Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 20/03/2025, alle ore 10.02 innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. Giuseppina Morgante, per parte ricorrente la quale si riporta al ricorso introduttivo e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento della domanda.
L'Avv. Mariangela Borgese, per l'INPS, per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, la quale si riporta alla memoria difensiva.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Giuliana
Profazio nella causa iscritta al n. RG 454/2025 all'udienza del 20.3.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Morgante, Parte_1
giusta procura in atti ricorrente
e
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, giusta procura generale alle liti
Resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15.55, assenti le parti delle
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RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto il presente ricorso esponendo di essere titolare di pensione
Cat INVCIV e di aver ricevuto in data 7.10.2024 comunicazione del ricalcolo della sua pensione con un debito a suo carico di € 860,69, somma erroneamente versata nel periodo dal gennaio 2022 ed il mese di dicembre 2023, a seguito di ricalcolo della pensione a partire dall'1.1.2021.
Avverso il suddetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso amministrativo, che rimaneva privo di riscontro.
A questo punto agiva in giudizio per far valere l'illegittimità della richiesta di restituzione formulata dall'INPS.
Eccepiva di non essere tenuta alla restituzione di alcuna somma dato atto che la ripetizione dell'indebito era esclusa in presenza di una situazione di fatto non addebitabile al precettore della prestazione eventualmente non dovuta, come confermato dalle ultime pronunce giurisprudenziali in materia. In ogni caso era applicabile la decadenza prevista dall'art. 13, 2° comma della Legge n. 412 del 1991.
Alla luce di quanto dedotto ed eccepito in ricorso chiedeva che venisse accertato e dichiarato che non era tenuta alla restituzione delle somme per come richieste dall'INPS con la comunicazione del 7.10.2024.
Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l'INPS contestando le argomentazioni di parte ricorrente e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Il processo veniva istruito documentalmente ed all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
L'indebito per cui è causa riguarda somme erogate in relazione a una prestazione di natura assistenziale, ovvero la pensione di invalidità civile, di cui è beneficiaria la ricorrente e l'INPS richiede la restituzione delle somme percepite nel periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2023.
L'indebito nasce dal ricalcolo della pensione a seguito della revoca dell'aumento ex art. 70 2001 ed ex art. 67 Legge 448/98 (maggiorazione sociale) per l'anno 2023 per insussistenza dei requisiti reddituali.
Orbene, trattandosi di una prestazione assistenziale, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non sono applicabile ad essa le norme relative agli
2 indebiti pensionistici e precisamente dell'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo
Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione ad altre prestazioni previdenziali (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Ma se è vero che non può essere applicata la disciplina prevista per l'indebito previdenziale è pur vero che vi è stato negli ultimi tempi un mutamento di orientamento sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità.
Se in precedenza si riteneva che si applicasse all'indebito assistenziale in via generale quanto previsto dall'art. 2033 c.c. di recente la Suprema Corte di
Cassazione, con l'ordinanza n. 12608/2020 ha statuito che all'indebito relativo all'assegno sociale, in quanto prestazione assistenziale, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. Si è statuito che “secondo quanto questa
Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del
09/11/2018, Cass n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi,
a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e Per_1
dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale
3 sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che è proprio il caso di specie, la Corte di cassazione ha affermato che
"l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento “dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (cfr Cass. Civ. 15.10.2019 n. 26036).
La suddetta pronuncia si pone nella scia della Cassazione Sez. Lav. con la sentenza n.
28771 del 09.11.2018 che pure aveva affermato che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo
a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione”.
Il suddetto principio è stato ancor più di recente ribadito dalla sentenza n. 13916 del
20.5.2021 in cui si legge che “ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato ex art. 3, comma 6,
I. n. 335 del 1995, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens". La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.”
In conclusione, dalle pronunce sopra richiamate si ricava il principio ormai consolidato (cfr Corte di Cassazione, Sezione Lavoro 23 febbraio 2023, n. 5606), che
4 dovrà essere applicato al caso di specie, secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali e lo comunichi all'accipiens, a meno che risulti provato che quest'ultimo si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Orbene, nel caso di specie non sono emersi elementi da cui far discendere il dolo della ricorrente né tanto meno l' ha lamentato omissioni nelle comunicazioni CP_1
dei redditi da parte della pensionata.
Escluso il dolo del ricorrente, va dato atto, infine, che è irrilevante se l'errore in cui sia incorso l'INPS sia o meno colpevole, in quanto ciò che conta è lo stato di buona fede dell'accipiens (cfr. Cass. n.10642/2019).
In conclusione, trattandosi di indebito relativo al periodo compreso tra il mese di gennaio 2022 e dicembre 2023 ed avendo l'INPS comunicato il suddetto indebito solo in data 7.10.2024, deve dichiararsi l'illegittimità del provvedimento con cui l'Inps ha richiesto al ricorrente la restituzione delle somme indebitamente corrisposte nel periodo antecedente all'adozione del provvedimento di revoca o modifica del beneficio, non essendo dovuta, per i motivi sopra esposti la restituzione delle stesse.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente nulla deve restituire all'Inps in ordine alle causali e per l'importo indicato nella nota del 7.10.2024.
2) condanna l'INPS alla rifusione delle spese in favore della ricorrente che liquida in € 251,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato in epigrafe dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Palmi il 20.3.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
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