CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
RUSSO MASSIMO, RE
NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1515/2023 depositato il 17/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003196773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003196773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003196773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003196773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003196773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003196773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003196773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 bis dlgs n. 546/92 contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 ha chiesto, con contestuale istanza di sospensione, l'annullamento, con vittoria di spese ed onorari, dell'atto di intimazione di pagamento n. 296 2022 9003196773/000 notificatale in data 03/10/2022 unitamente agli atti presupposti costituiti dalle pretese tributarie di cui alle seguenti cartelle:
1) cartella n. 29620130051887506000 notificata in data 11.09.2013 per un totale di €. 232,38 (oltre diritti di notifica per € 5,88) per tasse automobilistiche, sanzione ed interesse- riferito all'anno 2008;
2) cartella n. 29620140025626410000 notificata in data 02.09.2014 per un totale di €. 226,13 (oltre diritti di notifica per € 5,88 ) per tasse automobilistiche, sanzione ed interesse- riferito all'anno 2009;
3) cartella n. 296201500 51923250000 notificata in data 08.04.2016 per un totale di €. 679,42 (oltre diritti di notifica) per tasse automobilistiche, sanzione ed interesse riferito all'anno 2010-2011
4) cartella n. 29620160112667391000 notificata in data 01.04.2017 per un totale di €. 194,63 (oltre diritti di notifica) per tasse automobilistiche, sanzione ed interesse- riferito all'anno 2012;
5) cartella n. 2962017003 8231992000 notificata in data 12.12.2017 per un totale di €. 210,03 (oltre diritti di notifica per € 5,88) per tasse automobilistiche, sanzione ed interesse- riferito all'anno 2013;
6) cartella n. 296201800 30212345000 notificata in data 19.06.2018 per un totale di €. 447,93 (oltre diritti di notifica) per tasse automobilistiche, sanzione ed interesse- riferito all'anno 2014
Ha dedotto i seguenti motivi:
1) Annullamento ex lege per le cartelle sub nn. 1 e 2 ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 119/2018, convertito con modifiche nella legge 136/2018
2) Prescrizione del credito
L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si sono costituite sebbene siano state regolarmente evocate come da documentazione prodotta dal ricorrente a seguito dell' ordinanza del
09.05.2025 con cui questo Collegio disponeva l'acquisizione del file originale eml della ricevuta PEC di notifica.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che le cartelle: n. 296 2013 0077544178 – euro 473,54 – tassa automobilistica 2008 (notifica 27.03.2014)
n. 296 2015 0013099992 – euro 249,06 – tassa automobilistica 2009 (notifica 14.11.2015) rientrano nei debiti di importo inferiore ad € 1.000 affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per i quali l'art. 1, commi 222–230, della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevede lo stralcio integrale e d'ufficio.
Pertanto, tali pretese devono ritenersi estinte automaticamente, con conseguente cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. 546/1992.
Per le tasse automobilistiche, l'art. 5 D.L. 953/1982, come modificato dall'art. 1 D.L. 2/1986, stabilisce che:
“l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.”
Nel caso in esame, le tasse auto oggetto delle cartelle n. 296201500 51923250000 notificata in data
08.04.2016, n. 29620160112667391000 notificata in data 01.04.2017 e n. 2962017003 8231992000 notificata in data 12.12.2017 risultano prescritte essendo trascorsi oltre tre anni tra la loro data di notifica a e data di notifica della successiva intimazione avvenuta in data 03/10/2022.
Per converso, la tassa auto per l'anno 2014 oggetto della cartella n. 296201800 30212345000 notificata in data 19.06.2018, irretrattabile stante la mancata impugnazione della cartella medesima, non risulta prescritta dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione per l'emergenza Covid-19, ex art. 68
D.L. 18/2020 e successive proroghe.
Si deve in particolare, tenere conto di giorni 542 di sospensione in relazione al comma 1 dell'art. 68 del Dl
18/2020 che ha sospeso l'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021; poiché la disposizione richiama l'articolo 12 del Dlgs 159/2015, ne consegue la proroga dei termini «per un corrispondente periodo di tempo». L' art.12, comma 1, Dlgs 159/2015 prevede, infatti, che:<<
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.>>
Infatti, con una lettura sistematica, tenendo conto del rinvio all'art. 12 , la sospensione viene considerata come misura straordinaria che incide non solo sui versamenti in scadenza, ma più genericamente su tutti i versamenti dovuti a prescindere dalla specifica scadenza, con conseguente incidenza sui termini di prescrizione e decadenza, per un “corrispondente periodo”.
Il rinvio amplia quindi la portata della sospensione: il periodo 8/3/2020–31/8/2021 va sottratto dal computo dei termini prescrizionali e decadenziali anche per debiti antecedenti.
La prospettata ricostruzione è significativamente avallata dalla recente ordinanza della Corte di Cass. n. 960 del 15 gennaio 2025 che si è espressa sia con riferimento alla disciplina dettata dai commi 1, 2 e 2 bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2020 letta in combinato con la normativa dettata dall'art. 12 del D.lgs n. 159/2015 sia con riferimento all'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd.
Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, stabilendo che < oсcorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione>>. Applicando i suddetti principi, l'invocata prescrizione triennale non risulta maturata dovendosi tenere conto della sospensione sopra indicata.
Stante la reciproca soccombenza le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, così provvede:
Dichiara estinte ai sensi dell'art. 1, commi 222–230, Legge 197/2022, le pretese per tasse auto recate dalle cartelle:
o n. 296 2013 0077544178;
o n. 296 2015 0013099992
con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992.
Accoglie il ricorso con riferimento alle cartelle n. 296201500 51923250000, 29620160112667391000 e n.
2962017003 8231992000 e all'intimazione nella parte in cui le richiama e , per l'effetto, annulla gli atti impugnati limitatamente alle relative tasse auto
Rigetta per il resto il ricorso
Dispone la compensazione delle spese tra le parti
Cosi deciso in Palermo nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo RUSSO Dott. Giuseppe LA GRECA
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
RUSSO MASSIMO, RE
NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1515/2023 depositato il 17/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003196773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003196773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003196773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003196773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003196773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003196773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003196773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 bis dlgs n. 546/92 contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 ha chiesto, con contestuale istanza di sospensione, l'annullamento, con vittoria di spese ed onorari, dell'atto di intimazione di pagamento n. 296 2022 9003196773/000 notificatale in data 03/10/2022 unitamente agli atti presupposti costituiti dalle pretese tributarie di cui alle seguenti cartelle:
1) cartella n. 29620130051887506000 notificata in data 11.09.2013 per un totale di €. 232,38 (oltre diritti di notifica per € 5,88) per tasse automobilistiche, sanzione ed interesse- riferito all'anno 2008;
2) cartella n. 29620140025626410000 notificata in data 02.09.2014 per un totale di €. 226,13 (oltre diritti di notifica per € 5,88 ) per tasse automobilistiche, sanzione ed interesse- riferito all'anno 2009;
3) cartella n. 296201500 51923250000 notificata in data 08.04.2016 per un totale di €. 679,42 (oltre diritti di notifica) per tasse automobilistiche, sanzione ed interesse riferito all'anno 2010-2011
4) cartella n. 29620160112667391000 notificata in data 01.04.2017 per un totale di €. 194,63 (oltre diritti di notifica) per tasse automobilistiche, sanzione ed interesse- riferito all'anno 2012;
5) cartella n. 2962017003 8231992000 notificata in data 12.12.2017 per un totale di €. 210,03 (oltre diritti di notifica per € 5,88) per tasse automobilistiche, sanzione ed interesse- riferito all'anno 2013;
6) cartella n. 296201800 30212345000 notificata in data 19.06.2018 per un totale di €. 447,93 (oltre diritti di notifica) per tasse automobilistiche, sanzione ed interesse- riferito all'anno 2014
Ha dedotto i seguenti motivi:
1) Annullamento ex lege per le cartelle sub nn. 1 e 2 ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 119/2018, convertito con modifiche nella legge 136/2018
2) Prescrizione del credito
L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si sono costituite sebbene siano state regolarmente evocate come da documentazione prodotta dal ricorrente a seguito dell' ordinanza del
09.05.2025 con cui questo Collegio disponeva l'acquisizione del file originale eml della ricevuta PEC di notifica.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che le cartelle: n. 296 2013 0077544178 – euro 473,54 – tassa automobilistica 2008 (notifica 27.03.2014)
n. 296 2015 0013099992 – euro 249,06 – tassa automobilistica 2009 (notifica 14.11.2015) rientrano nei debiti di importo inferiore ad € 1.000 affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per i quali l'art. 1, commi 222–230, della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevede lo stralcio integrale e d'ufficio.
Pertanto, tali pretese devono ritenersi estinte automaticamente, con conseguente cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. 546/1992.
Per le tasse automobilistiche, l'art. 5 D.L. 953/1982, come modificato dall'art. 1 D.L. 2/1986, stabilisce che:
“l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.”
Nel caso in esame, le tasse auto oggetto delle cartelle n. 296201500 51923250000 notificata in data
08.04.2016, n. 29620160112667391000 notificata in data 01.04.2017 e n. 2962017003 8231992000 notificata in data 12.12.2017 risultano prescritte essendo trascorsi oltre tre anni tra la loro data di notifica a e data di notifica della successiva intimazione avvenuta in data 03/10/2022.
Per converso, la tassa auto per l'anno 2014 oggetto della cartella n. 296201800 30212345000 notificata in data 19.06.2018, irretrattabile stante la mancata impugnazione della cartella medesima, non risulta prescritta dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione per l'emergenza Covid-19, ex art. 68
D.L. 18/2020 e successive proroghe.
Si deve in particolare, tenere conto di giorni 542 di sospensione in relazione al comma 1 dell'art. 68 del Dl
18/2020 che ha sospeso l'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021; poiché la disposizione richiama l'articolo 12 del Dlgs 159/2015, ne consegue la proroga dei termini «per un corrispondente periodo di tempo». L' art.12, comma 1, Dlgs 159/2015 prevede, infatti, che:<<
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.>>
Infatti, con una lettura sistematica, tenendo conto del rinvio all'art. 12 , la sospensione viene considerata come misura straordinaria che incide non solo sui versamenti in scadenza, ma più genericamente su tutti i versamenti dovuti a prescindere dalla specifica scadenza, con conseguente incidenza sui termini di prescrizione e decadenza, per un “corrispondente periodo”.
Il rinvio amplia quindi la portata della sospensione: il periodo 8/3/2020–31/8/2021 va sottratto dal computo dei termini prescrizionali e decadenziali anche per debiti antecedenti.
La prospettata ricostruzione è significativamente avallata dalla recente ordinanza della Corte di Cass. n. 960 del 15 gennaio 2025 che si è espressa sia con riferimento alla disciplina dettata dai commi 1, 2 e 2 bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2020 letta in combinato con la normativa dettata dall'art. 12 del D.lgs n. 159/2015 sia con riferimento all'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd.
Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, stabilendo che < oсcorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione>>. Applicando i suddetti principi, l'invocata prescrizione triennale non risulta maturata dovendosi tenere conto della sospensione sopra indicata.
Stante la reciproca soccombenza le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, così provvede:
Dichiara estinte ai sensi dell'art. 1, commi 222–230, Legge 197/2022, le pretese per tasse auto recate dalle cartelle:
o n. 296 2013 0077544178;
o n. 296 2015 0013099992
con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992.
Accoglie il ricorso con riferimento alle cartelle n. 296201500 51923250000, 29620160112667391000 e n.
2962017003 8231992000 e all'intimazione nella parte in cui le richiama e , per l'effetto, annulla gli atti impugnati limitatamente alle relative tasse auto
Rigetta per il resto il ricorso
Dispone la compensazione delle spese tra le parti
Cosi deciso in Palermo nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo RUSSO Dott. Giuseppe LA GRECA