Art. 3.
Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell' art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e dell' art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , la misura delle supercontribuzioni, stabilita dall'art. 2 della presente legge, dovra' essere non inferiore alla meta' di quella stabilita nell'articolo stesso.
Per i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci degli anni 1955 e 1956, le disposizioni dell' art. 4 della legge 22 aprile 1951) n. 288 .
Rimane fermo in ogni caso il limite dell'80 per cento stabilito nel secondo comma dell'art. 2 della presente legge.
Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell' art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e dell' art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , la misura delle supercontribuzioni, stabilita dall'art. 2 della presente legge, dovra' essere non inferiore alla meta' di quella stabilita nell'articolo stesso.
Per i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci degli anni 1955 e 1956, le disposizioni dell' art. 4 della legge 22 aprile 1951) n. 288 .
Rimane fermo in ogni caso il limite dell'80 per cento stabilito nel secondo comma dell'art. 2 della presente legge.