TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14602 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27640/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 26 settembre 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27640/2025 del Ruolo Generale e promossa da nato il [...] in [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio dell'avv. Nicola Parisio
(C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti;
C.F._2
- ricorrente -
nei confronti di e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato;
- resistente -
Oggetto: rinnovo permesso di soggiorno;
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Con la presente azione si duole dell'inerzia del , e con Parte_1 Controparte_1
esso della di Roma, consistita nella mancata adozione di un provvedimento CP_2
conclusivo del procedimento amministrativo di rinnovo del permesso di soggiorno, iniziato su istanza di parte nel 2022. Premette il ricorrente di essere di cittadinanza gambiana e di essere già titolare di un permesso di soggiorno rilasciato in data 20.07.2020; di aver fatto richiesta di rinnovo del predetto permesso nel 2022; di essere stato convocato dalla Questura di Roma per il rilascio del permesso di soggiorno l'08.09.2023, il 23.08.2024 e, infine, il 21.03.2025; di non aver mai ricevuto tale permesso a causa della mancata comunicazione del parere da parte della competente Commissione Territoriale;
di lavorare dal 2021 presso la società
“217 Tirso 107 S.R.L.” con la qualifica di operaio e attualmente con contratto a tempo indeterminato.
Si sono costituiti il e la Questura di Roma chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricordo.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di Roma un Controparte_1
organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittima inerzia in ordine al rinnovo di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1° settembre 2011 n. 150.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_1 Per_2
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_3 CP_3
AM c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_4
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_1 Tes_1
( c. AG [GC], § 110; UL c. RO [GC], § 71; IC e Testimone_2
MI c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan Markkinaporssi Oy e Satamedia
Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente ha dato prova di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. Infatti, non solo era già titolare Parte_1
di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato in data 20.07.2020, ma ha dimostrato che i presupposti del riconoscimento del diritto alla protezione speciale non sono venuti meno con il passare del tempo. Infatti, come risulta da documentazione versata in atti, il richiedente ha lavorato con continuità presso la società “217 Tirso 107”
S.R.L. e attualmente risulta titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. buste paga relative ai mesi di dicembre 2021, maggio e luglio 2023, maggio e giugno 2025).
Sul piano fiscale, il richiedente ha depositato CU del 2024 e del 2025.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32, comma 3, d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si fonda prevalentemente su documentazione sopravvenuta in corso di causa, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma, 26/09/2025 La Presidente Dott.ssa Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 26 settembre 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27640/2025 del Ruolo Generale e promossa da nato il [...] in [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio dell'avv. Nicola Parisio
(C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti;
C.F._2
- ricorrente -
nei confronti di e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato;
- resistente -
Oggetto: rinnovo permesso di soggiorno;
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Con la presente azione si duole dell'inerzia del , e con Parte_1 Controparte_1
esso della di Roma, consistita nella mancata adozione di un provvedimento CP_2
conclusivo del procedimento amministrativo di rinnovo del permesso di soggiorno, iniziato su istanza di parte nel 2022. Premette il ricorrente di essere di cittadinanza gambiana e di essere già titolare di un permesso di soggiorno rilasciato in data 20.07.2020; di aver fatto richiesta di rinnovo del predetto permesso nel 2022; di essere stato convocato dalla Questura di Roma per il rilascio del permesso di soggiorno l'08.09.2023, il 23.08.2024 e, infine, il 21.03.2025; di non aver mai ricevuto tale permesso a causa della mancata comunicazione del parere da parte della competente Commissione Territoriale;
di lavorare dal 2021 presso la società
“217 Tirso 107 S.R.L.” con la qualifica di operaio e attualmente con contratto a tempo indeterminato.
Si sono costituiti il e la Questura di Roma chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricordo.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di Roma un Controparte_1
organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittima inerzia in ordine al rinnovo di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1° settembre 2011 n. 150.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_1 Per_2
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_3 CP_3
AM c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_4
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_1 Tes_1
( c. AG [GC], § 110; UL c. RO [GC], § 71; IC e Testimone_2
MI c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan Markkinaporssi Oy e Satamedia
Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente ha dato prova di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. Infatti, non solo era già titolare Parte_1
di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato in data 20.07.2020, ma ha dimostrato che i presupposti del riconoscimento del diritto alla protezione speciale non sono venuti meno con il passare del tempo. Infatti, come risulta da documentazione versata in atti, il richiedente ha lavorato con continuità presso la società “217 Tirso 107”
S.R.L. e attualmente risulta titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. buste paga relative ai mesi di dicembre 2021, maggio e luglio 2023, maggio e giugno 2025).
Sul piano fiscale, il richiedente ha depositato CU del 2024 e del 2025.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32, comma 3, d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si fonda prevalentemente su documentazione sopravvenuta in corso di causa, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma, 26/09/2025 La Presidente Dott.ssa Luciana Sangiovanni