Articolo 29 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 28Articolo 30
Versione
4 aprile 1972
Art. 29.
I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972
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