Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 21/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2653/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente Dott. Sabrina Cicero Giudice Dott. NC Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/08/2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]5 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. CESARO FRANCESCA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. CESARO FRANCESCA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il giorno 04/12/1999 (atto n. 430, PARTE 1^, anno 1999). In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , nata a [...] [...], maggiorenne non economicamente autonoma. Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/08/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) la figlia NC, maggiorenne, manterrà la residenza presso la madre;
3) il signor si obbliga a rimborsare alla signora il 50% delle spese relative alle utenze Pt_2 Pt_1 domestiche (luce, acqua e gas), alla TARI e agli oneri condominiali relativi all'alloggio sito in Trieste via
Pinguente n. 5 e ciò nel limite di Euro 2.000,00 annui da corrispondersi entro il giorno 31 gennaio di ogni anno e salvo conguaglio da effettuarsi il 31 gennaio dell'anno successivo, un tanto finché la figlia continuerà ad abitare nel suddetto immobile;
si obbliga altresì a contribuire al 50% delle spese straordinarie del suddetto immobile sempre a condizione che la figlia permanga nell'appartamento di cui sopra e fino a concorrenza della somma di Euro 2.000,00 annui;
4) il signor ha già trasferito altrove la propria residenza e si obbliga a liberare la casa coniugale Pt_2 sita in Trieste via Pinguente n. 5 dai propri effetti personali e beni di sua proprietà entro la data del deposito della sentenza di separazione;
5) nulla in punto di mantenimento dei coniugi, essendo le parti economicamente indipendenti;
parimenti nessuna contribuzione al mantenimento verrà corrisposto alla figlia in quanto autosufficiente;
i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono e dichiarano quanto segue:
6) il signor (C.F. ) residente a [...], alla Parte_2 C.F._2 data dell'udienza presidenziale e a titolo di rimborso degli apporti economici conferiti dalla moglie in costanza di matrimonio, trasferisce in proprietà alla signora (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente a [...] – già proprietaria della residua quota di metà (½) parte indivisa
– che accetta ed acquista, la propria quota parte dell'unità immobiliare sita in Trieste al primo piano della casa civico numero 11 di via Salvi (ora civico numero 5 di via Pinguente), già casa coniugale, con ripostiglio al piano terra della stessa casa – acquistata dai coniugi con contratto a rogito del dott. Persona_2
Notaio in Trieste, registrato a Trieste in data 12.10.1995 al N. 3791, Serie 2V (doc. 10) – nonché la propria quota parte del posto auto e area di manovra sito in Trieste vicolo della Salvia, costituito in pertinenza dell'abitazione di proprietà sita in Trieste via Pinguente n. 5 – acquistato dai coniugi con contratto a rogito del dott. Notaio in Trieste, registrato a Trieste in data 11.05.2004 al N. 806, Serie 1V (doc. Persona_3
11).
L'immobile (casa coniugale) di cui sopra risulta così censito: all'Ufficio Tavolare di Trieste, Comune Censuario di Servola: alla Partita Tavolare 4444 (quattromilaquattrocentoquarantaquattro), corpo tavolare primo, unità condominiale costituita dall'alloggio sito al primo piano della casa civico numero 11 di via Salvi anagrafico numero 1761 di Servola, con ripostiglio al pianoterra il tutto marcato “CC” ed orlato in color viola nel piano archiviato in atti tavolari sub Giornal Numero 6833/1966, con le congiunte:
- 66/1000 parti indivise del corpo tavolare primo della Partita Tavolare 4430 (quattromilaquattrocentotrenta) fondo e parti comuni dell'edificio;
- 1/5760 (una/cinquemilasettecentosessantesima) parte indivisa del corpo tavolare primo della Partita
Tavolare 3986 (tremilanovecentoottantasei), particella catastale nuova 1154/5
(millecentocinquantaquattro/cinque) strada di metri quadrati 877 (ottocentosettantasette);
- (una/undicimilacinquecentoventesima) parte indivisa del corpo tavolare primo della Partita P.IVA_1
Tavolare 4926 (quattromilanovecentoventisei), particella catastale nuova 1142/16
(millecentoquarantadue/sedici) prato di metri quadrati 134 (centotrentaquattro); all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Trieste – Catasto di Trieste: alla Partita 1007928, sezione T, foglio 4, mappale numero 2804, subalterno 3, via Salvi n. 11, piano 1, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 5, vani 5, rendita catastale Lire 1.400.000 (unmilionequattrocentomila), rendita e classamento catastale proposti ai sensi del DM 701/94.
L'unità immobiliare posto auto classificata nella categoria catastale C/6, costituito in pertinenza dell'abitazione di proprietà dei signori e sita in Trieste via Pinguente n. 5 Parte_1 Parte_2
(Partita Tavolare 4444 –quattromilaquattrocentoquarantaquattro – di Servola, corpo tavolare 1° - primo), risulta come di seguito censito:
1. Partita Tavolare 11711 (undicimilasettecentoundici) di Servola, corpo tavolare 1° (primo) particella catastale nuova 1148/37 (millecentoquarantotto/trentasette) ente urbano di metri quadrati 16 (sedici) posto auto;
2. quota di 1/7 (una/settima) parte indivisa della Partita Tavolare 9225 (novemiladuecentoventicinque) di Servola, corpo tavolare 1° (primo) particella catastale nuova 1148/25
(millecentoquarantotto/venticinque) ente urbano di metri quadrati 43 (quarantatré) area di manovra.
Dati all'Ufficio del Territorio di Trieste – Catasto di Trieste
In Comune di Trieste
Foglio T/4 (T/quattro), Particella 1148/37 (millecentoquarantotto/trentasette), Vicolo della Salvia, piano
Terra, zona censuaria 2 (due), categoria C/6 (C/sei), classe 1 (uno), metri quadrati 16 (sedici), superficie catastale metri quadrati 16 (sedici), Rendita Catastale euro 65,28 (sessantacinque virgola ventotto)
Foglio T/4 (T/quattro), Particella 1148/25 (millecentoquarantotto/venticinque), Vicolo della Salvia, piano Terra, area urbana, superficie catastale metri quadrati 43 (quarantatré).
Il trasferimento di proprietà avviene a corpo e non a misura o a stima, con ogni diritto e ragione inerente, nello stato di fatto in cui la quota parte di immobile attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente.
La parte venditrice dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale derivante a suo favore dal presente atto.
La parte venditrice presta le garanzie di legge per tutti i casi di evizione, spoglio, danno e molestia. La parte venditrice dichiara di avere l'assoluta disponibilità della quota parte di immobili oggetto del presente trasferimento.
Per quanto riguarda l'immobile di cui alla Partita Tavolare 4444, Comune Censuario di Servola, corpo tavolare primo, la parte venditrice garantisce sotto le responsabilità di legge che la quota parte di immobile oggetto del presente trasferimento è di sua piena ed esclusiva proprietà, libera da ipoteche, pesi ed oneri di qualsiasi genere. Per quanto attiene alle eventuali servitù condominiali relative alla partita madre del condominio, la parte acquirente accetta le risultanze dei libri fondiari. Per_4
La parte venditrice dichiara – ai sensi del secondo comma dell'art. 40 della Legge n. 47/85 – che la costruzione dell'immobile in oggetto è stata iniziata anteriormente al primo settembre 1967. Dichiara inoltre, ai fini di cui all'articolo 41 della Legge 47/1985, per quanto a sua conoscenza 1) che, in relazione alla porzione di fabbricato oggetto del presente atto, non sono intervenuti i provvedimenti sanzionatori citati nel predetto articolo riguardanti opere abusive e 2) che comunque non sono state realizzate opere o modifiche in assenza delle necessarie autorizzazioni.
La parte venditrice dichiara che per l'immobile sopra descritto è stata concessa l'abitabilità dal Comune di
Trieste con atto dell'Ufficio Tecnico, Prot. Corr. n. 750/11 – 1963 d.d. 22.11.1968 e che la successiva richiesta di variazione catastale, presentata ad aprile 2024 a seguito di modifica interna consistente nella chiusura della porta tra cucina e soggiorno, non ha richiesto la presentazione di nuova agibilità o modifica di quella esistente (doc. 12).
La parte venditrice dichiara altresì che l'unità immobiliare è stata riconosciuta, con attestato di prestazione energetica d.d. 28.04.2024 a firma dell'ing. classe energetica globale E Persona_5
(doc. 13); dichiara inoltre che lo stato di fatto dell'immobile è difforme dalle planimetrie depositate al
Catasto Edilizio Urbano e che tale difformità è oggetto di variazione, come da istanza presentata a fine aprile 2024, consistente nella chiusura della porta tra cucina e soggiorno, giusta relazione tecnica allegata
(doc. 12).
In relazione al trasferimento di cui in narrativa, la parte acquirente dichiara di essere cittadina italiana e di essere residente nel Comune ove sono situate le porzioni degli immobili acquistati;
di essere persona fisica e di non agire nell'esercizio di impresa, arte o professione e di voler adibire la porzione di immobile sub P.T. 4444, c.t. 1° del Comune Censuario di Servola a propria abitazione;
di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel Comune ove è situata la porzione di immobile trasferito.
In ordine alla propria quota parte del posto auto sopra descritto e alla relativa area di manovra, la parte venditrice dichiara che il relativo trasferimento è convenuta a corpo, nello stato in cui attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente, con ogni diritto, azione e ragione inerente, servitù attiva, pertinenza ed accessione.
La parte venditrice garantisce la proprietà, la disponibilità, il pacifico possesso e l'assoluta libertà dell'immobile compravenduto da ipoteche, pesi, vincoli ed aggravi di qualsiasi genere salvo, per quanto riguarda le servitù passive, le risultanze del Libro Tavolare in particolare quelle iscritte sub Giornal Numeri
9723/2000 (novemilasettecentoventitré/duemila), 293/1938
(duecentonovantatré/millenovecentotrentotto), 298/1966
(duecentonovantotto/millenovecentosessantasei) e 3314/1967
(tremilatrecentoquattordici/millenovecentosessantasette), trasportate sub Giornal Numero 14836/2003 (quattordicimilaottocentotrentasei/duemilatré).
La parte venditrice – con riferimento a quanto stabilito dal DPR 380/2001 e dal D.Lgs. 301/2002 – dichiara che per l'immobile oggetto di compravendita è stata rilasciata dal Comune di Trieste autorizzazione edilizia in data 17 (diciassette) novembre 2000 (duemila) Protocollo Generale 99/78054 Protocollo corrente 00-38108/11/99/808; che in data 14 (quattordici) marzo 2001 (duemilauno) Protocollo corrente
11/99/808 è stata presentata allo stesso Comune dichiarazione di inizio attività; che in data 9 (nove) gennaio 2004 (duemilaquattro) è stata data comunicazione di fine lavori al predetto Comune di Trieste con modello consegnato allo Sportello Urbanistico, allegato sub B al contratto di compravendita di data
Trieste 5 (cinque) febbraio 2004 (duemilaquattro), in atti tavolari sub Giornal Numero 1959/2004
(millenovecentocinquantanove/duemilaquattro).
La parte venditrice dichiara che in relazione all'immobile di cui sopra non sono intervenuti i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 41 della Legge 47/1985 riguardante opere abusive e che, comunque, non sono state eseguite opere o modifiche per le quali risulti necessario il rilascio da parte delle competenti autorità di concessioni o autorizzazioni.
Parte venditrice dichiara altresì che, in ordine alle suddette porzioni di immobili, il certificato di destinazione urbanistica è stato rilasciato dal Comune di Trieste in data 14 (quattordici) gennaio 2004
(duemilaquattro) Protocollo Generale 04-5755 Protocollo Corrente 04-1145 6/03/884 e che non sono intervenute, nel frattempo, modificazioni degli strumenti urbanistici. La parte venditrice dichiara e la parte acquirente prende atto che per i terreni predetti non esiste piano di lottizzazione approvato.
Dichiara altresì che lo stato in natura è conforme alle risultanze catastali.
In relazione al trasferimento del posto auto ed area di manovra sopra descritto, la parte acquirente dichiara: di essere cittadina italiana e di essere residente nel Comune ove è situata la porzione dell'immobile acquistato;
di essere persona fisica, di non agire nell'esercizio di impresa, arte o professione, di non essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione né di altro box nel territorio del Comune di Trieste in cui è situato l'immobile oggetto di trasferimento e di voler adibire la porzione di immobile acquistato quale pertinenza della propria abitazione principale.
La parte venditrice dichiara che il reddito fondiario dell'immobile Partita Tavolare 4444 di Servola, in natura alloggio sito al primo piano della casa civico numero 5 di via Pinguente con cantina al pianoterra della stessa casa nonché del posto auto costituito in pertinenza dell'abitazione e meglio descritti in narrativa, sono stati dichiarati da essa parte venditrice nella sua ultima dichiarazione dei redditi.
La presente vendita va esente dal pagamento dell'imposta di registro e di ogni altra imposta ai sensi della tabella II allegata al Testo Unico Imposte e Registro.
- le parti danno atto che i rapporti di carattere economico-patrimoniale tra essi coniugi intercorrenti sono stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione”.
All'udienza del giorno 08/01/2025 le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni ora riportate;
inoltre, hanno sottoscritto personalmente il ricorso contenente il trasferimento immobiliare davanti al Giudice. È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche (trasferimento immobiliare), esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Trieste il 04/12/1999;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
NC Ajello Anna Lucia Fanelli