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Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00305/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00431/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bellapuglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Chiatante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
per l’annullamento:
- dell’archiviazione della domanda di rilascio licenza temporanea per manifestazioni periodiche disposto con provvedimento a firma del Funzionario Istruttore Direttivo del SUAP, Dott. Stefangelo Palmisano, comunicato a mezzo pec il 22.04.2025;
- del preavviso di rigetto della domanda di permesso stagionale ex art. 87 delle NTA del PRG del comune di Fasano, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, allo stato non conosciuto, ancorché pregiudizievole.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bellapuglia S.r.l. il 17 maggio 2025:
per l’annullamento:
- del rigetto della domanda di permesso stagionale ex art. 87 delle NTA del PRG del Comune di Fasano prot n.00024583 del 29/04/25,
- del parere del dirigente dell’Ufficio SUET richiamato nel provvedimento di rigetto anzidetto,
- del rigetto dell’istanza di mantenimento delle strutture del 21.4.2025, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, allo stato non conosciuto, ancorché pregiudizievole.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa DA OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-parte ricorrente, ha impugnato dinanzi a questo T.A.R. tutti i provvedimenti in epigrafe indicati;
-il Comune di Fasano, in data 29.04.2025, si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso;
Considerato che:
-all’udienza pubblica dell’11.02.2026 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso introduttivo e che la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso, ai sensi dell’art. 73, 3 comma, c.p.a. di improcedibilità dei motivi aggiunti in considerazione della stagionalità del titolo del cui diniego trattasi (stagione estiva 2025);
- l’atto di rinuncia al ricorso, difettando i presupposti rituali della notificazione e dell’accettazione, deve essere correttamente qualificato come declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso;
- l’istanza è stata formulata con riferimento alla stagione estiva 2025 e che tale periodo è ormai trascorso;
- Ritenuto pertanto che in considerazione di quanto sopra a questo Tribunale non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti proposti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
Ritenuto, infine, che la natura della decisione giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
DA OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA OS | ON PA |
IL SEGRETARIO