n.39094/2013 e da ultimo n.5568/2022). Il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dal bookmaker estero privo di concessione, tuttavia, non implica la sottrazione dello stesso, e della ricevitoria (CTD), dall'ambito della disciplina dell'imposta unica;
anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, della Legge n. 220/2010. La regola è che la raccolta delle scommesse deve rispettare il legittimo sistema della concessione governativa e dell'autorizzazione di polizia, sistema riconosciuto legittimo e conforme al diritto dell'Unione europea. Detti soggetti regolari sono collegati al totalizzatore nazionale che, oltre ad eseguire controlli automatici di veridicità rispetto alle convenzioni di concessione e alla normativa di settore, in funzione anche di garanzia del consumatore, di salvaguardia della salute, di protezione dell'ordine pubblico e dell'economia dalle infiltrazioni della criminalità, procede alla liquidazione automatizzata dell'imposta unica. Resistente_1La rete di raccolta delle scommesse organizzata da con i CTD non è collegata al totalizzatore nazionale, in quanto la stessa società ha ritenuto, quale tertium genus o soggetto sanato dalla giurisprudenza, di non essere sottoposta alla disciplina concessoria e, quindi, di non essere tenuta alla regolarizzazione prevista sia dall'art. 1, comma 643, della Legge n. 190/2014, che dall'art. 1, comma 926, della Legge n. 208/2015.
Il motivo n. 3 dell'appello incidentale è infondato : il Collegio ritiene che la normativa italiana sull'imposta unica ha superato anche il vaglio della giurisprudenza dell'Unione europea. L'imposta non ha natura armonizzata, per cui l'art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), secondo la CGUE. “non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad un'imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse”. Inoltre, Resistente_1, “rispetto ad un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni, non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale (come quella dello Stato Italiano); detta normativa non appare atta a vietare, ostacolare o rendere Resistente_1meno attraenti le attività di una società, quale la , nello Stato membro interessato” (CGUE, sentenza 26/02/2020, causa C-788/18). In generale, nel settore dei giochi di azzardo, con poste in denaro – secondo la costante giurisprudenza dell'Unione europea - gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento ad una spesa eccessiva collegata al gioco, di turbative dell'ordine sociale, costituiscono motivi d'interesse generale per giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi. Di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione europea della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte Giustizia UE 24/10/2013, causa C-440/12; 08/09/2009, causa C-42/07). Il Legislatore nazionale ha effettuato questa valutazione, dichiarando nel comma 64 dell'art. 1 della Legge n. 220/2010 i propri obiettivi di politica fiscale e di coesione sociale, per cui la prevalenza dell'ordine dei valori di ciascun Stato membro comporta che gli Stati membri non abbiano l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte Giustizia UE, causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, 1° dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83). La scelta legislativa risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione. Rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni, Resistente_1 non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale. Quanto al CTD, la giurisprudenza dell'Unione, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali ed è per questo che il CTD, quale suo intermediario, risponde dell'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della Legge n. 220/10; ma ciò non toglie che la situazione del CTD che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del CTD che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte:
- respinge i 5 appelli principali dell'ADM
Resistente_1- respinge i 3 appelli incidentali di
- respinge l'appello incidentale della società Società_1 s.a.s. di Nominativo_4
e per l'effetto conferma le sentenze di primo grado impugnate. La natura interpretativa della soluzione adottata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge gli appelli principali proposti dall'Agenzia, respinge gli appelli incidentali proposti da Società_1 s.a.s. e da Resistente_1. Compensa le spese di lite del grado.
UG 20 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. Ciro Maddaloni dr. Ferdinando Pierucci
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CC NA, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore MAGNINI LETIZIA, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 110/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede UG - Via Canali N. 12 06100 UG PG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 384/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 23/10/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M15180011501U IMPOSTA UNICA 2018
- sull'appello n. 112/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede UG - Via Canali N. 12 06100 UG PG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 -
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 387/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 24/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M15170010662U IMPOSTA UNICA 2017
- sull'appello n. 160/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede UG - Via Canali N. 12 06100 UG PG
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Sas - P.IVA_2
Email_2elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 - P.IVA_1 Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 60/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M15180011735U IMPOSTA UNICA 2018
- sull'appello n. 165/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede UG - Via Canali N. 12 06100 UG PG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 59/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M15180011795U IMPOSTA UNICA 2018
- sull'appello n. 177/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede UG - Via Canali N. 12 06100 UG PG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M15180011754U IMPOSTA UNICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 248/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
Si dà atto che la rappresentante dell'Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana, Nominativo_2sardegna,umbria-Um-Sede UG Dott.ssa è presente di persona. La Corte autorizza la discussione in forma mista presenza/remoto. Nominativo_1Preliminarmente il difensore Avv. rinuncia ai motivi con i quali si contesta la debenza dell'imposta mantenendo fermi i motivi con i quali si contesta l'ammontare dell'imposta dovuta e i criteri di calcolo. Vista la disposizione del Presidente per la riunione dei fascicoli RGA 112/2025, RGA 160/2025, RGA 165/2025 e RGA 177/2025 al fascicolo RGA 110/2025, l'Avv. Nominativo_1 chiede che le “precisazioni a verbale” depositate nel fascicolo RGA 160/2025 il giorno 28/10/2025, vengano estese anche per gli RGA 110/2025 RGA 112/2025 RGA 165/2025 e RGA177/2025. L'ufficio non è disponibile alla conciliazione così come proposta nelle precisazioni a verbale richiamate dall'Avv. Nominativo_1. La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.G.A. 110/2025 e 112/2025 L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di UG (in seguito solo ADM) notificava Resistente_1 Resistente_1alla società (in seguito solo ), in qualità di obbligato Società_2solidale con la società srls, l'avviso di accertamento n. M151800115011 con il quale accertava per l'anno 2018 la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.lgs 23.12.1998 n. 504, con le modalità di cui alla Legge n.220/2010 quantificandola in € 58.653,98 oltre interessi per € 11.402,98 e sanzioni pari a € 70.384,78
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di UG notificava alla società Resistente_1 Nominativo_3, in qualità di obbligato solidale con titolare della ditta individuale con sede in CI di LO (in seguito solo CTD) , un ulteriore avviso di accertamento n. M15170010662U con il quale accertava per l'anno 2017 la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.lgs 23.12.1998 n. 504, con le modalità di cui alla Legge n.220/2010 quantificandola in € 108.236,10 oltre interessi per € 21.077,87 e sanzioni pari a € 129.883,32.
Resistente_1 ricorreva con separati ricorsi eccependo violazione della normativa nazionale ed unionale, insussistenza del presupposto impositivo in mancanza di riscontri circostanziati e puntuali, assenza del presupposto soggettivo e territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica, insufficiente indicazione delle modalità del ricorso, mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezze in relazione alle sanzioni.
ADM resisteva alle avverse eccezioni argomentando sulla legittimità dell'operato dell'ufficio.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di UG con le sentenze n. 384/2024 pronunciata il 21.10.2024 e depositata il 23.10.2024 e n. 387/2024 pronunciata il 21.10.2024 e depositata il 24.10.2024 accoglieva parzialmente i ricorsi ritenendo legittimo il recupero dell'imposta unica dei concorsi pronostici e riducendo la sanzione comminata dal 120 % al 50 % dell'importo applicato.
L'ADM propone distinti appelli, rubricati ai nn. di R.G.A. 110/2025 e 112/2025, in relazione alla statuizione sulle sanzioni censurando la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 comma 4 del d.lgs n.472/1997 in quanto ha ritenuto sussistente una sproporzione tra il tributo e la sanzione e, quindi, che l'applicazione della percentuale del 120 % sull'importo evaso sia eccessiva. Argomenta che ai fini dell'applicabilità della norma devono esistere circostanze di fatto documentate quali fatti lesivi da rendere manifesta la sproporzione. Sostiene che i primi giudici hanno posto a base della statuizione di riduzione delle sanzioni la pronuncia della Corte Costituzionale n.46/2023 che ha prospettato l'esigenza che non venga manifestamente meno il rapporto di congruità fra sanzione e la gravità dell'illecito dando rilievo al disvalore concreto di fatti, e che l'adeguatezza può essere raggiunta con la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito. Deduce che nel caso di specie non rilevano né circostanze eccezionali e né attenuanti bensì è incontestato l'intento del ricorrente di evadere totalmente l'imposta oggetto dell'accertamento impugnato.
Chiede pertanto di riformare la sentenza di primo grado e confermare la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato con condanna alle spese processuali del doppio grado di giudizio.
L'ADM deposita una memoria illustrativa argomentando sulla natura dell'imposta unica, che era e rimane un'imposta indiretta, anche a seguito della Legge n. 208/2015, sulla mancata abrogazione delle disposizioni della Legge n. 190/2014 da parte della Legge n. 208/2015, sull'impossibilità di applicare il metodo del “margine” ai soggetti che, come le parti ricorrenti, non sono collegati al Totalizzatore Nazionale. Inoltre evidenzia il contenuto di una serie di sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado favorevoli all'Agenzia, depositate nel corso del 2025.
Resistente_1 non si è costituita nei giudizi di appello RGA nn.110/205 e 112/2025.
R.G.A. 160/2025
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di UG (in seguito solo ADM) notificava Società_1 Nominativo_4alla società s.a.s. di in qualità di obbligato principale (in seguito solo CTD) e Resistente_1 (in seguito solo Resistente_1), in qualità di obbligato solidale , l'avviso di accertamento n. M15180011735U con il quale accertava per l'anno 2018 la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.lgs 23.12.1998 n. 504, con le modalità di cui alla Legge n.220/2010 quantificandola in € 5.673,07 oltre interessi per € 1.094,82 e sanzioni pari a € 6.807,68
Resistente_1 ricorreva eccependo violazione della normativa nazionale ed unionale, insussistenza del presupposto impositivo in mancanza di riscontri circostanziati e puntuali, assenza del presupposto soggettivo e territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica, insufficiente indicazione delle modalità del ricorso, mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezze in relazione alle sanzioni.
ADM resisteva alle avverse eccezioni argomentando sulla legittimità dell'operato dell'ufficio.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di UG con la sentenza n. 60/2025 pronunciata il 21.10.2024 e depositata il 20.1.2025 accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo legittimo il recupero dell'imposta unica dei concorsi pronostici e riducendo la sanzione comminata dal 120 % al 50 % dell'importo applicato.
L'ADM propone appello in relazione alla statuizione sulle sanzioni censurando la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 comma 4 del d.lgs n.472/1997 in quanto ha ritenuto sussistente una sproporzione tra il tributo e la sanzione e, quindi, che l'applicazione della percentuale del 120 % sull'importo evaso sia eccessiva. Argomenta che ai fini dell'applicabilità della norma devono esistere circostanze di fatto documentate quali fatti lesivi da rendere manifesta la sproporzione. Sostiene che i primi giudici hanno posto a base della statuizione di riduzione delle sanzioni la pronuncia della Corte Costituzionale n.46/2023 che ha prospettato l'esigenza che non venga manifestamente meno il rapporto di congruità fra sanzione e la gravità dell'illecito dando rilievo al disvalore concreto di fatti e che l'adeguatezza può essere raggiunta con la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito. Deduce che nel caso di specie non rilevano né circostanze eccezionali e né attenuanti bensì è incontestato l'intento del ricorrente di evadere totalmente l'imposta oggetto dell'accertamento impugnato.
Chiede pertanto di riformare la sentenza di primo grado e confermare la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato con condanna alle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Entrambe le parti ricorrenti si costituiscono in giudizio resistendo all'atto di appello proposto dall'ufficio eccependo l'inammissibilità dell'appello per assenza di specifici in violazione dell'art. 53 del dlgs n. 546/92. Argomentano l'insussistenza degli elementi soggettivi di dolo e di colpa che ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs n. 472/1997 devono ricorrere affinchè risulti integrata la fattispecie sanzionatoria. Sostengono l'erroneità della sentenza con riguardo alla mancata applicazione dell'esimente ex art. 6 comma 2 del Dlgs n. 472/1997 e art. 10 in quanto sussistono le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria applicata peraltro non ancora affrontata dalla giurisprudenza di legittimità per l'annualità 2018.
Formulano altresì appello incidentale per i profili di soccombenza rappresentando preliminarmente di aver rinunciato nel giudizio di primo grado alle eccezioni introduttive aventi ad oggetto il presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta unica;
censurano la sentenza affidandosi ai motivi che seguono:
- Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015: i primi giudici non hanno tenuto conto della novella legislativa del 2015 che ha trasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta applicandola sui ricavi dell'attività economica. Quindi l'imposizione deve essere calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker, unico titolare dell'attività economica con totale esonero del CTD. Deposita numerosa giurisprudenza a favore di merito delle varie Corti di giustizia tributaria fra le quali anche sentenze della Corte di secondo grado dell'Umbria
- Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n.220/2010 con riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64: argomentano che l'accertamento è stato emesso in forza di tale normativa che è applicabile unicamente agli operatori che svolgono attività illecita mentre il bookmaker Resistente_1 svolge attività lecita e regolare, come è stato conclamato da varie pronunce della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato, della Corte Costituzionale oltre che da vari riconoscimenti giurisprudenziali di merito e di legittimità anche penale
- Incompatibilità della disciplina nazionale (Legge 220/2010 e art. 1 comma 644 lett.g Legge 190/2014) in relazione al diritto comunitario (art. 56 del TFUE) e ai principi costituzionali (art. 3 e 53 della Cost.)
Nelle more del giudizio la parte ricorrente deposita una nota con precisazioni da allegare al verbale di udienza con la quale rappresenta di non contestare la sussistenza dei presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta unica, riconosce la debenza dell'imposta e manifesta la disponibilità al pagamento ai sensi della legge 504/98 e dell'art. 1 comma 945 L.208/2015 quale obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dall'anno 2016.
I ricorrenti depositano altresì agli atti del giudizio in data 5.11.2025 una nota indirizzata all'Adm datata 28.10.2025 contenente una Nuova proposta di conciliazione del giudizio tributario con la quale chiedono la definizione del procedimento giudiziario pendente con il pagamento dell'imposta unica di cui al d.lgs n. 504/98 calcolata secondo il disposto di cui all'art. 1 comma 945 della legge n.208/2015 (imposta sui ricavi)
Chiede pertanto alla Corte:
-dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello principale proposto dall'Ufficio per violazione dell'onere di specificità dei motivi di gravame;
-riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, in via subordinata, confermare la sentenza appellata nella parte relativa alla rideterminazione delle sanzioni nella misura del 50% dell'importo contestato e in accoglimento del presente ricorso
1) in via pregiudiziale , in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per non aver l'Ufficio riconosciuto la trasformazione dell'imposta da indiretta a imposta diretta, con parametro quantitativo di riferimento il margine dell'attività economica e, per l'effetto, non aver applicato l'art. 1, comma 945 L. 208/2015, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato in via principale
2) in via ancora pregiudiziale , richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento dell'Avviso di Accertamento oggi impugnato, riformare la sentenza impugnata per illegittimità dell'Atto impositivo per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta (attività illecita);
3) in via sempre pregiudiziale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario si chiede di
3.1) sospendere il giudizio, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta al quesito di diritto proposto nell'atto di appello
3.2) sospendere il giudizio e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, nonché dall'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost. Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992.
L'ADM a fronte dell'atto di appello incidentale delle controparti deposita una memoria illustrativa argomentando sulla natura dell'imposta unica, che era e rimane un'imposta indiretta, anche a seguito della Legge n. 208/2015, sulla mancata abrogazione delle disposizioni della Legge n. 190/2014 da parte della Legge n. 208/2015, sull'impossibilità di applicare il metodo del “margine” ai soggetti che, come le parti ricorrenti, non sono collegati al Totalizzatore Nazionale. Inoltre evidenzia il contenuto di una serie di sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado favorevoli all'Agenzia, depositate nel corso del 2025. R.G.A. 165/2025 E 177/2025
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di UG (in seguito solo ADM) notificava Resistente_1 Resistente_1alla società (in seguito solo ), in qualità di obbligato Società_3solidale con la società “ srls” con sede in UG , l'avviso di accertamento n. M15180011795U con il quale accertava per l'anno 2018 la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.lgs 23.12.1998 n. 504, con le modalità di cui alla Legge n.220/2010 quantificandola in € 119.613,11 oltre interessi per € 23.188,56 e sanzioni pari a € 143.535,73
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di UG (in seguito solo ADM) notificava alla società Resistente_1 (in seguito solo Resistente_1), in qualità di obbligato Società_4solidale con la società “ srls” con sede in UG , un ulteriore avviso di accertamento n. M15180011754U con il quale accertava per l'anno 2018 la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.lgs 23.12.1998 n. 504, con le modalità di cui alla Legge n.220/2010 quantificandola in € 119.613,11 oltre interessi per € 23.175,45 e sanzioni pari a € 143.535,73
Resistente_1 ricorreva con separati ricorsi eccependo violazione della normativa nazionale ed unionale, insussistenza del presupposto impositivo in mancanza di riscontri circostanziati e puntuali, assenza del presupposto soggettivo e territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica, insufficiente indicazione delle modalità del ricorso, mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezze in relazione alle sanzioni.
ADM resisteva alle avverse eccezioni argomentando sulla legittimità dell'operato dell'ufficio.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di UG con le sentenze n. 59/2025 pronunciata il 21.10.2024 e depositata il 20.1.2025 e n. 61/2025 pronunciata il 21.10.2024 e depositata il 20.1.2025 accoglieva parzialmente i ricorsi ritenendo legittimo il recupero dell'imposta unica dei concorsi pronostici e riducendo la sanzione comminata dal 120 % al 50 % dell'importo applicato.
L'ADM propone appello in relazione alla statuizione sulle sanzioni censurando la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 comma 4 del d.lgs n.472/1997 in quanto ha ritenuto sussistente una sproporzione tra il tributo e la sanzione e, quindi, che l'applicazione della percentuale del 120 % sull'importo evaso sia eccessiva. Argomenta che ai fini dell'applicabilità della norma devono esistere circostanze di fatto documentate quali fatti lesivi da rendere manifesta la sproporzione. Sostiene che i primi giudici hanno posto a base della statuizione di riduzione delle sanzioni la pronuncia della Corte Costituzionale n.46/2023 che ha prospettato l'esigenza che non venga manifestamente meno il rapporto di congruità fra sanzione e la gravità dell'illecito dando rilievo al disvalore concreto di fatti e che l'adeguatezza può essere raggiunta con la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito. Deduce che nel caso di specie non rilevano né circostanze eccezionali e né attenuanti bensì è incontestato l'intento del ricorrente di evadere totalmente l'imposta oggetto dell'accertamento impugnato.
Chiede pertanto di riformare la sentenza di primo grado e confermare la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato con condanna alle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Resistente_1 si costituisce in giudizio resistendo all'atto di appello proposto dall'ufficio eccependo l'inammissibilità dell'appello per assenza di specifici in violazione dell'art. 53 del dlgs n. 546/92. Argomenta l'insussistenza degli elementi soggettivi di dolo e di colpa che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs n. 472/1997 devono ricorrere affinchè risulti integrata la fattispecie sanzionatoria. Sostengono l'erroneità della sentenza con riguardo alla mancata applicazione dell'esimente ex art. 6 comma 2 del Dlgs n. 472/1997 e art. 10 in quanto sussistono le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria applicata peraltro non ancora affrontata dalla giurisprudenza di legittimità per l'annualità 2018.
Formula altresì appello incidentale per i profili di soccombenza rappresentando preliminarmente di aver rinunciato nel giudizio di primo grado alle eccezioni introduttive aventi ad oggetto il presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta unica;
censurano la sentenza affidandosi ai motivi che seguono:
- Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015: i primi giudici non hanno tenuto conto della novella legislativa del 2015 che ha trasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta applicandola sui ricavi dell'attività economica. Quindi l'imposizione deve essere calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker, unico titolare dell'attività economica con totale esonero del CTD. Deposita numerosa giurisprudenza a favore di merito delle varie Corti di giustizia tributaria fra le quali anche sentenze della Corte di secondo grado dell'Umbria
- Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n.220/2010 con riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64: argomentano che l'accertamento è stato emesso in forza di tale normativa che è applicabile unicamente agli operatori che svolgono attività illecita mentre il bookmaker Resistente_1 svolge attività lecita e regolare, come è stato conclamato da varie pronunce della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato, della Corte Costituzionale oltre che da vari riconoscimenti giurisprudenziali di merito e di legittimità anche penale
- Incompatibilità della disciplina nazionale (Legge 220/2010 e art. 1 comma 644 lett.g Legge 190/2014) in relazione al diritto comunitario (art. 56 del TFUE) e ai principi costituzionali (art. 3 e 53 della Cost.)
- Omessa pronuncia in relazione alla illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo per l'anno 2018 in quanto l'ADM ha erroneamente ritenuto sussistente un vincolo contrattuale tra le parti per l'intera annualità . Un esame più avveduto avrebbe consentito all'Ufficio di constatare che nel corso dell'anno 2018, per inadempimento del CTD, la società Resistente_1 ha risolto gli accordi con il titolare del CTD dal 21.07.2018 (allega atto di risoluzione)
Chiede pertanto alla Corte:
-dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello principale proposto dall'Ufficio per violazione dell'onere di specificità dei motivi di gravame;
-riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, in via subordinata, confermare la sentenza appellata nella parte relativa alla rideterminazione delle sanzioni nella misura del 50% dell'importo contestato e in accoglimento del presente ricorso
1) in via pregiudiziale , in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per non aver l'Ufficio riconosciuto la trasformazione dell'imposta da indiretta a imposta diretta, con parametro quantitativo di riferimento il margine dell'attività economica e, per l'effetto, non aver applicato l'art. 1, comma 945 L. 208/2015, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato in via principale
2) in via ancora pregiudiziale , richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento dell'Avviso di Accertamento oggi impugnato, riformare la sentenza impugnata per illegittimità dell'Atto impositivo per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta (attività illecita);
3) in via sempre pregiudiziale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario si chiede di 3.1) sospendere il giudizio, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta al quesito di diritto proposto nell'atto di appello
3.2) sospendere il giudizio e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, nonché dall'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost. Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992.
L'ADM a fronte dell'atto di appello incidentale delle controparti deposita una memoria illustrativa argomentando sulla natura dell'imposta unica, che era e rimane un'imposta indiretta, anche a seguito della Legge n. 208/2015, sulla mancata abrogazione delle disposizioni della Legge n. 190/2014 da parte della Legge n. 208/2015, sull'impossibilità di applicare il metodo del “margine” ai soggetti che, come le parti ricorrenti, non sono collegati al Totalizzatore Nazionale. Inoltre evidenzia il contenuto di una serie di sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado favorevoli all'Agenzia, depositate nel corso del 2025.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente dispone la riunione dei processi R.G.A. nn.110/2025 – 112/2025 – 160/2025 – 165/2025 e 177/2025 per evidente connessione soggettiva.
Gli appelli di ADM relativi ai R.G.A. 110/2025 e 112/2025 aventi ad oggetto solo le sanzioni sono infondati per le ragioni che seguono.
Il Collegio preliminarmente osserva che l'oggetto del giudizio di tali appelli è limitato alle sole sanzioni in quanto sulla debenza dell'Imposta Unica si è formato giudicato interno per mancato appello sul punto da parte di Resistente_1.
Nel merito osserva che l'art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997 consente la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo edittale (o del valore proporzionale/fisso) in presenza di eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra la violazione commessa e la sanzione irrogata. Gli elementi caratterizzanti tale norma sono il potere discrezionale del giudice nel valutare la gravità del fatto (elementi oggettivi e soggettivi) e ridurre la sanzione, anche d'ufficio, se il motivo è trattato nel ricorso, il principio di proporzionalità in base al quale l'art. 7 funge da "valvola di decompressione" per adeguare la sanzione a criteri di ragionevolezza, l'applicabilità nel senso che la riduzione si applica a varie tipologie di sanzioni tributarie amministrative. La Corte Costituzionale ha confermato che tale potere di riduzione mira a tutelare il principio di proporzionalità, fondamentale per il corretto esercizio del potere punitivo dell'amministrazione.
Sul punto i primi giudici hanno ben motivato il potere di riduzione utilizzato ed hanno esplicitato le circostanze che ne hanno consentito l'utilizzo (limitato importo contestato, limitata attività, sanzione eccessivamente afflittiva, sproporzione) facendo riferimento alla sentenza n. 46/2023 della Corte Costituzionale che ha sancito la necessità di tutelare il principio di proporzionalità ed alle modifiche apportate dal dlgs n. 87/2024 con l'introduzione dell'art. 3 comma 3 bis del dlgs n.472/97 ( sistema sanzionatorio improntato ai principi di proporzionalità e di offensività) e del nuovo comma 4 dell'art. 7 (concorso di circostante che rendono manifesta la sproporzione). Il Collegio condivide espressamente la motivazione di primo grado osservando altresì che non si ravvede, come sostenuto da ADM, l'intento del ricorrente di evadere totalmente l'imposta oggetto dell'accertamento impugnato contenente una pretesa tributaria afflitta da un contenzioso seriale per il quale ancora tarda una composizione definitiva e univoca.
Pertanto vengono respinti gli appelli principali di ADM R.G.A. nn. 110/2025 e 112 del 2025 e in base alle stesse motivazioni vengono respinti di conseguenza anche gli appelli principali (sempre formulati in punto di riduzione delle sanzioni) di ADM relativi a R.G.A. nn. 160/2025, 165/2025 e 177/2025.
Il Collegio osserva che a seguito della mancata impugnazione delle sentenze della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di UG n. 384/2024 e 387/2024 (oggetto di appello da parte di ADM in punto di sanzioni) che hanno respinto il ricorso di Resistente_1 si è formato nei riguardi di quest'ultima giudicato interno sulla debenza della imposta unica richiesta con gli avvisi di accertamento impugnati e Resistente_1pertanto gli appelli incidentali formulati da e rubricati agli R.G.A. nn. 160/2025, 165/2025 e 177/2025 per tale motivo vengono respinti.
Il Collegio ritiene di respingere anche l'appello incidentale RGA n.160/2025 Società_2 Nominativo_4formulato da parte del coappellante s.a.s. di , a cui non si estende il giudicato interno formatosi invece nei riguardi dell'altro appellante incidentale Stanleybet, intendendo dare continuità di giudizio alle sentenze di questa Corte di secondo grado n. 61/2025, 66/2025, 67/2025, 68/2025/ 69/2025 (le cui motivazioni espressamente condivide) emesse per una fattispecie identica e confermare la sentenza di primo grado per le ragioni che seguono: 1)Il primo motivo di appello incidentale è infondato: il Collegio osserva che con la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) il legislatore ha previsto il proseguimento delle operazioni per l'emersione della raccolta delle scommesse, offrendo ancora la via della regolarizzazione fiscale. Il comma 926 dell'art. 1 così recita: “ Ai soggetti indicati dall'art.1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché quello attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni casi il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratti di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione
………..” Inoltre, con il comma 945 del citato art.1, viene stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza". La nuova modalità di calcolo dell'imposta unica sul cosiddetto margine lordo, ovvero su una base imponibile corrispondente al volume totale delle giocate decurtato dal montepremi destinato agli utenti, a partire dal 1°/01/2026, si ritiene applicabile solo ai soggetti assoggettati al vincolo concessorio e al titolo regolarizzante, che consentono anche il collegamento al totalizzatore nazionale;
mentre per i soggetti che non risultano regolarizzati, o decaduti dalla regolarizzazione continua ad applicarsi la modalità di calcolo prevista dall'art. 1, comma 644, lett. g) della Legge n.190/2014, non essendo stata tale norma abrogata dalla successiva Legge n. 208/2015. Il collegamento al totalizzatore nazionale, seppure rappresenti l'aspetto operativo e gestionale dell'imposta unica, consente la corretta e puntuale liquidazione dell'imposta unica sul cosiddetto margine lordo, nel rispetto degli adempimenti previsti dalle norme vigenti. In definitiva, l'imposta unica, anche con la nuova determinazione della base imponibile, conserva la natura di imposta indiretta proporzionale, con i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla Legge n.504/1998.
Il motivo n.2 dell'appello incidentale è infondato: in relazione all'eccezione di illegittimità dell'atto impositivo per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta (attività illecita) il Collegio osserva che in nell'esame della questione relativa alla realizzazione del reato di cui all'art. 4, comma 4 bis della Legge n. 401/1989, la Corte di Cassazione penale ha ritenuto di dover escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che il bookmaker estero è stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni e, quindi, la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi del citato art. 4, comma 4 bis, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione europea (sentenze n. 42376/2012, n.39094/2013 e da ultimo n.5568/2022). Il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dal bookmaker estero privo di concessione, tuttavia, non implica la sottrazione dello stesso, e della ricevitoria (CTD), dall'ambito della disciplina dell'imposta unica;
anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, della Legge n. 220/2010. La regola è che la raccolta delle scommesse deve rispettare il legittimo sistema della concessione governativa e dell'autorizzazione di polizia, sistema riconosciuto legittimo e conforme al diritto dell'Unione europea. Detti soggetti regolari sono collegati al totalizzatore nazionale che, oltre ad eseguire controlli automatici di veridicità rispetto alle convenzioni di concessione e alla normativa di settore, in funzione anche di garanzia del consumatore, di salvaguardia della salute, di protezione dell'ordine pubblico e dell'economia dalle infiltrazioni della criminalità, procede alla liquidazione automatizzata dell'imposta unica. Resistente_1La rete di raccolta delle scommesse organizzata da con i CTD non è collegata al totalizzatore nazionale, in quanto la stessa società ha ritenuto, quale tertium genus o soggetto sanato dalla giurisprudenza, di non essere sottoposta alla disciplina concessoria e, quindi, di non essere tenuta alla regolarizzazione prevista sia dall'art. 1, comma 643, della Legge n. 190/2014, che dall'art. 1, comma 926, della Legge n. 208/2015.
Il motivo n. 3 dell'appello incidentale è infondato : il Collegio ritiene che la normativa italiana sull'imposta unica ha superato anche il vaglio della giurisprudenza dell'Unione europea. L'imposta non ha natura armonizzata, per cui l'art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), secondo la CGUE. “non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad un'imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse”. Inoltre, Resistente_1, “rispetto ad un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni, non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale (come quella dello Stato Italiano); detta normativa non appare atta a vietare, ostacolare o rendere Resistente_1meno attraenti le attività di una società, quale la , nello Stato membro interessato” (CGUE, sentenza 26/02/2020, causa C-788/18). In generale, nel settore dei giochi di azzardo, con poste in denaro – secondo la costante giurisprudenza dell'Unione europea - gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento ad una spesa eccessiva collegata al gioco, di turbative dell'ordine sociale, costituiscono motivi d'interesse generale per giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi. Di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione europea della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte Giustizia UE 24/10/2013, causa C-440/12; 08/09/2009, causa C-42/07). Il Legislatore nazionale ha effettuato questa valutazione, dichiarando nel comma 64 dell'art. 1 della Legge n. 220/2010 i propri obiettivi di politica fiscale e di coesione sociale, per cui la prevalenza dell'ordine dei valori di ciascun Stato membro comporta che gli Stati membri non abbiano l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte Giustizia UE, causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, 1° dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83). La scelta legislativa risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione. Rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni, Resistente_1 non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale. Quanto al CTD, la giurisprudenza dell'Unione, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali ed è per questo che il CTD, quale suo intermediario, risponde dell'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della Legge n. 220/10; ma ciò non toglie che la situazione del CTD che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del CTD che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte:
- respinge i 5 appelli principali dell'ADM
Resistente_1- respinge i 3 appelli incidentali di
- respinge l'appello incidentale della società Società_1 s.a.s. di Nominativo_4
e per l'effetto conferma le sentenze di primo grado impugnate. La natura interpretativa della soluzione adottata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge gli appelli principali proposti dall'Agenzia, respinge gli appelli incidentali proposti da Società_1 s.a.s. e da Resistente_1. Compensa le spese di lite del grado.
UG 20 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. Ciro Maddaloni dr. Ferdinando Pierucci