Art. 11.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1948-49, la spesa di L. 2.000.000.000 per la sistemazione delle partite sospese presso le tesorerie provinciali e nelle contabilita' speciali delle Prefetture in dipendenza della gestione del Governo militare alleato.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1948-49, la spesa di L. 2.000.000.000 per la sistemazione delle partite sospese presso le tesorerie provinciali e nelle contabilita' speciali delle Prefetture in dipendenza della gestione del Governo militare alleato.