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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8975/2024 RG fissata all'udienza del 25/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
FERRERI PAOLO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1. Dichiarare che l'importo dovuto a titolo di pensione cat Vo n^001-419010015845 in conseguenza della privazione del Trattamento Minimo è erroneo per difetto perchè non ricalcolato con le perequazione automatiche succedutesi dal 1991 ;
2. Per l'effetto dichiarare che l'indebito 18284023 dell'importo di € 1.487,06 maturato dal
01.12.2023 al 31.01.2024 sulla pensione cat.Vo n^001-419010015845 è erroneo per eccesso perchè calcolato per differenza su un'importo minore del dovuto
3. Condannare l' in persona del legale p.t. al pagamento della pensione cat Vo n^001- CP_1
419010015845 nella misura determinata dall'applicazione delle perequazioni automatiche succedutesi dal 1991 in poi sull'importo contributivo;
1 4. Rideterminare l'importo dell'indebito e compensarlo con quanto dovuto a titolo di arretrati in conseguenza del ricalcolo della pensione cat Vo n^001-419010015845; […]
In punto di fatto ha rappresentato che:
l'odierna ricorrente, titolare di pensione cat VO n^001-419010015845 decorrente dal 01.03.1990 integrata al Trattamento Minimo, è diventata il 01 Dicembre 2023 titolare di pensione cat SO (All.1
OBISM 2024)
• Che con TE08 del 03.01.2024 (All.2) l' ha ricalcolato la pensione di vecchiaia cat VO CP_1
n^001-419010015845 eliminando l'integrazione al trattamento minimo dal dicembre 2023 al Gennaio
2024 e riducendola all'importo a calcolo di € 85,39;
• Con lettera del 10.04.2024 l' ha contestato l'indebito n^18284023 di € 1.487,06 maturato CP_1 dal 01.122023 al 31.01.2024 sulla pensione Vo n^001-419010015845 con la motivazione
“sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” (All.3).
• Avverso tali provvedimenti la ricorrente ha proposto ricorso al Comitato provinciale a mezzo CP_1 del Patronato SIAS, in data 28.03.2024 rigettato con provvedimento n^2427125 del 28.03.2024 con il quale Comitato provinciale (All.4) ha chiarito che l'Integrazione al Minimo è stata spostata CP_1 dalla pensione diretta VO alla reversibilità SO perchè liquidata con più di 781 contr, e che l'indebito derivato da questo spostamento è stato tempestivamente contestato …
Ha quindi dedotto che non avrebbe correttamente effettuato la perequazione e che CP_1
l'importo dell'indebito sarebbe stato quindi maggiore. In particolare: l'importo della pensione a calcolo cioè non integrata del 2023 è rimasto uguale a quella privata del beneficio nel 2024, come si evince dal confronto fra gli importi a calcolo indicati negli OBISM 2023 e 2024 (All.6), circostanza che dimostra che l' si è limitata a privare la pensione di vecchiaia di cui godeva la ricorrente della CP_1
Integrazione al Minimo, senza tuttavia effettuare il ricalcolo della pensione VO, con l'applicazione delle perequazioni automatiche via via succedutesi a partire dall'anno successivo la prima decorrenza, cioè dal 1991.
Ciò ha comportato, con certezza, l'attribuzione di un'importo a titolo di pensione cat Vo n^001-
419010015845 minore del dovuto, perchè mai perequato a partire dal 1991, (l'importo stimato calcolando solo gli aumenti dal 2001 è pari ad € 127,15), ed, allo stesso tempo, un'indebito di importo maggiore, perchè calcolato, per differenza, su un'importo di pensione cat Vo n^001-419010015845 più basso del dovuto.
2 nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
La ricorrente, in data 17/11/2023 è divenuta titolare di pensione di reversibilità SO 4190 29505570, con decorrenza 12/2023, integrata al trattamento minimo, come per legge;
la pensionata, tuttavia, era già titolare di una pensione diretta VO 4190 10015845, con decorrenza 03/1990, che fino alla data di “ingresso” della pensione SO, era stata regolarmente integrata al trattamento minimo.
La normativa – legge 638/1983 e seguenti - prevede che in presenza di due pensioni - diretta e di reversibilità a carico della stessa gestione (FPDL) - entrambe integrabili al trattamento minimo, tale trattamento minimo spetti sulla pensione liquidata con più 780 contributi settimanali.
Nel caso in specie, la pensione diretta risultava liquidata con meno 780 contributi, a differenza della pensione di reversibilità, liquidata con più 780; per tale ragione, la pensione diretta veniva ricostituita, a decorrere dalla data di insorgenza della doppia titolarità pensionistica ( “ingresso” della pensione SO) ovvero dal 12/2023 e ne derivava un indebito di euro 1487,06 – oggetto di causa - per il periodo 01 /12/2023 al 31/01/2024, in quanto, per legge, veniva revocata l'integrazione trattamento minimo dal 12/2023 sulla pensione diretta, in quanto attribuita ( ITM) sulla pensione di reversibilità dal 12/2023.
Si fa presente che l'importo a calcolo della pensione diretta è stato sin dal 01/1991 (anno successivo alla decorrenza originaria) correttamente perequato, secondo le normative di legge.Si parte dall'importo a calcolo per l'anno 1991 di euro 35,70 e nel corso degli anni lo stesso è stato perequato fino a raggiungere nell'anno 2023 l'importo a calcolo di euro 81,02 e nell'anno
2024 l'importo a calcolo di euro 85,39. CP_ Si allega a titolo esemplificativo stampe della procedura pensioni - GP 6 (vedere al campo GP6KC04E importo a calcolo della pensione e campo GP6KE07E Importo Integrazione al Minimo), con importo a calcolo della pensione, perequato nei vari anni
(1991/1996/2000/2001/2010/2015/2019/2020/2021/2022/2023/2024), nonché la comunicazione di riliquidazione - Modello TE08.
L' , quindi, ha corrisposto le pensioni diretta e di reversibilità in stretta aderenza a quelle che sono le CP_2 vigenti disposizioni normative;
peraltro, parte ricorrente non ha provato alcunché in ordine al requisito reddituale di cui alla legge 638/83; in ogni caso, la pensione VO e la pensione SO risultano liquidate CP_ correttamente dall' in base all'art. 6 della legge 638/83.
Sul punto ha già avito modo di pronunciarsi questo Tribunale, in epoca remota.
3 Trattandosi d'indebito previdenziale si precisa che l'indebito pagamento di tutte le prestazioni dà sempre luogo al recupero delle somme corrisposte, in questo caso, anche in considerazione della tempistica in linea con la data di intervenuta titolarità della pensione di reversibilità.
Nelle note di trattazione in vista della presente udienza parte ricorrente ha fatto presente che: […]
PRENDE ATTO
• Che l' ha indicato l'importo originario della pensione al netto dell'Integrazione ed allegato CP_1
e documentato di aver provveduto ad incrementarlo con le perequazioni automatiche sino all'importo oggi erogato.
• Sicchè, pur rilevando l'anomalia del contenuto della produzione documentale dell' Controparte_3 pensione diretta - in cui si indica il montante contributivo della ricorrente al momento della pensione, cioè a Marzo 1990, in 631 contributi settimanali, incoerente rispetto all'art 9 del RDL 636/1939, nulla osserva
E si riporta al contenuto del ricorso…
***
Al riguardo, va fatto presente come parte ricorrente non abbia in nulla contestato i calcoli di CP_1
L'ente, tenuto conto della produzione documentale, appare aver correttamente perequato la pensione ricondotta a calcolo nel tempo.
Inoltre, appare tempestiva e in linea con l'art. 13 l. 412/91 la tempistica relativa alla creazione dell'indebito.
Si ritiene pertanto che alla luce della documentazione prodotta e della non contestazione dei calcoli prodotti da (e della tempestività dell'azione di recupero in quanto CP_1
l'integrazione al minimo su pensione previdenziale segue le regole dell'indebito previdenziale, Cass. 847/2024 e Cass. 13918/2021), il ricorso vada rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili.
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P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8975/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
Lecce, 26/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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