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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/11/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1262/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1262/2025 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Andrea Ruggieri, giusta procura in atti e
, C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. Andrea Ruggieri, giusta procura in atti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/04/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 16/12/1999 a Siracusa.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 16/12/1999 nel pagina 1 di 4 Comune di Siracusa;
- che dall'unione erano nati i figli (06/05/2000), Per_1 Per_2
(27/02/2004), entrambi maggiorenni ed indipendenti e Per_3
(13/10/2007), non ancora autosufficiente.
- che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa n. cron. 4092/2015.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 03/06/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i Per_3
pagina 2 di 4 genitori, che si occuperanno in maniera paritaria della sua educazione, istruzione e cura. La responsabilità genitoriale sul minore verrà esercitata da entrambi i genitori e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitarla separatamente;
le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
2) il figlio continuerà a vivere con la madre;
Per_3
3) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 150,00, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) i coniugi convengono che graveranno su entrambi, nella misura del
50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore, con ciò intendendosi le spese mediche specialistiche non mutuabili, dentistiche ed ortodontiche, scolastiche, extrascolastiche, ricreative, sportive, ludiche e di cambio stagione. Resta inteso che per le spese straordinarie sopra indicate sarà necessario la formale previa reciproca autorizzazione dei genitori.
5) i coniugi convengono e si danno reciprocamente atto che nessun assegno divorzile verrà corrisposto a seguito dello scioglimento del matrimonio.
Rilevato che nelle more del giudizio, il figlio è divenuto Per_3 maggiorenne e pertanto il Tribunale non può più pronunciarsi sull'affidamento ed il collocamento del predetto;
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti ai punti 3), 4) e 5) possono essere recepite dal Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
pagina 3 di 4 Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno
16/12/1999 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Siracusa dell'anno 1999 (Atto n. 142, Parte I
Serie-);
OMOLOGA le condizioni di divorzio di cui ai punti 3) e 4) concernenti il mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora Per_3 indipendente e 5) inerenti ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 19.11.25.
Il Giudice Est.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1262/2025 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Andrea Ruggieri, giusta procura in atti e
, C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. Andrea Ruggieri, giusta procura in atti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/04/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 16/12/1999 a Siracusa.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 16/12/1999 nel pagina 1 di 4 Comune di Siracusa;
- che dall'unione erano nati i figli (06/05/2000), Per_1 Per_2
(27/02/2004), entrambi maggiorenni ed indipendenti e Per_3
(13/10/2007), non ancora autosufficiente.
- che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa n. cron. 4092/2015.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 03/06/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i Per_3
pagina 2 di 4 genitori, che si occuperanno in maniera paritaria della sua educazione, istruzione e cura. La responsabilità genitoriale sul minore verrà esercitata da entrambi i genitori e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitarla separatamente;
le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
2) il figlio continuerà a vivere con la madre;
Per_3
3) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 150,00, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) i coniugi convengono che graveranno su entrambi, nella misura del
50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore, con ciò intendendosi le spese mediche specialistiche non mutuabili, dentistiche ed ortodontiche, scolastiche, extrascolastiche, ricreative, sportive, ludiche e di cambio stagione. Resta inteso che per le spese straordinarie sopra indicate sarà necessario la formale previa reciproca autorizzazione dei genitori.
5) i coniugi convengono e si danno reciprocamente atto che nessun assegno divorzile verrà corrisposto a seguito dello scioglimento del matrimonio.
Rilevato che nelle more del giudizio, il figlio è divenuto Per_3 maggiorenne e pertanto il Tribunale non può più pronunciarsi sull'affidamento ed il collocamento del predetto;
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti ai punti 3), 4) e 5) possono essere recepite dal Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
pagina 3 di 4 Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno
16/12/1999 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Siracusa dell'anno 1999 (Atto n. 142, Parte I
Serie-);
OMOLOGA le condizioni di divorzio di cui ai punti 3) e 4) concernenti il mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora Per_3 indipendente e 5) inerenti ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 19.11.25.
Il Giudice Est.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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