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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2651/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR LL......................Presidente dott.ssa UD OM..........................Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano ............................Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14/04/2025 , assunto in decisione all'udienza in data 11.23
e vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il giorno 11.5.1963, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Fabrizia Berneschi, elettivamente domiciliato in Cinisello Balsamo Via Frova n. 34 presso il difensore;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO:111002-Separazione giudiziale pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: per il ricorrente:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco Persona_1 Controparte_1 rispetto;
2) la sig.ra ha già rilasciato l'abitazione coniugale, portando con séi propri Controparte_1 effetti personali;
3) preso atto che i coniugi sono già separati di fatto da più di dieci anni, gli stessi risultano e sono economicamente indipendenti, ed hanno risolto tra loro ogni questione patrimoniale, di qualsiasi natura, tanto immobiliare che mobiliare, nessuna esclusa, anche a titolo di mantenimento.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Alla udienza del 30.10.2025 nessuno compariva per le parti.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
24.8.2012 con;
che dalla unione non nascevano figli;
che da dieci anni la Controparte_1 resistente lasciava la casa coniugale e faceva ritorno in Brasile, suo Paese di origine;
di vivere con la di lui madre;
che la resistente non aveva mai avuto residenza presso la casa coniugale;
che i coniugi erano economicamente autosufficienti;
concludeva domandando la pronuncia di separazione personale.
Il giudice dettava i provvedimenti per l'instaurazione del contraddittorio;
la resistente non si costituiva.
In data 23.7.2025 il legale del ricorrente depositava rinuncia al mandato ed alla udienza del 30.10.2025 nessuno compariva.
A norma dell'art. 473-bis.21 All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica
d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.
Nel caso di specie, la resistente non si è costituita e nessuno è comparso alla udienza del 30.10.2025; il procedimento deve dunque essere estinto.
Le spese di lite sono irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 11/04/2025 da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione
[...] Controparte_1 disattesa o assorbita, così dispone:
I. dichiara l'estinzione del procedimento;
II. dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.10.2025
Il Giudice est.
UD OM
Il Presidente
AR LL
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR LL......................Presidente dott.ssa UD OM..........................Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano ............................Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14/04/2025 , assunto in decisione all'udienza in data 11.23
e vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il giorno 11.5.1963, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Fabrizia Berneschi, elettivamente domiciliato in Cinisello Balsamo Via Frova n. 34 presso il difensore;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO:111002-Separazione giudiziale pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: per il ricorrente:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco Persona_1 Controparte_1 rispetto;
2) la sig.ra ha già rilasciato l'abitazione coniugale, portando con séi propri Controparte_1 effetti personali;
3) preso atto che i coniugi sono già separati di fatto da più di dieci anni, gli stessi risultano e sono economicamente indipendenti, ed hanno risolto tra loro ogni questione patrimoniale, di qualsiasi natura, tanto immobiliare che mobiliare, nessuna esclusa, anche a titolo di mantenimento.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Alla udienza del 30.10.2025 nessuno compariva per le parti.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
24.8.2012 con;
che dalla unione non nascevano figli;
che da dieci anni la Controparte_1 resistente lasciava la casa coniugale e faceva ritorno in Brasile, suo Paese di origine;
di vivere con la di lui madre;
che la resistente non aveva mai avuto residenza presso la casa coniugale;
che i coniugi erano economicamente autosufficienti;
concludeva domandando la pronuncia di separazione personale.
Il giudice dettava i provvedimenti per l'instaurazione del contraddittorio;
la resistente non si costituiva.
In data 23.7.2025 il legale del ricorrente depositava rinuncia al mandato ed alla udienza del 30.10.2025 nessuno compariva.
A norma dell'art. 473-bis.21 All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica
d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.
Nel caso di specie, la resistente non si è costituita e nessuno è comparso alla udienza del 30.10.2025; il procedimento deve dunque essere estinto.
Le spese di lite sono irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 11/04/2025 da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione
[...] Controparte_1 disattesa o assorbita, così dispone:
I. dichiara l'estinzione del procedimento;
II. dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.10.2025
Il Giudice est.
UD OM
Il Presidente
AR LL
pagina 3 di 3