TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/11/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 25.11.25, sentita la relazione del Giudice relatore, a scioglimento della riserva espressa in data 24.10.25, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1113 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: avv. DEL BENE CLAUDIA
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
CP_1
DIFENSORE: Aavv. CP_2
- PARTE RESISTENTE -
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Con le conclusioni così precisate:
Per come da ricorso, con la sola modifica in punto di affidamento del minore, Parte_1 di cui chiede l'affidamento esclusivo alla madre e conferma del regime delle frequentazioni come da TU (conclusioni modificate all'udienza del 24.10.25); da ricorso:
P a g . 1 | 3 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 9.3.2014 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Massa, e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Massa;
- Affidare il figlio minore
ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre Persona_1 CP_1
e facoltà del padre di vedere e tenere con sé il figlio con le modalità di cui in premessa - Porre a
[...] carico del SI. a favore della SI.ra , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio , la somma mensile di € 300,00, oltre alla somma di € 50,00 dal Persona_1 mese di ottobre al mese di giugno a titolo di compartecipazione per le spese di frequentazione della scuola privata elementare, somma ridotta ad € 25,00 nel mese di settembre, con versamento da eseguire entro il giorno venti di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie, documentalmente dimostrate, nella misura di un mezzo. per come da comparsa (rectius: ricorso), con la modifica delle conclusioni in punto CP_1 di affido, chiedendo affido esclusivo alla madre e conferma del regime delle frequentazioni come da TU (conclusioni modificate all'udienza del 24.10.25).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 27.5.22 divano l'intestato Tribunale per sentir Pt_1 CP_1 accogliere le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 15.12.22 hiedeva la conversione del rito da consensuale in contenzioso. Pt_1
Era resa sentenza parziale sullo status in data 30.5.23 e la causa era rimessa sul ruolo per le questioni ancora controverse.
Il fascicolo era riassegnato con provvedimento del 21.10.24 per trasferimento del Giudice Istruttore ad altro ufficio.
All'udienza del 24.10.25 le parti precisavano le conclusioni, rinunciando ai termini ex art. 190.
Sebbene per siano state precisate le conclusioni “come da comparsa” con le CP_1 modifiche apportate all'udienza del 21.10.24, si tratta di evidente refuso, avendo la stessa, in origine, proposto ricorso congiunto con il Pt_1
Le parti hanno sostanzialmente rassegnato conclusioni congiunte, chiedendo disporsi in conformità alla TU, con affidamento esclusivo del minore (oggi di 11 anni) alla madre. Persona_1
La richiesta deve trovare accoglimento, dal momento che risulta, come esplicitato dalla TU, completa, esaustiva ed esauriente, di talché non costano motivi per discostarsene, quella maggiormente rispondente all'interesse del minore ( pag. 92 “Inoltre la mancata frequentazione col padre, non sembra evidenziare l'adesione passiva della madre al rifiuto del figlio che anzi ha tentato di spronare, nonostante le sue riserve, il figlio nella relazione col padre;
anche l'accesso al ramo genitoriale paterno è insufficiente”; pag. 93 “Si consiglia l'avvio di un percorso psicoterapico a favore del padre, nonostante presenti rigidità e poca mobilità di pensiero, con l'auspicio che questo si impegni nella ripresa dei rapporti con suo figlio al fine di una serena crescita psico-fisica del minore che ad oggi pare essere ostacolata dalla sua assenza ma soprattutto dalla sua discontinuità che ha leso negli anni la fiducia nel minore portandolo ad emettere un giustificato rifiuto del padre;” pag. 95
“Rispetto alla normalizzazione dei rapporti tra padre e figlio quello che appare più giusto suggerire, nell'unico interesse primario della salute psico-fisica del minore, è un percorso del padre che lo possa aiutare a normalizzare il suo stile comunicativo e il suo atteggiamento nei confronti del minore ma anche ad essere supportato nelle capacità genitoriali che ad oggi sembra non abbia ancora avuto modo o fattivamente voluto sperimentare […] sono emerse valide ragioni cliniche e/o comportamentali per ritenere che l'affidamento esclusivo ad uno dei due genitori tuteli l'interesse del minore , che ha mostrato di riconoscere entrambe le figure genitoriali ma aver sviluppato Per_1 un legame affettivo solo con la madre essendo il padre discontinuo e poco investito nel suo ruolo genitoriale”).
P a g . 2 | 3 Dovrà quindi provvedersi al monitoraggio del nucleo da parte dei SS di Massa, con le indicazioni di cui al dispositivo.
Si rappresenta, inoltre, l'opportunità di un percorso terapeutico - psicologico di sostegno al Pt_1 come caldeggiato anche nelle condivisibili conclusioni della TU.
Risulta congruo, tenuto conto delle rispettive situazioni, prevedersi l'obbligo in capo al di Pt_1 corrispondere, entro il 10 di ogni mese, la somma di € 350 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore, soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre spese straordinarie al 50% come da Protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara .
È poi evidente che, nonostante le difficoltà nel rapporto padre – figlio, analiticamente evidenziate dalla TU (cui si rinvia), il legame debba essere, per quanto possibile, favorito, anche mediante l'intervento dei SS di Massa, che articoleranno nel concreto un calendario di incontri, anche in esterno, tenendo conto della volontà di e, comunque, in vista di garantire la continuità della relazione tra Persona_1 i due.
In ragione delle conclusioni congiunte, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nondimeno, le spese di TU devono essere poste integralmente a carico del avendovi lo Pt_1 stesso dato causa, con il proprio rifiuto di addivenire a un accordo (salvo poi dispiegare conclusioni congiunte dopo tre anni di attività processuale).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1113 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
n.
1.7.2014 in via esclusiva alla madre , Controparte_3 CP_1 collocandolo presso di lei;
DISPONE in punto di contributo al mantenimento e spese straordinarie come in parte motiva;
DISPONE il monitoraggio del nucleo familiare a opera dei Servizi Sociali di MASSA, con l'attivazione dell'educativa territoriale;
invita ad attivarsi per un percorso di Parte_1 sostegno alla genitorialità, eventualmente anche presso l' competente, nonché per CP_4 l'effettuazione di un percorso di mediazione familiare e di supporto psicologico;
DISPONE che i Servizi Sociali, di concerto con gli altri enti, provvedano a organizzare ogni utile misura di supporto psicologico quanto alla prole, attivandosi allo scopo anche con l'educativa territoriale, gli incontri padre - figlio, anche in esterno;
che gli enti di cui sopra provvedano ad articolare nel concreto le cadenze dei vari interventi di sostegno, sia ai genitori, che alla prole;
DISPONE che gli enti in questione provvedano a depositare relazione al GT ogni semestre;
in caso di verificatesi criticità gli enti si attiveranno per il deposito della relazione con la sollecitudine del caso.
DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite;
PONE definitivamente a carico di e spese di TU. Parte_1
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 3 | 3