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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1477/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2607/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Grezzar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3382/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229007040808 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229007040808 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110013803834000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120014750692000 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 1733/2023 R.G.R., la società Resistente_1 s.r.l. impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina l'avviso di intimazione n. 29520229007040808000, notificato a mezzo
PEC in data 17.10.2022, con il quale l'Agente della riscossione richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 192.916,09.
Il ricorso veniva proposto limitamente alle seguenti cartelle:
• cartella n. 29520110013803834000 – TARI 2010 – importo € 19.416,58
• cartella n. 29520120014750692000 – TARI 2011 – importo € 22.604,60
A fondamento del ricorso la contribuente deduceva omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e prescrizione quinquennale dei crediti.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione rimaneva contumace nel giudizio di primo grado.
Con sentenza n. 3382/11/2023, depositata il 09.11.2023, la Corte di primo grado accoglieva il ricorso, annullava l'intimazione limitatamente alle cartelle sopra indicate e condannava ADER alle spese per € 380,00.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto notificato in data
07.05.2024, deducendo l'erroneità della decisione per mancata valutazione delle notifiche, la rituale notifica delle cartelle presupposte (cartella 2010 notificata il 19.10.2011 e cartella 2011 notificata il 27.8.2012), la notifica dell'atto interruttivo del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 29576201600061635
(notificato il 3.11.2016), la successiva notifica dell'avviso di intimazione il 17.10.2022 e l'ammissibilità della produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58 D.lgs. 546/92 (regime previgente). Si costituiva Resistente_1 s.r.l. insistendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 20.1.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La procura alle liti e la procura generale sono state depositate.
La parte appellata ha eccepito l'illegittimità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, sostenendo che essa avrebbe dovuto avvalersi esclusivamente del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Sul punto si osservi che ADER può avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità di patrocinio obbligatorio da parte dell'Avvocatura dello Stato.
Infatti, il legislatore è intervenuto sulla questione con l'art.
4-novies, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in legge 28 giugno 2019, con “Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione”, in vigore dal 30 giugno. Essa così dispone: «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
Con la norma in questione il legislatore ha inteso chiarire «che al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l'agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici», e ciò «senza dovere adottare apposita motivata delibera» (così, sull'art.
4-novies, le “Schede di lettura” parlamentari del 20.6.2019).
Insomma, il legislatore ha voluto affermare – in senso contrario all'orientamento giurisprudenziale più volte descritto – che la difesa di ER da parte dell'Avvocatura dello Stato, nella forma tradizionale del “patrocinio autorizzato” ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611/1933 (con conseguente procedimento aggravato previsto dai comma 3 e 4), ha carattere eccezionale, giacché la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è proprio la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. Non si tratta, dunque, di patrocinio obbligatorio (benché derogabile), ma
“convenzionale”, seppur fondato sulla esplicita previsione normativa che a tanto abilita ER e l'Avvocatura dello Stato. L'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611/1933 – con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza – opera dunque solo nel caso in cui ER, nonostante la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi. Si tratta di previsione del tutto condivisibile, atteso che il ricorso ad un libero professionista ha un costo che, anche indirettamente, finisce col gravare su disponibilità pubbliche. La regola non opera, tuttavia, nell'ipotesi inversa, quando cioè sia l'Avvocatura dello Stato a declinare il patrocinio, giacché la sua indisponibilità finisce in tal caso con l'esonerare ER dall'adozione dell'iter aggravato.
E di recente ha chiarito la Suprema Corte (Cass. 28199/2024) che “in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello
Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso”.
Pertanto, l'eccezione sollevata dall'appellante è priva di fondamento e va respinta.
Peraltro, il procuratore ad litem di ADER ha ricevuto la procura da soggetto munito della procura a rappresentare e difendere in giudizio ADER.
Deve ora rilevarsi che è ammissibile la produzione documentale in appello.
Il giudizio di primo grado è stato instaurato nel 2023, dunque prima dell'entrata in vigore della riforma del processo tributario (D.lgs. 220/2023).
Trova pertanto applicazione il previgente art. 58, comma 2, D.lgs. 546/92, che “fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello”.
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
Sul punto è dirimente la sentenza Corte Cost. n. 36/2025, che ha dichiarato illegittima la norma transitoria, stabilendo che il nuovo regime probatorio si applica solo ai giudizi di primo grado instaurati dopo il 4.1.2024.
Conseguentemente, è ammissibile la produzione in appello delle relate di notifica nonché dell'atto interruttivo del 3.11.2016. E su quest'ultimo si osservi che la notifica via pec si può provare anche mediante file pdf (v.
Cass. 1779/2026).
Tale preavviso di ipoteca del 3.11.2016 costituisce atto interruttivo della prescrizione (ex art. 2943 c.c.). Il nuovo termine quinquennale sarebbe scaduto nel novembre 2021 ma è stato sospeso per effetto della normativa emergenziale ID (art. 68 D.L. 18/2020).
Inoltre, Cass. 960/2025 ha stabilito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Pertanto, la prescrizione non era maturata quando è stata notificata l'intimazione impugnata (17.10.2022).
Né rileva, in mancanza di impugnazione del preavviso di ipoteca, l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica del preavviso in questione (3.11.2016).
L'appello di ADER è quindi fondato.
Vista la produzione documentale in grado di appello, va disposta la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia accoglie l'appello proposto da Agenzia delle
Entrate – Riscossione e, riformando la sentenza impugnata n. 3382/11/2023, rigetta il ricorso introduttivo proposto da Resistente_1 s.r.l. Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 20.1.2026
Il Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2607/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Grezzar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3382/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229007040808 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229007040808 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110013803834000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120014750692000 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 1733/2023 R.G.R., la società Resistente_1 s.r.l. impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina l'avviso di intimazione n. 29520229007040808000, notificato a mezzo
PEC in data 17.10.2022, con il quale l'Agente della riscossione richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 192.916,09.
Il ricorso veniva proposto limitamente alle seguenti cartelle:
• cartella n. 29520110013803834000 – TARI 2010 – importo € 19.416,58
• cartella n. 29520120014750692000 – TARI 2011 – importo € 22.604,60
A fondamento del ricorso la contribuente deduceva omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e prescrizione quinquennale dei crediti.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione rimaneva contumace nel giudizio di primo grado.
Con sentenza n. 3382/11/2023, depositata il 09.11.2023, la Corte di primo grado accoglieva il ricorso, annullava l'intimazione limitatamente alle cartelle sopra indicate e condannava ADER alle spese per € 380,00.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto notificato in data
07.05.2024, deducendo l'erroneità della decisione per mancata valutazione delle notifiche, la rituale notifica delle cartelle presupposte (cartella 2010 notificata il 19.10.2011 e cartella 2011 notificata il 27.8.2012), la notifica dell'atto interruttivo del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 29576201600061635
(notificato il 3.11.2016), la successiva notifica dell'avviso di intimazione il 17.10.2022 e l'ammissibilità della produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58 D.lgs. 546/92 (regime previgente). Si costituiva Resistente_1 s.r.l. insistendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 20.1.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La procura alle liti e la procura generale sono state depositate.
La parte appellata ha eccepito l'illegittimità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, sostenendo che essa avrebbe dovuto avvalersi esclusivamente del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Sul punto si osservi che ADER può avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità di patrocinio obbligatorio da parte dell'Avvocatura dello Stato.
Infatti, il legislatore è intervenuto sulla questione con l'art.
4-novies, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in legge 28 giugno 2019, con “Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione”, in vigore dal 30 giugno. Essa così dispone: «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
Con la norma in questione il legislatore ha inteso chiarire «che al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l'agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici», e ciò «senza dovere adottare apposita motivata delibera» (così, sull'art.
4-novies, le “Schede di lettura” parlamentari del 20.6.2019).
Insomma, il legislatore ha voluto affermare – in senso contrario all'orientamento giurisprudenziale più volte descritto – che la difesa di ER da parte dell'Avvocatura dello Stato, nella forma tradizionale del “patrocinio autorizzato” ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611/1933 (con conseguente procedimento aggravato previsto dai comma 3 e 4), ha carattere eccezionale, giacché la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è proprio la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. Non si tratta, dunque, di patrocinio obbligatorio (benché derogabile), ma
“convenzionale”, seppur fondato sulla esplicita previsione normativa che a tanto abilita ER e l'Avvocatura dello Stato. L'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611/1933 – con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza – opera dunque solo nel caso in cui ER, nonostante la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi. Si tratta di previsione del tutto condivisibile, atteso che il ricorso ad un libero professionista ha un costo che, anche indirettamente, finisce col gravare su disponibilità pubbliche. La regola non opera, tuttavia, nell'ipotesi inversa, quando cioè sia l'Avvocatura dello Stato a declinare il patrocinio, giacché la sua indisponibilità finisce in tal caso con l'esonerare ER dall'adozione dell'iter aggravato.
E di recente ha chiarito la Suprema Corte (Cass. 28199/2024) che “in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello
Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso”.
Pertanto, l'eccezione sollevata dall'appellante è priva di fondamento e va respinta.
Peraltro, il procuratore ad litem di ADER ha ricevuto la procura da soggetto munito della procura a rappresentare e difendere in giudizio ADER.
Deve ora rilevarsi che è ammissibile la produzione documentale in appello.
Il giudizio di primo grado è stato instaurato nel 2023, dunque prima dell'entrata in vigore della riforma del processo tributario (D.lgs. 220/2023).
Trova pertanto applicazione il previgente art. 58, comma 2, D.lgs. 546/92, che “fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello”.
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
Sul punto è dirimente la sentenza Corte Cost. n. 36/2025, che ha dichiarato illegittima la norma transitoria, stabilendo che il nuovo regime probatorio si applica solo ai giudizi di primo grado instaurati dopo il 4.1.2024.
Conseguentemente, è ammissibile la produzione in appello delle relate di notifica nonché dell'atto interruttivo del 3.11.2016. E su quest'ultimo si osservi che la notifica via pec si può provare anche mediante file pdf (v.
Cass. 1779/2026).
Tale preavviso di ipoteca del 3.11.2016 costituisce atto interruttivo della prescrizione (ex art. 2943 c.c.). Il nuovo termine quinquennale sarebbe scaduto nel novembre 2021 ma è stato sospeso per effetto della normativa emergenziale ID (art. 68 D.L. 18/2020).
Inoltre, Cass. 960/2025 ha stabilito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Pertanto, la prescrizione non era maturata quando è stata notificata l'intimazione impugnata (17.10.2022).
Né rileva, in mancanza di impugnazione del preavviso di ipoteca, l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica del preavviso in questione (3.11.2016).
L'appello di ADER è quindi fondato.
Vista la produzione documentale in grado di appello, va disposta la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia accoglie l'appello proposto da Agenzia delle
Entrate – Riscossione e, riformando la sentenza impugnata n. 3382/11/2023, rigetta il ricorso introduttivo proposto da Resistente_1 s.r.l. Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 20.1.2026
Il Presidente