Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 13
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Annullamento ex lege

    Le cartelle nn. 296 2013 0077544178 e 296 2015 0013099992 rientrano nei debiti di importo inferiore ad € 1.000 affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per i quali l'art. 1, commi 222–230, della Legge 197/2022 prevede lo stralcio integrale e d'ufficio. Pertanto, tali pretese devono ritenersi estinte automaticamente, con conseguente cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Le cartelle n. 296201500 51923250000, n. 29620160112667391000 e n. 2962017003 8231992000 risultano prescritte essendo trascorsi oltre tre anni tra la loro data di notifica e la data di notifica della successiva intimazione. Per la tassa auto relativa all'anno 2014, la prescrizione triennale non risulta maturata dovendosi tenere conto della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La tassa auto per l'anno 2014 oggetto della cartella n. 296201800 30212345000 non risulta prescritta dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione per l'emergenza Covid-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 13
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo