Art. 4. (Sede e segreteria) 1. L'autorita' consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede. 2. La segreteria del Comitato e' affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso. 3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato puo' avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non puo' superare le due unita' e che e' assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.
Articolo 3Articolo 5
Articolo 4 della Legge 23 ottobre 2003, n. 286
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11 novembre 2003
11 novembre 2003
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