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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/12/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2608/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli, via L. Giordano n. 15 presso lo studio dell'Avv.
GU RO che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, resistente,
Oggetto: Altre ipotesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
La ricorrente , docente di ruolo presso il Parte_1 [...]
, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Controparte_1
Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro e Previdenza, al fine di ottenere il riconoscimento giuridico, previdenziale e retributivo dell'anno 2013 nell'ambito della ricostruzione della propria carriera.
L'azione è motivata dalla mancata valutazione di tale annualità da parte dell'Amministrazione resistente, che, nel decreto di ricostruzione di carriera, ha escluso l'anno 2013 dal computo dell'anzianità di servizio, nonostante l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Sostiene che tale esclusione si fondi su un'erronea interpretazione del cd. “blocco degli scatti di anzianità” introdotto dal d.l. n. 78/2010 e prorogato fino al 2013 dal d.P.R. n. 122/2013. Secondo la ricorrente, il blocco avrebbe avuto effetti meramente economici, limitando l'erogazione degli incrementi stipendiali, ma non avrebbe potuto incidere sulla validità giuridica del servizio prestato, né tantomeno sulla progressione di carriera.
A sostegno della propria tesi, il ricorrente richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale, tra cui la sentenza della Corte di
Cassazione n. 16133/2024, che ha chiarito come il blocco normativo non possa estendersi alla progressione giuridica e all'inquadramento stipendiale successivo, e la pronuncia della Corte d'Appello di Firenze
n. 66/2024, che ha ribadito la legittimità della valutazione giuridica del servizio reso anche durante gli anni soggetti al blocco.
Alla luce di quanto esposto, chiede che venga accertato il proprio diritto alla rivalutazione integrale della carriera, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale 15/20 a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e che il Controparte_1 venga condannato al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con le note depositate il 25 novembre 2025 la ricorrente, preso atto dei recenti pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità, ha rinunciato espressamente alla domanda relativa al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini economici e alla condanna al pagamento delle differenze retributive, insistendo invece per l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, previdenziali e di carriera, nonché per la condanna del dei Controparte_2 servizi e al rimborso delle spese processuali, anche in ragione del mutamento giurisprudenziale intervenuto successivamente all'introduzione del giudizio. All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
La domanda di parte ricorrente volta al riconoscimento dei soli effetti giuridici dell'anno 2013 merita accoglimento.
Come chiarito dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina n.
373/2025, l'anno 2013, pur costituendo servizio effettivamente prestato, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, in forza dell'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. b) del
D.P.R. n. 122/2013.
La Corte d'Appello ha chiarito che, in forza dell'art. 9, comma 23, del
D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n.
122/2013, l'anno 2013 non può essere considerato utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e degli incrementi economici.
Tuttavia, ha precisato che tale esclusione riguarda esclusivamente gli effetti economici, mentre l'anzianità di servizio maturata nel 2013 conserva efficacia ai fini giuridici.
In particolare, la Corte d'Appello ha evidenziato che il legislatore ha inteso sterilizzare, ai soli fini economici, un periodo temporale determinato, senza incidere sul complessivo meccanismo di progressione giuridica. Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. nn. 304/2013, 310/2013,
154/2014), che ha ritenuto legittimo il blocco economico purché temporaneo, proporzionato e giustificato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, ma ha escluso che esso possa estendersi agli effetti giuridici della carriera.
La Corte d'Appello di Messina ha inoltre ribadito che l'anzianità di servizio costituisce un fatto giuridico insuscettibile di autonoma prescrizione e che, anche per l'anno 2013, essa deve essere valutata ai fini della ricostruzione di carriera, della mobilità, della partecipazione a concorsi e del superamento del periodo di prova
Tale interpretazione è stata recentemente confermata dalle sentenze n. 13618/2025 e n. 13619/2025 della Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che la “non utilità” dell'anno 2013 deve intendersi limitata ai soli effetti economici, senza estendersi agli effetti giuridici. La Corte ha escluso che, in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva e del reperimento delle relative risorse, l'annualità del 2013 possa essere computata ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, anche per il periodo successivo alla cessazione del blocco.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che il meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, proprio del comparto scuola, non può essere assimilato alle progressioni professionali soggette a selezione o concorso, e che la sterilizzazione economica dell'anno 2013, pur proiettandosi nel tempo, non altera il carattere temporaneo ed eccezionale della misura, né incide sulla legittimità costituzionale della disciplina adottata dal legislatore.
Pertanto, l'unica interpretazione conforme al dettato normativo e costituzionalmente orientata è quella che riconosce l'anno 2013 ai soli fini giuridici, escludendone gli effetti economici, in quanto il blocco stipendiale disposto per quell'anno è stato ritenuto legittimo solo nella sua dimensione economica e per il periodo strettamente previsto dalla legge.
In conclusione, non sussistendo argomenti per disattendere la motivazione dal giudice di legittimità che anzi va pienamente condivisa, va dichiarato che il riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 vada riconosciuto ai soli fini giuridici, senza alcun effetto di tipo economico.
Le spese vanno integralmente compensate fra le parti in considerazione del sopravvenuto intervento della giurisprudenza di legittimità.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013 e condanna il [...] ad emettere nuovo decreto di ricostruzione Controparte_1 della carriera, con il riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013; compensa per intero fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 3 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino