Articolo 11 della Legge 30 ottobre 1948, n. 1265
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 novembre 1948
Art. 11.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1948-49, la spesa di L. 2.000.000.000 per la sistemazione delle partite sospese presso le tesorerie provinciali e nelle contabilita' speciali delle Prefetture in dipendenza della gestione del Governo militare alleato.
Entrata in vigore il 15 novembre 1948