Art. 2.
I posti disponibili negli anni 1975, 1976 e 1977 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui all' articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono attribuiti mediante concorso speciale per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e equiparata, in possesso dell'anzianita' di cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparate.
Il concorso di cui al precedente comma si svolgera' secondo due prove, di cui la prima scritta diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni amministrativo-contabili e la seconda consistente in un colloquio sui particolari servizi di istituto.
Al colloquio saranno ammessi soltanto coloro i quali avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi nella prova scritta.
Il concorso non si intendera' superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi in ognuna delle due prove.
La commissione esaminatrice del concorso, di cui al primo comma, e' composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due ispettori generali capi della Ragioneria generale dello Stato. Fungera' da segretario un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Al concorso non sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore a distinto.
I posti disponibili negli anni 1975, 1976 e 1977 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui all' articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono attribuiti mediante concorso speciale per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e equiparata, in possesso dell'anzianita' di cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparate.
Il concorso di cui al precedente comma si svolgera' secondo due prove, di cui la prima scritta diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni amministrativo-contabili e la seconda consistente in un colloquio sui particolari servizi di istituto.
Al colloquio saranno ammessi soltanto coloro i quali avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi nella prova scritta.
Il concorso non si intendera' superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi in ognuna delle due prove.
La commissione esaminatrice del concorso, di cui al primo comma, e' composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due ispettori generali capi della Ragioneria generale dello Stato. Fungera' da segretario un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Al concorso non sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore a distinto.