Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/04/2026, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02467/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02021/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2021 del 2025, proposto da
SE IR CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Nemo Dardano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anacapri, non costituito in giudizio;
nei confronti
GI CH, rappresentato e difeso dall’avv. GI Parlato;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Anacapri sulla istanza del 24 luglio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto la sentenza di questo TAR, n. 5930/25 del 13 agosto 2025;
Vista la “istanza di riesame – motivo aggiunto” proposti dal sig. GI CH;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. OC VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo il sig. SE IR CH esponeva:
- di essere comproprietario, per una quota pari a 183/1000, di un immobile situato in Anacapri, via G. Orlandi n. 98, unitamente al fratello, cui pertiene la restante quota (sentenza del Tribunale di Napoli, n. 6733/2024 del 3 luglio 2024, resa a seguito della azione di riduzione esperita dall’attuale ricorrente per lesione della propria quota di riserva legittimaria e della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, non accolta giusta la discrepanza tra lo stato di fatto dell’immobile e le risultanze catastali);
- che l’ostacolo all’allineamento catastale si inverava -sul lato sinistro del corridoio di ingresso dell’appartamento- in un soppalco di circa 15 mq – che sormonta in parte un armadio, in parte un bagno e in parte la cucina – eseguito sine titulo , attualmente destinato a vano letto;
- di avere chiesto al Comune, con atto del 24 luglio 2024, di esercitare i propri poteri di vigilanza edilizia e urbanistica, accedendo nell’appartamento, rilevando il ridetto abuso e, indi, ordinandone la demolizione.
1.1. Stante l’inerte contegno serbato dal Comune di Anacapri, il ricorrente insorgeva avanti questo TAR a’ sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., rimarcando la propria legittimazione (nella qualitas di comproprietario del bene) e l’interesse ad agire, onde acclarare l’effettivo stato legittimo dell’immobile ovvero, in casi di accertati abusi, l’esercizio dei poteri repressivo-sanzionatori funzionali ad eliminare la res abusiva , così da rendere lo stato di fatto conforme al dato catastale (e poter procedere allo scioglimento della comunione).
1.2. Si costituiva il fratello del ricorrente, GI –ma non anche la intimata Amministrazione comunale- rilevando, in via liminare, il difetto di legitimatio ad causam del ricorrente; in via condizionata, il resistente proponeva altresì ricorso incidentale, volto alla declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Anacapri sulla diversa istanza da esso resistente proposta in data 17 settembre 2024, e volta ad eccitare i poteri del Comune di verifica della legittimità edilizia e urbanistica dell’intero fabbricato sito in Anacapri alla via G. Orlandi n. 98 - in origine destinato ad attività alberghiera - all’uopo esercitando i correlati poteri repressivi in caso di accertamento di abusi (mutamento di destinazione d’uso e frazionamento asseritamente avvenuti sine titulo ).
1.3. Replicava il ricorrente principale, a sua volta eccependo la inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, stante la assenza di qualsivoglia nesso di pregiudizialità o dipendenza tra la domanda principale e quella –afferente a tutt’altra vicenda procedimentale, iniziata con una diversa istanza- veicolata in forma incidentale, in guisa da surrettiziamente estendere l’odierno thema decidendum .
1.4. Con sentenza n. 5930 del 13 agosto 2025 questo TAR accoglieva ambedue i ricorsi, per l’effetto ordinando al Comune di Anacapri:
- di dispiegare la propria potestas di vigilanza edilizia al fine di verificare la rispondenza alle prescrizioni urbanistiche, edilizie e paesaggistiche vigenti nel Comune di Anacapri: i) dello specifico appartamento su cui accampano diritti le parti ricorrente, in relazione alle difformità e alle irregolarità siccome emerse all’esito del contenzioso civile in essere inter partes , ed oggetto della istanza presentata dal ricorrente principale in data 24 luglio 2024; ii) dell’intero complesso condominiale sito in Anacapri, alla via Orlandi 98, al fine di acclarare la esistenza, o meno, delle asserite illegittimità denunziate dal ricorrente incidentale con la istanza del 17 settembre 2024; si verte, giustappunto, nella ipotesi paradigmatica contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a., a mente del quale la pronuncia giudiziale non impinge sulla “ sostanziale fondatezza ” della pretesa delle parti ricorrenti, essendo demandata alla Amministrazione la effettuazione dei necessari “ adempimenti istruttori ” prodromici alla eventuale formazione della voluntas provvedimentale repressiva e/o sanzionatoria degli abusi che dovessero essere acclarati in loco ;
- di emanare un provvedimento espresso e motivato, quale che ne sia il segno , idoneo a dare formale riscontro ad entrambe le istanze dei due ricorrenti, entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
1.5. Il Comune di Anacapri, con provvedimento del 3 dicembre 2025, in esecuzione del dettato giudiziale di questo TAR:
- confermava gli abusi afferenti al singolo appartamento che ne occupa, già stigmatizzati con la ingiunzione a demolire del 4 luglio 2025;
- accertava la inesistenza degli abusi segnalati dal sig. GI CH, e relativi all’intero complesso immobiliare ove è collocato l’appartamento, rimarcando che il “ mutamento di destinazione d’uso e il frazionamento realizzati sul fabbricato risultano legittimamente autorizzati e regolari sotto il profilo urbanistico-edilizio ”.
Successivamente, in data 22 dicembre 2025 il sig. GI CH depositava una “istanza di riesame – motivo aggiunto ”, con la quale sostanzialmente censurava il provvedimento emanato dal Comune, tentando di scardinarne, ovvero incrinarne, i presupposti di fatto e di diritto.
1.6. Resisteva, ancora, il sig. SE IR CH, rilevando la inammissibilità sotto plurimi profili e, in ogni caso, la infondatezza della ridetta “ istanza di riesame – motivo aggiunto ” e la causa, alfine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza camerale del 4 marzo 2026, tenutasi da remoto.
2. La domanda veicolata con l’atto depositato dal sig. GI CH in data 22 dicembre 2025 è inammissibile.
2.1. E, invero, trattasi di domanda:
- volta a caducare un provvedimento amministrativo adottato dal Comune di Anacapri;
- che avrebbe, indi, dovuto essere tempestivamente notificata ad esso Comune, oltre che al controinteressato.
La mancata notificazione, indi, dell’atto che ne occupa depone in nuce per la sua inammissibilità, assorbita ogni altra questione, di rito e di merito, pure prospettata dalla controparte costituita.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’atto, come in epigrafe proposto dal sig. GI CH, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
NO DE, Presidente
OC VA, Primo Referendario, Estensore
AR Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC VA | NO DE |
IL SEGRETARIO