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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 05/02/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1789/2023 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO C.F._1
98070 CAPRI LEONE FRAZIONE ROCCA ITALIA presso lo studio dell'Avv.
COSTANZO MARIA CATENA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. GIANNICO GIUSEPPINA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 01.06.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 16.05.2022 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'indennità di accompagnamento oltre il riconoscimento dello status di condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui alla legge n. 104 del 05/02/92; che, a seguito di visita, la Commissione medica, in data 22.07.2022, lo riconosceva: “INVALIDO ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave “( L. 509/88 – 124/98) grave 100%” negando, di conseguenza il diritto all'indennità di accompagnamento e riconoscendo, in merito alla L. 104/92, l'art. 3 comma 1; che pertanto aveva depositato in data 21.06.2022 istanza di A.T.P volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione
(giudizio iscritto al n. RG. 2332/2022, acquisito alla presente controversia); che all'esito della consulenza, il C.T.U. Dott. diagnosticava le seguenti Per_1 patologie: “insufficienza respiratoria notturna in paziente con BPCO di grado severo ed enfisema panlobulare, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia”, riconoscendo i benefici di cui alla legge 104/92 art. 3 comma 3 ma senza diritto all'indennità di accompagnamento.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre CP_1
accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 27.11.2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
2 La causa veniva istruita documentalmente e previa nomina di CTU diverso dalla prima fase.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
In via preliminare, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta. L'art 445, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che
l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art.
445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez.
VI, Ordinanza 10.11.2016 n. 22949). E men che mai una pronuncia giudiziale
“può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' previdenziale alla liquidazione ed erogazione dei CP_
3 benefici economici inerenti all'indennità di accompagnamento formulata da parte ricorrente.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente le Persona_2
patologie da cui lo stesso risulta affetto, evidenziando la sua condizione di invalido al 100% con necessità di assistenza continua in quanto soggetto non in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana con decorrenza da
Ottobre 2024 e soggetto con necessità di sostegno elevato (art 3 comma 3 della L
104/92) a decorrere dalla domanda amministrativa (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che , è invalido nella misura del Persona_2
100% con necessità di assistenza continua, in quanto soggetto non in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana, a decorrere da Ottobre
2024.
Inoltre, il ricorrente va dichiarato soggetto con necessità di sostegno elevato, ai sensi dell'art 3 comma 3 della L 104/92, a decorrere dalla domanda amministrativa, come già riconosciuto in sede di ATPO.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_3
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
4 In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Persona_2
CP_ ricorso depositato in data 01.06.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è soggetto invalido nella misura del Persona_2
100% con necessità di assistenza continua, in quanto soggetto non in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana, a decorrere da
Ottobre 2024;
- Dichiara che è soggetto con necessità di sostegno Persona_2 elevato, ai sensi dell'art 3 comma 3 della L 104/92, a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
5 CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 05/02/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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