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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/12/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2688/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa KA Capanna
Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2688/2019, promossa da:
, in qualità di erede di ex socio e legale rappresentante della società Parte_1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sigmar Frattarelli Parte_2
ATTRICE contro in cui risulta incorporata l'originaria convenuta , in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Luca Mascioli e Giulia Montanari
nonchè
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristina Luppi, Manuela Toni e Ivan Vincenzi Controparte_3
AN DI IO, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Maria Giovanni Alessi
CONVENUTI
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Come da note scritte di discussione della causa e precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società adiva l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_2 condanna dei convenuti, ciascuno per le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patiti per effetto degli illeciti anticoncorrenziali da questi posti in essere, consistiti, segnatamente, in storno di clientela, storno di dipendenti e concorrenza sleale per denigrazione. A sostegno delle proprie pretese, allegava, in sintesi e per quanto di interesse, che:
- la propria attività commerciale aveva ad oggetto la produzione di capi di abbigliamento, su commissione di noti marchi di moda, settore in cui aveva maturato un'elevata competenza e professionalità;
- al fine di accrescere il proprio pacchetto clienti, con contratto di agenzia stipulato in data 28.12.2017 (a seguito del preincarico siglato il 06.04.2017), incaricava il sig. titolare della ditta Blue Forrestal, dello Controparte_3 svolgimento di attività diretta alla conclusione di contratti di vendita e propaganda dei capi di abbigliamento dalla stessa confezionati;
- il sig. nella sua qualità di agente, prospettava al sig. quale amministratore della Controparte_3 Persona_1
un'operazione di aggregazione societaria con la concorrente (anch'essa Parte_2 Controparte_2 operante nello stesso settore merceologico dell'attrice), che tuttavia, a seguito di alcuni incontri tra le parti, non si portava a compimento;
- a seguito del fallimento di tale operazione societaria, l'agente e la concorrente per CP_3 Controparte_2 alcuni versi con la complicità della dipendente NA Di ZI, tenevano una serie di comportamenti finalizzati allo sviamento della clientela, allo storno dei dipendenti e all'estromissione della dal mercato, Parte_2 integrando illeciti anticoncorrenziali;
- tali circostanze sarebbero comprovate dalle repentine ed immotivate dimissioni rassegnate dal dal CP_3 rapporto di agenzia in data 02.04.2019, dalle improvvise dimissioni di sette dipendenti della medesima catena di produzione avvenute nel giro di una settimana a partire dal 29.05.2019 (data in cui si dimetteva la convenuta
NA Di ZI, la quale avrebbe indotto le colleghe a regolarsi allo stesso modo), di cui tre - quattro sarebbero poi state assunte dalla nonché dall'interruzione di numerose commesse da parte di partners Controparte_2
pagina 2 di 12 commerciali con cui la stessa attrice intratteneva rapporti negoziali (tra cui , Faith Connection, CP_4
Mercuri s.r.l., Givenchy, Courreges), che si sarebbero poi rivolte alla Controparte_2
- tale complessiva operazione anticoncorrenziale sarebbe confermata dalle dichiarazioni testimoniali scritte depositate in atti, rese da numerose dipendenti della società attorea, le quali apprendevano dell'opera di discredito compiuta dai convenuti al fine di svuotare l'organico della farle perdere clienti ed Parte_2 estrometterla così dal mercato, a vantaggio della Controparte_2
- per effetto di tali condotte, la riportava ingenti pregiudizi economici, sottoforma di danno Parte_2 emergente, lucro cessante e perdita di chance, quantificati in € 5.940.000,00 per sviamento della clientela (da imputare solidalmente a e alla , in € 750.000,00 per danno all'immagine e in € Controparte_3 Controparte_2
150.000,00 per storno di dipendenti.
L'attrice rassegnava, pertanto, le conclusioni di seguito trascritte, così come precisate nella memoria ex art. 183 co 6 n. 1 c.p.c. (in cui si sommavano alla quantificazione dei danni già prospettati quelli provocati dalla perdita di due ulteriori clienti - e : CP_5 CP_6
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere e disporre come appresso:
- accertare e dichiarare che la società il sig. e la sig.ra Di ZI NA hanno CP_2 Controparte_3 posto in essere in danno della società tutti gli illeciti concorrenziali e tutte le condotte illecite Parte_2 descritte in narrativa;
- per l'effetto, condannare la società e il sig. , in solido tra loro e, comunque, CP_2 Controparte_3 ciascuno in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla società attrice per storno di dipendenti, per storno e sviamento di clientela, per denigrazione e discredito arrecato all' azienda attrice nella misura complessiva di € 8.000.000,00 quanto al danno per sviamento di clientela, nella misura di €
150.000,00 quanto al danno per storno di dipendenti, e nella misura di € 1.000.000,00 o nella misura da liquidarsi in via equitativa quanto al danno da denigrazione e discredito all'azienda, ovvero nella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- condannare la sig.ra Di ZI NA, in solido con la e con il sig. e, CP_2 Controparte_3 comunque, ciascuno in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento del danno arrecato alla società attrice nella misura di € 150.000,00 quanto al danno per storno di dipendenti e nella misura di € 1.000.000,00 o nella misura da liquidarsi in via equitativa quanto al danno da denigrazione e discredito all'azienda, ovvero nella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa depositata in data 02.12.2019, si costituiva la convenuta NA Di ZI, chiedendo il rigetto delle domande attoree e contestando le avverse pretese, sia in punto di fatto che di diritto.
pagina 3 di 12 Con comparsa depositata il 09.12.2019, si costituiva la insistendo per il rigetto delle domande Controparte_2 attoree, da ritenersi infondate.
Si costituiva in giudizio anche con comparsa depositata l'11.12.2019, chiedendo il rigetto delle Controparte_3 avverse pretese, con condanna della parte attrice per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 co 3 c.p.c.
Ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti con ordinanza del 18.2.2021, veniva espletato l'interrogatorio formale delle parti ed escussi i testimoni dalle stesse citati.
Con decreto del 28.11.2022, preso atto dell'intervenuta estinzione della società attorea per cancellazione dal registro delle imprese, il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto dal socio con Persona_1 ricorso depositato il 2.1.2023.
Si costituivano a seguito della riassunzione le parti convenute, eccependo l'inammissibilità del ricorso per omessa indicazione, nel bilancio finale di liquidazione della società, del credito di natura risarcitoria azionato nel presente giudizio.
Successivamente, la causa veniva nuovamente dichiarata interrotta con decreto del 06.06.2024, per decesso di e poi riassunta il 4.10.2024 da , in qualità di coniuge ed erede del defunto. Persona_1 Parte_1
I difensori delle parti venivano invitati alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. mediante lo scambio di note scritte all'udienza cartolare del 15.12.2025 e, all'esito, la causa veniva introitata a decisione, ai sensi del terzo comma della cennata disposizione.
***
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della riassunzione promossa dal socio Persona_1
a seguito dell'estinzione della società attorea, avvenuta in corso di causa in data 1.3.2022 (vd. visura camerale allegata al deposito del 25.11.2022 della difesa di , poi coltivata dall'erede Controparte_3 Parte_1
. Giova ripercorrere brevemente, sul punto, il dibattito giurisprudenziale formatosi sull'esito dei crediti
[...] societari in caso di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese e, in particolare, sulla loro trasmissibilità ai soci, a prescindere o meno dalla loro indicazione nel bilancio finale di liquidazione.
A tal proposito, un primo orientamento di legittimità ha affermato che l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che il fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest'ultima, non si estende alle mere pretese, benché azionate in giudizio, né ai diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. I, 24/12/2015, n. 25974;
pagina 4 di 12 Cass., Sez. I, 15/11/2016, n. 23269). Nell'ambito di tale indirizzo, alcune pronunce hanno ravvisato nell'inerzia del liquidatore un elemento idoneo a fondare una presunzione qualificata di rinuncia alle predette pretese, ancorché relative a crediti incerti ed illiquidi;
è stato, infatti, affermato che in caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, intervenuta in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla società medesima, il comportamento del liquidatore, che non si sia attivato per l'accertamento del credito, preferendo concludere il procedimento estintivo della società, consente di presumere che quest'ultima abbia tacitamente rinunciato alla propria pretesa, con la conseguenza che non si determina alcun fenomeno successorio nella pretesa sub judice, ed i soci della società estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d'appello che abbia rigettato questa pretesa (cfr. Cass., Sez. III, 29/07/2016, n. 15782).
Successivamente, si è diffuso un opposto orientamento, secondo cui in tali casi non si determina l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (cfr. Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9464), precisando ulteriormente che l'estinzione della società dal registro delle imprese non consente di ritenere automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante da un'azione promossa ai sensi dell'art. 2476 cod. civ.), poiché la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 cod. civ., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore (cfr. Cass., Sez. VI, 31/12/2020, n. 30075).
Ebbene, il richiamato contrasto ermeneutico è stato recentemente ricomposto dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, la quale, nel puntualizzare che la rinuncia al credito, che assume tipicamente la forma di rimessione del debito ex art. 1236 c.c., costituisce un atto negoziale abdicativo unilaterale recettizio, pur non essendo soggetto a particolari requisiti di forma, potendo anche ricavarsi da una manifestazione tacita di volontà che risulti da una serie di circostanze concludenti e inequivoche, ha avallato il secondo degli indirizzi sopra riepilogati, evidenziando che la tesi dell'inefficacia presuntiva della mancata inclusione nel bilancio di liquidazione, ai fini della prova dell'estinzione del credito, non risulta condivisibile. E' stato, pertanto, enucleato il seguente principio di diritto: “L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti
pagina 5 di 12 del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito" (cfr. Cassazione civile sez. un., 16/07/2025,
n. 19750).
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di riassunzione da parte del socio sollevata dalle parti convenute appare infondata, non avendo queste dimostrato, mediante elementi probatori effettivi, l'intervenuta rimessione del debito da parte della società attorea, al cui fine non rileva l'eventuale e mera mancata inclusione del credito nel bilancio finale di liquidazione. Del resto, la tempestiva coltivazione del giudizio ad opera del socio, poi proseguita dalla coniuge , Parte_1 costituisce chiara manifestazione della volontà di insistere nella pretesa creditoria originariamente azionata dalla smentendo la tesi prospettata dalle parti convenute. Parte_2
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della riassunzione intrapresa da Parte_1
, per mancato rispetto del termine fissato nel decreto del 25.10.2024, ricadente il 12.11.2024, per
[...] provvedere alla notifica del ricorso nei confronti delle parti convenute. Si richiamano, a tal proposito, le considerazioni già esposte nell'ordinanza del 25.7.2025, sottolineando che la tardività della notifica non ha pregiudicato le esigenze di difesa delle parti convenute, le quali hanno comunque avuto modo di costituirsi tempestivamente in giudizio, nel pieno rispetto dei principi che regolano il contraddittorio. Nemmeno le contestazioni mosse sulla validità della procura alle liti apposta in calce all'atto di riassunzione possono essere condivise, essendo la stessa completa di tutti i requisiti richiesti per il corretto conferimento del mandato defensionale.
Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice si rivela infondata, per le ragioni di seguito esposte.
In linea generale, gli illeciti anticoncorrenziali lamentati dall'attrice vanno ricondotti nell'alveo dell'art. 2598
c.c., che mira ad imporre alle imprese operanti nel mercato il rispetto di regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna di esse tragga vantaggio dall'utilizzo di metodi e strategie contrari all'etica commerciale.
La richiamata disposizione, in particolare, contempla ai nn. 1 e 2 fattispecie tipiche di concorrenza sleale e delinea al n. 3 la clausola generale della correttezza professionale quale regola cui gli imprenditori devono attenersi per evitare di danneggiare i concorrenti attraverso il compimento di atti di concorrenza sleale.
Il contenuto della clausola generale di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. è stato oggetto di tipizzazione da parte della giurisprudenza, che ha definito alcune pratiche commerciali scorrette diffuse nel mercato come lo sviamento della clientela, lo storno dei dipendenti, il boicottaggio, etc.
Con specifico riferimento allo sviamento di clientela, di cui si duole parte attrice, si rende opportuno evidenziare che il tentativo del concorrente di sviare l'altrui clientela non è di per sé illegittimo, rientrando nel normale gioco pagina 6 di 12 della concorrenza, ma lo diventa se avviene sfruttando mezzi contrari alla correttezza professionale, cioè mezzi subdoli e ingiusti.
Più nello specifico, ai fini della configurabilità dello sviamento della clientela (quale atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.) deve essere provata un'attiva sollecitazione alla clientela a non avvalersi più dei servizi del concorrente e, in generale, quel che è inibito non è la concorrenza – anzi doverosa in una economia di mercato -, ma solo la concorrenza sleale, sicché la prova di chi la invoca, s'incentra essenzialmente sulla dimostrazione del requisito della slealtà della condotta concorrenziale, che si concretizza in tentativi subdoli per accaparrarsi la clientela con atteggiamenti e condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti. Inoltre, l'illiceità della condotta non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato.
Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro” (cfr. Corte d'Appello di Milano, sent. n. 2002/2024).
Nel caso di specie, non vi è prova che l'ex agente e la abbiano orchestrato, Controparte_3 Controparte_2 congiuntamente o disgiuntamente, un'opera di dissuasione della clientela riferibile all'epoca dei fatti alla società
In primo luogo, contrasta con la tesi prospettata dall'attrice la documentazione versata in atti, Parte_2 da cui si desume che l'interruzione delle commesse da parte delle case di moda con cui la società intratteneva rapporti commerciali sono dipese da problemi di produzione della stessa , sia in termini di qualità Parte_2 dei prodotti confezionati che per ciò che concerne il rispetto delle tempistiche concordate. Ciò si evince, in particolar modo, dal contenuto del doc. n. 33 prodotto dalla difesa di in cui si riporta il testo di Controparte_3 numerose mail pervenute al sig. (detto con cui si evidenziano plurime criticità sui capi di Persona_1 Per_2 abbigliamento commissionati (vd. all. 33 seconda memoria ex art. 183 c.p.c.). Ulteriore conferma si rintraccia nella stessa documentazione prodotta dall'attrice, in cui una dipendente della riferisce Parte_2 espressamente “si lo so che internamente abbiamo problemi con il nostro team di produzione” (cfr. pag. 25 fascicolo di parte attrice).
In secondo luogo, non può ritenersi che il recesso di dal rapporto di agenzia fosse sintomatico Controparte_3 dell'intenzione di compiere condotte anticoncorrenziali a nocumento della Dal compendio Parte_2 processuale risulta, infatti, che l'ex agente abbia deciso di sciogliersi dal vincolo negoziale a fronte pagina 7 di 12 dell'inadempimento della società nel pagamento dei propri compensi, come accertato dal Tribunale di Mantova nella allegata sentenza del 12.1.2024 (vd. all. 3 depositato il 2.5.2025), rispetto alla quale non risultano allegazioni relative ad una eventuale impugnativa o riforma.
Quanto, poi, alla dedotta collaborazione tra e la nel periodo prossimo al Controparte_3 Controparte_2 recesso dal rapporto di agenzia, comunicato in data 1° aprile del 2019, occorre considerare che il contratto di agenzia stipulato con la escludeva espressamente un vincolo di esclusiva in capo all'agente, il Parte_2 quale era perciò libero di intrattenere collaborazioni anche con altre aziende (vd. doc. 5 prodotto da
[...]
. CP_3
Del resto, non vi è prova che le imprese in questione abbiano smesso di rivolgersi alla per Parte_2 dirottare le proprie commesse verso la Anzi, quest'ultima ha adeguatamente dimostrato Controparte_2 che alcuni clienti intrattenevano rapporti commerciali con la società convenuta già prima del periodo in questione (dalle fatture in atti si evince che collaborava con la convenuta già dal 2018 - vd. doc. 7), CP_4 mentre altri non sono mai entrati a far parte del suo parterre clienti, come risulta suffragato dalla testimonianza di all'udienza del 24.5.2022. Del resto, la mancata pattuizione di un vincolo di esclusività nei Testimone_1 riguardi dell'ex agente rende del tutto legittima la sua eventuale attività di procacciamento di clienti per altri imprenditori che, ad ogni modo, non risulta provata, non avendo l'attrice assolto all'onere su di essa gravante.
Ne discende l'insussistenza del danno da sviamento di clientela.
In merito all'illecito anticoncorrenziale qualificabile come storno di dipendenti, giova osservare che tale fattispecie impone un delicato controbilanciamento tra gli interessi in gioco, atteso che i profili della correttezza del rapporto di concorrenza commerciale tra imprenditori vengono a interferire con diritti costituzionalmente tutelati, e non solo con il diritto alla libera iniziativa imprenditoriale, sancito dall'art. 41 Cost., ma anche e soprattutto con il diritto al lavoro e alla sua adeguata remunerazione in capo ai collaboratori dell'imprenditore, tutelati dagli artt. 4 e 36 Cost. La mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può, difatti, essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà d'iniziativa economica (cfr. Cass. Civ. 6712 del 1996; Cass. Civ. 5671 del
1998; Cass. Civ. 20228 del 2013).
Secondo la giurisprudenza, non può essere negato il diritto di ogni imprenditore di sottrarre dipendenti al concorrente, purché ciò avvenga con mezzi leciti, quale ad esempio la promessa di un trattamento retributivo migliore o di una sistemazione professionale più soddisfacente. E' indiscutibile il diritto di ogni lavoratore di cambiare il proprio datore di lavoro, senza che il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato nell'ambito della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperimento di migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi in un vincolo oppressivo e preclusivo della libera ricerca sul mercato di nuovi sbocchi professionali. Di conseguenza, per la configurazione della fattispecie residuale di illecito per "violazione pagina 8 di 12 del criterio della correttezza professionale" (ex art. 2598 c.c., n. 3) non è sufficiente, quanto all'elemento soggettivo, la mera consapevolezza in capo all'impresa concorrente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altra impresa, ma è necessaria l'intenzione di conseguire tale risultato (cd. animus nocendi); inoltre, la condotta deve risultare inequivocabilmente idonea a cagionare danno all'azienda nei confronti della quale l'atto di concorrenza asseritamente sleale viene rivolto. In particolare, la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa a un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente
(attività in quanto tali legittime); è necessario, invece, che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso l'acquisizione di risorse del competitore, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando effetti distorsivi nel mercato.
In siffatta prospettiva, assumono rilievo la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà ricollegabile alla sua sostituzione e i metodi eventualmente adottati per convincere i dipendenti a passare a un'impresa concorrente (cfr. Cass., ordinanza n. 3865/20; Cassazione civile Sez. 1, 29/12/2017, n. 31203; Sez. 1, 04/09/2013, n. 20228; Sez. 1, 23/05/2008, n. 13424).
Calando i superiori principi alla fattispecie in esame, reputa il Tribunale che le circostanze addotte dalla parte attrice non risultano idonee a configurare uno storno di dipendenti. Depone in tal senso, innanzitutto, l'esiguo numero di dipendenti che hanno rassegnato le dimissioni, trattandosi di sole sette lavoratrici, a fronte di un organico composto da 48 unità di personale (vd. pagg. 9 - 15 fascicolo attrice e doc. 35 allegato alla seconda memoria 183 c.p.c. di . Né tantomeno l'attrice ha fornito elementi probatori atti a dimostrare Controparte_3 che le dipendenti dimissionarie rivestissero ruoli di elevata competenza professionale, come tali depositarie del know how aziendale, né che le loro dimissioni abbiano influito negativamente sulla tenuta dell'organigramma produttivo, limitandosi del tutto genericamente a sostenere che le lavoratrici in questione appartenessero alla medesima filiera di produzione. Del resto, le stesse deduzioni attoree confermano che con piccoli accorgimenti (come l'incremento dei turni di lavoro e l'apertura del ciclo produttivo nel mese - solitamente feriale - di agosto), si è riusciti ad ovviare alla diminuzione di personale (cfr. pag. 12 atto di citazione).
Occorre, altresì, sottolineare che l'asserita opera di convincimento, in tesi attuata da NA Di ZI e
[...] al fine di danneggiare la e favorire la mediante il reimpiego di tali CP_3 Parte_2 CP_2 CP_2 dipendenti, non risulta comprovata all'esito del giudizio. Al contrario, appare evidente che le sette dipendenti dimissionarie - di cui peraltro solo tre sono confluite nell'organico aziendale della convenuta - abbiano optato per il licenziamento volontario in quanto assunte in via precaria e non regolarmente retribuite. Dalla documentazione in atti si evince, invero, che quasi tutte le lavoratrici erano assunte con contratto a tempo determinato o di apprendistato (vd. pagg. 9 - 15 fascicolo attrice) e che la aveva difficoltà ad Parte_2
pagina 9 di 12 ottemperare al pagamento degli stipendi in loro favore (vd. doc. 16 fascicolo di parte . Le Controparte_3 stesse circostanze sono, peraltro, state confermate in sede di escussione testimoniale da , Tes_2 Tes_3
, e (cfr. verbale di udienza dell'11.1.2022, del 24.5.2022, del 30.9.2025).
[...] Testimone_4 Testimone_5
Né possono ritenersi utili a fondare la tesi attorea le dichiarazioni scritte rese dalle dipendenti e prodotte in giudizio, le quali non sono state poi confermate in udienza nel contraddittorio tra le parti, né in altro modo suffragate da elementi oggettivi. Per ciò che, invece, attiene alle affermazioni effettuate dai testi citati dall'attrice, e si rileva la loro scarsa utilità, avendo essi riferito informazioni Testimone_6 Testimone_7 apprese de relato e non altrimenti riscontrabili (cfr. verbale di udienza dell'11.01.2022 e del 24.5.2022).
Dall'insieme delle considerazioni che precedono, emerge l'insussistenza degli atti di concorrenza sleale, sub specie di storno di dipendenti, lamentati dall'attrice.
Passando ad analizzare l'ulteriore fattispecie dedotta, consistente in concorrenza sleale per denigrazione e conseguente danno all'immagine, va preliminarmente osservato che secondo quanto stabilito dall'art. 2598 n.
2 c.c., compie tali atti chiunque diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente.
Ai fini della configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale all'attività di quest'ultima, alla sua organizzazione o al modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (esclusa la sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, non solo l'effettiva "diffusione" tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone, ma anche il contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi ed anche la potenzialità espansiva della comunicazione per la scelta dei destinatari (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/09/2015, n. 18691).
La concorrenza sleale per denigrazione non postula la falsità dei fatti affermati, potendo configurarsi quale comportamento non conforme alla correttezza professionale, ove idoneo a produrre discredito, anche la divulgazione di circostanze o di notizie vere ma, in quest'ultimo caso, solo quando e negli stretti limiti in cui siano contestualmente formulate vere e proprie invettive ed offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè, nella diffusione delle notizie veritiere, mero spunto o pretesto (cfr. Cassazione civile sez. I,
31/10/2016, n. 22042). Tratto caratterizzante delle fattispecie previste dall'art. 2598 n. 2 c.c. è la lesione arrecata alla funzione promozionale dell'impresa che ricorre sia negli atti di denigrazione sia in quelli di appropriazione di pregi altrui. In particolare, le distinzioni fra le due ipotesi attengono alle modalità con le quali la lesione alla funzione si realizza: la denigrazione è rivolta a mettere in cattiva luce i concorrenti;
mentre la vanteria è volta ad aumentare il proprio prestigio mediante l'auto-attribuzione di pregi altrui (cfr. Cass., 17.1.2025, n. 1160).
pagina 10 di 12 Tenuto conto dei principi di diritto sopra richiamati, il Tribunale esclude la configurabilità di atti posti in essere dai convenuti integranti una condotta sleale per denigrazione, ai sensi dell'art. 2598 n. 2 c.c.
Invero, gli unici dati offerti dall'attrice a sostegno di tale assunto consistono nelle dichiarazioni scritte versate in atti rilasciate dalle dipendenti della società e nelle comunicazioni a mezzo mail intercorse con i referenti commerciali delle . Quanto al primo elemento, come già sottolineato, le informazioni ivi Parte_3 riportate non possono costituire idoneo mezzo di prova, non essendo state confermate in sede istruttoria. Del resto, anche a voler reputare attendibili tali affermazioni, risulta carente il requisito della diffusività della presunta attività denigratoria, di cui l'attrice non ha fornito prova.
Relativamente alle mail prodotte dalla si evidenzia che le stesse, piuttosto che avvalorare Parte_2
l'intervenuta campagna denigratoria a scapito della società, dimostrano l'esistenza di problemi di produzione e ritardi nelle consegne della merce commissionata, che hanno verosimilmente causato la flessione degli ordini da parte delle committenti. Dirimente, sul punto, si rivela la mail inviata dal referente di in data 11.6.2019, CP_4 da cui si desume che le criticità nella fase di confezionamento dei capi di abbigliamento hanno indotto il brand a cessare i rapporti commerciali con la (vd. doc. 10 fascicolo di parte attrice), nonché la lettera Parte_2 Per_ firmata dal (priva di data) nella quale, nel tentativo di giustificare il ritardo del pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, venivano poste in luce le difficoltà economiche nelle quali versava l'azienda (doc.
16, comparsa cost. . CP_3
A smentire la tesi attorea soccorrono anche i dati forniti dalle convenute in merito alla crisi finanziaria che attanagliava la compagine sociale nel periodo di riferimento. Dirimente, sul punto, appare la visura di Cribis Advisor, che attestava un rischio di cessazione massimo dell'azienda (vd. doc. 4 fascicolo di CP_2
, così come le dichiarazioni testimoniali rese dal teste , il quale, sentito sul capito n.
[...] Testimone_8
5 articolato dalla difesa di (“Vero che nel marzo / aprile 2019 era morosa Controparte_3 Parte_2 CP quanto meno nei confronti dei seguenti fornitori: , CP_8 Controparte_9 CP_10 [...] CP_1
, , , e che, di queste, Controparte_11 CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16 hanno promosso azioni giudiziali di recupero credito: , CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
”) ha affermato quanto segue “confermo la circostanza per e Controparte_14 CP_10 Controparte_9 perché della prima sono amministratore e della seconda sono socio e abbiamo promosso azioni giudiziarie, pignoramenti presso terzi, non andati a buon fine” (cfr. verbale di udienza del 30.9.2025).
In definitiva, l'assenza di prove in ordine all'asserita condotta denigratoria e al relativo danno all'immagine importa il rigetto della domanda attorea anche su tale ultimo aspetto.
Va, tuttavia, rigettata la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata dalla difesa di ai sensi dell'art. 96 co 1 e 3 c.p.c., non ravvisandosi nel caso di specie in capo all'attrice una Controparte_3
pagina 11 di 12 condotta di abuso del processo, oggettivamente rilevabile, consistente nell'aver agito o resistito pretestuosamente in giudizio, cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (cfr. ex multis Cass. 27623/2017).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano per Parte_1 ciascuno di essi in € 14.103,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 24/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa KA Capanna Piscè
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa KA Capanna
Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2688/2019, promossa da:
, in qualità di erede di ex socio e legale rappresentante della società Parte_1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sigmar Frattarelli Parte_2
ATTRICE contro in cui risulta incorporata l'originaria convenuta , in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Luca Mascioli e Giulia Montanari
nonchè
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristina Luppi, Manuela Toni e Ivan Vincenzi Controparte_3
AN DI IO, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Maria Giovanni Alessi
CONVENUTI
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Come da note scritte di discussione della causa e precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società adiva l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_2 condanna dei convenuti, ciascuno per le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patiti per effetto degli illeciti anticoncorrenziali da questi posti in essere, consistiti, segnatamente, in storno di clientela, storno di dipendenti e concorrenza sleale per denigrazione. A sostegno delle proprie pretese, allegava, in sintesi e per quanto di interesse, che:
- la propria attività commerciale aveva ad oggetto la produzione di capi di abbigliamento, su commissione di noti marchi di moda, settore in cui aveva maturato un'elevata competenza e professionalità;
- al fine di accrescere il proprio pacchetto clienti, con contratto di agenzia stipulato in data 28.12.2017 (a seguito del preincarico siglato il 06.04.2017), incaricava il sig. titolare della ditta Blue Forrestal, dello Controparte_3 svolgimento di attività diretta alla conclusione di contratti di vendita e propaganda dei capi di abbigliamento dalla stessa confezionati;
- il sig. nella sua qualità di agente, prospettava al sig. quale amministratore della Controparte_3 Persona_1
un'operazione di aggregazione societaria con la concorrente (anch'essa Parte_2 Controparte_2 operante nello stesso settore merceologico dell'attrice), che tuttavia, a seguito di alcuni incontri tra le parti, non si portava a compimento;
- a seguito del fallimento di tale operazione societaria, l'agente e la concorrente per CP_3 Controparte_2 alcuni versi con la complicità della dipendente NA Di ZI, tenevano una serie di comportamenti finalizzati allo sviamento della clientela, allo storno dei dipendenti e all'estromissione della dal mercato, Parte_2 integrando illeciti anticoncorrenziali;
- tali circostanze sarebbero comprovate dalle repentine ed immotivate dimissioni rassegnate dal dal CP_3 rapporto di agenzia in data 02.04.2019, dalle improvvise dimissioni di sette dipendenti della medesima catena di produzione avvenute nel giro di una settimana a partire dal 29.05.2019 (data in cui si dimetteva la convenuta
NA Di ZI, la quale avrebbe indotto le colleghe a regolarsi allo stesso modo), di cui tre - quattro sarebbero poi state assunte dalla nonché dall'interruzione di numerose commesse da parte di partners Controparte_2
pagina 2 di 12 commerciali con cui la stessa attrice intratteneva rapporti negoziali (tra cui , Faith Connection, CP_4
Mercuri s.r.l., Givenchy, Courreges), che si sarebbero poi rivolte alla Controparte_2
- tale complessiva operazione anticoncorrenziale sarebbe confermata dalle dichiarazioni testimoniali scritte depositate in atti, rese da numerose dipendenti della società attorea, le quali apprendevano dell'opera di discredito compiuta dai convenuti al fine di svuotare l'organico della farle perdere clienti ed Parte_2 estrometterla così dal mercato, a vantaggio della Controparte_2
- per effetto di tali condotte, la riportava ingenti pregiudizi economici, sottoforma di danno Parte_2 emergente, lucro cessante e perdita di chance, quantificati in € 5.940.000,00 per sviamento della clientela (da imputare solidalmente a e alla , in € 750.000,00 per danno all'immagine e in € Controparte_3 Controparte_2
150.000,00 per storno di dipendenti.
L'attrice rassegnava, pertanto, le conclusioni di seguito trascritte, così come precisate nella memoria ex art. 183 co 6 n. 1 c.p.c. (in cui si sommavano alla quantificazione dei danni già prospettati quelli provocati dalla perdita di due ulteriori clienti - e : CP_5 CP_6
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere e disporre come appresso:
- accertare e dichiarare che la società il sig. e la sig.ra Di ZI NA hanno CP_2 Controparte_3 posto in essere in danno della società tutti gli illeciti concorrenziali e tutte le condotte illecite Parte_2 descritte in narrativa;
- per l'effetto, condannare la società e il sig. , in solido tra loro e, comunque, CP_2 Controparte_3 ciascuno in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla società attrice per storno di dipendenti, per storno e sviamento di clientela, per denigrazione e discredito arrecato all' azienda attrice nella misura complessiva di € 8.000.000,00 quanto al danno per sviamento di clientela, nella misura di €
150.000,00 quanto al danno per storno di dipendenti, e nella misura di € 1.000.000,00 o nella misura da liquidarsi in via equitativa quanto al danno da denigrazione e discredito all'azienda, ovvero nella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- condannare la sig.ra Di ZI NA, in solido con la e con il sig. e, CP_2 Controparte_3 comunque, ciascuno in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento del danno arrecato alla società attrice nella misura di € 150.000,00 quanto al danno per storno di dipendenti e nella misura di € 1.000.000,00 o nella misura da liquidarsi in via equitativa quanto al danno da denigrazione e discredito all'azienda, ovvero nella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa depositata in data 02.12.2019, si costituiva la convenuta NA Di ZI, chiedendo il rigetto delle domande attoree e contestando le avverse pretese, sia in punto di fatto che di diritto.
pagina 3 di 12 Con comparsa depositata il 09.12.2019, si costituiva la insistendo per il rigetto delle domande Controparte_2 attoree, da ritenersi infondate.
Si costituiva in giudizio anche con comparsa depositata l'11.12.2019, chiedendo il rigetto delle Controparte_3 avverse pretese, con condanna della parte attrice per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 co 3 c.p.c.
Ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti con ordinanza del 18.2.2021, veniva espletato l'interrogatorio formale delle parti ed escussi i testimoni dalle stesse citati.
Con decreto del 28.11.2022, preso atto dell'intervenuta estinzione della società attorea per cancellazione dal registro delle imprese, il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto dal socio con Persona_1 ricorso depositato il 2.1.2023.
Si costituivano a seguito della riassunzione le parti convenute, eccependo l'inammissibilità del ricorso per omessa indicazione, nel bilancio finale di liquidazione della società, del credito di natura risarcitoria azionato nel presente giudizio.
Successivamente, la causa veniva nuovamente dichiarata interrotta con decreto del 06.06.2024, per decesso di e poi riassunta il 4.10.2024 da , in qualità di coniuge ed erede del defunto. Persona_1 Parte_1
I difensori delle parti venivano invitati alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. mediante lo scambio di note scritte all'udienza cartolare del 15.12.2025 e, all'esito, la causa veniva introitata a decisione, ai sensi del terzo comma della cennata disposizione.
***
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della riassunzione promossa dal socio Persona_1
a seguito dell'estinzione della società attorea, avvenuta in corso di causa in data 1.3.2022 (vd. visura camerale allegata al deposito del 25.11.2022 della difesa di , poi coltivata dall'erede Controparte_3 Parte_1
. Giova ripercorrere brevemente, sul punto, il dibattito giurisprudenziale formatosi sull'esito dei crediti
[...] societari in caso di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese e, in particolare, sulla loro trasmissibilità ai soci, a prescindere o meno dalla loro indicazione nel bilancio finale di liquidazione.
A tal proposito, un primo orientamento di legittimità ha affermato che l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che il fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest'ultima, non si estende alle mere pretese, benché azionate in giudizio, né ai diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. I, 24/12/2015, n. 25974;
pagina 4 di 12 Cass., Sez. I, 15/11/2016, n. 23269). Nell'ambito di tale indirizzo, alcune pronunce hanno ravvisato nell'inerzia del liquidatore un elemento idoneo a fondare una presunzione qualificata di rinuncia alle predette pretese, ancorché relative a crediti incerti ed illiquidi;
è stato, infatti, affermato che in caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, intervenuta in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla società medesima, il comportamento del liquidatore, che non si sia attivato per l'accertamento del credito, preferendo concludere il procedimento estintivo della società, consente di presumere che quest'ultima abbia tacitamente rinunciato alla propria pretesa, con la conseguenza che non si determina alcun fenomeno successorio nella pretesa sub judice, ed i soci della società estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d'appello che abbia rigettato questa pretesa (cfr. Cass., Sez. III, 29/07/2016, n. 15782).
Successivamente, si è diffuso un opposto orientamento, secondo cui in tali casi non si determina l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (cfr. Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9464), precisando ulteriormente che l'estinzione della società dal registro delle imprese non consente di ritenere automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante da un'azione promossa ai sensi dell'art. 2476 cod. civ.), poiché la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 cod. civ., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore (cfr. Cass., Sez. VI, 31/12/2020, n. 30075).
Ebbene, il richiamato contrasto ermeneutico è stato recentemente ricomposto dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, la quale, nel puntualizzare che la rinuncia al credito, che assume tipicamente la forma di rimessione del debito ex art. 1236 c.c., costituisce un atto negoziale abdicativo unilaterale recettizio, pur non essendo soggetto a particolari requisiti di forma, potendo anche ricavarsi da una manifestazione tacita di volontà che risulti da una serie di circostanze concludenti e inequivoche, ha avallato il secondo degli indirizzi sopra riepilogati, evidenziando che la tesi dell'inefficacia presuntiva della mancata inclusione nel bilancio di liquidazione, ai fini della prova dell'estinzione del credito, non risulta condivisibile. E' stato, pertanto, enucleato il seguente principio di diritto: “L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti
pagina 5 di 12 del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito" (cfr. Cassazione civile sez. un., 16/07/2025,
n. 19750).
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di riassunzione da parte del socio sollevata dalle parti convenute appare infondata, non avendo queste dimostrato, mediante elementi probatori effettivi, l'intervenuta rimessione del debito da parte della società attorea, al cui fine non rileva l'eventuale e mera mancata inclusione del credito nel bilancio finale di liquidazione. Del resto, la tempestiva coltivazione del giudizio ad opera del socio, poi proseguita dalla coniuge , Parte_1 costituisce chiara manifestazione della volontà di insistere nella pretesa creditoria originariamente azionata dalla smentendo la tesi prospettata dalle parti convenute. Parte_2
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della riassunzione intrapresa da Parte_1
, per mancato rispetto del termine fissato nel decreto del 25.10.2024, ricadente il 12.11.2024, per
[...] provvedere alla notifica del ricorso nei confronti delle parti convenute. Si richiamano, a tal proposito, le considerazioni già esposte nell'ordinanza del 25.7.2025, sottolineando che la tardività della notifica non ha pregiudicato le esigenze di difesa delle parti convenute, le quali hanno comunque avuto modo di costituirsi tempestivamente in giudizio, nel pieno rispetto dei principi che regolano il contraddittorio. Nemmeno le contestazioni mosse sulla validità della procura alle liti apposta in calce all'atto di riassunzione possono essere condivise, essendo la stessa completa di tutti i requisiti richiesti per il corretto conferimento del mandato defensionale.
Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice si rivela infondata, per le ragioni di seguito esposte.
In linea generale, gli illeciti anticoncorrenziali lamentati dall'attrice vanno ricondotti nell'alveo dell'art. 2598
c.c., che mira ad imporre alle imprese operanti nel mercato il rispetto di regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna di esse tragga vantaggio dall'utilizzo di metodi e strategie contrari all'etica commerciale.
La richiamata disposizione, in particolare, contempla ai nn. 1 e 2 fattispecie tipiche di concorrenza sleale e delinea al n. 3 la clausola generale della correttezza professionale quale regola cui gli imprenditori devono attenersi per evitare di danneggiare i concorrenti attraverso il compimento di atti di concorrenza sleale.
Il contenuto della clausola generale di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. è stato oggetto di tipizzazione da parte della giurisprudenza, che ha definito alcune pratiche commerciali scorrette diffuse nel mercato come lo sviamento della clientela, lo storno dei dipendenti, il boicottaggio, etc.
Con specifico riferimento allo sviamento di clientela, di cui si duole parte attrice, si rende opportuno evidenziare che il tentativo del concorrente di sviare l'altrui clientela non è di per sé illegittimo, rientrando nel normale gioco pagina 6 di 12 della concorrenza, ma lo diventa se avviene sfruttando mezzi contrari alla correttezza professionale, cioè mezzi subdoli e ingiusti.
Più nello specifico, ai fini della configurabilità dello sviamento della clientela (quale atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.) deve essere provata un'attiva sollecitazione alla clientela a non avvalersi più dei servizi del concorrente e, in generale, quel che è inibito non è la concorrenza – anzi doverosa in una economia di mercato -, ma solo la concorrenza sleale, sicché la prova di chi la invoca, s'incentra essenzialmente sulla dimostrazione del requisito della slealtà della condotta concorrenziale, che si concretizza in tentativi subdoli per accaparrarsi la clientela con atteggiamenti e condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti. Inoltre, l'illiceità della condotta non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato.
Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro” (cfr. Corte d'Appello di Milano, sent. n. 2002/2024).
Nel caso di specie, non vi è prova che l'ex agente e la abbiano orchestrato, Controparte_3 Controparte_2 congiuntamente o disgiuntamente, un'opera di dissuasione della clientela riferibile all'epoca dei fatti alla società
In primo luogo, contrasta con la tesi prospettata dall'attrice la documentazione versata in atti, Parte_2 da cui si desume che l'interruzione delle commesse da parte delle case di moda con cui la società intratteneva rapporti commerciali sono dipese da problemi di produzione della stessa , sia in termini di qualità Parte_2 dei prodotti confezionati che per ciò che concerne il rispetto delle tempistiche concordate. Ciò si evince, in particolar modo, dal contenuto del doc. n. 33 prodotto dalla difesa di in cui si riporta il testo di Controparte_3 numerose mail pervenute al sig. (detto con cui si evidenziano plurime criticità sui capi di Persona_1 Per_2 abbigliamento commissionati (vd. all. 33 seconda memoria ex art. 183 c.p.c.). Ulteriore conferma si rintraccia nella stessa documentazione prodotta dall'attrice, in cui una dipendente della riferisce Parte_2 espressamente “si lo so che internamente abbiamo problemi con il nostro team di produzione” (cfr. pag. 25 fascicolo di parte attrice).
In secondo luogo, non può ritenersi che il recesso di dal rapporto di agenzia fosse sintomatico Controparte_3 dell'intenzione di compiere condotte anticoncorrenziali a nocumento della Dal compendio Parte_2 processuale risulta, infatti, che l'ex agente abbia deciso di sciogliersi dal vincolo negoziale a fronte pagina 7 di 12 dell'inadempimento della società nel pagamento dei propri compensi, come accertato dal Tribunale di Mantova nella allegata sentenza del 12.1.2024 (vd. all. 3 depositato il 2.5.2025), rispetto alla quale non risultano allegazioni relative ad una eventuale impugnativa o riforma.
Quanto, poi, alla dedotta collaborazione tra e la nel periodo prossimo al Controparte_3 Controparte_2 recesso dal rapporto di agenzia, comunicato in data 1° aprile del 2019, occorre considerare che il contratto di agenzia stipulato con la escludeva espressamente un vincolo di esclusiva in capo all'agente, il Parte_2 quale era perciò libero di intrattenere collaborazioni anche con altre aziende (vd. doc. 5 prodotto da
[...]
. CP_3
Del resto, non vi è prova che le imprese in questione abbiano smesso di rivolgersi alla per Parte_2 dirottare le proprie commesse verso la Anzi, quest'ultima ha adeguatamente dimostrato Controparte_2 che alcuni clienti intrattenevano rapporti commerciali con la società convenuta già prima del periodo in questione (dalle fatture in atti si evince che collaborava con la convenuta già dal 2018 - vd. doc. 7), CP_4 mentre altri non sono mai entrati a far parte del suo parterre clienti, come risulta suffragato dalla testimonianza di all'udienza del 24.5.2022. Del resto, la mancata pattuizione di un vincolo di esclusività nei Testimone_1 riguardi dell'ex agente rende del tutto legittima la sua eventuale attività di procacciamento di clienti per altri imprenditori che, ad ogni modo, non risulta provata, non avendo l'attrice assolto all'onere su di essa gravante.
Ne discende l'insussistenza del danno da sviamento di clientela.
In merito all'illecito anticoncorrenziale qualificabile come storno di dipendenti, giova osservare che tale fattispecie impone un delicato controbilanciamento tra gli interessi in gioco, atteso che i profili della correttezza del rapporto di concorrenza commerciale tra imprenditori vengono a interferire con diritti costituzionalmente tutelati, e non solo con il diritto alla libera iniziativa imprenditoriale, sancito dall'art. 41 Cost., ma anche e soprattutto con il diritto al lavoro e alla sua adeguata remunerazione in capo ai collaboratori dell'imprenditore, tutelati dagli artt. 4 e 36 Cost. La mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può, difatti, essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà d'iniziativa economica (cfr. Cass. Civ. 6712 del 1996; Cass. Civ. 5671 del
1998; Cass. Civ. 20228 del 2013).
Secondo la giurisprudenza, non può essere negato il diritto di ogni imprenditore di sottrarre dipendenti al concorrente, purché ciò avvenga con mezzi leciti, quale ad esempio la promessa di un trattamento retributivo migliore o di una sistemazione professionale più soddisfacente. E' indiscutibile il diritto di ogni lavoratore di cambiare il proprio datore di lavoro, senza che il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato nell'ambito della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperimento di migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi in un vincolo oppressivo e preclusivo della libera ricerca sul mercato di nuovi sbocchi professionali. Di conseguenza, per la configurazione della fattispecie residuale di illecito per "violazione pagina 8 di 12 del criterio della correttezza professionale" (ex art. 2598 c.c., n. 3) non è sufficiente, quanto all'elemento soggettivo, la mera consapevolezza in capo all'impresa concorrente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altra impresa, ma è necessaria l'intenzione di conseguire tale risultato (cd. animus nocendi); inoltre, la condotta deve risultare inequivocabilmente idonea a cagionare danno all'azienda nei confronti della quale l'atto di concorrenza asseritamente sleale viene rivolto. In particolare, la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa a un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente
(attività in quanto tali legittime); è necessario, invece, che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso l'acquisizione di risorse del competitore, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando effetti distorsivi nel mercato.
In siffatta prospettiva, assumono rilievo la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà ricollegabile alla sua sostituzione e i metodi eventualmente adottati per convincere i dipendenti a passare a un'impresa concorrente (cfr. Cass., ordinanza n. 3865/20; Cassazione civile Sez. 1, 29/12/2017, n. 31203; Sez. 1, 04/09/2013, n. 20228; Sez. 1, 23/05/2008, n. 13424).
Calando i superiori principi alla fattispecie in esame, reputa il Tribunale che le circostanze addotte dalla parte attrice non risultano idonee a configurare uno storno di dipendenti. Depone in tal senso, innanzitutto, l'esiguo numero di dipendenti che hanno rassegnato le dimissioni, trattandosi di sole sette lavoratrici, a fronte di un organico composto da 48 unità di personale (vd. pagg. 9 - 15 fascicolo attrice e doc. 35 allegato alla seconda memoria 183 c.p.c. di . Né tantomeno l'attrice ha fornito elementi probatori atti a dimostrare Controparte_3 che le dipendenti dimissionarie rivestissero ruoli di elevata competenza professionale, come tali depositarie del know how aziendale, né che le loro dimissioni abbiano influito negativamente sulla tenuta dell'organigramma produttivo, limitandosi del tutto genericamente a sostenere che le lavoratrici in questione appartenessero alla medesima filiera di produzione. Del resto, le stesse deduzioni attoree confermano che con piccoli accorgimenti (come l'incremento dei turni di lavoro e l'apertura del ciclo produttivo nel mese - solitamente feriale - di agosto), si è riusciti ad ovviare alla diminuzione di personale (cfr. pag. 12 atto di citazione).
Occorre, altresì, sottolineare che l'asserita opera di convincimento, in tesi attuata da NA Di ZI e
[...] al fine di danneggiare la e favorire la mediante il reimpiego di tali CP_3 Parte_2 CP_2 CP_2 dipendenti, non risulta comprovata all'esito del giudizio. Al contrario, appare evidente che le sette dipendenti dimissionarie - di cui peraltro solo tre sono confluite nell'organico aziendale della convenuta - abbiano optato per il licenziamento volontario in quanto assunte in via precaria e non regolarmente retribuite. Dalla documentazione in atti si evince, invero, che quasi tutte le lavoratrici erano assunte con contratto a tempo determinato o di apprendistato (vd. pagg. 9 - 15 fascicolo attrice) e che la aveva difficoltà ad Parte_2
pagina 9 di 12 ottemperare al pagamento degli stipendi in loro favore (vd. doc. 16 fascicolo di parte . Le Controparte_3 stesse circostanze sono, peraltro, state confermate in sede di escussione testimoniale da , Tes_2 Tes_3
, e (cfr. verbale di udienza dell'11.1.2022, del 24.5.2022, del 30.9.2025).
[...] Testimone_4 Testimone_5
Né possono ritenersi utili a fondare la tesi attorea le dichiarazioni scritte rese dalle dipendenti e prodotte in giudizio, le quali non sono state poi confermate in udienza nel contraddittorio tra le parti, né in altro modo suffragate da elementi oggettivi. Per ciò che, invece, attiene alle affermazioni effettuate dai testi citati dall'attrice, e si rileva la loro scarsa utilità, avendo essi riferito informazioni Testimone_6 Testimone_7 apprese de relato e non altrimenti riscontrabili (cfr. verbale di udienza dell'11.01.2022 e del 24.5.2022).
Dall'insieme delle considerazioni che precedono, emerge l'insussistenza degli atti di concorrenza sleale, sub specie di storno di dipendenti, lamentati dall'attrice.
Passando ad analizzare l'ulteriore fattispecie dedotta, consistente in concorrenza sleale per denigrazione e conseguente danno all'immagine, va preliminarmente osservato che secondo quanto stabilito dall'art. 2598 n.
2 c.c., compie tali atti chiunque diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente.
Ai fini della configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale all'attività di quest'ultima, alla sua organizzazione o al modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (esclusa la sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, non solo l'effettiva "diffusione" tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone, ma anche il contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi ed anche la potenzialità espansiva della comunicazione per la scelta dei destinatari (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/09/2015, n. 18691).
La concorrenza sleale per denigrazione non postula la falsità dei fatti affermati, potendo configurarsi quale comportamento non conforme alla correttezza professionale, ove idoneo a produrre discredito, anche la divulgazione di circostanze o di notizie vere ma, in quest'ultimo caso, solo quando e negli stretti limiti in cui siano contestualmente formulate vere e proprie invettive ed offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè, nella diffusione delle notizie veritiere, mero spunto o pretesto (cfr. Cassazione civile sez. I,
31/10/2016, n. 22042). Tratto caratterizzante delle fattispecie previste dall'art. 2598 n. 2 c.c. è la lesione arrecata alla funzione promozionale dell'impresa che ricorre sia negli atti di denigrazione sia in quelli di appropriazione di pregi altrui. In particolare, le distinzioni fra le due ipotesi attengono alle modalità con le quali la lesione alla funzione si realizza: la denigrazione è rivolta a mettere in cattiva luce i concorrenti;
mentre la vanteria è volta ad aumentare il proprio prestigio mediante l'auto-attribuzione di pregi altrui (cfr. Cass., 17.1.2025, n. 1160).
pagina 10 di 12 Tenuto conto dei principi di diritto sopra richiamati, il Tribunale esclude la configurabilità di atti posti in essere dai convenuti integranti una condotta sleale per denigrazione, ai sensi dell'art. 2598 n. 2 c.c.
Invero, gli unici dati offerti dall'attrice a sostegno di tale assunto consistono nelle dichiarazioni scritte versate in atti rilasciate dalle dipendenti della società e nelle comunicazioni a mezzo mail intercorse con i referenti commerciali delle . Quanto al primo elemento, come già sottolineato, le informazioni ivi Parte_3 riportate non possono costituire idoneo mezzo di prova, non essendo state confermate in sede istruttoria. Del resto, anche a voler reputare attendibili tali affermazioni, risulta carente il requisito della diffusività della presunta attività denigratoria, di cui l'attrice non ha fornito prova.
Relativamente alle mail prodotte dalla si evidenzia che le stesse, piuttosto che avvalorare Parte_2
l'intervenuta campagna denigratoria a scapito della società, dimostrano l'esistenza di problemi di produzione e ritardi nelle consegne della merce commissionata, che hanno verosimilmente causato la flessione degli ordini da parte delle committenti. Dirimente, sul punto, si rivela la mail inviata dal referente di in data 11.6.2019, CP_4 da cui si desume che le criticità nella fase di confezionamento dei capi di abbigliamento hanno indotto il brand a cessare i rapporti commerciali con la (vd. doc. 10 fascicolo di parte attrice), nonché la lettera Parte_2 Per_ firmata dal (priva di data) nella quale, nel tentativo di giustificare il ritardo del pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, venivano poste in luce le difficoltà economiche nelle quali versava l'azienda (doc.
16, comparsa cost. . CP_3
A smentire la tesi attorea soccorrono anche i dati forniti dalle convenute in merito alla crisi finanziaria che attanagliava la compagine sociale nel periodo di riferimento. Dirimente, sul punto, appare la visura di Cribis Advisor, che attestava un rischio di cessazione massimo dell'azienda (vd. doc. 4 fascicolo di CP_2
, così come le dichiarazioni testimoniali rese dal teste , il quale, sentito sul capito n.
[...] Testimone_8
5 articolato dalla difesa di (“Vero che nel marzo / aprile 2019 era morosa Controparte_3 Parte_2 CP quanto meno nei confronti dei seguenti fornitori: , CP_8 Controparte_9 CP_10 [...] CP_1
, , , e che, di queste, Controparte_11 CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16 hanno promosso azioni giudiziali di recupero credito: , CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
”) ha affermato quanto segue “confermo la circostanza per e Controparte_14 CP_10 Controparte_9 perché della prima sono amministratore e della seconda sono socio e abbiamo promosso azioni giudiziarie, pignoramenti presso terzi, non andati a buon fine” (cfr. verbale di udienza del 30.9.2025).
In definitiva, l'assenza di prove in ordine all'asserita condotta denigratoria e al relativo danno all'immagine importa il rigetto della domanda attorea anche su tale ultimo aspetto.
Va, tuttavia, rigettata la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata dalla difesa di ai sensi dell'art. 96 co 1 e 3 c.p.c., non ravvisandosi nel caso di specie in capo all'attrice una Controparte_3
pagina 11 di 12 condotta di abuso del processo, oggettivamente rilevabile, consistente nell'aver agito o resistito pretestuosamente in giudizio, cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (cfr. ex multis Cass. 27623/2017).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano per Parte_1 ciascuno di essi in € 14.103,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 24/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa KA Capanna Piscè
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