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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/11/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 838/2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 09/10/2025, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 838 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PASQUETTI GUIDO, con domicilio eletto VIA GIOVANNI DUPRE' 46 - FIRENZE
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. BURGELLO FRANCESCO, con domicilio eletto in VIA MANNELLI 113 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: Lavoro pubblico – personale docente- art. 9, comma 23, d.l. n. 78/2010 - Conclusioni - COME IN ATTI.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 06/03/2025 , premesso di Parte_1 Con lavorare alle dipendenze del in qualità di docente e di essere stata immessa in ruolo nel 2005 con decorrenza giuridica ed economica con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2005, ha lamentato che, erroneamente, l'Amministrazione scolastica resistente non avrebbe computato l'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ai fini delle progressioni della carriera, circostanza che comporterebbe un rallentamento di anno di ogni progressione. Ha chiesto, dunque, la ricostruzione della carriera in maniera corretta, con condanna al pagamento delle eventuali differenze retributive. Con Si è ritualmente costituito in giudizio il , deducendo la correttezza del proprio operato, sul presupposto che l'art. 9 co. 23 del D.L. 78/2010 avrebbe previsto il blocco delle posizioni stipendiali. Sotto tale profilo, i decreti di ricostruzione della carriera, laddove non riconoscono l'utilità del 2013 e ne congelano l'utilità, spiegano i loro effetti esclusivamente sugli effetti economici della progressione (ossia su quella progressione che consente il raggiungimento di una fascia stipendiale più elevata corrispondente ad uno stipendio annuo maggiore).
Rimangono, invece, pienamente riconosciuti gli effetti esclusivamente giuridici dell'anno 2013 che risulta pienamente conteggiato nell'anzianità “puramente” giuridica del dipendente dal punto di vista previdenziale (ad esempio per la maturazione degli anni utili al raggiungimento dei requisiti pensionistici).
All'udienza di discussione parte ricorrente veniva invitata a precisare le conclusioni così come rassegnate nelle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.:
Voglia la giustizia adita, contrariis reiectis, così giudicare:
RITENUTO che la contrattazione collettiva nazionale prevede, per i docenti, un meccanismo di avanzamento per fasce stipendiali tale che, dopo i primi nove anni di servizio, sono previsti due aumenti stipendiali ogni 6 anni (fascia 15 e fascia 21) e due aumenti stipendiali ogni 7 anni (fascia 28 e fascia 35);
ACCERTATO che la ricorrente, immessa in ruolo il 01/09/2005 aveva maturato un'anzianità di servizio di anni 5 mesi 11 e giorni 20, maturò 6 anni di servizio il 12/09/2005;ACCERTATO che la ricorrente è stata confermata in ruolo il 31/08/2006;
ACCERTATO che il 12/09/2008 la ricorrente maturò 9 anni di servizio e aveva diritto ad essere inserita nella Fascia stipendiale 9 sino al 31/08/2014;
ACCERTATO che dal cedolino stipendiale di Ottobre 2014 si evince che la ricorrente era ancora collocata nella Fascia Stipendiale 9 sino al 31/08/2015;
ACCERTATO che il 12/09/2014 la ricorrente aveva maturato 15 anni di servizio e aveva diritto ad essere inserita nella Fascia Stipendiale 15 dal 01/09/2014 sino al 31/08/2020;
ACCERTATO che i cedolini stipendiali di Settembre e Ottobre 2015 collocano la ricorrente nella Fascia stipendiale 15 sino al 31/08/2021;
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ACCERTATO che il 12/09/2020 la ricorrente aveva maturato 21 anni di servizio e aveva diritto ad essere inserita nella Fascia Stipendiale 21 dal 01/09/2020 sino al 31/08/2027; ACCERTATO che i cedolini stipendiali di Settembre e Ottobre 2021 collocano la ricorrente nella Fascia Stipendiale 21 sino al 31/08/2028; ACCERTATO, pertanto, che la ricorrente, successivamente alla sua immissione in ruolo (12/09/2005), si è vista annullare l'anzianità di servizio maturata nel 2013, sia ai fini giuridici sia economici, per effetto dell'interpretazione che il convenuto
[...]
dà all'art.923 D.L. 78/2010, come prorogato dall'art.1, co.1 Controparte_2 let.b, DPR n.122/2013 e ciò in violazione dell'art.1 del D.L. n.3 del 23 gennaio 2014 che impone di considerare utile il 2013 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, senza retrocessione a fasce stipendiali inferiori rispetto a quelle previste dalla CCNL;
RITENUTO anche che il dato letterale dell'art.923 D.L. 78/2010, con riferimento agli anni allora interessati dal blocco degli aumenti stipendiali dichiara che gli stessi «non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti», limitando le conseguenze giuridiche ed economiche del blocco degli aumenti stipendiali maturati nel 2013, quale misura eccezionale e temporanea volta al contenimento della spesa pubblica, alla vigenza di tali disposizioni contrattuali;
RITENUTO che
il principio di diritto formulato in Cassazione n.13618/2025 si applica, come espressamente dichiarato da tale sentenza, solo nei casi in cui è chiesto il riconoscimento dell'anzianità relativa all'anno 2013 maturata in epoca antecedente all'immissione in ruolo, poiché i docenti in preruolo non sono soggetti all'art.1 del D.L. n.3 del 23 gennaio 2014;
RITENUTO che
le successive disposizioni contrattuali previste nel CCNL scuola del 19/04/2018 e nel CCNL scuola del 6/12/2022 mantengono il previgente meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, talché, dopo i primi nove anni di servizio (comprensivo del 2013 ex art.1 D.L. n.3/2014, sono previsti due aumenti stipendiali ogni 6 anni (Fascia 15 e Fascia 21) e due aumenti stipendiali ogni 7 anni (Fascia 28 e Fascia 35);
1) DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico dell'anno di servizio 2013 ai fini della sua successiva progressione di carriera di docente;
2) CONDANNARE il , previa disapplicazione Controparte_2 del Decreto di ricostruzione della carriera n.4607 del 10/07/2007 (all.2), a effettuare una nuova ricostruzione della carriera della ricorrente, dell'anno 2013 sia ai fini giuridici, sia ai fini della maturazione delle successive fasce stipendiali;
3) CONDANNARE il al pagamento in favore Controparte_2 della ricorrente delle non prescritte differenze stipendiali, tenuto conto della prescrizione quinquennale decorrente dall'atto interruttivo della stessa, cioè la diffida comunicata a mezzo PEC il 28/11/2024 (all.
8 - Ricevuta di accettazione PEC Ricevuta di consegna PEC), comprensive di ogni emolumento (compresi gli emolumenti accessori e quelli connessi alle suddette differenze retributive, inclusi il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e la Retribuzione Professionale Docenti -RPD), non corrisposte alle scadenze previste dalla vigente contrattazione collettiva (CCNL scuola del 6/12/2022) e in particolare quelle derivanti dall'omesso inserimento della stessa nella
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IV Fascia stipendiale 21, al compimento del suo 21° anno di servizio, a far data dal 01/09/2020 sino al 31/08/2021, da liquidarsi in eventuale separato giudizio;
4) CONDANNARE il ad effettuare la relativa Controparte_2 regolarizzazione contributiva e assicurativa. IN VIA SUBORDINATA limitare l'accoglimento della domanda al punto 1 e 2 delle conclusioni limitatamente al riconoscimento dell'anno 2013 ai soli effetti giuridici. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Iva e CAP come per legge.
2. - Le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento, alla luce della pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 13618/2025) che ha negato il diritto al computo dell'anno 2013 per la progressione stipendiale per le ragioni evidenziate nella parte motiva che si ritengono di condividere non essendovi ragioni plausibili per sostenere la tesi attorea in relazione a quanto oggetto di domanda.
La Corte di legittimità, intervenendo proprio sulla sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva accolto l'appello di una docente avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del volta ad ottener: il riconoscimento a fini giuridici Controparte_2 dell'anzianità maturata nell'anno 2013 – ha parzialmente mutato indirizzo.
Il Giudice di appello aveva ritenuto, in sintesi, che l'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, nel prevedere che il servizio prestato negli anni compresi fra il 2010 ed il 2013 non potesse essere utile a fini economici, avesse impedito nel periodo in parola l'aumento del trattamento retributivo ma, salvaguardando gli effetti giuridici dell'anzianità, non aveva precluso la possibilità di far valere l'anzianità medesima anche ai fini della inclusione nelle fasce stipendiali, una volta venuto meno il blocco delle retribuzioni.
Ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità costituzionale, avevano fatto leva sul carattere temporaneo ed eccezionale delle misure adottate dal legislatore per ristabilire l'equilibrio dei conti pubblici e ha rilevato che l'interpretazione sollecitata dal
, fatta propria dal Tribunale, finiva per trasformare la misura da temporanea a CP_2 permanente e per incidere sull'intera carriera del personale della scuola, ritardandone lo sviluppo anche a distanza di anni dal periodo in considerazione.
Nel cassare la suddetta pronuncia il Supremo Collegio, partendo dall'inquadramento normativo della fattispecie ha così motivato: < misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle ___________________________________________________________________ 4
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classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». L'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che «Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 ».
2.3. È dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco».
Viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a CP_2 fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”. A queste conclusioni perviene il giudice di legittimità,
“muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone
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alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area)
o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
2.5. In tal senso, si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione
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economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.»(Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non ravvisa, pertanto, la Cassazione “i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata” con la importante precisazione di principio che segue:
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.>> ( Cass. 13618/2025).
In conclusione e in sintesi, la S.C. ha evidenziato i seguenti aspetti decisivi: - il d.l. n. 78/2010 (art. 9, commi 21 e 23), prorogato dal d.P.R. n. 122/2013, ha previsto il blocco degli incrementi economici per il personale della scuola negli anni 2010-2013;
- per il 2013, la norma stabilisce che tale annualità non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, salvo interventi successivi della contrattazione collettiva;
- la “sterilizzazione” tuttavia riguarda solo gli effetti economici (fasce stipendiali), mentre gli effetti giuridici dell'anzianità restano validi per altri istituti (mobilità, concorsi, ecc.), mentre il recupero delle annualità bloccate è possibile solo tramite CCNL e previo reperimento delle risorse ( ad oggi, il recupero è stato disposto solo per il 2011 e il 2012, non per il 2013). ___________________________________________________________________ 7
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In questo modo, chiarisce la Corte di legittimità, il legislatore ha voluto garantire risparmio di spesa, impedendo il recupero automatico degli scatti nelle annualità successive. La “non utilità” economica si proietta nel tempo, ma resta una misura temporanea ed eccezionale, limitata alle annualità interessate.
In definitiva, l'anno 2013 concorre alla anzianità giuridica complessiva, ma non può essere considerato per l'inserimento nelle fasce stipendiali finché non intervenga la contrattazione collettiva.
Alla luce della soluzione interpretativa offerta dalla Cassazione cit. ( che in parte supera la precedente pronuncia Cass. n. 16133/2024 in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il CP_2 pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto), la domanda relativa al preteso riconoscimento ai fini economici dell'anno 2013 deve essere disattesa.
3. - La domanda appare tuttavia improponibile anche sotto l'altro profilo riguardante il riconoscimento della predetta anzianità maturata ai soli effetti giuridici, per difetto di interesse ad agire con ciò richiamandosi plurimi pronunciamenti di questo Tribunale da richiamarsi ex art. 118 dip. att. c.p.c.. ( v. da ultimo Trib. Firenze sentenze n. 1179/2025 e 1187/2025)
3.1. - Pur dovendo considerare quanto espresso nel capo 2.6 dalla Suprema Corte nella sentenza sopra riportata (secondo cui “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico,”) si osserva che- nel caso di specie- parte ricorrente non ha documentato alcun interesse, ex art. 100 cpc, all'ottenimento della richiesta pronuncia di accertamento.
3.2. - Nel corpo del ricorso, così come nelle conclusioni non vi è alcun riferimento ad una utilità che alla parte potrebbe derivare dall'accertamento in questione, tanto più che il , nel costituirsi, non ha contestato in alcun modo il diritto della CP_2 ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio, comprendente l'anno 2013, ai soli fini giuridici, di fatto già riconosciuta dall'amministrazione; laddove, “il decreto di perché neutra ed estranea alle sue finalità, dell'anzianità utile ai soli fini giuridici la cui operatività risulta preservata dalle norme di rango primario già citate (art. 9, c. 21, ultimo cpv, D.L. n. 78/10) ed in ossequio all'interpretazione offerta della Corte di Cassazione”.
3.3. - Al contrario, il ricorso e le conclusioni risultano incentrate sul danno patrimoniale collegato al mancato riconoscimento degli effetti economico stipendiali rivendicati in giudizio.
3.4. - In altre parole, il riconoscimento ai fini “giuridici” dell'anno 2013 non è stato collegato, nel ricorso, ad alcuno specifico e concreto diritto (diverso dalla maturazione degli scatti stipendiali) che possa essere conseguito in ragione dello stesso e che sia stato di fatto negato dall'Amministrazione, di talché la domanda risulta inammissibile ex art. 100 cpc.
3.5. - E' consolidato in giurisprudenza il principio per cui "la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o
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interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza" e che "poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto" (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 27187 del 20/12/2006; Cass. Sentenza n. 17971 del 02/08/2010; Cass. Sentenza n. 5074 del 05/03/2007; Cass. Sentenza n. 17877 del 22/08/2007).
4. - In considerazione della presenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, che hanno trovato composizione nella recentissima pronuncia della Cassazione, in funzione nomofilattica, sopravvenuta nel corso del giudizio si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) rigetta il ricorso.
II) Spese compensate. Firenze, data del deposito
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PASQUETTI GUIDO, con domicilio eletto VIA GIOVANNI DUPRE' 46 - FIRENZE
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. BURGELLO FRANCESCO, con domicilio eletto in VIA MANNELLI 113 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: Lavoro pubblico – personale docente- art. 9, comma 23, d.l. n. 78/2010 - Conclusioni - COME IN ATTI.
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 06/03/2025 , premesso di Parte_1 Con lavorare alle dipendenze del in qualità di docente e di essere stata immessa in ruolo nel 2005 con decorrenza giuridica ed economica con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2005, ha lamentato che, erroneamente, l'Amministrazione scolastica resistente non avrebbe computato l'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ai fini delle progressioni della carriera, circostanza che comporterebbe un rallentamento di anno di ogni progressione. Ha chiesto, dunque, la ricostruzione della carriera in maniera corretta, con condanna al pagamento delle eventuali differenze retributive. Con Si è ritualmente costituito in giudizio il , deducendo la correttezza del proprio operato, sul presupposto che l'art. 9 co. 23 del D.L. 78/2010 avrebbe previsto il blocco delle posizioni stipendiali. Sotto tale profilo, i decreti di ricostruzione della carriera, laddove non riconoscono l'utilità del 2013 e ne congelano l'utilità, spiegano i loro effetti esclusivamente sugli effetti economici della progressione (ossia su quella progressione che consente il raggiungimento di una fascia stipendiale più elevata corrispondente ad uno stipendio annuo maggiore).
Rimangono, invece, pienamente riconosciuti gli effetti esclusivamente giuridici dell'anno 2013 che risulta pienamente conteggiato nell'anzianità “puramente” giuridica del dipendente dal punto di vista previdenziale (ad esempio per la maturazione degli anni utili al raggiungimento dei requisiti pensionistici).
All'udienza di discussione parte ricorrente veniva invitata a precisare le conclusioni così come rassegnate nelle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.:
Voglia la giustizia adita, contrariis reiectis, così giudicare:
RITENUTO che la contrattazione collettiva nazionale prevede, per i docenti, un meccanismo di avanzamento per fasce stipendiali tale che, dopo i primi nove anni di servizio, sono previsti due aumenti stipendiali ogni 6 anni (fascia 15 e fascia 21) e due aumenti stipendiali ogni 7 anni (fascia 28 e fascia 35);
ACCERTATO che la ricorrente, immessa in ruolo il 01/09/2005 aveva maturato un'anzianità di servizio di anni 5 mesi 11 e giorni 20, maturò 6 anni di servizio il 12/09/2005;ACCERTATO che la ricorrente è stata confermata in ruolo il 31/08/2006;
ACCERTATO che il 12/09/2008 la ricorrente maturò 9 anni di servizio e aveva diritto ad essere inserita nella Fascia stipendiale 9 sino al 31/08/2014;
ACCERTATO che dal cedolino stipendiale di Ottobre 2014 si evince che la ricorrente era ancora collocata nella Fascia Stipendiale 9 sino al 31/08/2015;
ACCERTATO che il 12/09/2014 la ricorrente aveva maturato 15 anni di servizio e aveva diritto ad essere inserita nella Fascia Stipendiale 15 dal 01/09/2014 sino al 31/08/2020;
ACCERTATO che i cedolini stipendiali di Settembre e Ottobre 2015 collocano la ricorrente nella Fascia stipendiale 15 sino al 31/08/2021;
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ACCERTATO che il 12/09/2020 la ricorrente aveva maturato 21 anni di servizio e aveva diritto ad essere inserita nella Fascia Stipendiale 21 dal 01/09/2020 sino al 31/08/2027; ACCERTATO che i cedolini stipendiali di Settembre e Ottobre 2021 collocano la ricorrente nella Fascia Stipendiale 21 sino al 31/08/2028; ACCERTATO, pertanto, che la ricorrente, successivamente alla sua immissione in ruolo (12/09/2005), si è vista annullare l'anzianità di servizio maturata nel 2013, sia ai fini giuridici sia economici, per effetto dell'interpretazione che il convenuto
[...]
dà all'art.923 D.L. 78/2010, come prorogato dall'art.1, co.1 Controparte_2 let.b, DPR n.122/2013 e ciò in violazione dell'art.1 del D.L. n.3 del 23 gennaio 2014 che impone di considerare utile il 2013 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, senza retrocessione a fasce stipendiali inferiori rispetto a quelle previste dalla CCNL;
RITENUTO anche che il dato letterale dell'art.923 D.L. 78/2010, con riferimento agli anni allora interessati dal blocco degli aumenti stipendiali dichiara che gli stessi «non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti», limitando le conseguenze giuridiche ed economiche del blocco degli aumenti stipendiali maturati nel 2013, quale misura eccezionale e temporanea volta al contenimento della spesa pubblica, alla vigenza di tali disposizioni contrattuali;
RITENUTO che
il principio di diritto formulato in Cassazione n.13618/2025 si applica, come espressamente dichiarato da tale sentenza, solo nei casi in cui è chiesto il riconoscimento dell'anzianità relativa all'anno 2013 maturata in epoca antecedente all'immissione in ruolo, poiché i docenti in preruolo non sono soggetti all'art.1 del D.L. n.3 del 23 gennaio 2014;
RITENUTO che
le successive disposizioni contrattuali previste nel CCNL scuola del 19/04/2018 e nel CCNL scuola del 6/12/2022 mantengono il previgente meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, talché, dopo i primi nove anni di servizio (comprensivo del 2013 ex art.1 D.L. n.3/2014, sono previsti due aumenti stipendiali ogni 6 anni (Fascia 15 e Fascia 21) e due aumenti stipendiali ogni 7 anni (Fascia 28 e Fascia 35);
1) DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico dell'anno di servizio 2013 ai fini della sua successiva progressione di carriera di docente;
2) CONDANNARE il , previa disapplicazione Controparte_2 del Decreto di ricostruzione della carriera n.4607 del 10/07/2007 (all.2), a effettuare una nuova ricostruzione della carriera della ricorrente, dell'anno 2013 sia ai fini giuridici, sia ai fini della maturazione delle successive fasce stipendiali;
3) CONDANNARE il al pagamento in favore Controparte_2 della ricorrente delle non prescritte differenze stipendiali, tenuto conto della prescrizione quinquennale decorrente dall'atto interruttivo della stessa, cioè la diffida comunicata a mezzo PEC il 28/11/2024 (all.
8 - Ricevuta di accettazione PEC Ricevuta di consegna PEC), comprensive di ogni emolumento (compresi gli emolumenti accessori e quelli connessi alle suddette differenze retributive, inclusi il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e la Retribuzione Professionale Docenti -RPD), non corrisposte alle scadenze previste dalla vigente contrattazione collettiva (CCNL scuola del 6/12/2022) e in particolare quelle derivanti dall'omesso inserimento della stessa nella
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IV Fascia stipendiale 21, al compimento del suo 21° anno di servizio, a far data dal 01/09/2020 sino al 31/08/2021, da liquidarsi in eventuale separato giudizio;
4) CONDANNARE il ad effettuare la relativa Controparte_2 regolarizzazione contributiva e assicurativa. IN VIA SUBORDINATA limitare l'accoglimento della domanda al punto 1 e 2 delle conclusioni limitatamente al riconoscimento dell'anno 2013 ai soli effetti giuridici. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Iva e CAP come per legge.
2. - Le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento, alla luce della pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 13618/2025) che ha negato il diritto al computo dell'anno 2013 per la progressione stipendiale per le ragioni evidenziate nella parte motiva che si ritengono di condividere non essendovi ragioni plausibili per sostenere la tesi attorea in relazione a quanto oggetto di domanda.
La Corte di legittimità, intervenendo proprio sulla sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva accolto l'appello di una docente avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del volta ad ottener: il riconoscimento a fini giuridici Controparte_2 dell'anzianità maturata nell'anno 2013 – ha parzialmente mutato indirizzo.
Il Giudice di appello aveva ritenuto, in sintesi, che l'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, nel prevedere che il servizio prestato negli anni compresi fra il 2010 ed il 2013 non potesse essere utile a fini economici, avesse impedito nel periodo in parola l'aumento del trattamento retributivo ma, salvaguardando gli effetti giuridici dell'anzianità, non aveva precluso la possibilità di far valere l'anzianità medesima anche ai fini della inclusione nelle fasce stipendiali, una volta venuto meno il blocco delle retribuzioni.
Ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità costituzionale, avevano fatto leva sul carattere temporaneo ed eccezionale delle misure adottate dal legislatore per ristabilire l'equilibrio dei conti pubblici e ha rilevato che l'interpretazione sollecitata dal
, fatta propria dal Tribunale, finiva per trasformare la misura da temporanea a CP_2 permanente e per incidere sull'intera carriera del personale della scuola, ritardandone lo sviluppo anche a distanza di anni dal periodo in considerazione.
Nel cassare la suddetta pronuncia il Supremo Collegio, partendo dall'inquadramento normativo della fattispecie ha così motivato: < misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle ___________________________________________________________________ 4
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classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». L'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che «Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 ».
2.3. È dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco».
Viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a CP_2 fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”. A queste conclusioni perviene il giudice di legittimità,
“muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone
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alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area)
o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
2.5. In tal senso, si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione
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economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.»(Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non ravvisa, pertanto, la Cassazione “i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata” con la importante precisazione di principio che segue:
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.>> ( Cass. 13618/2025).
In conclusione e in sintesi, la S.C. ha evidenziato i seguenti aspetti decisivi: - il d.l. n. 78/2010 (art. 9, commi 21 e 23), prorogato dal d.P.R. n. 122/2013, ha previsto il blocco degli incrementi economici per il personale della scuola negli anni 2010-2013;
- per il 2013, la norma stabilisce che tale annualità non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, salvo interventi successivi della contrattazione collettiva;
- la “sterilizzazione” tuttavia riguarda solo gli effetti economici (fasce stipendiali), mentre gli effetti giuridici dell'anzianità restano validi per altri istituti (mobilità, concorsi, ecc.), mentre il recupero delle annualità bloccate è possibile solo tramite CCNL e previo reperimento delle risorse ( ad oggi, il recupero è stato disposto solo per il 2011 e il 2012, non per il 2013). ___________________________________________________________________ 7
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In questo modo, chiarisce la Corte di legittimità, il legislatore ha voluto garantire risparmio di spesa, impedendo il recupero automatico degli scatti nelle annualità successive. La “non utilità” economica si proietta nel tempo, ma resta una misura temporanea ed eccezionale, limitata alle annualità interessate.
In definitiva, l'anno 2013 concorre alla anzianità giuridica complessiva, ma non può essere considerato per l'inserimento nelle fasce stipendiali finché non intervenga la contrattazione collettiva.
Alla luce della soluzione interpretativa offerta dalla Cassazione cit. ( che in parte supera la precedente pronuncia Cass. n. 16133/2024 in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il CP_2 pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto), la domanda relativa al preteso riconoscimento ai fini economici dell'anno 2013 deve essere disattesa.
3. - La domanda appare tuttavia improponibile anche sotto l'altro profilo riguardante il riconoscimento della predetta anzianità maturata ai soli effetti giuridici, per difetto di interesse ad agire con ciò richiamandosi plurimi pronunciamenti di questo Tribunale da richiamarsi ex art. 118 dip. att. c.p.c.. ( v. da ultimo Trib. Firenze sentenze n. 1179/2025 e 1187/2025)
3.1. - Pur dovendo considerare quanto espresso nel capo 2.6 dalla Suprema Corte nella sentenza sopra riportata (secondo cui “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico,”) si osserva che- nel caso di specie- parte ricorrente non ha documentato alcun interesse, ex art. 100 cpc, all'ottenimento della richiesta pronuncia di accertamento.
3.2. - Nel corpo del ricorso, così come nelle conclusioni non vi è alcun riferimento ad una utilità che alla parte potrebbe derivare dall'accertamento in questione, tanto più che il , nel costituirsi, non ha contestato in alcun modo il diritto della CP_2 ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio, comprendente l'anno 2013, ai soli fini giuridici, di fatto già riconosciuta dall'amministrazione; laddove, “il decreto di perché neutra ed estranea alle sue finalità, dell'anzianità utile ai soli fini giuridici la cui operatività risulta preservata dalle norme di rango primario già citate (art. 9, c. 21, ultimo cpv, D.L. n. 78/10) ed in ossequio all'interpretazione offerta della Corte di Cassazione”.
3.3. - Al contrario, il ricorso e le conclusioni risultano incentrate sul danno patrimoniale collegato al mancato riconoscimento degli effetti economico stipendiali rivendicati in giudizio.
3.4. - In altre parole, il riconoscimento ai fini “giuridici” dell'anno 2013 non è stato collegato, nel ricorso, ad alcuno specifico e concreto diritto (diverso dalla maturazione degli scatti stipendiali) che possa essere conseguito in ragione dello stesso e che sia stato di fatto negato dall'Amministrazione, di talché la domanda risulta inammissibile ex art. 100 cpc.
3.5. - E' consolidato in giurisprudenza il principio per cui "la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o
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interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza" e che "poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto" (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 27187 del 20/12/2006; Cass. Sentenza n. 17971 del 02/08/2010; Cass. Sentenza n. 5074 del 05/03/2007; Cass. Sentenza n. 17877 del 22/08/2007).
4. - In considerazione della presenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, che hanno trovato composizione nella recentissima pronuncia della Cassazione, in funzione nomofilattica, sopravvenuta nel corso del giudizio si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) rigetta il ricorso.
II) Spese compensate. Firenze, data del deposito
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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