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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/02/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48822/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 48822/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GABRIELLA MARIA Parte_1 P.IVA_1
INGEGNERI, elettivamente domiciliata in VIA CORDUSIO 4, 20123 MILANO (MI) presso il difensore avv. GABRIELLA MARIA INGEGNERI
- APPELLANTE - contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GIOVANNI B. FUMAROLA, elettivamente domiciliato in PIAZZA GIOVINE ITALIA 3, 20123
MILANO presso il difensore avv. GIOVANNI B. FUMAROLA
- APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da atto di appello e comparsa di costituzione
Controparte_2
Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Milano, in accoglimento del presente atto di appello, riformare integralmente la sentenza resa dal Giudice di Pace di Milano n. 2955/2022, depositata il 2 maggio, pubblicata in data 11.05.2022 e non notificata per le ragioni infra descritte, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto da parte del Sig. al rimborso dei Buoni Postali Fruttiferi Controparte_1
oggetto di causa, condannando parte appellata alla restituzione di tutte le somme percepite: a titolo di capitali, interessi e spese, in esecuzione della sentenza qui impugnata.
pagina 1 di 8 Con il favore delle spese.
Controparte_1
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello.
In via principale e nel merito: per tutti i motivi dedotti in atto o per quelli ritenuti di giustizia, rigettare
l'impugnazione avversaria e, per effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi professionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che:
− conveniva davanti al Giudice di Pace di Milano, al fine Controparte_1 Parte_1 di sentirla condannare al pagamento di € 2.500,00, oltre interessi, pari all'intero ammontare del buono fruttifero postale di cui era cointestatario insieme alla madre;
Persona_1
− si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, eccependo Parte_1
l'intervenuta prescrizione del buono fruttifero postale;
− con sentenza n. 2955/2022, il Giudice di Pace di Milano accoglieva la domanda del sig. e condannava al pagamento in CP_1 Parte_1 favore dell'attore della somma di € 2.500,00 oltre interessi legali dal 28.12.18 al saldo effettivo, oltre al pagamento delle spese legali, così motivando: “Il buono per cui è causa è stato emesso in data 29.10.2001 e quindi successivamente all'emanazione del D.M. 19/12/2000 che prevede che
è tenuta a consegnare al cliente all'atto della sottoscrizione del buono il Parte_1
Foglio Informatico Analitico (FIA). In esso sono contenute le condizioni contrattuali, tra cui la scadenza del buono. Incombe sulla convenuta l'onere di fornire la prova di aver consegnato tale informativa al cliente e ciò in quanto nel buono non viene individuato alcun elemento sufficiente
a determinare la data di scadenza dello stesso. In assenza di tale prova non è possibile determinare la data di scadenza del buono e, conseguentemente, neppure la data di intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. Appaiono irrilevanti i documenti prodotto da parte della convenuta al n. 5 e 6 nei quali verrebbero descritte le caratteristiche dei buoni postali a termine
e verrebbe dato un generico avviso alla clientela quanto al termine di prescrizione dei buoni emessi in data successiva al 14 aprile 2001 in forma cartacea. Dall'esame del buono prodotto in copia al fascicolo di parte attrice (produzione non contestata) nulla viene specificato quanto alla scadenza del buono stesso, pagina 2 di 8 A tali considerazioni si deve aggiungere che, anche a considerare il buono come appartenente alla categoria AA3 come sostenuto dalla difesa della convenuta il decreto del MEF del 17 ottobre 2001 all'art. 8 comma 1 precisa che << i buoni fruttiferi postali della serie AA£ possono essere liquidati in linea capitale e interessi al termine del settimo anno successivo a quello di emissione>>. Conseguentemente il buono emesso in data 29 ottobre 2001 poteva essere riscattato dal 31 dicembre 2008 e da tale data deve ritenersi decorrere la prescrizione decennale che, pertanto, si è avverata in data 31 dicembre 2018;
− la suddetta sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto l'integrale riforma;
Parte_1
− si è costituito nel presente giudizio che ha insistito per il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
− all'udienza del 16.05.2023, verificata la corretta istaurazione del contraddittorio, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 ottobre 2024, sostituita con termine per note.
− all'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti per la sola comparsa conclusionale (30 giorni) e 20 giorni per la relativa replica.
***
Oggetto del presente giudizio è la valutazione sul termine di decorrenza della prescrizione del diritto di riscossione di buoni fruttiferi postali da parte di soggetto cointestatario minore all'epoca dell'emissione.
In via preliminare, parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo difetterebbe del requisito di autosufficienza, mancando l'indicazione delle parti della sentenza che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure.
Tale eccezione non può trovare accoglimento: l'appello è ammissibile.
Dall'esame dell'atto emerge, infatti, il rispetto delle prescrizioni richieste dal citato articolo, anche in considerazione di quanto precisato dalla Suprema Corte secondo cui “Ai fini della specificità dei motivi
d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione pagina 3 di 8 impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (cfr. Cass., 12 febbraio 2016 n. 2814).
Nel caso di specie, la difesa di ha, in ogni caso, riportato, con riferimento ad ogni motivo Parte_1
di appello, le parti della sentenza di primo grado di cui ha richiesto la riforma, fatta esclusione per il secondo motivo di appello che ha ad oggetto omessa motivazione;
ha poi impugnato la sentenza di primo grado ritenendo che il giudice abbia omesso di applicare correttamente l'art. 8 del D.M.
19.12.2000, nonché di valutare la documentazione versata in atti, ed insistendo sull'assenza di responsabilità nel collocamento dei buoni.
L'impugnazione così strutturata è conforme ai precetti contenuti nel menzionato art. 342 c.p.c., vigente all'epoca dell'istaurazione del giudizio.
Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza de quo per avere il giudice di prime Parte_1 cure interpretato erroneamente la locuzione contenuta nell'art. 8 del D.M. 17 ottobre 2001, istitutivo della serie n. AA3 dei buoni fruttiferi postali oggetto del presente giudizio;
infatti alla luce della richiamata normativa i buoni dovevano essere riscossi entro e non oltre il 29.10.2018.
Tale motivo di appello va accolto.
La domanda di riscossione dei buoni postali, compiuta tramite reclamo da cointestataria CP_3
del buono con il giorno 28.12.2018 (doc. 2) non ha tempestivamente interrotto il termine CP_1
prescrizionale.
L'art. 8 del D.M. 19.12.2000 prevede testualmente che “i buoni fruttiferi postali della serie "AA3" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”.
A far data da tale termine, in cui il buono è esigibile, decorre il termine prescrizionale così fissato dall'art. 8, comma 1, del DM 19.12.2000: “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono
a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda capitale ed interessi”.
E' necessario, quindi, individuare esattamente il termine in cui il buono diventa esigibile ed inizia a decorrere il termine prescrizionale.
Sul punto è recentemente intervenuta la Suprema Corte che ha precisato: “In tema di buoni fruttiferi postali della serie AA1 emessi sotto la vigenza del D.M. 19 dicembre 2000, il termine di prescrizione decennale dei diritti alla liquidazione del capitale e degli interessi decorre dal giorno di scadenza del pagina 4 di 8 buono, individuato nel termine finale del sesto anno successivo alla data di emissione. L'art. 18 del citato D.M., nel prevedere che <<i>>, fa riferimento non alla fine dell'anno solare (31 dicembre), bensì alla data di completo decorso del periodo di sei anni dalla specifica data di emissione del buono. Tale interpretazione si fonda sia sul dato letterale della norma, che utilizza l'espressione <<al termine del sesto anno successivo>>, sia sul confronto con la previgente disciplina di cui all'art. 176 D.P.R. n. 156/1973, che invece faceva espresso riferimento alla <>. Pertanto, per un buono emesso ad esempio il
29 gennaio 2001, la scadenza si verifica il 29 gennaio 2007, data dalla quale inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 8 del medesimo D.M., che stabilisce che <>. Tale interpretazione risulta inoltre coerente con il principio generale di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (Cass. Civ. n. 19243/2023)
La predetta sentenza fa riferimento a buoni fruttiferi postali con codice diverso da quelli oggetto del giudizio, ma della stessa tipologia: si tratta infatti di buoni a termine emessi più o meno nello stesso lasso temporale e sotto la vigenza delle medesime norme.
Tale orientamento è stato confermato anche dalla successiva sentenza della Corte di Cassazione n.
23006/23, nonchè dall'ordinanza della stessa Suprema Corte n. 16459/2024.
Pertanto, anche alla luce di tale consolidato orientamento, il motivo di appello di è Parte_1
fondato e la ricostruzione del giudice di prime cure non è condivisibile poichè termine ultimo per la richiesta di rimborso dei buoni postali fruttiferi è stato il 29.10.2018.
Con riferimento al secondo motivo di appello, ribadisce quanto già dedotto in primo Parte_1
grado, dinnanzi al Giudice di Pace, precisando che la minore età del cointestatario non può costituire un'ipotesi dei sospensione della prescrizione.
Tale argomentazione non è stata esaminata nella sentenza di primo grado.
L'odierno appellato aveva, infatti ritenuto che il termine prescrizionale per la riscossione dei buoni iniziasse a decorrere nei suoi confronti solo con il compimento del diciottesimo anno d'età, ossia dal 12 gennaio 2018, poiché solo da tale data poteva giuridicamente esercitare in modo pieno ed autonomo il proprio diritto alla riscossione del buono. pagina 5 di 8 Anche questo motivo di appello di è fondato e deve essere accolto. Parte_1
Non è applicabile al caso di specie l'art. 2935 c.c., come invocato dall'appellato, che prevede che la prescrizione cominci a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
A tal proposito la Cassazione, (sent. n. 13343/2022) ha precisato che possono essere classificati quali fatti impeditivi della decorrenza della prescrizione solo quelli derivanti da cause giuridiche che ostacolino o precludano l'esercizio immediato del diritto, ma non ciò che costituisca, invece, un mero impedimento di fatto.
Nel caso che ci occupa, non sussisteva alcun impedimento di tipo giuridico alla riscossione del buono prima del conseguimento della maggiore età. Trattavasi infatti di un buono fruttifero postale cointestato, con clausola di pari facoltà di rimborso “cpfr”, che pertanto poteva essere esercitato da ciascuno dei soggetti cointestatari disgiuntamente e per l'intero importo.
Inoltre, il buono oggetto del giudizio non è prodotto destinato ai “minori”, e quindi vincolato fino al raggiungimento della maggiore età dell'intestatario, ma è buono cointestato tra un minorenne e un maggiorenne ed in tale tipo di prodotto, ai fini della riscossione non c'è bisogno di attendere la maggior età del cointestatario minorenne, ma una volta che lo stesso sia esigibile, può essere riscosso previa istanza al Giudice Tutelare ex art. 320 c.c. (Cass. 3393/2012).
Pertanto, non sussiste alcun impedimento di tipo giuridico che possa sospendere il decorso della prescrizione sino alla maggiore età del cointestatario, essendo lo stesso esigibile, trascorsi i sette anni dall'emissione e a nulla rileva la minore età di uno dei contestatari, potendo lo stesso essere riscosso a mezzo di uno dei genitori del minore.
Per quanto concerne l'ultimo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado Parte_1 anche con riferimento all'asserito proprio mancato assolvimento degli obblighi informativi e di comunicazione nei confronti dei risparmiatori, deducendo di averli puntualmente onerati consegnando, contestualmente ai titoli, i fogli informativi nonché attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come previsto dal D.M. 19.12.2000.
La sentenza impugnata aveva, infatti, statuito che in assenza della prova della consegna del
[...]
, non era possibile determinare per il risparmiatore la data di scadenza del buono, Parte_2
nonché la data di intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Il risparmiatore, con memoria ex art. 320 c.p.c., ha affermato di non aver mai ricevuto alcun foglio informativo dal quale poter desumere l'esatta scadenza dei buoni e che pertanto ex art. 2935 c.c. il pagina 6 di 8 termine prescrizionale decorrere solo da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto.
Tanto premesso, il motivo di appello è fondato.
L'art. 3 del D.M. 19.12.200 prevede che al sottoscrittore del titolo venga consegnato un foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
L'odierno appellato ha contestato di aver ricevuto il c.d. FIA.
La prova su tale circostanza appare alquanto diabolica, visto che da un lato all'epoca della CP_1 sottoscrizione, aveva appena un anno e che dall'eventuale consegna di al risparmiatore Parte_1
del documento informativo (2001) è decorso un periodo di gran lunga superiore a 10 anni, che comunque non obbliga a detenerne ancora copia. Pt_1
L'art. 6 del medesimo D.M. prevede anche che esponga nei propri locali aperti al Parte_1
pubblico un avviso sulle condizioni praticate.
Nel giudizio di primo grado, ha depositato sub doc. 5) e 6) il foglio informativo e Parte_1
l'avviso alla clientela, che il risparmiatore ha contestato mancando la prova dell'effettiva consegna
(comunque non richiesta dal menzionato D.M.) e per omessa indicazione della durata e della scadenza dei buoni (circostanza non corrispondente al vero, perché dalla tabella b si evince la durata settennale del buono erogato).
Tali adempimenti a carico di , pur costituendo un onere a carico della predetta società, Parte_1
non integrano tuttavia un tipo di responsabilità contrattuale o precontrattuale, né possono essere invocati come ipotesi di sospensione della prescrizione, sicché -come già esaminato nel precedente motivo di appello- gli stessi devono consistere in un impedimento giuridico e non impedimenti di mero fatto o soggettivi.
Il buono emesso era senza dubbio un buono “a termine”, come stampigliato sul documento cartaceo
(doc. 1 produzione di parte attrice primo grado) e già tale dicitura non può ingenerare nella parte intestataria la certezza che lo stesso non abbia scadenza.
Inoltre, fermo quanto già detto innanzi, le condizioni applicabili ad ogni serie di buoni fruttiferi postali sono rinvenibili in Gazzetta Ufficiale e quindi accessibili alla generalità degli interessati.
Non risulta agli atti alcuna richiesta di ricevere il FIA successiva alla sottoscrizione del buono, né tantomeno alcuna richiesta di informazioni circa la durata del buono.
pagina 7 di 8 In ogni caso, la mancata consegna del costituisce al più una violazione di un'obbligazione CP_4
accessoria il cui inadempimento non lede l'interesse dei ricorrenti, non fosse altro che per il fatto che l'informazione omessa era del tutto accessibile, trattandosi del contenuto di un decreto ministeriale.
Pertanto, non ravvisandosi una omissione tale da aver impedito il decorso della prescrizione dei buoni postali, questi ultimi non possono che ritenersi ormai scaduti e non più incassabili.
Per tutto quanto innanzi, l'appello è fondato e va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nel rispetto delle vigenti tariffe forensi, per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 2955/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Milano, accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di
[...]
al rimborso dei buoni postali fruttiferi, condannandolo alla restituzione delle CP_1
somme percepite in esecuzione della suddetta sentenza;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di primo grado che si liquidano in € 125,00 per spese ed € 1.205.00,00 per compensi avvocato oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.
3) Condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del presente grado di giudizio che liquida nella somma di euro 147,00 per spese ed euro 1.701,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 24 febbraio 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 48822/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GABRIELLA MARIA Parte_1 P.IVA_1
INGEGNERI, elettivamente domiciliata in VIA CORDUSIO 4, 20123 MILANO (MI) presso il difensore avv. GABRIELLA MARIA INGEGNERI
- APPELLANTE - contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GIOVANNI B. FUMAROLA, elettivamente domiciliato in PIAZZA GIOVINE ITALIA 3, 20123
MILANO presso il difensore avv. GIOVANNI B. FUMAROLA
- APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da atto di appello e comparsa di costituzione
Controparte_2
Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Milano, in accoglimento del presente atto di appello, riformare integralmente la sentenza resa dal Giudice di Pace di Milano n. 2955/2022, depositata il 2 maggio, pubblicata in data 11.05.2022 e non notificata per le ragioni infra descritte, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto da parte del Sig. al rimborso dei Buoni Postali Fruttiferi Controparte_1
oggetto di causa, condannando parte appellata alla restituzione di tutte le somme percepite: a titolo di capitali, interessi e spese, in esecuzione della sentenza qui impugnata.
pagina 1 di 8 Con il favore delle spese.
Controparte_1
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello.
In via principale e nel merito: per tutti i motivi dedotti in atto o per quelli ritenuti di giustizia, rigettare
l'impugnazione avversaria e, per effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi professionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che:
− conveniva davanti al Giudice di Pace di Milano, al fine Controparte_1 Parte_1 di sentirla condannare al pagamento di € 2.500,00, oltre interessi, pari all'intero ammontare del buono fruttifero postale di cui era cointestatario insieme alla madre;
Persona_1
− si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, eccependo Parte_1
l'intervenuta prescrizione del buono fruttifero postale;
− con sentenza n. 2955/2022, il Giudice di Pace di Milano accoglieva la domanda del sig. e condannava al pagamento in CP_1 Parte_1 favore dell'attore della somma di € 2.500,00 oltre interessi legali dal 28.12.18 al saldo effettivo, oltre al pagamento delle spese legali, così motivando: “Il buono per cui è causa è stato emesso in data 29.10.2001 e quindi successivamente all'emanazione del D.M. 19/12/2000 che prevede che
è tenuta a consegnare al cliente all'atto della sottoscrizione del buono il Parte_1
Foglio Informatico Analitico (FIA). In esso sono contenute le condizioni contrattuali, tra cui la scadenza del buono. Incombe sulla convenuta l'onere di fornire la prova di aver consegnato tale informativa al cliente e ciò in quanto nel buono non viene individuato alcun elemento sufficiente
a determinare la data di scadenza dello stesso. In assenza di tale prova non è possibile determinare la data di scadenza del buono e, conseguentemente, neppure la data di intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. Appaiono irrilevanti i documenti prodotto da parte della convenuta al n. 5 e 6 nei quali verrebbero descritte le caratteristiche dei buoni postali a termine
e verrebbe dato un generico avviso alla clientela quanto al termine di prescrizione dei buoni emessi in data successiva al 14 aprile 2001 in forma cartacea. Dall'esame del buono prodotto in copia al fascicolo di parte attrice (produzione non contestata) nulla viene specificato quanto alla scadenza del buono stesso, pagina 2 di 8 A tali considerazioni si deve aggiungere che, anche a considerare il buono come appartenente alla categoria AA3 come sostenuto dalla difesa della convenuta il decreto del MEF del 17 ottobre 2001 all'art. 8 comma 1 precisa che << i buoni fruttiferi postali della serie AA£ possono essere liquidati in linea capitale e interessi al termine del settimo anno successivo a quello di emissione>>. Conseguentemente il buono emesso in data 29 ottobre 2001 poteva essere riscattato dal 31 dicembre 2008 e da tale data deve ritenersi decorrere la prescrizione decennale che, pertanto, si è avverata in data 31 dicembre 2018;
− la suddetta sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto l'integrale riforma;
Parte_1
− si è costituito nel presente giudizio che ha insistito per il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
− all'udienza del 16.05.2023, verificata la corretta istaurazione del contraddittorio, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 ottobre 2024, sostituita con termine per note.
− all'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti per la sola comparsa conclusionale (30 giorni) e 20 giorni per la relativa replica.
***
Oggetto del presente giudizio è la valutazione sul termine di decorrenza della prescrizione del diritto di riscossione di buoni fruttiferi postali da parte di soggetto cointestatario minore all'epoca dell'emissione.
In via preliminare, parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo difetterebbe del requisito di autosufficienza, mancando l'indicazione delle parti della sentenza che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure.
Tale eccezione non può trovare accoglimento: l'appello è ammissibile.
Dall'esame dell'atto emerge, infatti, il rispetto delle prescrizioni richieste dal citato articolo, anche in considerazione di quanto precisato dalla Suprema Corte secondo cui “Ai fini della specificità dei motivi
d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione pagina 3 di 8 impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (cfr. Cass., 12 febbraio 2016 n. 2814).
Nel caso di specie, la difesa di ha, in ogni caso, riportato, con riferimento ad ogni motivo Parte_1
di appello, le parti della sentenza di primo grado di cui ha richiesto la riforma, fatta esclusione per il secondo motivo di appello che ha ad oggetto omessa motivazione;
ha poi impugnato la sentenza di primo grado ritenendo che il giudice abbia omesso di applicare correttamente l'art. 8 del D.M.
19.12.2000, nonché di valutare la documentazione versata in atti, ed insistendo sull'assenza di responsabilità nel collocamento dei buoni.
L'impugnazione così strutturata è conforme ai precetti contenuti nel menzionato art. 342 c.p.c., vigente all'epoca dell'istaurazione del giudizio.
Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza de quo per avere il giudice di prime Parte_1 cure interpretato erroneamente la locuzione contenuta nell'art. 8 del D.M. 17 ottobre 2001, istitutivo della serie n. AA3 dei buoni fruttiferi postali oggetto del presente giudizio;
infatti alla luce della richiamata normativa i buoni dovevano essere riscossi entro e non oltre il 29.10.2018.
Tale motivo di appello va accolto.
La domanda di riscossione dei buoni postali, compiuta tramite reclamo da cointestataria CP_3
del buono con il giorno 28.12.2018 (doc. 2) non ha tempestivamente interrotto il termine CP_1
prescrizionale.
L'art. 8 del D.M. 19.12.2000 prevede testualmente che “i buoni fruttiferi postali della serie "AA3" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”.
A far data da tale termine, in cui il buono è esigibile, decorre il termine prescrizionale così fissato dall'art. 8, comma 1, del DM 19.12.2000: “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono
a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda capitale ed interessi”.
E' necessario, quindi, individuare esattamente il termine in cui il buono diventa esigibile ed inizia a decorrere il termine prescrizionale.
Sul punto è recentemente intervenuta la Suprema Corte che ha precisato: “In tema di buoni fruttiferi postali della serie AA1 emessi sotto la vigenza del D.M. 19 dicembre 2000, il termine di prescrizione decennale dei diritti alla liquidazione del capitale e degli interessi decorre dal giorno di scadenza del pagina 4 di 8 buono, individuato nel termine finale del sesto anno successivo alla data di emissione. L'art. 18 del citato D.M., nel prevedere che <<i>>, fa riferimento non alla fine dell'anno solare (31 dicembre), bensì alla data di completo decorso del periodo di sei anni dalla specifica data di emissione del buono. Tale interpretazione si fonda sia sul dato letterale della norma, che utilizza l'espressione <<al termine del sesto anno successivo>>, sia sul confronto con la previgente disciplina di cui all'art. 176 D.P.R. n. 156/1973, che invece faceva espresso riferimento alla <
29 gennaio 2001, la scadenza si verifica il 29 gennaio 2007, data dalla quale inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 8 del medesimo D.M., che stabilisce che <>. Tale interpretazione risulta inoltre coerente con il principio generale di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (Cass. Civ. n. 19243/2023)
La predetta sentenza fa riferimento a buoni fruttiferi postali con codice diverso da quelli oggetto del giudizio, ma della stessa tipologia: si tratta infatti di buoni a termine emessi più o meno nello stesso lasso temporale e sotto la vigenza delle medesime norme.
Tale orientamento è stato confermato anche dalla successiva sentenza della Corte di Cassazione n.
23006/23, nonchè dall'ordinanza della stessa Suprema Corte n. 16459/2024.
Pertanto, anche alla luce di tale consolidato orientamento, il motivo di appello di è Parte_1
fondato e la ricostruzione del giudice di prime cure non è condivisibile poichè termine ultimo per la richiesta di rimborso dei buoni postali fruttiferi è stato il 29.10.2018.
Con riferimento al secondo motivo di appello, ribadisce quanto già dedotto in primo Parte_1
grado, dinnanzi al Giudice di Pace, precisando che la minore età del cointestatario non può costituire un'ipotesi dei sospensione della prescrizione.
Tale argomentazione non è stata esaminata nella sentenza di primo grado.
L'odierno appellato aveva, infatti ritenuto che il termine prescrizionale per la riscossione dei buoni iniziasse a decorrere nei suoi confronti solo con il compimento del diciottesimo anno d'età, ossia dal 12 gennaio 2018, poiché solo da tale data poteva giuridicamente esercitare in modo pieno ed autonomo il proprio diritto alla riscossione del buono. pagina 5 di 8 Anche questo motivo di appello di è fondato e deve essere accolto. Parte_1
Non è applicabile al caso di specie l'art. 2935 c.c., come invocato dall'appellato, che prevede che la prescrizione cominci a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
A tal proposito la Cassazione, (sent. n. 13343/2022) ha precisato che possono essere classificati quali fatti impeditivi della decorrenza della prescrizione solo quelli derivanti da cause giuridiche che ostacolino o precludano l'esercizio immediato del diritto, ma non ciò che costituisca, invece, un mero impedimento di fatto.
Nel caso che ci occupa, non sussisteva alcun impedimento di tipo giuridico alla riscossione del buono prima del conseguimento della maggiore età. Trattavasi infatti di un buono fruttifero postale cointestato, con clausola di pari facoltà di rimborso “cpfr”, che pertanto poteva essere esercitato da ciascuno dei soggetti cointestatari disgiuntamente e per l'intero importo.
Inoltre, il buono oggetto del giudizio non è prodotto destinato ai “minori”, e quindi vincolato fino al raggiungimento della maggiore età dell'intestatario, ma è buono cointestato tra un minorenne e un maggiorenne ed in tale tipo di prodotto, ai fini della riscossione non c'è bisogno di attendere la maggior età del cointestatario minorenne, ma una volta che lo stesso sia esigibile, può essere riscosso previa istanza al Giudice Tutelare ex art. 320 c.c. (Cass. 3393/2012).
Pertanto, non sussiste alcun impedimento di tipo giuridico che possa sospendere il decorso della prescrizione sino alla maggiore età del cointestatario, essendo lo stesso esigibile, trascorsi i sette anni dall'emissione e a nulla rileva la minore età di uno dei contestatari, potendo lo stesso essere riscosso a mezzo di uno dei genitori del minore.
Per quanto concerne l'ultimo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado Parte_1 anche con riferimento all'asserito proprio mancato assolvimento degli obblighi informativi e di comunicazione nei confronti dei risparmiatori, deducendo di averli puntualmente onerati consegnando, contestualmente ai titoli, i fogli informativi nonché attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come previsto dal D.M. 19.12.2000.
La sentenza impugnata aveva, infatti, statuito che in assenza della prova della consegna del
[...]
, non era possibile determinare per il risparmiatore la data di scadenza del buono, Parte_2
nonché la data di intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Il risparmiatore, con memoria ex art. 320 c.p.c., ha affermato di non aver mai ricevuto alcun foglio informativo dal quale poter desumere l'esatta scadenza dei buoni e che pertanto ex art. 2935 c.c. il pagina 6 di 8 termine prescrizionale decorrere solo da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto.
Tanto premesso, il motivo di appello è fondato.
L'art. 3 del D.M. 19.12.200 prevede che al sottoscrittore del titolo venga consegnato un foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
L'odierno appellato ha contestato di aver ricevuto il c.d. FIA.
La prova su tale circostanza appare alquanto diabolica, visto che da un lato all'epoca della CP_1 sottoscrizione, aveva appena un anno e che dall'eventuale consegna di al risparmiatore Parte_1
del documento informativo (2001) è decorso un periodo di gran lunga superiore a 10 anni, che comunque non obbliga a detenerne ancora copia. Pt_1
L'art. 6 del medesimo D.M. prevede anche che esponga nei propri locali aperti al Parte_1
pubblico un avviso sulle condizioni praticate.
Nel giudizio di primo grado, ha depositato sub doc. 5) e 6) il foglio informativo e Parte_1
l'avviso alla clientela, che il risparmiatore ha contestato mancando la prova dell'effettiva consegna
(comunque non richiesta dal menzionato D.M.) e per omessa indicazione della durata e della scadenza dei buoni (circostanza non corrispondente al vero, perché dalla tabella b si evince la durata settennale del buono erogato).
Tali adempimenti a carico di , pur costituendo un onere a carico della predetta società, Parte_1
non integrano tuttavia un tipo di responsabilità contrattuale o precontrattuale, né possono essere invocati come ipotesi di sospensione della prescrizione, sicché -come già esaminato nel precedente motivo di appello- gli stessi devono consistere in un impedimento giuridico e non impedimenti di mero fatto o soggettivi.
Il buono emesso era senza dubbio un buono “a termine”, come stampigliato sul documento cartaceo
(doc. 1 produzione di parte attrice primo grado) e già tale dicitura non può ingenerare nella parte intestataria la certezza che lo stesso non abbia scadenza.
Inoltre, fermo quanto già detto innanzi, le condizioni applicabili ad ogni serie di buoni fruttiferi postali sono rinvenibili in Gazzetta Ufficiale e quindi accessibili alla generalità degli interessati.
Non risulta agli atti alcuna richiesta di ricevere il FIA successiva alla sottoscrizione del buono, né tantomeno alcuna richiesta di informazioni circa la durata del buono.
pagina 7 di 8 In ogni caso, la mancata consegna del costituisce al più una violazione di un'obbligazione CP_4
accessoria il cui inadempimento non lede l'interesse dei ricorrenti, non fosse altro che per il fatto che l'informazione omessa era del tutto accessibile, trattandosi del contenuto di un decreto ministeriale.
Pertanto, non ravvisandosi una omissione tale da aver impedito il decorso della prescrizione dei buoni postali, questi ultimi non possono che ritenersi ormai scaduti e non più incassabili.
Per tutto quanto innanzi, l'appello è fondato e va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nel rispetto delle vigenti tariffe forensi, per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 2955/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Milano, accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di
[...]
al rimborso dei buoni postali fruttiferi, condannandolo alla restituzione delle CP_1
somme percepite in esecuzione della suddetta sentenza;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di primo grado che si liquidano in € 125,00 per spese ed € 1.205.00,00 per compensi avvocato oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.
3) Condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del presente grado di giudizio che liquida nella somma di euro 147,00 per spese ed euro 1.701,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 24 febbraio 2025
Il giudice
Laura Massari
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