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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 16/09/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.85 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.7 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA, la sig.ra , nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
loc. Acquaviva n. 137/B,
E il sig. , nato a [...] il [...], residente in [...]
Frontone (PU), via Ca' D'Ercole n. 4, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti, dall'Avv. Vanessa Pierotti
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 14 febbraio 2025, i ricorrenti, esponevano:
“- che in data 24.04.1988 i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni in Frontone (PU), come dall'estratto per riassunto del Registro degli
Atti di Matrimonio di detto Comune Anno 1988 N. 2 Parte II Serie A che si allega (all. 1); - che dalla predetta unione nascevano tre figli: , nato a [...] il [...], Per_1
nata a [...] il [...] e ato a Urbino il 14.07.1999, ad oggi tutti Per_2 Per_3
maggiorenni;
- che all'udienza del 20.03.2023, nella causa per separazione giudiziale dei coniugi intentata dalla sig.ra iscritta al n. 748/2022 avanti il suintestato Tribunale Parte_1
contro il sig. i coniugi, dopo aver trovato un accordo sulle Parte_2
condizioni della separazione, chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale di volersi separare consensualmente, essendo venuta meno tra loro la comunione materiale e spirituale (all. 2);
- che con decreto di omologa del 26.04.2023 (all. 3), il Tribunale di Urbino omologava la separazione personale dei predetti coniugi come da seguenti condizioni: “ a) autorizzare i coniugi a vivere separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto, dandosi atto del conseguente scioglimento della comunione legale dei beni ex art. 191, comma 2, Cod.civ.;
b) assegnare il godimento esclusivo della casa familiare ubicata al piano 1° del fabbricato di Cagli (PU), loc. Acquaviva n. 137/B (con relativi accessori censita al catasto fabbricati di Cagli al Fgl. 194, part. 755, sub. 4) alla IG.ra , con tutti gli arredi, oltre Parte_1
che il godimento in comune con il IG. ell'annesso garage Parte_2
ubicato al piano S1 (censito al CF Fgl. 194, part. 755, sub. 2), dandosi atto (i) che l'assegnazione è disposta ai sensi dell'art. 337sexies Cod.civ. e restano pertanto salvi e impregiudicati i diritti di proprietà come risultanti dai pubblici registri immobiliari;
(ii) che il IG. sarà tenuto a rilasciare l'immobile al più presto e Parte_2
comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla pronuncia del Tribunale e che entro 120
(centoventi) giorni dalla pronuncia dovrà asportare anche gli strumenti necessari allo svolgimento della professione di geometra presenti nell'abitazione; (iii) che entro 60
(sessanta) giorni dalla pronuncia la IG.ra sarà tenuta a presentare Parte_1
istanza di subentro in tutte le utenze della casa assegnatale ai gestori di competenza, con relative spese a suo carico;
c) disporre che i genitori provvedano al mantenimento del figlio Persona_4
(maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente), fino a che non avrà raggiunto l'indipendenza economica e secondo le seguenti modalità: (i) la madre si farà carico delle spese del vitto, dimorando il figlio presso l'appartamento a lei come sopra assegnato;
(ii) il padre si farà carico del 50% delle spese relative alle utenze di detto appartamento (ovvero energia elettrica, acqua, gasolio, gpl, rete internet e TARI), mettendo a disposizione della IG.ra tramite il figlio o direttamente, la relativa provista Pt_1
entro il termine di scadenza di ciascuna bolletta/ricevuta/fattura e dietro esibizione dei relativi documenti;
(iii) il padre si farà inoltre carico delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive del figlio, versando le relative somme direttamente allo stesso o provvedendo in proprio al pagamento;
d) dare atto che non sussistono le condizioni per farsi luogo alla corresponsione di assegni di mantenimento tra i coniugi ne' verso gli altri figli maggiorenni ed economicamente indipendenti;
e) dare atto della volontà dei coniugi di procedere, entro 30 (trenta) giorni dalla pronuncia, ad estinguere il conto corrente cointestato n.2975004 presso e a ripartire in CP_1
parti uguali tra loro il saldo netto che residuerà;
f) assegnare le autovetture facenti parte della comunione legale come segue: (i)
l'autoveicolo Audi A3 tg. DV790FZ alla IG.ra che già ne risulta Parte_1
intestataria al p.r.a.; (ii) l'autoveicolo Opel AF tg BV141ZW al IG. Parte_2
che già ne risulta intestatario al p.r.a.; (iii) l'autoveicolo Fiat Punto tg CS760EF
[...]
al IG. e al figlio he già ne risultano intestatari al p.r.a.; Parte_2 Per_3
(iv) l'autoveicolo Fiat Full Back tg FL074HJ al IG. che si farà Parte_2
carico degli oneri e spese per le formalità di trasferimento al p.r.a.;
g) dare atto che le parti, con separati atti, regoleranno gli ulteriori rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento della comunione determinato dalla pronuncia di separazione;
h) spese legali interamente compensate e rinuncia dei difensori al vincolo della solidarietà professionale.”
- Che nel frattempo il figlio ha trovato lavoro e, quindi, anch'egli è Per_3
economicamente indipendente, così come gli altri figli e Per_1 Per_2
- Che i coniugi sono entrambi autonomi ed economicamente indipendenti, pertanto non sussistono le condizioni per farsi luogo ad assegni divorzili ne' verso i figli;
- Che il figlio dimora ad oggi presso la casa coniugale sita in Cagli, Loc. Per_3
Acquaviva n. 137/B piano 1° con la madre, mentre vive da tempo a Milano ivi Per_1
svolgendo attività di lavoro autonomo e vive da tempo a Bassano del Grappa ivi Per_2
svolgendo attività di impiegata;
- Che il sig. ha trasferito la propria residenza in Frontone (PU), Parte_2
via Ca' D'Ercole n. 4 (all. 4);
- Che il godimento esclusivo della casa coniugale sita in Cagli, loc. Acquaviva n. 137/B piano 1° con i relativi arredi resterà sine die alla sig.ra anche dopo che il Parte_1
figlio decidesse di lasciare la casa coniugale, restando salvi ed impregiudicati i Per_3
diritti di proprietà come risultanti dai pubblici registri immobiliari;
- Che il garage ubicato al piano S1 (censito al Fg 194, part. 755, sub 2) sarà utilizzato in godimento comune dai coniugi, salvi ed impregiudicati i diritti di proprietà, come risultanti dai pubblici registri immobiliari;
- che non appare possibile ricostruire l'unione materiale e spirituale dei coniugi i quali non hanno più convissuto e, pertanto, chiedono congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Che con scrittura privata del 12.02.2025 (all. 5) i coniugi hanno convenuto che i mezzi agricoli: A) Trattrice agricola cingolata Landini TL 26 C/CV telaio 7023G49034 Tg.
AH966N e B) GP60 IT P telaio 131 tg. PS Controparte_2
003511 intestati formalmente alla sig.ra potranno essere utilizzati a titolo Parte_1
gratuito dal sig. per la lavorazione dei terreni di proprietà Parte_2
esclusiva dello stesso e per i terreni cointestati con la sig.ra Pt_1
- i ricorrenti danno atto di aver regolato tutti i loro rapporti nascenti in conseguenza della separazione fino a questo momento con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non a quelle di seguito meglio specificate.”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati e di voler sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito:
1) ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970 e successive modifiche, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Frontone (PU) il 24.04.1988 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune Anno 1988 N. 2 Parte II Serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) modificare l'omologa delle condizioni di separazione nel seguente modo: a) la casa familiare sita in Cagli (PU) loc. Acquaviva n. 137/B, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra e dal figlio e resterà in godimento esclusivo sine die Parte_1 Per_3
della sig.ra salvi ed impregiudicati i diritti di proprietà come risultanti dai Pt_1
pubblici RR.II.;
b) La sig.ra si farà carico interamente delle utenze di detto appartamento (energia Pt_1
elettrica, acqua, gasolio, gpl, rete internet, TARI);
c) Il garage ubicato al piano S1 (censito al Fg 194, part. 755, sub 2) continuerà ad essere utilizzato in godimento comune dal sig. e dalla sig.ra Parte_2 Pt_1
, salvi ed impregiudicati i diritti di proprietà, come risultanti dai pubblici registri
[...]
immobiliari;
d) La sig.ra consente che il sig. utilizzi a titolo Parte_1 Parte_2
gratuito i mezzi agricoli di sua proprietà (Trattrice agricola cingolata Landini TL 26 C/CV telaio 7023G49034 Tg. AH966N e Rimorchio agricolo Pianale Pieri Rimorchi Srl GP60 IT
P telaio 131 tg. PS 003511) per la lavorazione dei terreni intestati allo e dei Parte_2
terreni con la medesima cointestati, come da scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 12.02.2025.
e) si dà atto che non sussistono le condizioni per farsi luogo alla corresponsione di assegni tra i coniugi ne' verso i figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti.”
All'esito del deposito, in data 01.04.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 10.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù del decreto di omologa del Tribunale di Urbino del 24.04.2023 reso nell'ambito del procedimento n.
748/2022 RG
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi;
- le condizioni stabilite dai coniugi, non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
per quanto attiene la casa familiare
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.; -le ulteriori statuizioni economiche/patrimoniali stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e a Frontone (PU) il 24.04.1988, trascritto
[...] Parte_2
nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune Anno 1988 N. 2 Parte II Serie A, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo , riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche/patrimoniali pattuite tra le parti.
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Frontone (PU) per quanto di competenza.
Urbino, 2.09.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.7 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA, la sig.ra , nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
loc. Acquaviva n. 137/B,
E il sig. , nato a [...] il [...], residente in [...]
Frontone (PU), via Ca' D'Ercole n. 4, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti, dall'Avv. Vanessa Pierotti
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 14 febbraio 2025, i ricorrenti, esponevano:
“- che in data 24.04.1988 i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni in Frontone (PU), come dall'estratto per riassunto del Registro degli
Atti di Matrimonio di detto Comune Anno 1988 N. 2 Parte II Serie A che si allega (all. 1); - che dalla predetta unione nascevano tre figli: , nato a [...] il [...], Per_1
nata a [...] il [...] e ato a Urbino il 14.07.1999, ad oggi tutti Per_2 Per_3
maggiorenni;
- che all'udienza del 20.03.2023, nella causa per separazione giudiziale dei coniugi intentata dalla sig.ra iscritta al n. 748/2022 avanti il suintestato Tribunale Parte_1
contro il sig. i coniugi, dopo aver trovato un accordo sulle Parte_2
condizioni della separazione, chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale di volersi separare consensualmente, essendo venuta meno tra loro la comunione materiale e spirituale (all. 2);
- che con decreto di omologa del 26.04.2023 (all. 3), il Tribunale di Urbino omologava la separazione personale dei predetti coniugi come da seguenti condizioni: “ a) autorizzare i coniugi a vivere separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto, dandosi atto del conseguente scioglimento della comunione legale dei beni ex art. 191, comma 2, Cod.civ.;
b) assegnare il godimento esclusivo della casa familiare ubicata al piano 1° del fabbricato di Cagli (PU), loc. Acquaviva n. 137/B (con relativi accessori censita al catasto fabbricati di Cagli al Fgl. 194, part. 755, sub. 4) alla IG.ra , con tutti gli arredi, oltre Parte_1
che il godimento in comune con il IG. ell'annesso garage Parte_2
ubicato al piano S1 (censito al CF Fgl. 194, part. 755, sub. 2), dandosi atto (i) che l'assegnazione è disposta ai sensi dell'art. 337sexies Cod.civ. e restano pertanto salvi e impregiudicati i diritti di proprietà come risultanti dai pubblici registri immobiliari;
(ii) che il IG. sarà tenuto a rilasciare l'immobile al più presto e Parte_2
comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla pronuncia del Tribunale e che entro 120
(centoventi) giorni dalla pronuncia dovrà asportare anche gli strumenti necessari allo svolgimento della professione di geometra presenti nell'abitazione; (iii) che entro 60
(sessanta) giorni dalla pronuncia la IG.ra sarà tenuta a presentare Parte_1
istanza di subentro in tutte le utenze della casa assegnatale ai gestori di competenza, con relative spese a suo carico;
c) disporre che i genitori provvedano al mantenimento del figlio Persona_4
(maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente), fino a che non avrà raggiunto l'indipendenza economica e secondo le seguenti modalità: (i) la madre si farà carico delle spese del vitto, dimorando il figlio presso l'appartamento a lei come sopra assegnato;
(ii) il padre si farà carico del 50% delle spese relative alle utenze di detto appartamento (ovvero energia elettrica, acqua, gasolio, gpl, rete internet e TARI), mettendo a disposizione della IG.ra tramite il figlio o direttamente, la relativa provista Pt_1
entro il termine di scadenza di ciascuna bolletta/ricevuta/fattura e dietro esibizione dei relativi documenti;
(iii) il padre si farà inoltre carico delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive del figlio, versando le relative somme direttamente allo stesso o provvedendo in proprio al pagamento;
d) dare atto che non sussistono le condizioni per farsi luogo alla corresponsione di assegni di mantenimento tra i coniugi ne' verso gli altri figli maggiorenni ed economicamente indipendenti;
e) dare atto della volontà dei coniugi di procedere, entro 30 (trenta) giorni dalla pronuncia, ad estinguere il conto corrente cointestato n.2975004 presso e a ripartire in CP_1
parti uguali tra loro il saldo netto che residuerà;
f) assegnare le autovetture facenti parte della comunione legale come segue: (i)
l'autoveicolo Audi A3 tg. DV790FZ alla IG.ra che già ne risulta Parte_1
intestataria al p.r.a.; (ii) l'autoveicolo Opel AF tg BV141ZW al IG. Parte_2
che già ne risulta intestatario al p.r.a.; (iii) l'autoveicolo Fiat Punto tg CS760EF
[...]
al IG. e al figlio he già ne risultano intestatari al p.r.a.; Parte_2 Per_3
(iv) l'autoveicolo Fiat Full Back tg FL074HJ al IG. che si farà Parte_2
carico degli oneri e spese per le formalità di trasferimento al p.r.a.;
g) dare atto che le parti, con separati atti, regoleranno gli ulteriori rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento della comunione determinato dalla pronuncia di separazione;
h) spese legali interamente compensate e rinuncia dei difensori al vincolo della solidarietà professionale.”
- Che nel frattempo il figlio ha trovato lavoro e, quindi, anch'egli è Per_3
economicamente indipendente, così come gli altri figli e Per_1 Per_2
- Che i coniugi sono entrambi autonomi ed economicamente indipendenti, pertanto non sussistono le condizioni per farsi luogo ad assegni divorzili ne' verso i figli;
- Che il figlio dimora ad oggi presso la casa coniugale sita in Cagli, Loc. Per_3
Acquaviva n. 137/B piano 1° con la madre, mentre vive da tempo a Milano ivi Per_1
svolgendo attività di lavoro autonomo e vive da tempo a Bassano del Grappa ivi Per_2
svolgendo attività di impiegata;
- Che il sig. ha trasferito la propria residenza in Frontone (PU), Parte_2
via Ca' D'Ercole n. 4 (all. 4);
- Che il godimento esclusivo della casa coniugale sita in Cagli, loc. Acquaviva n. 137/B piano 1° con i relativi arredi resterà sine die alla sig.ra anche dopo che il Parte_1
figlio decidesse di lasciare la casa coniugale, restando salvi ed impregiudicati i Per_3
diritti di proprietà come risultanti dai pubblici registri immobiliari;
- Che il garage ubicato al piano S1 (censito al Fg 194, part. 755, sub 2) sarà utilizzato in godimento comune dai coniugi, salvi ed impregiudicati i diritti di proprietà, come risultanti dai pubblici registri immobiliari;
- che non appare possibile ricostruire l'unione materiale e spirituale dei coniugi i quali non hanno più convissuto e, pertanto, chiedono congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Che con scrittura privata del 12.02.2025 (all. 5) i coniugi hanno convenuto che i mezzi agricoli: A) Trattrice agricola cingolata Landini TL 26 C/CV telaio 7023G49034 Tg.
AH966N e B) GP60 IT P telaio 131 tg. PS Controparte_2
003511 intestati formalmente alla sig.ra potranno essere utilizzati a titolo Parte_1
gratuito dal sig. per la lavorazione dei terreni di proprietà Parte_2
esclusiva dello stesso e per i terreni cointestati con la sig.ra Pt_1
- i ricorrenti danno atto di aver regolato tutti i loro rapporti nascenti in conseguenza della separazione fino a questo momento con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non a quelle di seguito meglio specificate.”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati e di voler sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito:
1) ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970 e successive modifiche, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Frontone (PU) il 24.04.1988 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune Anno 1988 N. 2 Parte II Serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) modificare l'omologa delle condizioni di separazione nel seguente modo: a) la casa familiare sita in Cagli (PU) loc. Acquaviva n. 137/B, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra e dal figlio e resterà in godimento esclusivo sine die Parte_1 Per_3
della sig.ra salvi ed impregiudicati i diritti di proprietà come risultanti dai Pt_1
pubblici RR.II.;
b) La sig.ra si farà carico interamente delle utenze di detto appartamento (energia Pt_1
elettrica, acqua, gasolio, gpl, rete internet, TARI);
c) Il garage ubicato al piano S1 (censito al Fg 194, part. 755, sub 2) continuerà ad essere utilizzato in godimento comune dal sig. e dalla sig.ra Parte_2 Pt_1
, salvi ed impregiudicati i diritti di proprietà, come risultanti dai pubblici registri
[...]
immobiliari;
d) La sig.ra consente che il sig. utilizzi a titolo Parte_1 Parte_2
gratuito i mezzi agricoli di sua proprietà (Trattrice agricola cingolata Landini TL 26 C/CV telaio 7023G49034 Tg. AH966N e Rimorchio agricolo Pianale Pieri Rimorchi Srl GP60 IT
P telaio 131 tg. PS 003511) per la lavorazione dei terreni intestati allo e dei Parte_2
terreni con la medesima cointestati, come da scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 12.02.2025.
e) si dà atto che non sussistono le condizioni per farsi luogo alla corresponsione di assegni tra i coniugi ne' verso i figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti.”
All'esito del deposito, in data 01.04.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 10.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù del decreto di omologa del Tribunale di Urbino del 24.04.2023 reso nell'ambito del procedimento n.
748/2022 RG
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi;
- le condizioni stabilite dai coniugi, non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
per quanto attiene la casa familiare
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.; -le ulteriori statuizioni economiche/patrimoniali stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e a Frontone (PU) il 24.04.1988, trascritto
[...] Parte_2
nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune Anno 1988 N. 2 Parte II Serie A, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo , riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche/patrimoniali pattuite tra le parti.
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Frontone (PU) per quanto di competenza.
Urbino, 2.09.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone