TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 16
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Ordinanza cautelare 20 maggio 2020
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Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990, per insufficienza e inconferenza della motivazione; Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, L.R. n. 24/2017 e della circolare a firma dell'Assessore Donini PG/2018/0179478 del 14.3.2018; Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; Eccesso di potere per illogicità e arbitrarietà manifeste

    La scelta del Comune di non approvare un POC ad hoc rientra nella piena discrezionalità dell'ente, fondata sulla normativa regionale e sui principi nazionali di contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana. Il Consiglio comunale ha dato conto delle ragioni di opportunità della scelta. Le scelte pianificatorie generali non richiedono specifica motivazione oltre il richiamo ai criteri generali.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990, per omessa e insufficiente motivazione; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, L. n. 241/1990; Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza, buona fede e trasparenza; Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Falso presupposto di fatto e di diritto; Illogicità e ingiustizia manifeste; Sviamento; Violazione dell’art. 42 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

    La scelta del Comune di non approvare un POC ad hoc rientra nella piena discrezionalità dell'ente, fondata sulla normativa regionale e sui principi nazionali di contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana. Il Consiglio comunale ha dato conto delle ragioni di opportunità della scelta. Le scelte pianificatorie generali non richiedono specifica motivazione oltre il richiamo ai criteri generali. Non sussiste alcuna aspettativa qualificata delle ricorrenti ad ottenere la concreta edificabilità dei propri terreni.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990, per insufficienza della motivazione; Violazione dei principi e delle norme della L.R. n. 20/2000 in tema di PSC; Eccesso di potere per contraddittorietà, in particolare rispetto al PSC; Falso presupposto di fatto e di diritto; Difetto di istruttoria; Arbitrarietà e illogicità manifeste; Sviamento

    La scelta del Comune di non approvare un POC ad hoc rientra nella piena discrezionalità dell'ente, fondata sulla normativa regionale e sui principi nazionali di contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana. Il Consiglio comunale ha dato conto delle ragioni di opportunità della scelta. Le scelte pianificatorie generali non richiedono specifica motivazione oltre il richiamo ai criteri generali.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990, per insufficienza della motivazione; Violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme della L.R. n. 20/2000 in tema di attuazione del PSC e di POC; Violazione dei principi in materia di discrezionalità amministrativa, trasparenza, imparzialità e buon andamento; Eccesso di potere per contraddittorietà; Falso presupposto di fatto e di diritto; Difetto di istruttoria; Arbitrarietà manifesta; Sviamento

    La L.R. 24/2017 ha innovato i principi urbanistici, introducendo il PUG e limitando il consumo di suolo. La possibilità di attuazione transitoria delle previsioni del PSC è stata esclusa dall’Amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale.

  • Rigettato
    In subordine: Illegittimità costituzionale della L.R. n. 20/2000 per violazione degli artt. 3 e 117 Cost.

    La norma regionale è in linea con i principi costituzionali sulla tutela del diritto di proprietà, non assoluto ma conformato agli interessi pubblici, e con la ripartizione di competenze Stato-Regioni. La questione è inammissibile/irrilevante poiché la norma è abrogata.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 97 Cost.; Violazione dei principi di lealtà, correttezza e buona fede; Violazione del principio del “neminem laedere” e dell’art. 2043 c.c.; Violazione dell’art. 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; Violazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di tutela del legittimo affidamento e dell’art. 1, L. n. 241/1990; Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta; Arbitrarietà e illogicità manifeste

    Non sussiste alcuna aspettativa qualificata delle ricorrenti ad ottenere la concreta edificabilità dei propri terreni. La scelta del Comune di non approvare un POC ad hoc rientra nella piena discrezionalità dell'ente.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 9, D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 13, L.R. 19/12/2002, n. 37; Violazione dei principi in tema di reiterazione dei vincoli c.d. strumentali o procedurali; Violazione degli artt. 41 e 42 Cost.; Violazione dell’art. 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; Violazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di tutela del legittimo affidamento; Violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990 per omessa e/o insufficiente motivazione; Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Falso presupposto di fatto e di diritto; Arbitrarietà, illogicità e ingiustizia manifeste; Sviamento

    La previsione contenuta nel PSC non ha valore di vincolo preordinato all'esproprio né di vincolo strumentale o di rinvio, non sussistendo in assenza del POC alcun affidamento qualificato. Si tratta di una previsione di mero indirizzo con valore conformativo del diritto di proprietà, non indennizzabile.

  • Rigettato
    Danno da atto illegittimo

    L'accertata legittimità della deliberazione impugnata esclude l'illiceità della condotta ai sensi dell'art. 2043 c.c. Le ricorrenti non hanno provato la necessaria spettanza del bene della vita, non essendo certa la concreta approvazione di un accordo operativo e la conseguente assegnazione degli indici di edificabilità desiderati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 16
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 16
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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