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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 30/09/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
RG 462/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 30 settembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 462/2024 R.G.L.
TRA
(c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Parte_1
Plescia, in forza di procura in calce al ricorso del 21.8.2025, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Termoli alla via Martiri della Resistenza n. 34.
PARTE RICORRENTE
E
- C.F. P.IVA 1 Controparte_1 P. IVA P.IVA 2 in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato "
e difeso dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313 per notar Persona 1 di Fiumicino, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso,
alla Via Zurlo, n°11.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445bis co. 6 c.p.c., avverso la valutazione peritale effettuata dal CTU dr. Per 2 nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Tale giudizio, infatti, si era concluso con la modifica della valutazione effettuata dalla Commissione Medica ASReM distretto di Larino, che aveva riconosciuto il sig. Pt 1 come invalido nella misura del 67%, portandola alla percentuale del
70% senza diritto ad alcun beneficio economico. Il ricorrente proponeva, dunque, formale contestazione a tali risultanze peritali, introducendo il presente giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di invalidità civile nella misura non inferiore al 74% con concessione dell'assegno mensile.
CP Si costituiva in giudizio l' che resisteva nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
La domanda non merita accoglimento.
Non sono stati, infatti, evidenziati, né provati nel ricorso elementi tali da indurre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Al contrario, il ricorrente si è limitato a ribadire le ragioni già avanzate dal proprio consulente di parte in sede di osservazioni durante il procedimento di ATPO in ordine all'asserita sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di un'invalidità superiore a quella decretata dal CTU, stabilita al 70%, mediante il suggerimento dell'uso di un metodo di calcolo differente. In realtà risulta che l'ausiliario del Giudice nella sua valutazione ha considerato una pluralità di fattori ma, in primis, l'esito della visita effettuata, di cui i certificati medici rappresentano esclusivamente dei componenti. Le disposizioni normative sono chiare: "In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni, il danno globale non è valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1." (art. 4 D.Lgs. 509/88); nella fattispecie il
CTU ha dichiarato di aver tenuto conto della incidenza reale delle patologie sulla validità complessiva del soggetto, usando il criterio riduzionistico richiamato dalla legge ma sulla base del primario esame del periziato (cfr. Cass. Sez. Lav. 14596/2025).
Ne consegue il rigetto del ricorso. Stante la dichiarazione resa da parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non si provvede sulle spese.
PQM
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Larino, 30 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dr.ssa Silvia Cucchiella)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 30 settembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 462/2024 R.G.L.
TRA
(c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Parte_1
Plescia, in forza di procura in calce al ricorso del 21.8.2025, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Termoli alla via Martiri della Resistenza n. 34.
PARTE RICORRENTE
E
- C.F. P.IVA 1 Controparte_1 P. IVA P.IVA 2 in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato "
e difeso dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313 per notar Persona 1 di Fiumicino, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso,
alla Via Zurlo, n°11.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445bis co. 6 c.p.c., avverso la valutazione peritale effettuata dal CTU dr. Per 2 nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Tale giudizio, infatti, si era concluso con la modifica della valutazione effettuata dalla Commissione Medica ASReM distretto di Larino, che aveva riconosciuto il sig. Pt 1 come invalido nella misura del 67%, portandola alla percentuale del
70% senza diritto ad alcun beneficio economico. Il ricorrente proponeva, dunque, formale contestazione a tali risultanze peritali, introducendo il presente giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di invalidità civile nella misura non inferiore al 74% con concessione dell'assegno mensile.
CP Si costituiva in giudizio l' che resisteva nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
La domanda non merita accoglimento.
Non sono stati, infatti, evidenziati, né provati nel ricorso elementi tali da indurre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Al contrario, il ricorrente si è limitato a ribadire le ragioni già avanzate dal proprio consulente di parte in sede di osservazioni durante il procedimento di ATPO in ordine all'asserita sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di un'invalidità superiore a quella decretata dal CTU, stabilita al 70%, mediante il suggerimento dell'uso di un metodo di calcolo differente. In realtà risulta che l'ausiliario del Giudice nella sua valutazione ha considerato una pluralità di fattori ma, in primis, l'esito della visita effettuata, di cui i certificati medici rappresentano esclusivamente dei componenti. Le disposizioni normative sono chiare: "In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni, il danno globale non è valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1." (art. 4 D.Lgs. 509/88); nella fattispecie il
CTU ha dichiarato di aver tenuto conto della incidenza reale delle patologie sulla validità complessiva del soggetto, usando il criterio riduzionistico richiamato dalla legge ma sulla base del primario esame del periziato (cfr. Cass. Sez. Lav. 14596/2025).
Ne consegue il rigetto del ricorso. Stante la dichiarazione resa da parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non si provvede sulle spese.
PQM
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Larino, 30 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dr.ssa Silvia Cucchiella)