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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APOSTOLI CAPPELLO ALESSANDRO, Presidente
GUERRA MICHELE, Relatore
FAVARETTO SILVANO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Domenico Turazza 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO REC.CREDITO.IMP 2020
- DINIEGO RIMBORSO REC.CREDITO.IMP 2021
- DINIEGO RIMBORSO REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, in qualità di erede del coniuge Nominativo_1, rappresentata e difesa come sopra indicato, impugna il diniego tacito al rimborso dell'Agenzia Entrate sull'istanza presentata dalla Ricorrente in data 23/12/2024 con la quale chiede all'Agenzia la restituzione delle ritenute illegittimamente operate sui dividendi di fonte estera per i periodi di imposta 2020,2021 e 2022.
Precisa la Ricorrente che in capo al de cuius, deceduto il 9/07/2021, con successione ereditaria presentata in data 6/07/2022, sono stati tassati dividendi esteri della società Società_1, sia in Germania, ove ha sede la società erogante, che in Italia ove aveva sede il coniuge della Ricorrente. In Germania i dividendi sono stati tassati con aliquota del 26,375% e, poi, in Italia, da parte della banca erogante Banca_1, gli stessi dividendi sono stati sottoposti a tassazione con aliquota del 26% . Ora secondo la Ricorrente, in base alla convenzione Italia – Germania sulle doppie imposizioni, alla Ricorrente andava riconosciuto, in Italia, il credito di imposta per quanto pagato in Germania. La Ricorrente sul punto rileva che quanto previsto in convenzione, ovvero che la detrazione di imposta si applica solo in caso di cumulo dei redditi esteri con quelli italiani e conseguente tassazione ordinaria progressiva, mentre non si cumulano in caso di redditi sottoposti in Italia a tassazione con aliquota fissa a titolo di imposta sostitutiva, non trova applicazione nel caso in cui il contribuente non possa scegliere il regime di tassazione, come avviene in Italia, dove vige obbligatoriamente la ritenuta a titolo di imposta con aliquota fissa del 26%.. La
Ricorrente afferma che detta lettura dell'art.24 della convenzione Italia - Germania poggia sulla sentenza
25698/2022 della Cassazione che ha riconosciuto il diritto al credito di imposta nel caso in cui il contribuente non possa optare per la tassazione ordinaria. Si sofferma la Ricorrente sul fatto che la normativa della convenzione, in quanto legge speciale, prevale sulla normativa interna e riporta giurisprudenza di merito sul punto. Precisa la Ricorrente di agire nella richiesta di rimborso anche a nome degli altri eredi di Nominativo_1 come da delega in atti. Allega documenti in merito alla tassazione operata in Germania e a quella effettuata in Italia da Banca_1 e uno specchietto con il calcolo della somma richiesta a rimborso che per la Ricorrente e per gli altri eredi viene determinata in euro 8.647,34.
Conclude la Ricorrente con la richiesta di rimborso per i tre anni per un importo di euro 8.647,34 con condanna di onorari e spese da riconoscere ai procuratori antistatari.
Si costituisce l'Agenzia affermando che non considera legittimata l'azione della Ricorrente per conto degli altri eredi in quanto le deleghe dei figli coeredi alla madre difettano dell'autentica di firma da parte di un pubblico ufficiale.
Nel merito l'Agenzia sostiene che il combinato disposto dell'art.24 della Convenzione Italia -Germania e dell'art.165 del TUIR limita il credito di imposta alla sola fattispecie del concorso dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente, fattispecie questa che non ricorre nel caso in esame, in quanto i dividendi Società_1 sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva. Sul punto l'Agenzia precisa che in materia opera il correttivo previsto dall'art.27,comma 4 bis, dpr.600/1973 ovvero che le ritenute italiane sono operate al netto di quelle applicate dallo stato estero;
altro correttivo è rappresentato dal fatto che l'imposta applicata in Germania non può eccedere il 15% dell'ammontare dei dividendi erogati.
L'Agenzia rileva inoltre che non è stato documentato l'effettivo pagamento dell'imposta estera in quanto manca un documento fiscale.
Conclude l'Agenzia con la richiesta di rigettare il ricorso con condanna alle spese. Con memoria la Ricorrente precisa di essere erede pro quota del de cuius e, pertanto, del credito vantato, con piena legittimazione al rimborso della propria quota. Si riserva di integrare la documentazione inerente la delega dei coeredi con l'autentica della firma. La memoria riporta giurisprudenza di merito e precisa che la documentazione prodotta è stata rilasciata direttamente dalla banca tedesca che ha erogato i dividendi.
Alla pubblica udienza i rappresentati delle Parti intervenuti si riportano alle tesi svolte in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che in via preliminare va risolta la questione relativa alla legittimazione della Ricorrente in merito alla delega rilasciata dai coeredi, priva di autentica della firma.
Nel caso in esame l'istanza di rimborso è stata presentata dalla Ricorrente anche a nome e per conto degli altri eredi legittimari, figli del coniuge Nominativo_1 e,pertanto, siamo di fronte a soggetti che conferiscono volontariamente il potere ad altro soggetto di compiere atti in nome e per conto proprio con la conseguenza che l'atto sottoscritto è una procura e non una delega. Gli atti compiuti per effetto della procura hanno la caratteristica di essere direttamente efficaci nella sfera giuridica dei rappresentati e, quindi, la procura, a differenza della delega ad incassare somme il cui diritto alla riscossione è già sorto, richiede l'autentica delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale che ne attesta la paternità previa identificazione dei soggetti sottoscrittori in modo che in futuro non sorgano contestazioni sull'autenticità delle firme apposte. Nel presente ricorso, pertanto, la Ricorrente è legittimata a rappresentare i propri diritti, pro quota, quale erede del coniuge Nominativo_1 in merito alla somma richiesta a rimborso e non i diritti degli altri coeredi. La Corte rileva, inoltre, che la Ricorrente non ha, in ogni caso, integrato la documentazione con l'autentica, come affermato nella memoria.
Passando al merito della vertenza la Corte rileva che l'art. 10 della Convenzione Italia-Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, prende in considerazione i dividendi pagati da una società residente in uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente ed afferma che detti dividendi sono imponibili in detto altro Stato.
L'Italia, dunque, può tassare i dividendi pagati dalla società con sede in Germania. Il comma 2 prevede inoltre che detti dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente in cui la società che paga i dividendi ha la propria sede, ma, in tal caso, l'imposta così applicata non può eccedere il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi.In base a detto articolo della Convenzione, che in quanto legge speciale prevale sulla legislazione fiscale interna, nel caso in esame, lo Stato di Germania poteva tassare i dividendi nel limite del 15% e non certo al 26,375%.
Il successivo articolo 24 della Convenzione riguarda il caso del contribuente residente in Italia che, nel calcolare le proprie imposte sul reddito con aliquota ordinaria su tutti i redditi percepiti, può includere nella base imponibile delle imposte, i redditi imponibili in Germania ed in tal caso lo Stato Italiano deve dedurre
( detrarre) dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Germania. Ora detta disposizione, per espressa previsione contenuta nella Convenzione, non si applica nel caso in cui il reddito estero non possa essere cumulato con gli altri redditi del contribuente ed assoggettato a tassazione ordinaria, ma sia tassato con ritenuta del 26% a titolo di imposta. In sostanza in base ad una semplice lettura della norma sembra che il beneficio della detrazione sia possibile solo nel caso in cui il contribuente scelga la tassazione ordinaria con cumulo dei redditi. La norma lega il diritto al credito di imposta alla scelta per la tassazione con l'aliquota ordinaria progressiva sul cumulo dei redditi, mentre non lo concede in caso di tassazione a titolo di imposta con aliquota fissa. Cosa succede però se il contribuente non può scegliere ed è sottoposto obbligatoriamente alla tassazione a titolo si imposta con aliquota del 26% come avvenuto nel caso in esame? La questione è stata affrontata e risolta dalla Cassazione che con la sentenza
25698/22 ha affermato il seguente principio di diritto: per i redditi di capitale di fonte estera direttamente percepiti dal contribuente persona fisica titolare di una partecipazione non qualificata di diritto internazionale, qualora l'assoggettamento ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta avvenga non su richiesta del beneficiario del reddito, ma, obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata nel paese estero si deve considerare detraibile. Ciò in quanto l'interpretazione conforme della locuzione anche su richiesta del contribuente conferma che quando l'Italia ha inteso negare il credito di imposta lo ha previsto espressamente.
La Corte intende aderire al principio di diritto affermato dalla suprema Corte e,pertanto, ritiene che nel caso in esame vada riconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta pagata in Germania ovviamente nei limiti della tassazione prevista dalla Convenzione Italia- Germania e,quindi, nei limiti del 15% e non del
26,375% come afferma la Ricorrente essere avvenuto. L'errore dell'intermediario tedesco sull'applicazione della aliquota corretta non può certo pesare sul Fisco Italiano. Sul punto va chiarito che, rispetto a quanto affermato dalla Ricorrente che, nonostante il lungo ricorso e la successiva memoria , non chiarisce bene se la sua richiesta di rimborso fa salva e, quindi, ritiene dovuta l'imposta applicata in
Germania nei limiti del 15% come previsto dall'art.10 della Convenzione o se chiede il rimborso dell'intera imposta applicata in Germania del 26,375%, come detto, la Corte ritiene che sia dovuta sia la tassazione del dividendo in Germania nei limiti del 15% che la tassazione dello stesso dividendo in Italia con l'aliquota del 26% a titolo di imposta con il diritto alla detrazione di quanto dovuto in Germania (15%) e non di quanto pagato (26,375%) come chiarito dalla Cassazione.
I prospetti di calcolo della Ricorrente non sono chiari perchè effettuano il calcolo sovrapponendo deduzione e detrazione, mentre in base alla previsione contenuta nella Convenzione, articoli 10 e 24 , nonché sulla base del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, la corretta tassazione deve essere effettuata applicando l'aliquota del 26% a titolo di imposta sostitutiva sull'ammontare lordo del dividendo percepito e detraendo quanto dovuto in Germania pari al 15%, applicato sempre sul dividendo lordo.
L'eventuale imposta pagata in più, in Italia, va rimborsata con gli interessi maturati. Detto calcolo va fatto non sull'intero dividendo lordo compresa la quota dei coeredi, ma sulla quota spettante alla Ricorrente in base all'eredità.
In considerazione della particolarità della questione e dell'accoglimento parziale del ricorso nei limiti sopra indicati, la Corte ritiene vi siano giusti motivi per compensare le spese tra le Parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APOSTOLI CAPPELLO ALESSANDRO, Presidente
GUERRA MICHELE, Relatore
FAVARETTO SILVANO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Domenico Turazza 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO REC.CREDITO.IMP 2020
- DINIEGO RIMBORSO REC.CREDITO.IMP 2021
- DINIEGO RIMBORSO REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, in qualità di erede del coniuge Nominativo_1, rappresentata e difesa come sopra indicato, impugna il diniego tacito al rimborso dell'Agenzia Entrate sull'istanza presentata dalla Ricorrente in data 23/12/2024 con la quale chiede all'Agenzia la restituzione delle ritenute illegittimamente operate sui dividendi di fonte estera per i periodi di imposta 2020,2021 e 2022.
Precisa la Ricorrente che in capo al de cuius, deceduto il 9/07/2021, con successione ereditaria presentata in data 6/07/2022, sono stati tassati dividendi esteri della società Società_1, sia in Germania, ove ha sede la società erogante, che in Italia ove aveva sede il coniuge della Ricorrente. In Germania i dividendi sono stati tassati con aliquota del 26,375% e, poi, in Italia, da parte della banca erogante Banca_1, gli stessi dividendi sono stati sottoposti a tassazione con aliquota del 26% . Ora secondo la Ricorrente, in base alla convenzione Italia – Germania sulle doppie imposizioni, alla Ricorrente andava riconosciuto, in Italia, il credito di imposta per quanto pagato in Germania. La Ricorrente sul punto rileva che quanto previsto in convenzione, ovvero che la detrazione di imposta si applica solo in caso di cumulo dei redditi esteri con quelli italiani e conseguente tassazione ordinaria progressiva, mentre non si cumulano in caso di redditi sottoposti in Italia a tassazione con aliquota fissa a titolo di imposta sostitutiva, non trova applicazione nel caso in cui il contribuente non possa scegliere il regime di tassazione, come avviene in Italia, dove vige obbligatoriamente la ritenuta a titolo di imposta con aliquota fissa del 26%.. La
Ricorrente afferma che detta lettura dell'art.24 della convenzione Italia - Germania poggia sulla sentenza
25698/2022 della Cassazione che ha riconosciuto il diritto al credito di imposta nel caso in cui il contribuente non possa optare per la tassazione ordinaria. Si sofferma la Ricorrente sul fatto che la normativa della convenzione, in quanto legge speciale, prevale sulla normativa interna e riporta giurisprudenza di merito sul punto. Precisa la Ricorrente di agire nella richiesta di rimborso anche a nome degli altri eredi di Nominativo_1 come da delega in atti. Allega documenti in merito alla tassazione operata in Germania e a quella effettuata in Italia da Banca_1 e uno specchietto con il calcolo della somma richiesta a rimborso che per la Ricorrente e per gli altri eredi viene determinata in euro 8.647,34.
Conclude la Ricorrente con la richiesta di rimborso per i tre anni per un importo di euro 8.647,34 con condanna di onorari e spese da riconoscere ai procuratori antistatari.
Si costituisce l'Agenzia affermando che non considera legittimata l'azione della Ricorrente per conto degli altri eredi in quanto le deleghe dei figli coeredi alla madre difettano dell'autentica di firma da parte di un pubblico ufficiale.
Nel merito l'Agenzia sostiene che il combinato disposto dell'art.24 della Convenzione Italia -Germania e dell'art.165 del TUIR limita il credito di imposta alla sola fattispecie del concorso dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente, fattispecie questa che non ricorre nel caso in esame, in quanto i dividendi Società_1 sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva. Sul punto l'Agenzia precisa che in materia opera il correttivo previsto dall'art.27,comma 4 bis, dpr.600/1973 ovvero che le ritenute italiane sono operate al netto di quelle applicate dallo stato estero;
altro correttivo è rappresentato dal fatto che l'imposta applicata in Germania non può eccedere il 15% dell'ammontare dei dividendi erogati.
L'Agenzia rileva inoltre che non è stato documentato l'effettivo pagamento dell'imposta estera in quanto manca un documento fiscale.
Conclude l'Agenzia con la richiesta di rigettare il ricorso con condanna alle spese. Con memoria la Ricorrente precisa di essere erede pro quota del de cuius e, pertanto, del credito vantato, con piena legittimazione al rimborso della propria quota. Si riserva di integrare la documentazione inerente la delega dei coeredi con l'autentica della firma. La memoria riporta giurisprudenza di merito e precisa che la documentazione prodotta è stata rilasciata direttamente dalla banca tedesca che ha erogato i dividendi.
Alla pubblica udienza i rappresentati delle Parti intervenuti si riportano alle tesi svolte in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che in via preliminare va risolta la questione relativa alla legittimazione della Ricorrente in merito alla delega rilasciata dai coeredi, priva di autentica della firma.
Nel caso in esame l'istanza di rimborso è stata presentata dalla Ricorrente anche a nome e per conto degli altri eredi legittimari, figli del coniuge Nominativo_1 e,pertanto, siamo di fronte a soggetti che conferiscono volontariamente il potere ad altro soggetto di compiere atti in nome e per conto proprio con la conseguenza che l'atto sottoscritto è una procura e non una delega. Gli atti compiuti per effetto della procura hanno la caratteristica di essere direttamente efficaci nella sfera giuridica dei rappresentati e, quindi, la procura, a differenza della delega ad incassare somme il cui diritto alla riscossione è già sorto, richiede l'autentica delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale che ne attesta la paternità previa identificazione dei soggetti sottoscrittori in modo che in futuro non sorgano contestazioni sull'autenticità delle firme apposte. Nel presente ricorso, pertanto, la Ricorrente è legittimata a rappresentare i propri diritti, pro quota, quale erede del coniuge Nominativo_1 in merito alla somma richiesta a rimborso e non i diritti degli altri coeredi. La Corte rileva, inoltre, che la Ricorrente non ha, in ogni caso, integrato la documentazione con l'autentica, come affermato nella memoria.
Passando al merito della vertenza la Corte rileva che l'art. 10 della Convenzione Italia-Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, prende in considerazione i dividendi pagati da una società residente in uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente ed afferma che detti dividendi sono imponibili in detto altro Stato.
L'Italia, dunque, può tassare i dividendi pagati dalla società con sede in Germania. Il comma 2 prevede inoltre che detti dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente in cui la società che paga i dividendi ha la propria sede, ma, in tal caso, l'imposta così applicata non può eccedere il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi.In base a detto articolo della Convenzione, che in quanto legge speciale prevale sulla legislazione fiscale interna, nel caso in esame, lo Stato di Germania poteva tassare i dividendi nel limite del 15% e non certo al 26,375%.
Il successivo articolo 24 della Convenzione riguarda il caso del contribuente residente in Italia che, nel calcolare le proprie imposte sul reddito con aliquota ordinaria su tutti i redditi percepiti, può includere nella base imponibile delle imposte, i redditi imponibili in Germania ed in tal caso lo Stato Italiano deve dedurre
( detrarre) dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Germania. Ora detta disposizione, per espressa previsione contenuta nella Convenzione, non si applica nel caso in cui il reddito estero non possa essere cumulato con gli altri redditi del contribuente ed assoggettato a tassazione ordinaria, ma sia tassato con ritenuta del 26% a titolo di imposta. In sostanza in base ad una semplice lettura della norma sembra che il beneficio della detrazione sia possibile solo nel caso in cui il contribuente scelga la tassazione ordinaria con cumulo dei redditi. La norma lega il diritto al credito di imposta alla scelta per la tassazione con l'aliquota ordinaria progressiva sul cumulo dei redditi, mentre non lo concede in caso di tassazione a titolo di imposta con aliquota fissa. Cosa succede però se il contribuente non può scegliere ed è sottoposto obbligatoriamente alla tassazione a titolo si imposta con aliquota del 26% come avvenuto nel caso in esame? La questione è stata affrontata e risolta dalla Cassazione che con la sentenza
25698/22 ha affermato il seguente principio di diritto: per i redditi di capitale di fonte estera direttamente percepiti dal contribuente persona fisica titolare di una partecipazione non qualificata di diritto internazionale, qualora l'assoggettamento ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta avvenga non su richiesta del beneficiario del reddito, ma, obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata nel paese estero si deve considerare detraibile. Ciò in quanto l'interpretazione conforme della locuzione anche su richiesta del contribuente conferma che quando l'Italia ha inteso negare il credito di imposta lo ha previsto espressamente.
La Corte intende aderire al principio di diritto affermato dalla suprema Corte e,pertanto, ritiene che nel caso in esame vada riconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta pagata in Germania ovviamente nei limiti della tassazione prevista dalla Convenzione Italia- Germania e,quindi, nei limiti del 15% e non del
26,375% come afferma la Ricorrente essere avvenuto. L'errore dell'intermediario tedesco sull'applicazione della aliquota corretta non può certo pesare sul Fisco Italiano. Sul punto va chiarito che, rispetto a quanto affermato dalla Ricorrente che, nonostante il lungo ricorso e la successiva memoria , non chiarisce bene se la sua richiesta di rimborso fa salva e, quindi, ritiene dovuta l'imposta applicata in
Germania nei limiti del 15% come previsto dall'art.10 della Convenzione o se chiede il rimborso dell'intera imposta applicata in Germania del 26,375%, come detto, la Corte ritiene che sia dovuta sia la tassazione del dividendo in Germania nei limiti del 15% che la tassazione dello stesso dividendo in Italia con l'aliquota del 26% a titolo di imposta con il diritto alla detrazione di quanto dovuto in Germania (15%) e non di quanto pagato (26,375%) come chiarito dalla Cassazione.
I prospetti di calcolo della Ricorrente non sono chiari perchè effettuano il calcolo sovrapponendo deduzione e detrazione, mentre in base alla previsione contenuta nella Convenzione, articoli 10 e 24 , nonché sulla base del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, la corretta tassazione deve essere effettuata applicando l'aliquota del 26% a titolo di imposta sostitutiva sull'ammontare lordo del dividendo percepito e detraendo quanto dovuto in Germania pari al 15%, applicato sempre sul dividendo lordo.
L'eventuale imposta pagata in più, in Italia, va rimborsata con gli interessi maturati. Detto calcolo va fatto non sull'intero dividendo lordo compresa la quota dei coeredi, ma sulla quota spettante alla Ricorrente in base all'eredità.
In considerazione della particolarità della questione e dell'accoglimento parziale del ricorso nei limiti sopra indicati, la Corte ritiene vi siano giusti motivi per compensare le spese tra le Parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese.