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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18005 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. IO MA UD relatore
3) Dott.ssa Flora ZZ UD
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 19323 per l'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza del 30.09.2025 vertente
TRA
Parte_1 c.f. e p. i.v.a.: P.IVA_1 in persona del Curatore,
Rag. C.F. 1 ivi residente Controparte_1 nato a [...] il [...], c.f.: in Via IV Novembre 28, elettivamente domiciliata in Fondi, Via Vitruvio Vacca n°12, presso lo studio dell'Avv. Franco Bracciale, dal quale è rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax:
0771/531771 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORE
E
nato a [...] [...]/01/1974, residente in [...], Controparte_2
( c.f.: C.F. 2
), elettivamente domiciliato in Latina, Via Quarto n°41, presso lo studio dell'Avv. Luigi Lana, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'Avv. Lorenzo Fusco del foro di Latina, giusta procura in calce alla comparsa di risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c., con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax:
0773/471423 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2 e
Email_3
2) Controparte_3
CONVENUTI
Oggetto: RISARCIMENTO DEI DANNI.
All'udienza del 30 settembre 2025 compariva l'Avv. Franco Bracciale per la parte attrice il quale si riportava al foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 29/09/2025 chiedendone l'integrale accoglimento. Per il convenuto Controparte_2 era presente l'Avv. Maria Giuseppina Guerriero, in sostituzione dell'Avv. Lorenzo Fusco, che si riportava a tutti i precedenti scritti difensivi ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in essi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato al Sig. Controparte_3 ed al Sig. CP_2
[...] il fallimento Tribunale di Latina n°45/2020 Parte_1 premesso che: Parte_1- la con sede legale in Aprilia(LT), Via 4 Novembre n°17, era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Latina( Fall. n°45/2020) con sentenza rep. n° 60/2020 del 27/10/2020;
- il Tribunale di Latina nella suddetta sentenza aveva nominato UD Delegato la Dott.ssa Tiziana
Tinessa e Curatore Fallimentare il Dott. Persona_1 il quale però non aveva accettato l'incarico;
· successivamente, con decreto del 10/11/2020, era stato nominato Curatore Fallimentare
Controparte 1 il quale aveva accettato l'incarico in data 13/01/2020;il Rag.
il Sig. Controparte_3 nato a [...] il [...], residente in [...]
,aveva rivestito la carica di amministratore unico Via Traunreut 14, c.f.: C.F. 3
della Parte_1 nell'arco temporale dal 29/01/2004 al 12/11/2020;
ai sensi dell'art. 2484 1° comma n°4 c.c. le società a responsabilità limitata si scioglievano
-
per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli artt. 2447 c.c. e 2482 ter c.c.; -al verificarsi di una causa di scioglimento della società al pari della perdita di capitale con conseguente riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale- gli amministratori potevano compiere gli atti di gestione al solo fine di conservare l'integrità ed il valore del patrimonio sociale
(art. 2486 1° comma c.c.);
- se i predetti contravvenivano a tale limitazione dei loro poteri erano personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società nei confronti dei creditori sociali
(art. 2486 2° comma c.c.);
- il Curatore del Parte 1 , Rag. Controparte_1 ad un esame dei libri e dei documenti contabili consegnatigli dalla aveva rilevato profili di responsabilità del Sig. CP_3 Parte_1
allorquando lo stesso aveva rivestito la carica di amministratore unico e di socio
[...]
di maggioranza;
- in particolare le violazioni, ravvisate all'esito della verifica, erano le seguenti:
a) violazione dell'obbligo di convocazione dell'assemblea dei soci e di riduzione del capitale sociale ai sensi degli artt. 2482 bis c.c. e 2482 ter c.c. nei periodi in cui le perdite registratesi superavano
1/3 del capitale sociale, nelle specifico esercizio 2018;
b) indebita prosecuzione della attività sociale in presenza di causa di scioglimento della società ex art. 2484 n°4 c.c.;
c) indebiti prelievi effettuati in data 23/01/2018 dal conto corrente societario n°1000/6335 della Intesa San Paolo s.p.a., Filiale di Nettuno, di somme ricevute dalla società fallita con causale
"
V restituzione finanziamento c/soci" per un ammontare complessivo di € 40.400,00; si evidenziava che l'indebito prelievo era stato effettuato in data 23/01/2018 a fronte dell'accredito sul conto societario di € 110.000,00, somma accreditata a seguito della scrittura privata di transazione del 17/01/2018 stipulata con la Controparte_4 da parte dell'A.U. per la rinuncia al decreto ingiuntivo n° 1254/2013( fasc. n° 2821/13- Cron. n° 5425);
d) omessa ed irregolare tenuta delle scritture contabili risultando quale ultimo bilancio approvato e depositato quello dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 e l'ultima assemblea convocata in data
08/07/2019;
e) irregolare utilizzo del fondo cassa nelle registrazioni contabili, presenti sul libro giornale dell'anno 2018, effettuate in data 01/03/2018 per il pagamento a saldo del trattamento di fine rapporto della Sig.ra Persona_2 e della Sig.ra Parte_2 per un importo complessivo di € 6.706,74, pagamento di fatto effettuato a mezzo di assegni circolari non presenti nell'estratto del conto societario;
- in particolare, per quanto concerneva gli indebiti prelievi effettuati in data 23/01/2018 dal conto corrente societario n° 1000/6335 della Intesa San Paolo s.p.a, Filiale di Nettuno, di somme ricevute dalla società fallita con la causale" restituzione finanziamento c/soci" il pregiudizio per la società
Pt_1 Parte_1 e per i creditori era pari alla somme del bonifico per un ammontare di € 40.400,00; -per quanto riguardava l'ammanco di cassa di € 6.706,74 il pregiudizio per la Parte_1 e per i creditori era pari alla somma degli assegni circolari, per un ammontare di € 6.706,74;
- le condotte commissive e/o omissive sopra descritte alle lettere c) ed e) avevano determinato un danno che complessivamente si poteva determinare in € 47.107,00 salva maggiore e/o migliore quantificazione da effettuarsi in corso di causa;
-era rimasta senza alcun esito la raccomandata a.r del 12/07/2021 n° 200088353222 inviata dal Curatore Rag. Controparte 1 al Sig. Controparte_3 ;
- del pari senza alcun riscontro era rimasta anche la raccomandata 1 del 20/10/2021
n° 053619859634 ricevuta il 21/10/2021 inviata dal difensore della procedura concorsuale al Sig. Controparte_3
- il Sig. Controparte_2 aveva rivestito la carica di amministratore unico della Parte_1
per il periodo dal 18/12/1995 al 29/11/2004, risultando nel successivo periodo socio della stessa;
- l'art. 2476 7° comma c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario( D.Lgs. n° 6/2003), stabiliva che i soci della società a responsabilità limitata fossero solidalmente responsabili con gli amministratori quanto avessero intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci ed i terzi;
- il Curatore Rag. Controparte_1 ad un esame dei libri e dei documenti contabili consegnatigli
Controparte_2 quando dalla Parte_1 aveva rilevato profili di responsabilità del Sig. aveva rivestito la carica di socio e nello specifico:
a) indebiti prelievi effettuati in data 23/01/2018 dal conto corrente societario n°1000/6335 della Intesa San Paolo s.p.a., Filiale di Nettuno, di somme ricevute dalla società fallita con causale
"restituzione finanziamento c/soci" per un ammontare complessivo di € 40.400,00; si evidenziava che l'indebito prelievo era stato effettuato in data 23/01/2018 in virtù dell'accredito sul conto societario di € 110.000,00, somma accreditata a seguito della scrittura privata di transazione del 17/01/2018 stipulata con la Controparte_4 da parte dell'amministratore per la rinuncia al decreto ingiuntivo n° 1254/13( Fasc. n° 2821/13- Cron. n° 5425);
- le condotte commissive e/o omissive descritte alla lettera a) avevano determinato un pregiudizio/danno per la Pt_1 Parte_1 e per i creditori che era pari alla somma del bonifico per un ammontare di € 40.400,00 salvo maggiore e/o migliore quantificazione da effettuarsi in corso di causa;
-senza alcun esito era rimasta la raccomandata a.r. del 12/07/2021 n° 200088353186 inviata dal Curatore Rag. Controparte_1 al Sig. Controparte_2 ;
- del pari senza alcun riscontro era rimasta la raccomandata 1 del 20/10/2021 n° 053654498493, ricevuta il 21/10/2021 inviata dal difensore della procedura concorsuale al Sig. CP_2
[...] ;
- tanto esposto il Fallimento attore formulava le seguenti conclusioni: " piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma- Sezione Specializzata per le Imprese- ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) accertare e dichiarare, per le causali di cui al paragrafo 2) lettere c) ed e) che precedono, responsabile delle suddette violazioni, azioni, omissioni, indebiti prelievi dal conto corrente societario, irregolare utilizzo del fondo cassa e/o dei danni alla Curatela del Fallimento
Parte_1 per la somma di € 47.107,00 il Sig. Controparte_3 nella sua qualità '
di amministratore unico e socio di maggioranza della società Parte_1
2) per l'effetto condannare il Sig. Controparte_3 a pagare alla Parte_3
[...] la somma di € 47.107,00 per le violazioni, azioni, omissioni, indebiti prelievi dal conto corrente societario, irregolare utilizzo del fondo cassa e/o di risarcimento danni cagionati( paragrafo 2, lettere c) ed e)) ovvero la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, previa occorrenza C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
3) accertare e dichiarare, per le causali di cui al paragrafo 3) lettera a) che precede, responsabile dell'indebito prelievo dal conto corrente societario e/o danni alla
[...]
Parte_3 per la somma di € 40.400,00 il Sig. Controparte_2 nella sua qualità di socio della società Parte_1
4) per l'effetto condannare il Sig. Controparte_2 a pagare alla Curatela del Fallimento
Parte_1 la somma di risarcimento danni cagionati ovvero la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, previa occorrenda C.T.U. oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo;
5) condannare i convenuti al pagamento in solido delle spese e compensi, oltre rimborso forfettario oltre i.v.a. e contr. integr.. Salvo ogni diritto, ragione ed azione"
Si costituiva il Sig. Controparte_2 ( mentre restava contumace il Sig. CP_3
[...] ) il quale, con comparsa di risposta, replicava di non aver posto in essere alcuna condotta intenzionale in danno della Pt_1 Parte_1 atteso che la determinazione per la effettuazione del bonifico della somma in proprio favore di € 40.400,00 era stata operata dall'A.U., Sig. Controparte_3
La causa, istruita su base documentale, all'udienza del 30 settembre 2025, era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che la domanda proposta ai sensi dell'art. 2476 3° comma c.c. nei confronti del Sig. Controparte_3 quale Amministratore Unico della debba essere
, Parte_1 dichiarata estinta per rinuncia agli atti di causa, assentita dagli organi della procedura concorsuale,
a fronte della contumacia della predetta parte convenuta.
Giova considerare che nel caso in esame non deve essere dichiarata la interruzione del processo essendo stato fornito riscontro che il Sig. Controparte_3 è deceduto in data 27/02/2022 a fronte del perfezionamento delle procedure notificatorie nei confronti dello stesso in data
20/03/2022.
Deve, invece, trovare accoglimento, perché fondata, la domanda formulata nei confronti del Sig. Controparte_2 al quale viene contestato ex art. 2476 7° comma c.c. di aver riscosso la somma di € 40.400,00 sottraendola al soddisfacimento dei creditori sociali.
Occorre al riguardo rappresentare che il fallimento attore, in ragione del tenore delle difese del socio di minoranza, ha emendato la domanda richiedendo in via risarcitoria la restituzione di quanto percepito in ragione del rilievo che i finanziamenti effettuati nell'anno 2012 e restituiti nell'anno 2018 avrebbero dovuto essere oggetto di postergazione ex art. 2467 c.c..
Mette conto considerare che il Sig. è stato per lungo arco temporale Controparte_2
(dal 18/12/1995 al 29/11/2004) Amministratore Unico della essendo vieppiù Parte_1
figlio del Sig. Controparte_3 (A.U. della denominata società nell'epoca in cui sarebbero stati erogati i finanziamenti e in quella in cui sono stati restituiti).
Osserva il Collegio che non risulta fornito riscontro inerente l'epoca in cui sarebbero stati effettuati i finanziamenti ma soltanto evidenza bancaria della causale di restituzione degli stessi nell'anno 2018.
Ne deriva che pur a condividere che nell'anno 2012 siano stati effettuati finanziamenti ad opera del Sig. Controparte_2 ) appare dirimente considerare che:
i) nell'arco temporale in cui è stato effettuato il finanziamento alla società sussisteva una situazione di squilibrio patrimoniale negativo atteso che nel bilancio chiuso al 31/12/2012, a fronte di un patrimonio netto pari ad € 180.082,00, era palesato un indebitamento di € 727.306,00, contesto contabile che induceva a presumere che la somma fosse stata erogata a titolo di apporto di capitale di rischio piuttosto che a titolo di mutuo;
ii) la restituzione del finanziamento ai soci per complessivi € 80.800,00 è stata effettuata nell'anno 2018 allorquando la società poi fallita, oltre a non aver approvato e depositato presso il locale Registro delle Imprese il bilancio di esercizio, non aveva provveduto alla redazione dei dichiarativi fiscali e non aveva adottato alcuna delibera assembleare di restituzione ai soci dei finanziamenti;
peraltro illo tempore
Parte_1 aveva una situazione di squilibrio patrimoniale atteso che a fronte la di un patrimonio netto di € 40.020,00 era indebitata per € 655.521,00, con una perdita di esercizio 2018 pari ad € 625.520,00.
Ne deriva che il socio di minoranza, figlio dell'A.U. pro- tempore, non avrebbe potuto ragionevolmente professarsi all'oscuro della illegittimità della percezione della somma di € 40.400,00 avendo di fatto concordato con il proprio ascendente la attribuzione della somma;
il che conduce il Collegio a corroborare il convincimento che lo stesso fosse funditus a conoscenza del profilo che il finanziamento avrebbe potuto essere restituito soltanto osservando il canone della postergazione e cioè operando prioritariamente il soddisfacimento dei creditori sociali( esemplificativamente, ma non esaustivamente, i fornitori, i lavoratori dipendenti, i collaboratori a titolo autonomo).
In forza dei superiori rilievi apparendo rivestire la condotta posta in essere dal Sig. Controparte_2 connotazione di concorso alla scelta adottata dall'organo gestorio) deve essere accolto il pertinente capo di domanda e condannato il socio di minoranza ai sensi dell'art. 2467 7° comma c.c. a risarcire i danni al fallimento attore nei limiti della somma riscossa( € 40.400,00); il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat pro-tempore a decorrere dalla data della percezione della somma sino alla domanda ed interessi legali sulla somma così rivalutata a decorrere dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo
( dovendo le stesse essere liquidate in favore dello Stato atteso che la procedura concorsuale è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio).
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la estinzione del processo ex art. 2476 3° comma c.c. nei confronti del Sig. CP_3
[...] per rinuncia agli atti di causa;
accoglie la domanda ex art. 2476 7° comma c.c. proposta dal fallimento attore nei confronti
Controparte_2 e, per l'effetto, condanna il predetto, nella qualità di socio della del Sig.
Parte_1 a pagare al fallimento Parte_1 la somma di € 40.400,00; il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat pro-tempore a decorrere dalla data di indebita percezione della somma sino alla domanda nonché agli interessi legali sulla somma così rivalutata a decorrere dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
condanna il Sig. Controparte_2 a rifondere in favore dello Stato le spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso il 22 dicembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. IO MA
II PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Di Salvo
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. IO MA UD relatore
3) Dott.ssa Flora ZZ UD
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 19323 per l'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza del 30.09.2025 vertente
TRA
Parte_1 c.f. e p. i.v.a.: P.IVA_1 in persona del Curatore,
Rag. C.F. 1 ivi residente Controparte_1 nato a [...] il [...], c.f.: in Via IV Novembre 28, elettivamente domiciliata in Fondi, Via Vitruvio Vacca n°12, presso lo studio dell'Avv. Franco Bracciale, dal quale è rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax:
0771/531771 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORE
E
nato a [...] [...]/01/1974, residente in [...], Controparte_2
( c.f.: C.F. 2
), elettivamente domiciliato in Latina, Via Quarto n°41, presso lo studio dell'Avv. Luigi Lana, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'Avv. Lorenzo Fusco del foro di Latina, giusta procura in calce alla comparsa di risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c., con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax:
0773/471423 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2 e
Email_3
2) Controparte_3
CONVENUTI
Oggetto: RISARCIMENTO DEI DANNI.
All'udienza del 30 settembre 2025 compariva l'Avv. Franco Bracciale per la parte attrice il quale si riportava al foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 29/09/2025 chiedendone l'integrale accoglimento. Per il convenuto Controparte_2 era presente l'Avv. Maria Giuseppina Guerriero, in sostituzione dell'Avv. Lorenzo Fusco, che si riportava a tutti i precedenti scritti difensivi ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in essi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato al Sig. Controparte_3 ed al Sig. CP_2
[...] il fallimento Tribunale di Latina n°45/2020 Parte_1 premesso che: Parte_1- la con sede legale in Aprilia(LT), Via 4 Novembre n°17, era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Latina( Fall. n°45/2020) con sentenza rep. n° 60/2020 del 27/10/2020;
- il Tribunale di Latina nella suddetta sentenza aveva nominato UD Delegato la Dott.ssa Tiziana
Tinessa e Curatore Fallimentare il Dott. Persona_1 il quale però non aveva accettato l'incarico;
· successivamente, con decreto del 10/11/2020, era stato nominato Curatore Fallimentare
Controparte 1 il quale aveva accettato l'incarico in data 13/01/2020;il Rag.
il Sig. Controparte_3 nato a [...] il [...], residente in [...]
,aveva rivestito la carica di amministratore unico Via Traunreut 14, c.f.: C.F. 3
della Parte_1 nell'arco temporale dal 29/01/2004 al 12/11/2020;
ai sensi dell'art. 2484 1° comma n°4 c.c. le società a responsabilità limitata si scioglievano
-
per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli artt. 2447 c.c. e 2482 ter c.c.; -al verificarsi di una causa di scioglimento della società al pari della perdita di capitale con conseguente riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale- gli amministratori potevano compiere gli atti di gestione al solo fine di conservare l'integrità ed il valore del patrimonio sociale
(art. 2486 1° comma c.c.);
- se i predetti contravvenivano a tale limitazione dei loro poteri erano personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società nei confronti dei creditori sociali
(art. 2486 2° comma c.c.);
- il Curatore del Parte 1 , Rag. Controparte_1 ad un esame dei libri e dei documenti contabili consegnatigli dalla aveva rilevato profili di responsabilità del Sig. CP_3 Parte_1
allorquando lo stesso aveva rivestito la carica di amministratore unico e di socio
[...]
di maggioranza;
- in particolare le violazioni, ravvisate all'esito della verifica, erano le seguenti:
a) violazione dell'obbligo di convocazione dell'assemblea dei soci e di riduzione del capitale sociale ai sensi degli artt. 2482 bis c.c. e 2482 ter c.c. nei periodi in cui le perdite registratesi superavano
1/3 del capitale sociale, nelle specifico esercizio 2018;
b) indebita prosecuzione della attività sociale in presenza di causa di scioglimento della società ex art. 2484 n°4 c.c.;
c) indebiti prelievi effettuati in data 23/01/2018 dal conto corrente societario n°1000/6335 della Intesa San Paolo s.p.a., Filiale di Nettuno, di somme ricevute dalla società fallita con causale
"
V restituzione finanziamento c/soci" per un ammontare complessivo di € 40.400,00; si evidenziava che l'indebito prelievo era stato effettuato in data 23/01/2018 a fronte dell'accredito sul conto societario di € 110.000,00, somma accreditata a seguito della scrittura privata di transazione del 17/01/2018 stipulata con la Controparte_4 da parte dell'A.U. per la rinuncia al decreto ingiuntivo n° 1254/2013( fasc. n° 2821/13- Cron. n° 5425);
d) omessa ed irregolare tenuta delle scritture contabili risultando quale ultimo bilancio approvato e depositato quello dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 e l'ultima assemblea convocata in data
08/07/2019;
e) irregolare utilizzo del fondo cassa nelle registrazioni contabili, presenti sul libro giornale dell'anno 2018, effettuate in data 01/03/2018 per il pagamento a saldo del trattamento di fine rapporto della Sig.ra Persona_2 e della Sig.ra Parte_2 per un importo complessivo di € 6.706,74, pagamento di fatto effettuato a mezzo di assegni circolari non presenti nell'estratto del conto societario;
- in particolare, per quanto concerneva gli indebiti prelievi effettuati in data 23/01/2018 dal conto corrente societario n° 1000/6335 della Intesa San Paolo s.p.a, Filiale di Nettuno, di somme ricevute dalla società fallita con la causale" restituzione finanziamento c/soci" il pregiudizio per la società
Pt_1 Parte_1 e per i creditori era pari alla somme del bonifico per un ammontare di € 40.400,00; -per quanto riguardava l'ammanco di cassa di € 6.706,74 il pregiudizio per la Parte_1 e per i creditori era pari alla somma degli assegni circolari, per un ammontare di € 6.706,74;
- le condotte commissive e/o omissive sopra descritte alle lettere c) ed e) avevano determinato un danno che complessivamente si poteva determinare in € 47.107,00 salva maggiore e/o migliore quantificazione da effettuarsi in corso di causa;
-era rimasta senza alcun esito la raccomandata a.r del 12/07/2021 n° 200088353222 inviata dal Curatore Rag. Controparte 1 al Sig. Controparte_3 ;
- del pari senza alcun riscontro era rimasta anche la raccomandata 1 del 20/10/2021
n° 053619859634 ricevuta il 21/10/2021 inviata dal difensore della procedura concorsuale al Sig. Controparte_3
- il Sig. Controparte_2 aveva rivestito la carica di amministratore unico della Parte_1
per il periodo dal 18/12/1995 al 29/11/2004, risultando nel successivo periodo socio della stessa;
- l'art. 2476 7° comma c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario( D.Lgs. n° 6/2003), stabiliva che i soci della società a responsabilità limitata fossero solidalmente responsabili con gli amministratori quanto avessero intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci ed i terzi;
- il Curatore Rag. Controparte_1 ad un esame dei libri e dei documenti contabili consegnatigli
Controparte_2 quando dalla Parte_1 aveva rilevato profili di responsabilità del Sig. aveva rivestito la carica di socio e nello specifico:
a) indebiti prelievi effettuati in data 23/01/2018 dal conto corrente societario n°1000/6335 della Intesa San Paolo s.p.a., Filiale di Nettuno, di somme ricevute dalla società fallita con causale
"restituzione finanziamento c/soci" per un ammontare complessivo di € 40.400,00; si evidenziava che l'indebito prelievo era stato effettuato in data 23/01/2018 in virtù dell'accredito sul conto societario di € 110.000,00, somma accreditata a seguito della scrittura privata di transazione del 17/01/2018 stipulata con la Controparte_4 da parte dell'amministratore per la rinuncia al decreto ingiuntivo n° 1254/13( Fasc. n° 2821/13- Cron. n° 5425);
- le condotte commissive e/o omissive descritte alla lettera a) avevano determinato un pregiudizio/danno per la Pt_1 Parte_1 e per i creditori che era pari alla somma del bonifico per un ammontare di € 40.400,00 salvo maggiore e/o migliore quantificazione da effettuarsi in corso di causa;
-senza alcun esito era rimasta la raccomandata a.r. del 12/07/2021 n° 200088353186 inviata dal Curatore Rag. Controparte_1 al Sig. Controparte_2 ;
- del pari senza alcun riscontro era rimasta la raccomandata 1 del 20/10/2021 n° 053654498493, ricevuta il 21/10/2021 inviata dal difensore della procedura concorsuale al Sig. CP_2
[...] ;
- tanto esposto il Fallimento attore formulava le seguenti conclusioni: " piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma- Sezione Specializzata per le Imprese- ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) accertare e dichiarare, per le causali di cui al paragrafo 2) lettere c) ed e) che precedono, responsabile delle suddette violazioni, azioni, omissioni, indebiti prelievi dal conto corrente societario, irregolare utilizzo del fondo cassa e/o dei danni alla Curatela del Fallimento
Parte_1 per la somma di € 47.107,00 il Sig. Controparte_3 nella sua qualità '
di amministratore unico e socio di maggioranza della società Parte_1
2) per l'effetto condannare il Sig. Controparte_3 a pagare alla Parte_3
[...] la somma di € 47.107,00 per le violazioni, azioni, omissioni, indebiti prelievi dal conto corrente societario, irregolare utilizzo del fondo cassa e/o di risarcimento danni cagionati( paragrafo 2, lettere c) ed e)) ovvero la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, previa occorrenza C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
3) accertare e dichiarare, per le causali di cui al paragrafo 3) lettera a) che precede, responsabile dell'indebito prelievo dal conto corrente societario e/o danni alla
[...]
Parte_3 per la somma di € 40.400,00 il Sig. Controparte_2 nella sua qualità di socio della società Parte_1
4) per l'effetto condannare il Sig. Controparte_2 a pagare alla Curatela del Fallimento
Parte_1 la somma di risarcimento danni cagionati ovvero la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, previa occorrenda C.T.U. oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo;
5) condannare i convenuti al pagamento in solido delle spese e compensi, oltre rimborso forfettario oltre i.v.a. e contr. integr.. Salvo ogni diritto, ragione ed azione"
Si costituiva il Sig. Controparte_2 ( mentre restava contumace il Sig. CP_3
[...] ) il quale, con comparsa di risposta, replicava di non aver posto in essere alcuna condotta intenzionale in danno della Pt_1 Parte_1 atteso che la determinazione per la effettuazione del bonifico della somma in proprio favore di € 40.400,00 era stata operata dall'A.U., Sig. Controparte_3
La causa, istruita su base documentale, all'udienza del 30 settembre 2025, era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che la domanda proposta ai sensi dell'art. 2476 3° comma c.c. nei confronti del Sig. Controparte_3 quale Amministratore Unico della debba essere
, Parte_1 dichiarata estinta per rinuncia agli atti di causa, assentita dagli organi della procedura concorsuale,
a fronte della contumacia della predetta parte convenuta.
Giova considerare che nel caso in esame non deve essere dichiarata la interruzione del processo essendo stato fornito riscontro che il Sig. Controparte_3 è deceduto in data 27/02/2022 a fronte del perfezionamento delle procedure notificatorie nei confronti dello stesso in data
20/03/2022.
Deve, invece, trovare accoglimento, perché fondata, la domanda formulata nei confronti del Sig. Controparte_2 al quale viene contestato ex art. 2476 7° comma c.c. di aver riscosso la somma di € 40.400,00 sottraendola al soddisfacimento dei creditori sociali.
Occorre al riguardo rappresentare che il fallimento attore, in ragione del tenore delle difese del socio di minoranza, ha emendato la domanda richiedendo in via risarcitoria la restituzione di quanto percepito in ragione del rilievo che i finanziamenti effettuati nell'anno 2012 e restituiti nell'anno 2018 avrebbero dovuto essere oggetto di postergazione ex art. 2467 c.c..
Mette conto considerare che il Sig. è stato per lungo arco temporale Controparte_2
(dal 18/12/1995 al 29/11/2004) Amministratore Unico della essendo vieppiù Parte_1
figlio del Sig. Controparte_3 (A.U. della denominata società nell'epoca in cui sarebbero stati erogati i finanziamenti e in quella in cui sono stati restituiti).
Osserva il Collegio che non risulta fornito riscontro inerente l'epoca in cui sarebbero stati effettuati i finanziamenti ma soltanto evidenza bancaria della causale di restituzione degli stessi nell'anno 2018.
Ne deriva che pur a condividere che nell'anno 2012 siano stati effettuati finanziamenti ad opera del Sig. Controparte_2 ) appare dirimente considerare che:
i) nell'arco temporale in cui è stato effettuato il finanziamento alla società sussisteva una situazione di squilibrio patrimoniale negativo atteso che nel bilancio chiuso al 31/12/2012, a fronte di un patrimonio netto pari ad € 180.082,00, era palesato un indebitamento di € 727.306,00, contesto contabile che induceva a presumere che la somma fosse stata erogata a titolo di apporto di capitale di rischio piuttosto che a titolo di mutuo;
ii) la restituzione del finanziamento ai soci per complessivi € 80.800,00 è stata effettuata nell'anno 2018 allorquando la società poi fallita, oltre a non aver approvato e depositato presso il locale Registro delle Imprese il bilancio di esercizio, non aveva provveduto alla redazione dei dichiarativi fiscali e non aveva adottato alcuna delibera assembleare di restituzione ai soci dei finanziamenti;
peraltro illo tempore
Parte_1 aveva una situazione di squilibrio patrimoniale atteso che a fronte la di un patrimonio netto di € 40.020,00 era indebitata per € 655.521,00, con una perdita di esercizio 2018 pari ad € 625.520,00.
Ne deriva che il socio di minoranza, figlio dell'A.U. pro- tempore, non avrebbe potuto ragionevolmente professarsi all'oscuro della illegittimità della percezione della somma di € 40.400,00 avendo di fatto concordato con il proprio ascendente la attribuzione della somma;
il che conduce il Collegio a corroborare il convincimento che lo stesso fosse funditus a conoscenza del profilo che il finanziamento avrebbe potuto essere restituito soltanto osservando il canone della postergazione e cioè operando prioritariamente il soddisfacimento dei creditori sociali( esemplificativamente, ma non esaustivamente, i fornitori, i lavoratori dipendenti, i collaboratori a titolo autonomo).
In forza dei superiori rilievi apparendo rivestire la condotta posta in essere dal Sig. Controparte_2 connotazione di concorso alla scelta adottata dall'organo gestorio) deve essere accolto il pertinente capo di domanda e condannato il socio di minoranza ai sensi dell'art. 2467 7° comma c.c. a risarcire i danni al fallimento attore nei limiti della somma riscossa( € 40.400,00); il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat pro-tempore a decorrere dalla data della percezione della somma sino alla domanda ed interessi legali sulla somma così rivalutata a decorrere dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo
( dovendo le stesse essere liquidate in favore dello Stato atteso che la procedura concorsuale è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio).
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la estinzione del processo ex art. 2476 3° comma c.c. nei confronti del Sig. CP_3
[...] per rinuncia agli atti di causa;
accoglie la domanda ex art. 2476 7° comma c.c. proposta dal fallimento attore nei confronti
Controparte_2 e, per l'effetto, condanna il predetto, nella qualità di socio della del Sig.
Parte_1 a pagare al fallimento Parte_1 la somma di € 40.400,00; il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat pro-tempore a decorrere dalla data di indebita percezione della somma sino alla domanda nonché agli interessi legali sulla somma così rivalutata a decorrere dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
condanna il Sig. Controparte_2 a rifondere in favore dello Stato le spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso il 22 dicembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. IO MA
II PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Di Salvo