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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1148/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CO UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU UL Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al numero 1148/2024 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale, vertente tra:
C.F. , nata a [...] il 25 Parte_1 C.F._1 aprile 1976 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocata Perla Petrillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
NO AL (RM), Corso G. Matte otti n. 196, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nato North York (Canada) il Controparte_1 C.F._2
17 aprile 1971, residente a [...], rappresentato e difeso dalle avvocate Flaminia Rinaldi e Violante Di Falco ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Bernardini de Pace sito in Rom a, Via di San
Nicola da Tolentino 22/b, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 28 marzo 2024, la sig.ra ha Parte_1 chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, sig. , Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio il primo settembre 2007, esponendo che dalla loro unione non sono nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa del comportamento infedele e violento del marito.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto di porre a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. dell'importo di almeno euro 5.000,00 mensili.
Si è costituito in giudizio il sig. , aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione, ma contestando la fondatezza della domanda di addebito proposta dalla ricorrente e deducendo che la crisi matrimoniale era stata determinata dall'assenza di intimità della coppia, sin dai primi mesi del matrimonio, e dal comportamento controllante e di isolamento agito dalla moglie nei propri confronti.
Il resistente ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito alla moglie per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., il rigetto delle ulteriori domande proposte dalla ricorrente e la condanna di costei al pagamento delle spese di lite anche per responsabilità aggravata.
All'udienza del 15 novembre 2024, le parti sono comparse personalmente davanti alla giudice delegata – in precedenza assegnataria del procedimento.
Con ordinanza del 1-4 marzo 2025, la giudice delegata ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha rigettato l'istanza avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere in via provvisoria e urgente il contributo al mantenimento in suo favore, ha disposto l'espletamento di indagini di polizia tributaria e ha assegnato alle parti termine fino al 12 settembre 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473-bis.22, ultimo comma, ult. inciso, c.p.c.
Con provvedimento del 27 luglio 2025, la giudice in precedenza assegnataria del procedimento, ha differito la trattazione del procedimento per i medesimi incombenti dell'udienza del 10 ottobre 2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte con termine fino alle ore 9.00 del medesimo giorno ex art. 127-ter c.p.c.
2 Lette le note scritte depositate dalle parti, con ordinanza del 10 ottobre 2025, giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
2) La domanda di separazione deve essere accolta.
L'esame degli atti e il comportamento delle parti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
3) La causa deve proseguire per la decisione sulle ulteriori domande.
La regolamentazione delle spese deve, quindi, essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Zagarolo (RM) in data 1 settembre
[...]
2007;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Zagarolo (RM), atto n. 36, parte II, serie A, dell'anno 2007;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU UL CO UP
La divulgazione del presente provvedimento, a l di f uori dell'am bito st rettamente processuale,
è condizio nata a [...] eliminazione di t utt i i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa in materia di protezio ne dei da ti perso nali. 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CO UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU UL Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al numero 1148/2024 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale, vertente tra:
C.F. , nata a [...] il 25 Parte_1 C.F._1 aprile 1976 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocata Perla Petrillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
NO AL (RM), Corso G. Matte otti n. 196, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nato North York (Canada) il Controparte_1 C.F._2
17 aprile 1971, residente a [...], rappresentato e difeso dalle avvocate Flaminia Rinaldi e Violante Di Falco ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Bernardini de Pace sito in Rom a, Via di San
Nicola da Tolentino 22/b, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 28 marzo 2024, la sig.ra ha Parte_1 chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, sig. , Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio il primo settembre 2007, esponendo che dalla loro unione non sono nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa del comportamento infedele e violento del marito.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto di porre a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. dell'importo di almeno euro 5.000,00 mensili.
Si è costituito in giudizio il sig. , aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione, ma contestando la fondatezza della domanda di addebito proposta dalla ricorrente e deducendo che la crisi matrimoniale era stata determinata dall'assenza di intimità della coppia, sin dai primi mesi del matrimonio, e dal comportamento controllante e di isolamento agito dalla moglie nei propri confronti.
Il resistente ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito alla moglie per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., il rigetto delle ulteriori domande proposte dalla ricorrente e la condanna di costei al pagamento delle spese di lite anche per responsabilità aggravata.
All'udienza del 15 novembre 2024, le parti sono comparse personalmente davanti alla giudice delegata – in precedenza assegnataria del procedimento.
Con ordinanza del 1-4 marzo 2025, la giudice delegata ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha rigettato l'istanza avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere in via provvisoria e urgente il contributo al mantenimento in suo favore, ha disposto l'espletamento di indagini di polizia tributaria e ha assegnato alle parti termine fino al 12 settembre 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473-bis.22, ultimo comma, ult. inciso, c.p.c.
Con provvedimento del 27 luglio 2025, la giudice in precedenza assegnataria del procedimento, ha differito la trattazione del procedimento per i medesimi incombenti dell'udienza del 10 ottobre 2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte con termine fino alle ore 9.00 del medesimo giorno ex art. 127-ter c.p.c.
2 Lette le note scritte depositate dalle parti, con ordinanza del 10 ottobre 2025, giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
2) La domanda di separazione deve essere accolta.
L'esame degli atti e il comportamento delle parti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
3) La causa deve proseguire per la decisione sulle ulteriori domande.
La regolamentazione delle spese deve, quindi, essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Zagarolo (RM) in data 1 settembre
[...]
2007;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Zagarolo (RM), atto n. 36, parte II, serie A, dell'anno 2007;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU UL CO UP
La divulgazione del presente provvedimento, a l di f uori dell'am bito st rettamente processuale,
è condizio nata a [...] eliminazione di t utt i i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa in materia di protezio ne dei da ti perso nali. 3