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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/10/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1444 dell'anno 2024, pendente TRA Parte_1
: AVV. ANDREA TURELLI, AVV. MATTEO PENNATI
[...]
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: AVV. RICCARDO BENASSI
- PARTE RESISTENTE -
avente a oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: Nel merito: per i motivi sopra specificati, condannare Controparte_1
c.f./p.i. con sede in Roma Via Po n. 20, in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma complessiva di euro 12.425,44, oltre rivalutazione ed interessi ed oltre le spese di procedura, oltre IVA e CAP di legge. Con vittoria delle spese di lite”.
➢ Parte resistente:
“In tesi: Respingere la domanda così come formulata in accoglimento della eccezione di inammissibilità della CP_ stessa per essere maturato, tra e la Sig.ra il Giudicato della sentenza n. 539/20 del Parte_1
Tribunale di Lucca, non impugnata in sede di appello avverso in assenza di domanda Controparte_1
1 nel gravame per la sua modifica nei confronti di né dall'allora appellante (qui attrice) né Controparte_1 CP_ dall'appellata (assicurata di ) a cui è stata rigettata la richiesta di I° grado. In ipotesi (denegata) respingere la domanda di applicare le rivalutazioni sull'importo rivendicato trattandosi di credito di valuta accertato, limitando anche la decorrenza degli interessi legali dalla radicazione del presente giudizio. In ulteriore ipotesi che il Giudice riduca l'importo della eventuale somma da restituire (ancorchè la riduzione non sia oggetto di domanda) in base alla percentuale di responsabilità attribuita alla Sig.ra Parte_1 dalla Corte di Appello in sede di impugnazione (20% di concorsualità) limitare, tale importo ridotto solo rispetto alle spese di causa liquidate a carico della Sig.ra nella sentenza 539/20 del Tribunale Parte_1 di Lucca, dato che le somme pagate, oltre l'importo liquidato in tale sentenza, sono dovute all'inadempienza di pagamento della stessa Sig.ra Parte_1
In ogni caso: ove accolta la tesi liquidare a carico dell'attrice le spese di questo giudizio (legali e rimborsi); in caso di accoglimento delle conclusioni dell'ipotesi formulata, compensarle integralmente”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c. Parte_2
ha convenuto in giudizio per sentirla condannare alla
[...] Controparte_1
restituzione della somma di euro 12.425,44, pari all'importo delle spese legali versate in esecuzione della sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca n.
539/2020, pronunciata il 17.6.2020 a definizione della causa iscritta al r.g. n.
2759/2017, con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta dall'odierna attrice nei confronti di Parte_3
liquidando in favore della terza chiamata ad istanza della convenuta, rimasta
[...]
assorbita la domanda di garanzia, le spese di lite nella misura di euro 7.795,00, oltre accessori di legge. A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che la Corte
d'Appello di Firenze aveva accolto l'impugnazione dalla stessa proposta, per quanto qui interessa riformando integralmente il capo della sentenza di primo grado che l'aveva condannata al pagamento delle spese di lite, precipuamente eliminando espressamente il capo di condanna dell'attrice al pagamento delle spese in favore della terza chiamata.
2 §1.1 – Per resistere alla domanda e chiederne il rigetto si è costituita
[...]
deducendo che alcuna impugnazione era stata proposta da Controparte_1
con riguardo al capo condannatorio delle spese di lite in favore della Parte_2
terza chiamata – che conseguentemente aveva acquistato l'autorità della cosa giudicata – e neppure la convenuta, in appello, aveva riproposto la domanda di garanzia;
che quindi il pagamento era stato reiteratamente richiesto dall'odierna convenuta alla parte soccombente, in ragione dell'omessa impugnazione della sentenza sul capo riguardante il governo delle spese di lite;
che a ben leggere la sentenza della corte territoriale, questa recava soltanto la condanna al pagamento delle spese di primo grado nella misura di 4/5, con compensazione di 1/5 e, per di più, la condanna era impartita nei soli confronti di con la conseguenza Parte_3
che la richiesta di restituzione, a tutto concedere alla domanda attorea, avrebbe dovuto essere contenuta nei limiti dell'80% di quanto liquidato dal Tribunale di
Lucca; che non era dovuta alcuna rivalutazione monetaria in ordine al credito restitutorio vantato.
§1.2 – La causa è stata spedita in decisione sulla base dei documenti prodotti e, all'udienza del 24.10.2025, precisate le conclusioni e svolta la discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – La domanda è fondata.
§3. – L'insorgenza dell'obbligo di restituzione dell'importo pagato a titolo di rimborso delle spese di lite, liquidate in una sentenza di primo grado riformata nel successivo grado di impugnazione anche in ordine al capo accessorio degli oneri del giudizio, è diretta emanazione dell'esplicita statuizione che ha espressamente eliminato i capi condannatori consequenziali riguardanti la ripartizione di detti oneri, con il che il pagamento effettuato per compulsum dall'odierna attrice è divenuto privo di titolo, configurando un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in quanto tale suscettibile di azione di ripetizione.
Non è qui il caso di indulgere sul se, con l'impugnazione proposta avverso il capo di rigetto della domanda principale proposta in primo grado contro la
3 convenuta, sia stata devoluta alla cognizione del giudice di appello anche la legittimità del capo condannatorio al pagamento delle spese di lite in favore della garante terza chiamata, nei confronti della quale la domanda di garanzia proposta dalla convenuta era rimasta assorbita dalla soccombenza in ordine al rapporto principale tra creditrice e debitrice (convenuta) garantita. Quel che rileva è che, a prescindere dal se si sia formato o meno sul punto un giudicato interno, la Corte territoriale si è comunque pronunciata al riguardo, eliminando espressamente il capo condannatorio per le spese in favore di sicché un'eventuale Controparte_1
violazione del giudicato interno si sarebbe convertita, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 161, 1° comma, c.p.c., in motivo di ricorso per cassazione a norma dell'art. 360, n. 4), c.p.c.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, peraltro proposto dalla sola è stato rigettato con ordinanza n. 32548/2024. Parte_3
Per inciso, sia poi consentito aggiungere che è del tutto ininfluente che la compensazione delle spese di lite sia stata disposta per 1/5 con riguardo al giudizio di primo grado: in primo luogo, essa attiene esclusivamente al rapporto tra attrice e convenuta nel giudizio di primo grado;
in secondo luogo, la compensazione parziale segna la misura dell'irripetibilità delle spese del giudizio di primo grado di nei confronti di senza nulla togliere al fatto che le Parte_2 Parte_3
spese pagate dall'appellante vittoriosa in base a sentenza di primo grado riformata integrano un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., trattandosi di somma comunque non dovuta.
In conclusione, va condannata a restituire ad Controparte_1
la somma di euro 12.425,44 con gli interessi al saggio legale di cui Parte_2
all'art. 1284, 1° comma, c.c. dal giorno successivo alla data della richiesta di pagamento del 16.1.2024 sino al soddisfo, atteso che la “domanda” contenuta nell'art. 2033 c..c, ai fini della decorrenza degli interessi sulla somma versata, non è circoscritta alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi i requisiti per la costituzione in mora (Cass., sez. un., n. 15895 del 2019).
4 §4. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, applicando gli importi minimi dei parametri, raccordati al valore di causa, onde tener conto della semplicità delle questioni affrontate.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a restituire Controparte_1
ad la somma di euro 12.425,44, con gli interessi legali dal 17.1.2024 Parte_2
sino al saldo.
- Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
5
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1444 dell'anno 2024, pendente TRA Parte_1
: AVV. ANDREA TURELLI, AVV. MATTEO PENNATI
[...]
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: AVV. RICCARDO BENASSI
- PARTE RESISTENTE -
avente a oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: Nel merito: per i motivi sopra specificati, condannare Controparte_1
c.f./p.i. con sede in Roma Via Po n. 20, in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma complessiva di euro 12.425,44, oltre rivalutazione ed interessi ed oltre le spese di procedura, oltre IVA e CAP di legge. Con vittoria delle spese di lite”.
➢ Parte resistente:
“In tesi: Respingere la domanda così come formulata in accoglimento della eccezione di inammissibilità della CP_ stessa per essere maturato, tra e la Sig.ra il Giudicato della sentenza n. 539/20 del Parte_1
Tribunale di Lucca, non impugnata in sede di appello avverso in assenza di domanda Controparte_1
1 nel gravame per la sua modifica nei confronti di né dall'allora appellante (qui attrice) né Controparte_1 CP_ dall'appellata (assicurata di ) a cui è stata rigettata la richiesta di I° grado. In ipotesi (denegata) respingere la domanda di applicare le rivalutazioni sull'importo rivendicato trattandosi di credito di valuta accertato, limitando anche la decorrenza degli interessi legali dalla radicazione del presente giudizio. In ulteriore ipotesi che il Giudice riduca l'importo della eventuale somma da restituire (ancorchè la riduzione non sia oggetto di domanda) in base alla percentuale di responsabilità attribuita alla Sig.ra Parte_1 dalla Corte di Appello in sede di impugnazione (20% di concorsualità) limitare, tale importo ridotto solo rispetto alle spese di causa liquidate a carico della Sig.ra nella sentenza 539/20 del Tribunale Parte_1 di Lucca, dato che le somme pagate, oltre l'importo liquidato in tale sentenza, sono dovute all'inadempienza di pagamento della stessa Sig.ra Parte_1
In ogni caso: ove accolta la tesi liquidare a carico dell'attrice le spese di questo giudizio (legali e rimborsi); in caso di accoglimento delle conclusioni dell'ipotesi formulata, compensarle integralmente”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c. Parte_2
ha convenuto in giudizio per sentirla condannare alla
[...] Controparte_1
restituzione della somma di euro 12.425,44, pari all'importo delle spese legali versate in esecuzione della sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca n.
539/2020, pronunciata il 17.6.2020 a definizione della causa iscritta al r.g. n.
2759/2017, con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta dall'odierna attrice nei confronti di Parte_3
liquidando in favore della terza chiamata ad istanza della convenuta, rimasta
[...]
assorbita la domanda di garanzia, le spese di lite nella misura di euro 7.795,00, oltre accessori di legge. A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che la Corte
d'Appello di Firenze aveva accolto l'impugnazione dalla stessa proposta, per quanto qui interessa riformando integralmente il capo della sentenza di primo grado che l'aveva condannata al pagamento delle spese di lite, precipuamente eliminando espressamente il capo di condanna dell'attrice al pagamento delle spese in favore della terza chiamata.
2 §1.1 – Per resistere alla domanda e chiederne il rigetto si è costituita
[...]
deducendo che alcuna impugnazione era stata proposta da Controparte_1
con riguardo al capo condannatorio delle spese di lite in favore della Parte_2
terza chiamata – che conseguentemente aveva acquistato l'autorità della cosa giudicata – e neppure la convenuta, in appello, aveva riproposto la domanda di garanzia;
che quindi il pagamento era stato reiteratamente richiesto dall'odierna convenuta alla parte soccombente, in ragione dell'omessa impugnazione della sentenza sul capo riguardante il governo delle spese di lite;
che a ben leggere la sentenza della corte territoriale, questa recava soltanto la condanna al pagamento delle spese di primo grado nella misura di 4/5, con compensazione di 1/5 e, per di più, la condanna era impartita nei soli confronti di con la conseguenza Parte_3
che la richiesta di restituzione, a tutto concedere alla domanda attorea, avrebbe dovuto essere contenuta nei limiti dell'80% di quanto liquidato dal Tribunale di
Lucca; che non era dovuta alcuna rivalutazione monetaria in ordine al credito restitutorio vantato.
§1.2 – La causa è stata spedita in decisione sulla base dei documenti prodotti e, all'udienza del 24.10.2025, precisate le conclusioni e svolta la discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – La domanda è fondata.
§3. – L'insorgenza dell'obbligo di restituzione dell'importo pagato a titolo di rimborso delle spese di lite, liquidate in una sentenza di primo grado riformata nel successivo grado di impugnazione anche in ordine al capo accessorio degli oneri del giudizio, è diretta emanazione dell'esplicita statuizione che ha espressamente eliminato i capi condannatori consequenziali riguardanti la ripartizione di detti oneri, con il che il pagamento effettuato per compulsum dall'odierna attrice è divenuto privo di titolo, configurando un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in quanto tale suscettibile di azione di ripetizione.
Non è qui il caso di indulgere sul se, con l'impugnazione proposta avverso il capo di rigetto della domanda principale proposta in primo grado contro la
3 convenuta, sia stata devoluta alla cognizione del giudice di appello anche la legittimità del capo condannatorio al pagamento delle spese di lite in favore della garante terza chiamata, nei confronti della quale la domanda di garanzia proposta dalla convenuta era rimasta assorbita dalla soccombenza in ordine al rapporto principale tra creditrice e debitrice (convenuta) garantita. Quel che rileva è che, a prescindere dal se si sia formato o meno sul punto un giudicato interno, la Corte territoriale si è comunque pronunciata al riguardo, eliminando espressamente il capo condannatorio per le spese in favore di sicché un'eventuale Controparte_1
violazione del giudicato interno si sarebbe convertita, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 161, 1° comma, c.p.c., in motivo di ricorso per cassazione a norma dell'art. 360, n. 4), c.p.c.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, peraltro proposto dalla sola è stato rigettato con ordinanza n. 32548/2024. Parte_3
Per inciso, sia poi consentito aggiungere che è del tutto ininfluente che la compensazione delle spese di lite sia stata disposta per 1/5 con riguardo al giudizio di primo grado: in primo luogo, essa attiene esclusivamente al rapporto tra attrice e convenuta nel giudizio di primo grado;
in secondo luogo, la compensazione parziale segna la misura dell'irripetibilità delle spese del giudizio di primo grado di nei confronti di senza nulla togliere al fatto che le Parte_2 Parte_3
spese pagate dall'appellante vittoriosa in base a sentenza di primo grado riformata integrano un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., trattandosi di somma comunque non dovuta.
In conclusione, va condannata a restituire ad Controparte_1
la somma di euro 12.425,44 con gli interessi al saggio legale di cui Parte_2
all'art. 1284, 1° comma, c.c. dal giorno successivo alla data della richiesta di pagamento del 16.1.2024 sino al soddisfo, atteso che la “domanda” contenuta nell'art. 2033 c..c, ai fini della decorrenza degli interessi sulla somma versata, non è circoscritta alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi i requisiti per la costituzione in mora (Cass., sez. un., n. 15895 del 2019).
4 §4. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, applicando gli importi minimi dei parametri, raccordati al valore di causa, onde tener conto della semplicità delle questioni affrontate.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a restituire Controparte_1
ad la somma di euro 12.425,44, con gli interessi legali dal 17.1.2024 Parte_2
sino al saldo.
- Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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