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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/11/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 541/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III - Famiglia
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente Estensore
Dott. Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa di appello contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 887/2025, pubblicata il
31.3.2025
promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Dasso Parte_1 C.F._1
- Appellante principale -
-
contro
-
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Controparte_1 C.F._2
CO e dall'avv. Emanuela Siffredo
- Appellato e appellante incidentale -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per “previo espletamento degli incombenti di rito, Voglia, in riforma parziale Parte_1 della Sentenza n. 887/2025 pubblicata in data 31.03.2025, notificata in data 13.5.2025, dal
Tribunale di Genova nel procedimento di divorzio n. R.G. 2990/2022, - dichiarare tenuto e/o condannare il sig. a corrispondere alla signora entro il Controparte_1 Parte_1 quinto giorno di ogni mese, a titolo assegno divorzile e/o di contributo al di lei mantenimento la somma di euro 1.500,00 mensili oltre rivalutazione Istat, ovvero in subordine la somma di euro
1.000,00 ovvero la somma di euro 400,00 già riconosciuta in sede di separazione personale rivalutata ad oggi secondo gli indici ISTAT ( euro 464,00), o ancora altra somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta dal Giudice, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dichiarare tenuto e/o condannare il sig. a corrispondere alla moglie, a titolo di Controparte_1 contributo per il mantenimento dei figli e , entro il quinto giorno di ogni mese, la Per_1 Per_2 somma di euro 5.000,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, ovvero in subordine la somma di euro
4.600,00 o altra somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta dal Giudice, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero in ulteriore subordine la somma di euro 3.000 (1500 per ciascun figlio) già riconosciuta in sede di separazione, rivalutata ad oggi secondo gli indici
ISTAT; - dichiarare tenuto e/o condannare il sig. a provvedere alla Controparte_1 corresponsione nella misura del 90% delle spese mediche, scolastiche (iscrizione a scuola, libri di testo, attività in ambito scolastico, mensa scolastica), sportive, ludico ricreative per i figli Per_1
e , ovvero in subordine nella misura dell'80% o come meglio visto e ritenuto dal Giudice;
Per_2
In via subordinata, per l'ipotesi di rigetto delle domande sopra formulate, tenuto conto delle difficoltà economiche della sig.ra considerato il gravissimo stato di salute dei Parte_1 figli e (in special modo di ) si insiste fin d'ora affinché l'Ecc.ma Corte Per_1 Per_2 Per_2 adita Voglia prevedere la frequentazione padre-figli a settimane alternate dal lunedì al venerdì sera con un figlio e i fine settimana alternati con entrambi i figli. Tenendo conto del necessario supporto per la sig.ra di una figura terza (badante) per l'assistenza dei figli e Pt_1 Per_1
e riconoscendo la necessaria alternanza nelle festività infrasettimanali da calendario mai Per_2 messa in atto dal padre dei minori;
- con vittoria di spese, onorari, oltre 15% spese forfettarie,
c.p.a. ed iva come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Sull'appello principale: • Dichiararlo inammissibile per le domande Controparte_1 nuove proposte tardivamente in primo grado • Rigettarlo integralmente nel merito per infondatezza.
Sull'appello incidentale. Accoglierlo integralmente e per l'effetto: • Revocare l'assegno divorzile di
€200 mensili riconosciuto alla • Condannare la al pagamento integrale delle Pt_1 Pt_1 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio o in via subordinata alla compensazione delle spese di lite di primo grado con condanna della alle spese del secondo grado. • Valutare Pt_1 l'opportunità, vista l'alta conflittualità e la difficoltà dei genitori, di ripristinare la gestione dei figli agli Assistenti sociali, o altra figura istituzionale. In via subordinata: • Qualora venisse accolta la domanda subordinata della di collocamento paritario, prendere atto delle conseguenze Pt_1 necessarie e ordinare la cessazione del contributo al mantenimento, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e la gestione diretta delle spese da parte di ciascun genitore tramite il meccanismo del mantenimento diretto.• Qualora venisse confermato il regime di frequentazione stabilito dalla sentenza di primo grado, specificare la regolamentazione delle festività non domenicali nel senso che le notti rimangono di competenza del genitore di turno secondo il normale regime di affidamento e specificando gli orari come meglio ritenuto. Con vittoria delle spese, diritti
e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado affermava di avere Controparte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 2.6.2012, che dall'unione Parte_1 erano nati i figli e entrambi minorenni e che i coniugi si erano separati con Per_1 Per_2 sentenza n. 1608/2021 del Tribunale di Genova.
2. La sentenza di separazione, come già stabilito dall'ordinanza presidenziale, aveva così disposto: affidamento dei figli ai servizi sociali, con collocazione prevalente presso la madre e casa familiare assegnata alla in ragione della collocazione dei figli, € 400,00 euro a Pt_1 titolo di mantenimento alla moglie, € 1.500,00 euro mensili per ciascun figlio a titolo di contributo al loro mantenimento, spese straordinarie nella misura dell'80% a carico del padre e il restante 20% a carico della madre.
3. Per quel che è qui di interesse, col ricorso introduttivo del giudizio di divorzio, il di CP_1 professione medico ortopedico, aveva affermato che rispetto alla data della sentenza di separazione, in conseguenza dell'emergenza pandemica, i propri redditi avevano subito una riduzione e ciò avrebbe giustificato una riduzione della misura del contributo ordinario e della percentuale di ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie. Chiedeva quindi il la CP_1 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il mantenimento dell'affidamento dei figli ai servizi sociali data l'alta conflittualità tra i coniugi, la conferma, per il resto, delle condizioni di collocazione e frequentazioni stabilite in sede di separazione, dichiarare non dovuto l'assegno divorzile in favore della moglie e porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre la somma mensile di 1000, 00 euro per ciascun figlio ripartendo le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4. Si costituiva in giudizio che contestava tutto quanto dedotto dal marito, Parte_1 dettagliava in ordine a problematiche di salute dei figli, allegava che il marito percepiva redditi non dichiarati e rivendicava il diritto alla percezione dell'assegno divorzile sotto il profilo compensativo – perequativo deducendo di aver sacrificato le sue aspettative professionali per la cura della famiglia. La chiedeva quindi la declaratoria della cessazione degli effetti Pt_1 civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e la assegnazione della casa coniugale, con conferma delle modalità di frequentazione del padre stabilite in sede di separazione. Quanto alle statuizioni economiche, la Pt_1 chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore di € 1000,00 mensili e l'assegnazione di un contributo al mantenimento dei figli pari a € 2000,00 per ogni figlio, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 90% a carico del padre e il restante 10% a carico della madre.
5. Con la sentenza oggetto della odierna impugnazione, il Tribunale, premesso che l'elevata conflittualità tra le parti fosse sostanzialmente circoscritta a questioni di natura economica e che identiche erano le conclusioni delle parti in punto di collocazione, frequentazione, assegnazione della casa coniugale, con l'unica differenza che il solo padre aveva chiesto la conferma dell'affidamento ai servizi sociali, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidava i figli in forma condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e conseguentemente assegnava la casa coniugale alla madre. Quanto alle modalità di frequentazione, il Tribunale confermava quanto statuito nella sentenza di separazione. Inoltre, poneva a carico del l'obbligo di CP_1 corrispondere alla € 200,00 a titolo di assegno divorzile ed € 1200,00 a titolo di Pt_1 mantenimento per ciascun figlio e il 70% delle spese straordinarie;
il Tribunale, infine, rigettava la domanda di attribuzione per intero alla moglie dell'assegno unico.
6. Avverso la suddetta sentenza, con particolare riferimento alle statuizioni economiche, proponeva appello la per i seguenti motivi di appello. Pt_1
7. Con il primo motivo di appello, la lamentava la omessa valutazione della Pt_1 documentazione reddituale in atti e di quella depositata a seguito delle indagini di Polizia tributaria. In particolare, lo stesso Tribunale aveva affermato che il percepiva redditi CP_1 effettivamente superiori a quelli in realtà dichiarati, per cui avrebbe dovuto riconoscere l' assegno divorzile e il mantenimento in favore dei figli di ammontare più elevati.
8. Con il secondo motivo di appello, la lamentava la erronea e/o omessa considerazione Pt_1 della rivalutazione ISTAT relativamente all'assegno di mantenimento per i figli. Affermava infatti l'appellante che la somma di € 1200,00 per ciascun figlio stabilita nell'ordinanza presidenziale, come poi modificata dalla Corte d'Appello in sede di reclamo non era stata oggetto di rivalutazione ISTAT. Pertanto, alla data della sentenza di primo grado, il dovuto mensile per i figli doveva essere pari a complessivi € 2.416,80.
9. Con il terzo motivo di appello, la lamentava che il giudice di prime cure aveva Pt_1 determinato l'assegno divorzile in suo favore in € 200,00 nonostante lo stesso Tribunale avesse riconosciuto che l'appellante era stata costretta a dedicarsi alla cura dei figli ricorrendo al lavoro part-time e rinunciando a prospettive di carriera. La appellante deduceva di percepire uno stipendio annuo di € 26.646,16 lordi, mentre il aveva potuto accrescere le proprie CP_1 prospettive di carriera, e quindi anche i propri guadagni, proprio grazie al fatto che la moglie si occupava dei figli.
10. Con il quarto motivo di impugnazione, la riteneva erronea la valutazione svolta dal Pt_1 giudice di primo grado in merito ai contributi pubblici percepiti da e e Per_1 Per_2 affermava che si trattava di contributi necessari per la cura delle loro patologie, ma ben lontani dal coprire le spese mensili sostenute dalla madre. Anche per questo motivo chiedeva un aumento dell'assegno divorzile e di quello di mantenimento previsto per i figli.
11. Con il quinto motivo di appello, la riteneva errata la quantificazione della Pt_1 contribuzione del carico delle spese straordinarie poste, da parte del giudice di prime cure, per il 70% a carico del CP_1
12. Si costituiva in giudizio il quale formulava eccezioni preliminari di Controparte_1 inammissibilità dell'appello, ne chiedeva il rigetto e proponeva domanda riconvenzionale.
13. Quanto al primo profilo di inammissibilità, il affermava che, tra le altre, la domanda di CP_1 modifica di regime di frequentazione dei figli, l'aumento dell'assegno divorzile ad € 1500,00 e l'aumento del mantenimento per i figli ad € 5.000,00 erano stati chiesti tardivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, e pertanto i motivi di appello non potevano basarsi su quanto già richiesto tardivamente.
14. Con appello incidentale, il impugnava la sentenza di primo grado affermando che CP_1
l'assegno divorzile era stato riconosciuto in assenza dei presupposti di legge in mancanza di una sua funzione perequativa-compensativa e della autosufficienza economica della Pt_1 che, oltre a redditi da lavoro dipendente, possedeva anche un cospicuo patrimonio immobiliare e mobiliare occultato durante l'intero giudizio.
15. Con il medesimo atto di appello incidentale, il riteneva erronea la compensazione CP_1 parziale delle spese operata dalla sentenza di primo grado.
16. Rispetto ai figli, reputava corretta la quantificazione dell'assegno dovuto nei loro confronti. 17. Infine, chiedeva di regolamentare l'orario di presa e restituzione dei figli da parte del padre nelle giornate festive non domenicali.
18. Entrambe le parti proponevano richieste istruttorie e depositavano le memorie ex art. 473- bis.32 c.p.c., ribandendo sostanzialmente le argomentazioni di cui sopra.
19. In data 12.11.2025 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
L'appello proposto dalla deve essere parzialmente accolto. Pt_1
Con riferimento ai motivi relativi all'assegno divorzile, rubricati “sul capo 6, sul capo 7 e sul capo
8, parr. I e III”, questi devono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto le medesime questioni.
In particolare, si ritiene di confermare la spettanza dell'assegno divorzile già disposto in favore della la quale ha dimostrato di aver sacrificato le proprie aspirazioni lavorative e Pt_1 prospettive di crescita anche economica optando per il lavoro part-time presso la Banca Carige. È un dato di fatto che la stessa abbia scelto di passare dall'impiego full-time al part-time dopo la nascita del secondo figlio, gravato da problemi di salute, come documentalmente dimostrato, che si sono aggiunti a quelli già sussistenti rispetto al primogenito.
La scelta di lavorare part-time è quindi legata alla necessità della di dedicarsi alla famiglia, Pt_1 specialmente avuto riguardo alla cura e alla crescita dei figli che presentano problemi di salute di non poco momento.
Tutto ciò ha di fatto consentito al di crescere lavorativamente e, non solo di guadagnare di CP_1 più dal punto di vista economico, ma anche di farsi conoscere come medico, di accrescere il numero di pazienti e, quindi, di trarre quelle soddisfazioni dal proprio lavoro a cui, invece, la ha Pt_1 dovuto rinunciare. Nè la potrebbe scegliere di tornare al regime full-time, posto che i figli, Pt_1
a causa delle loro problematiche di salute, necessitano di continua assistenza, cura e supervisione.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità” (Cass., Sez. I, 13.12.2024, n. 32354). Nel caso in esame si reputano sussistenti tutti i requisiti enucleati dalla Corte di Cassazione per riconoscere la spettanza dell'assegno divorzile. In particolare, è evidente lo squilibrio economico tra le parti, indipendentemente dalle considerazioni relative agli asseriti introiti non dichiarati del e CP_1 all'eventuale patrimonio artatamente occultato dalla così come è evidente che tale Pt_1 squilibrio è stato fortemente inciso alle scelte professionali fatte dalla in favore della Pt_1 famiglia.
Dal punto di vista quantitativo, l'assegno divorzile deve essere quantificato in € 400,00, in luogo di quanto stabilito dal Tribunale. Questa somma è maggiormente in grado di perequare e compensare i sacrifici fatti dalla dal punto di vista lavorativo avendo la stessa dimostrato di aver Pt_1 contribuito – e di contribuire ancora – in maniera significativa alla vita familiare, essendosi fatta carico in maniera preminente della cura e dell'assistenza dei figli. Peraltro, si noti che le dichiarazioni dei redditi del dimostrano che il suo reddito dichiarato nel 2024 è assimilabile CP_1
a quelli percepiti negli anni in cui era vigente l'assegno di mantenimento statuito dopo la separazione dei coniugi e pari proprio ad € 400,00.
Si ritiene invece non dovuta la componente assistenziale dell'assegno divorzile, posto che la percepisce redditi da lavoro dipendente che le consentono di essere economicamente Pt_1 autosufficiente e di condurre una vita libera e dignitosa. Sul punto, occorre rammentare quanto statuito dalla Corte di Cassazione, secondo cui la finalità assistenziale sussiste in caso di
“…un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare…” (Cass.,
Sez. I, 15.6.2025, n.15986).
Tale somma è dovuta a far data dalla presente sentenza e deve essere oggetto di rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Quanto ai motivi di appello rubricati “sul capo 6, sul capo 7 e sul capo 8, par. II e IV”, anch'essi saranno oggetto di trattazione unitaria, coinvolgendo le medesime argomentazioni.
Rispetto all'assegno dovuto dal a titolo di mantenimento dei figli, è corretta la CP_1 quantificazione operata dal giudice di prime cure rispetto al figlio avuto riguardo alla sua Per_1 età e alle problematiche di salute non gravi quanto quelle del fratello, ma comunque significative.
All'opposto, date le differenze sopra dette, si ritiene di dover diversificare la posizione di Per_2 rispetto a quella del fratello e, conseguentemente, di aumentare l'assegno di mantenimento previsto nei suoi confronti a € 1500,00. Ciò anche considerando che alla crescita del ragazzo consegue un aumento di spese legate in special modo alle sue problematiche di salute a cui i sussidi pubblici non sono sufficienti a fare fronte.
Quanto alla rivalutazione ISTAT, la somma di € 1200,00 stabilita in sede di reclamo deve essere rivalutata a far data dalla pronuncia della Corte d'Appello, come richiesto dalla Pt_1
Quanto al motivo di appello legato alla ripartizione delle spese straordinarie, si ritiene di dover rigettare l'istanza di modifica di suddetta suddivisione. È corretto, infatti, quanto concluso dal
Tribunale che ha considerato, ai fini di detta ripartizione, il fatto che la in quanto Pt_1 assegnataria della casa coniugale, non deve sopportare oneri di locazione. Si deve altresì tenere in considerazione il fatto che il contribuisce già in maniera significativa con il mantenimento CP_1 ordinario ed un aumento della divisione percentuale rischierebbe di mettere il padre nell'impossibilità materiale di far fronte ai bisogni legati alla propria vita personale o, comunque, di adempiere ai doveri patrimoniali conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il motivo rubricato “sul capo 5” è assorbito dall'accoglimento parziale dell'appello.
Dal parziale accoglimento dell'appello principale deriva altresì il rigetto delle domande proposte, rispetto ad esso, dal CP_1
L'appello incidentale deve essere accolto parzialmente, con solo riferimento alla domanda di regolamentazione delle festività non domenicali di cui al motivo numero IV rubricato “necessità di specificazione del regime delle festività non domenicali nell'interesse superiore dei figli”.
Sul punto, considerando l'interesse dei minori a trascorrere una intera giornata di festività con il genitore senza subire la pressione del volgere al termine della giornata di festa, si dispone il seguente orario:
- orario di presa: ore 9.00 del mattino della festività
- orario di restituzione: ore 21.00 della sera della festività - permanenza notturna: presso il genitore di competenza secondo il normale calendario.
-
L'appello incidentale deve essere rigettato per il resto, con riferimento ai capi I e III.
Quanto il capo II, anche in questo caso il motivo di appello incidentale è infondato reputandosi corretta la ripartizione delle spese processuali del primo grado effettuata dal Tribunale posto che il
è risultato soccombente in più punti rispetto alla CP_1 Pt_1
Le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate posto che le parti risultano reciprocamente soccombenti su più punti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, nella causa di appello nella causa di appello contro la sentenza del
Tribunale di Genova n. 887/2025, pubblicata il 31.3.2025
promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Dasso Parte_1 C.F._1
- Appellante principale -
-
contro
-
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Controparte_1 C.F._2
CO e dall'avv. Emanuela Siffredo
- Appellato e appellante incidentale -
Così decide:
accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, riformando in queste parti la sentenza del Tribunale, aumenta l'assegno divorzile posto a carico di CP_1 in favore di quantificandolo in € 400,00, da rivalutarsi annualmente
[...] Parte_1 secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla presente sentenza;
aumenta il contributo per il mantenimento del figlio minorenne , quantificandolo in € Per_2
1500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
dispone la seguente regolamentazione per i giorni festivi non domenicali:
- orario di presa: ore 9.00 del mattino della festività
- orario di restituzione: ore 21.00 della sera della festività
- permanenza notturna: presso il genitore di competenza secondo il normale calendario;
conferma, per il resto la sentenza impugnata;
dispone la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Genova, 24 novembre 2025
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Francesca Fondacone
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III - Famiglia
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente Estensore
Dott. Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa di appello contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 887/2025, pubblicata il
31.3.2025
promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Dasso Parte_1 C.F._1
- Appellante principale -
-
contro
-
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Controparte_1 C.F._2
CO e dall'avv. Emanuela Siffredo
- Appellato e appellante incidentale -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per “previo espletamento degli incombenti di rito, Voglia, in riforma parziale Parte_1 della Sentenza n. 887/2025 pubblicata in data 31.03.2025, notificata in data 13.5.2025, dal
Tribunale di Genova nel procedimento di divorzio n. R.G. 2990/2022, - dichiarare tenuto e/o condannare il sig. a corrispondere alla signora entro il Controparte_1 Parte_1 quinto giorno di ogni mese, a titolo assegno divorzile e/o di contributo al di lei mantenimento la somma di euro 1.500,00 mensili oltre rivalutazione Istat, ovvero in subordine la somma di euro
1.000,00 ovvero la somma di euro 400,00 già riconosciuta in sede di separazione personale rivalutata ad oggi secondo gli indici ISTAT ( euro 464,00), o ancora altra somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta dal Giudice, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dichiarare tenuto e/o condannare il sig. a corrispondere alla moglie, a titolo di Controparte_1 contributo per il mantenimento dei figli e , entro il quinto giorno di ogni mese, la Per_1 Per_2 somma di euro 5.000,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, ovvero in subordine la somma di euro
4.600,00 o altra somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta dal Giudice, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero in ulteriore subordine la somma di euro 3.000 (1500 per ciascun figlio) già riconosciuta in sede di separazione, rivalutata ad oggi secondo gli indici
ISTAT; - dichiarare tenuto e/o condannare il sig. a provvedere alla Controparte_1 corresponsione nella misura del 90% delle spese mediche, scolastiche (iscrizione a scuola, libri di testo, attività in ambito scolastico, mensa scolastica), sportive, ludico ricreative per i figli Per_1
e , ovvero in subordine nella misura dell'80% o come meglio visto e ritenuto dal Giudice;
Per_2
In via subordinata, per l'ipotesi di rigetto delle domande sopra formulate, tenuto conto delle difficoltà economiche della sig.ra considerato il gravissimo stato di salute dei Parte_1 figli e (in special modo di ) si insiste fin d'ora affinché l'Ecc.ma Corte Per_1 Per_2 Per_2 adita Voglia prevedere la frequentazione padre-figli a settimane alternate dal lunedì al venerdì sera con un figlio e i fine settimana alternati con entrambi i figli. Tenendo conto del necessario supporto per la sig.ra di una figura terza (badante) per l'assistenza dei figli e Pt_1 Per_1
e riconoscendo la necessaria alternanza nelle festività infrasettimanali da calendario mai Per_2 messa in atto dal padre dei minori;
- con vittoria di spese, onorari, oltre 15% spese forfettarie,
c.p.a. ed iva come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Sull'appello principale: • Dichiararlo inammissibile per le domande Controparte_1 nuove proposte tardivamente in primo grado • Rigettarlo integralmente nel merito per infondatezza.
Sull'appello incidentale. Accoglierlo integralmente e per l'effetto: • Revocare l'assegno divorzile di
€200 mensili riconosciuto alla • Condannare la al pagamento integrale delle Pt_1 Pt_1 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio o in via subordinata alla compensazione delle spese di lite di primo grado con condanna della alle spese del secondo grado. • Valutare Pt_1 l'opportunità, vista l'alta conflittualità e la difficoltà dei genitori, di ripristinare la gestione dei figli agli Assistenti sociali, o altra figura istituzionale. In via subordinata: • Qualora venisse accolta la domanda subordinata della di collocamento paritario, prendere atto delle conseguenze Pt_1 necessarie e ordinare la cessazione del contributo al mantenimento, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e la gestione diretta delle spese da parte di ciascun genitore tramite il meccanismo del mantenimento diretto.• Qualora venisse confermato il regime di frequentazione stabilito dalla sentenza di primo grado, specificare la regolamentazione delle festività non domenicali nel senso che le notti rimangono di competenza del genitore di turno secondo il normale regime di affidamento e specificando gli orari come meglio ritenuto. Con vittoria delle spese, diritti
e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado affermava di avere Controparte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 2.6.2012, che dall'unione Parte_1 erano nati i figli e entrambi minorenni e che i coniugi si erano separati con Per_1 Per_2 sentenza n. 1608/2021 del Tribunale di Genova.
2. La sentenza di separazione, come già stabilito dall'ordinanza presidenziale, aveva così disposto: affidamento dei figli ai servizi sociali, con collocazione prevalente presso la madre e casa familiare assegnata alla in ragione della collocazione dei figli, € 400,00 euro a Pt_1 titolo di mantenimento alla moglie, € 1.500,00 euro mensili per ciascun figlio a titolo di contributo al loro mantenimento, spese straordinarie nella misura dell'80% a carico del padre e il restante 20% a carico della madre.
3. Per quel che è qui di interesse, col ricorso introduttivo del giudizio di divorzio, il di CP_1 professione medico ortopedico, aveva affermato che rispetto alla data della sentenza di separazione, in conseguenza dell'emergenza pandemica, i propri redditi avevano subito una riduzione e ciò avrebbe giustificato una riduzione della misura del contributo ordinario e della percentuale di ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie. Chiedeva quindi il la CP_1 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il mantenimento dell'affidamento dei figli ai servizi sociali data l'alta conflittualità tra i coniugi, la conferma, per il resto, delle condizioni di collocazione e frequentazioni stabilite in sede di separazione, dichiarare non dovuto l'assegno divorzile in favore della moglie e porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre la somma mensile di 1000, 00 euro per ciascun figlio ripartendo le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4. Si costituiva in giudizio che contestava tutto quanto dedotto dal marito, Parte_1 dettagliava in ordine a problematiche di salute dei figli, allegava che il marito percepiva redditi non dichiarati e rivendicava il diritto alla percezione dell'assegno divorzile sotto il profilo compensativo – perequativo deducendo di aver sacrificato le sue aspettative professionali per la cura della famiglia. La chiedeva quindi la declaratoria della cessazione degli effetti Pt_1 civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e la assegnazione della casa coniugale, con conferma delle modalità di frequentazione del padre stabilite in sede di separazione. Quanto alle statuizioni economiche, la Pt_1 chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore di € 1000,00 mensili e l'assegnazione di un contributo al mantenimento dei figli pari a € 2000,00 per ogni figlio, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 90% a carico del padre e il restante 10% a carico della madre.
5. Con la sentenza oggetto della odierna impugnazione, il Tribunale, premesso che l'elevata conflittualità tra le parti fosse sostanzialmente circoscritta a questioni di natura economica e che identiche erano le conclusioni delle parti in punto di collocazione, frequentazione, assegnazione della casa coniugale, con l'unica differenza che il solo padre aveva chiesto la conferma dell'affidamento ai servizi sociali, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidava i figli in forma condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e conseguentemente assegnava la casa coniugale alla madre. Quanto alle modalità di frequentazione, il Tribunale confermava quanto statuito nella sentenza di separazione. Inoltre, poneva a carico del l'obbligo di CP_1 corrispondere alla € 200,00 a titolo di assegno divorzile ed € 1200,00 a titolo di Pt_1 mantenimento per ciascun figlio e il 70% delle spese straordinarie;
il Tribunale, infine, rigettava la domanda di attribuzione per intero alla moglie dell'assegno unico.
6. Avverso la suddetta sentenza, con particolare riferimento alle statuizioni economiche, proponeva appello la per i seguenti motivi di appello. Pt_1
7. Con il primo motivo di appello, la lamentava la omessa valutazione della Pt_1 documentazione reddituale in atti e di quella depositata a seguito delle indagini di Polizia tributaria. In particolare, lo stesso Tribunale aveva affermato che il percepiva redditi CP_1 effettivamente superiori a quelli in realtà dichiarati, per cui avrebbe dovuto riconoscere l' assegno divorzile e il mantenimento in favore dei figli di ammontare più elevati.
8. Con il secondo motivo di appello, la lamentava la erronea e/o omessa considerazione Pt_1 della rivalutazione ISTAT relativamente all'assegno di mantenimento per i figli. Affermava infatti l'appellante che la somma di € 1200,00 per ciascun figlio stabilita nell'ordinanza presidenziale, come poi modificata dalla Corte d'Appello in sede di reclamo non era stata oggetto di rivalutazione ISTAT. Pertanto, alla data della sentenza di primo grado, il dovuto mensile per i figli doveva essere pari a complessivi € 2.416,80.
9. Con il terzo motivo di appello, la lamentava che il giudice di prime cure aveva Pt_1 determinato l'assegno divorzile in suo favore in € 200,00 nonostante lo stesso Tribunale avesse riconosciuto che l'appellante era stata costretta a dedicarsi alla cura dei figli ricorrendo al lavoro part-time e rinunciando a prospettive di carriera. La appellante deduceva di percepire uno stipendio annuo di € 26.646,16 lordi, mentre il aveva potuto accrescere le proprie CP_1 prospettive di carriera, e quindi anche i propri guadagni, proprio grazie al fatto che la moglie si occupava dei figli.
10. Con il quarto motivo di impugnazione, la riteneva erronea la valutazione svolta dal Pt_1 giudice di primo grado in merito ai contributi pubblici percepiti da e e Per_1 Per_2 affermava che si trattava di contributi necessari per la cura delle loro patologie, ma ben lontani dal coprire le spese mensili sostenute dalla madre. Anche per questo motivo chiedeva un aumento dell'assegno divorzile e di quello di mantenimento previsto per i figli.
11. Con il quinto motivo di appello, la riteneva errata la quantificazione della Pt_1 contribuzione del carico delle spese straordinarie poste, da parte del giudice di prime cure, per il 70% a carico del CP_1
12. Si costituiva in giudizio il quale formulava eccezioni preliminari di Controparte_1 inammissibilità dell'appello, ne chiedeva il rigetto e proponeva domanda riconvenzionale.
13. Quanto al primo profilo di inammissibilità, il affermava che, tra le altre, la domanda di CP_1 modifica di regime di frequentazione dei figli, l'aumento dell'assegno divorzile ad € 1500,00 e l'aumento del mantenimento per i figli ad € 5.000,00 erano stati chiesti tardivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, e pertanto i motivi di appello non potevano basarsi su quanto già richiesto tardivamente.
14. Con appello incidentale, il impugnava la sentenza di primo grado affermando che CP_1
l'assegno divorzile era stato riconosciuto in assenza dei presupposti di legge in mancanza di una sua funzione perequativa-compensativa e della autosufficienza economica della Pt_1 che, oltre a redditi da lavoro dipendente, possedeva anche un cospicuo patrimonio immobiliare e mobiliare occultato durante l'intero giudizio.
15. Con il medesimo atto di appello incidentale, il riteneva erronea la compensazione CP_1 parziale delle spese operata dalla sentenza di primo grado.
16. Rispetto ai figli, reputava corretta la quantificazione dell'assegno dovuto nei loro confronti. 17. Infine, chiedeva di regolamentare l'orario di presa e restituzione dei figli da parte del padre nelle giornate festive non domenicali.
18. Entrambe le parti proponevano richieste istruttorie e depositavano le memorie ex art. 473- bis.32 c.p.c., ribandendo sostanzialmente le argomentazioni di cui sopra.
19. In data 12.11.2025 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
L'appello proposto dalla deve essere parzialmente accolto. Pt_1
Con riferimento ai motivi relativi all'assegno divorzile, rubricati “sul capo 6, sul capo 7 e sul capo
8, parr. I e III”, questi devono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto le medesime questioni.
In particolare, si ritiene di confermare la spettanza dell'assegno divorzile già disposto in favore della la quale ha dimostrato di aver sacrificato le proprie aspirazioni lavorative e Pt_1 prospettive di crescita anche economica optando per il lavoro part-time presso la Banca Carige. È un dato di fatto che la stessa abbia scelto di passare dall'impiego full-time al part-time dopo la nascita del secondo figlio, gravato da problemi di salute, come documentalmente dimostrato, che si sono aggiunti a quelli già sussistenti rispetto al primogenito.
La scelta di lavorare part-time è quindi legata alla necessità della di dedicarsi alla famiglia, Pt_1 specialmente avuto riguardo alla cura e alla crescita dei figli che presentano problemi di salute di non poco momento.
Tutto ciò ha di fatto consentito al di crescere lavorativamente e, non solo di guadagnare di CP_1 più dal punto di vista economico, ma anche di farsi conoscere come medico, di accrescere il numero di pazienti e, quindi, di trarre quelle soddisfazioni dal proprio lavoro a cui, invece, la ha Pt_1 dovuto rinunciare. Nè la potrebbe scegliere di tornare al regime full-time, posto che i figli, Pt_1
a causa delle loro problematiche di salute, necessitano di continua assistenza, cura e supervisione.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità” (Cass., Sez. I, 13.12.2024, n. 32354). Nel caso in esame si reputano sussistenti tutti i requisiti enucleati dalla Corte di Cassazione per riconoscere la spettanza dell'assegno divorzile. In particolare, è evidente lo squilibrio economico tra le parti, indipendentemente dalle considerazioni relative agli asseriti introiti non dichiarati del e CP_1 all'eventuale patrimonio artatamente occultato dalla così come è evidente che tale Pt_1 squilibrio è stato fortemente inciso alle scelte professionali fatte dalla in favore della Pt_1 famiglia.
Dal punto di vista quantitativo, l'assegno divorzile deve essere quantificato in € 400,00, in luogo di quanto stabilito dal Tribunale. Questa somma è maggiormente in grado di perequare e compensare i sacrifici fatti dalla dal punto di vista lavorativo avendo la stessa dimostrato di aver Pt_1 contribuito – e di contribuire ancora – in maniera significativa alla vita familiare, essendosi fatta carico in maniera preminente della cura e dell'assistenza dei figli. Peraltro, si noti che le dichiarazioni dei redditi del dimostrano che il suo reddito dichiarato nel 2024 è assimilabile CP_1
a quelli percepiti negli anni in cui era vigente l'assegno di mantenimento statuito dopo la separazione dei coniugi e pari proprio ad € 400,00.
Si ritiene invece non dovuta la componente assistenziale dell'assegno divorzile, posto che la percepisce redditi da lavoro dipendente che le consentono di essere economicamente Pt_1 autosufficiente e di condurre una vita libera e dignitosa. Sul punto, occorre rammentare quanto statuito dalla Corte di Cassazione, secondo cui la finalità assistenziale sussiste in caso di
“…un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare…” (Cass.,
Sez. I, 15.6.2025, n.15986).
Tale somma è dovuta a far data dalla presente sentenza e deve essere oggetto di rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Quanto ai motivi di appello rubricati “sul capo 6, sul capo 7 e sul capo 8, par. II e IV”, anch'essi saranno oggetto di trattazione unitaria, coinvolgendo le medesime argomentazioni.
Rispetto all'assegno dovuto dal a titolo di mantenimento dei figli, è corretta la CP_1 quantificazione operata dal giudice di prime cure rispetto al figlio avuto riguardo alla sua Per_1 età e alle problematiche di salute non gravi quanto quelle del fratello, ma comunque significative.
All'opposto, date le differenze sopra dette, si ritiene di dover diversificare la posizione di Per_2 rispetto a quella del fratello e, conseguentemente, di aumentare l'assegno di mantenimento previsto nei suoi confronti a € 1500,00. Ciò anche considerando che alla crescita del ragazzo consegue un aumento di spese legate in special modo alle sue problematiche di salute a cui i sussidi pubblici non sono sufficienti a fare fronte.
Quanto alla rivalutazione ISTAT, la somma di € 1200,00 stabilita in sede di reclamo deve essere rivalutata a far data dalla pronuncia della Corte d'Appello, come richiesto dalla Pt_1
Quanto al motivo di appello legato alla ripartizione delle spese straordinarie, si ritiene di dover rigettare l'istanza di modifica di suddetta suddivisione. È corretto, infatti, quanto concluso dal
Tribunale che ha considerato, ai fini di detta ripartizione, il fatto che la in quanto Pt_1 assegnataria della casa coniugale, non deve sopportare oneri di locazione. Si deve altresì tenere in considerazione il fatto che il contribuisce già in maniera significativa con il mantenimento CP_1 ordinario ed un aumento della divisione percentuale rischierebbe di mettere il padre nell'impossibilità materiale di far fronte ai bisogni legati alla propria vita personale o, comunque, di adempiere ai doveri patrimoniali conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il motivo rubricato “sul capo 5” è assorbito dall'accoglimento parziale dell'appello.
Dal parziale accoglimento dell'appello principale deriva altresì il rigetto delle domande proposte, rispetto ad esso, dal CP_1
L'appello incidentale deve essere accolto parzialmente, con solo riferimento alla domanda di regolamentazione delle festività non domenicali di cui al motivo numero IV rubricato “necessità di specificazione del regime delle festività non domenicali nell'interesse superiore dei figli”.
Sul punto, considerando l'interesse dei minori a trascorrere una intera giornata di festività con il genitore senza subire la pressione del volgere al termine della giornata di festa, si dispone il seguente orario:
- orario di presa: ore 9.00 del mattino della festività
- orario di restituzione: ore 21.00 della sera della festività - permanenza notturna: presso il genitore di competenza secondo il normale calendario.
-
L'appello incidentale deve essere rigettato per il resto, con riferimento ai capi I e III.
Quanto il capo II, anche in questo caso il motivo di appello incidentale è infondato reputandosi corretta la ripartizione delle spese processuali del primo grado effettuata dal Tribunale posto che il
è risultato soccombente in più punti rispetto alla CP_1 Pt_1
Le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate posto che le parti risultano reciprocamente soccombenti su più punti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, nella causa di appello nella causa di appello contro la sentenza del
Tribunale di Genova n. 887/2025, pubblicata il 31.3.2025
promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Dasso Parte_1 C.F._1
- Appellante principale -
-
contro
-
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Controparte_1 C.F._2
CO e dall'avv. Emanuela Siffredo
- Appellato e appellante incidentale -
Così decide:
accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, riformando in queste parti la sentenza del Tribunale, aumenta l'assegno divorzile posto a carico di CP_1 in favore di quantificandolo in € 400,00, da rivalutarsi annualmente
[...] Parte_1 secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla presente sentenza;
aumenta il contributo per il mantenimento del figlio minorenne , quantificandolo in € Per_2
1500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
dispone la seguente regolamentazione per i giorni festivi non domenicali:
- orario di presa: ore 9.00 del mattino della festività
- orario di restituzione: ore 21.00 della sera della festività
- permanenza notturna: presso il genitore di competenza secondo il normale calendario;
conferma, per il resto la sentenza impugnata;
dispone la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Genova, 24 novembre 2025
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Francesca Fondacone
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Marcello Castiglione