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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15233/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Aequa Roma S.p.a. - 08670661001
elettivamente domiciliato presso aequaroma@pec.aequaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 163215 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 163216 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12335/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento esecutivi IMU nn. 163215 e 163216, notificati il 6 agosto 2024, relativi alle annualità 2019 e 2020, con cui Roma Capitale contestava l'insufficiente e tardivo versamento dell'imposta municipale propria, irrogando sanzioni e interessi per un importo complessivo pari a euro 1.154,56.
La ricorrente ha dedotto di avere integralmente e tempestivamente versato l'IMU dovuta, in relazione agli immobili di cui era comproprietaria al 50% con il coniuge, producendo idonea documentazione attestante i pagamenti effettuati mediante modello F24 nei termini di legge;
ha poi dichiarato, altresì, di avere presentato istanza di autotutela in data 30 settembre 2024, prima della proposizione del ricorso, insistendo per l'annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, che, a seguito delle verifiche svolte sulla documentazione prodotta dalla contribuente, ha riconosciuto l'erroneità degli accertamenti emessi.
In particolare, con provvedimento di annullamento totale prot. n. QB/2025/96108 del 5 febbraio 2025,
l'Amministrazione comunale annullava integralmente l'avviso di accertamento n. 163215 relativo all'annualità
2019, e con provvedimento di annullamento parziale prot. n. QB/2025/96144 del 5 febbraio 2025, annullava parzialmente l'avviso n. 163216 per l'annualità 2020, rideterminando il dovuto nella sola sanzione per tardivo versamento pari a euro 41,42, somma che la ricorrente provvedeva a versare in data 2 maggio 2025.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, la ricorrente ha poi confermato l'intervenuto annullamento degli atti impugnati e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con il riconoscimento delle spese vive sostenute, precisando di essersi difesa senza l'assistenza di un difensore.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che, successivamente alla proposizione del ricorso, Roma Capitale ha esercitato il potere di autotutela, annullando integralmente uno degli avvisi di accertamento impugnati e parzialmente l'altro, con conseguente venire meno della pretesa tributaria originariamente contestata, fatta eccezione per una modesta sanzione, regolarmente poi corrisposta dalla ricorrente.
Ne consegue che la controversia ha perso ogni interesse, non residuando più alcuna pretesa impositiva suscettibile di essere scrutinata da questo Giudice.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi di cessata materia del contendere, che impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di giudizio, il Giudice rileva che la ricorrente si è difesa personalmente, senza il patrocinio di un difensore abilitato, sicché non possono essere riconosciuti compensi professionali.
Tuttavia, appare equo riconoscere alla ricorrente il rimborso delle spese vive sostenute, liquidate come in dispositivo ed in via forfettaria, avuto riguardo alla documentata attività processuale svolta, al contributo unificato versato e tenuto conto che l'annullamento in via di autotutela, da parte del Comune, è intervenuto dopo la proposizione ed il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al rimborso delle spese vive sopportate dalla ricorrente che si liquidano forfettariamente in euro 60,00.
Così deciso in Roma, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
AN CL
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15233/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Aequa Roma S.p.a. - 08670661001
elettivamente domiciliato presso aequaroma@pec.aequaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 163215 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 163216 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12335/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento esecutivi IMU nn. 163215 e 163216, notificati il 6 agosto 2024, relativi alle annualità 2019 e 2020, con cui Roma Capitale contestava l'insufficiente e tardivo versamento dell'imposta municipale propria, irrogando sanzioni e interessi per un importo complessivo pari a euro 1.154,56.
La ricorrente ha dedotto di avere integralmente e tempestivamente versato l'IMU dovuta, in relazione agli immobili di cui era comproprietaria al 50% con il coniuge, producendo idonea documentazione attestante i pagamenti effettuati mediante modello F24 nei termini di legge;
ha poi dichiarato, altresì, di avere presentato istanza di autotutela in data 30 settembre 2024, prima della proposizione del ricorso, insistendo per l'annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, che, a seguito delle verifiche svolte sulla documentazione prodotta dalla contribuente, ha riconosciuto l'erroneità degli accertamenti emessi.
In particolare, con provvedimento di annullamento totale prot. n. QB/2025/96108 del 5 febbraio 2025,
l'Amministrazione comunale annullava integralmente l'avviso di accertamento n. 163215 relativo all'annualità
2019, e con provvedimento di annullamento parziale prot. n. QB/2025/96144 del 5 febbraio 2025, annullava parzialmente l'avviso n. 163216 per l'annualità 2020, rideterminando il dovuto nella sola sanzione per tardivo versamento pari a euro 41,42, somma che la ricorrente provvedeva a versare in data 2 maggio 2025.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, la ricorrente ha poi confermato l'intervenuto annullamento degli atti impugnati e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con il riconoscimento delle spese vive sostenute, precisando di essersi difesa senza l'assistenza di un difensore.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che, successivamente alla proposizione del ricorso, Roma Capitale ha esercitato il potere di autotutela, annullando integralmente uno degli avvisi di accertamento impugnati e parzialmente l'altro, con conseguente venire meno della pretesa tributaria originariamente contestata, fatta eccezione per una modesta sanzione, regolarmente poi corrisposta dalla ricorrente.
Ne consegue che la controversia ha perso ogni interesse, non residuando più alcuna pretesa impositiva suscettibile di essere scrutinata da questo Giudice.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi di cessata materia del contendere, che impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di giudizio, il Giudice rileva che la ricorrente si è difesa personalmente, senza il patrocinio di un difensore abilitato, sicché non possono essere riconosciuti compensi professionali.
Tuttavia, appare equo riconoscere alla ricorrente il rimborso delle spese vive sostenute, liquidate come in dispositivo ed in via forfettaria, avuto riguardo alla documentata attività processuale svolta, al contributo unificato versato e tenuto conto che l'annullamento in via di autotutela, da parte del Comune, è intervenuto dopo la proposizione ed il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al rimborso delle spese vive sopportate dalla ricorrente che si liquidano forfettariamente in euro 60,00.
Così deciso in Roma, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
AN CL