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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/12/2025, n. 4231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4231 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Caterina Condò Presidente relatore ed estensore
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Dott. ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 24.12.2025, nel procedimento introdotto da
(CUI 054SMSD), con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Garofalo Parte_1
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da nota del 10.12.2025: “riconoscimento di forme complementari di protezione, quale in particolare quella di cui all'art. 19, co. 1.1., D.lgs. 286/1998 (…) In considerazione della sussistenza di
pagina 1 di 7 più procedimenti tra i medesimi soggetti ed inerenti alla stessa causa, si rivolge istanza di riunione ex art
273 c.p.c”.
Per la convenuta come da comparsa: “Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso. Con vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 11.07.2024 avverso il decreto Prot. n. Prot. 65684/24 emesso dal Questore di Livorno in data 04.03.2024 e notificato in data 20.6.2024 premesso che il ricorrente ha dedotto nel ricorso di essere arrivato per la prima volta in Italia il 28.09.2015
e di essere stato titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, rilasciato dalla
Questura di Ravenna, sino al 19.11.2016. In data 19.05.2022, ha avanzato alla Questura di domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, CP_1 comma 1.2. D.lgs. 286/98. La Questura di ha adottato il provvedimento CP_1 impugnato in data 04.03.2024, interamente fondato sul parere negativo assunto dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze in data 28.12.2023; al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, la ricorrente ha concluso come sopra riportato;
l'istanza di sospensiva è stata rigettata dal Giudice Relatore, con il provvedimento del
19.07.2024, considerato che “per quanto attiene alla richiesta di sospensiva, non si ravvisino i presupposti dei gravi motivi di sospensione, avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 19 Dlgs
286/1998, applicabile ratione temporis, che, per quanto attiene alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” danno rilevanza all'eventuale inserimento sociale in Italia. Infatti, il rapporto di lavoro documentato da parte ricorrente è cessato ad aprile 2024, senza che si dia atto di impieghi attuali, né delle fonti di sostentamento del ricorrente, che nel 2023 ha ricevuto redditi insufficienti a una vita indipendente, nè risulta che il ricorrente abbia stabilito in Italia un proprio nucleo autonomo di affetti stabili”; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze in data 20.11.2025, chiedendo il rigetto del ricorso;
pagina 2 di 7 il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
rispetto alla richiesta di riunione del presente fascicolo a quello ex art. 35bis Dlgs 25/2008 relativo alla domanda reiterata protezione internazionale rg 2268/2025, il Collegio non ritiene di procedere in tal senso, visto il diverso stato in cui versano i due procedimenti, e la differente disciplina delle domande svolte (nel giudizio rg 2268/2025, oltre alla domanda di status di rifugiato, in questa sede non oggetto di esame, alla domanda immanente di protezione speciale si applica il regime post DL 23/2020, a differenza del caso in esame, per cui la cognizione non è esattamente sovrapponibile tra i due giudizi); rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
pagina 3 di 7 “Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
pagina 4 di 7 com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare ed al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
- comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020);
Nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio non ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, nonostante i termini concessi, non è stata prodotta documentazione sufficiente a comprovare un percorso di integrazione socio-lavorativa, considerata la presenza del ricorrente sul territorio nazionale dal 2015. Il ricorrente ha inizialmente prestato attività lavorativa con contratto di apprendistato part-time presso la MARE BLU DI POLLARINI
NI E AR dal 29.06.2018 al 30.08.2018. Successivamente, ha svolto pagina 5 di 7 mansioni di commesso presso la TRUST MARKET S.R.L. UNIPERSONALE dal
22.11.2018 al 31.11.2023. A seguire, è stato assunto con contratto a tempo determinato, con scadenza al 30.04.2024, dalla HAOXIHAO S.R.L. in qualità di scaffalista. In seguito, ha instaurato un rapporto di lavoro, anch'esso a tempo determinato, con scadenza al
31.12.2024, presso la AR S.R.L., ove è stato impiegato con mansioni di aiuto cuoco
(cfr. estratto contributivo e comunicazioni ). I redditi prodotti per l'anno CP_3 Pt_2
2024 sono risultati pari a euro 3.698,00. Il rapporto con la AR SRL risulta essere proseguito nel 2025 (cfr. Unilav ed estratto contributivo depositato) e dal 1.9.2025 si CP_3
è trasformato a tempo indeterminato;
quanto sopra dimostra una condizione di inserimento sociale da tutelare in questa sede, in particolare dal punto di vista lavorativo, avendo il ricorrente dimostrato una discreta continuità e prospettive di prosecuzione del rapporto, per cui l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione della vita privata della ricorrente;
a ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1; assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (cfr
Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e )
e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. ssa Caterina Condò
pagina 6 di 7 Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Caterina Condò Presidente relatore ed estensore
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Dott. ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 24.12.2025, nel procedimento introdotto da
(CUI 054SMSD), con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Garofalo Parte_1
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da nota del 10.12.2025: “riconoscimento di forme complementari di protezione, quale in particolare quella di cui all'art. 19, co. 1.1., D.lgs. 286/1998 (…) In considerazione della sussistenza di
pagina 1 di 7 più procedimenti tra i medesimi soggetti ed inerenti alla stessa causa, si rivolge istanza di riunione ex art
273 c.p.c”.
Per la convenuta come da comparsa: “Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso. Con vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 11.07.2024 avverso il decreto Prot. n. Prot. 65684/24 emesso dal Questore di Livorno in data 04.03.2024 e notificato in data 20.6.2024 premesso che il ricorrente ha dedotto nel ricorso di essere arrivato per la prima volta in Italia il 28.09.2015
e di essere stato titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, rilasciato dalla
Questura di Ravenna, sino al 19.11.2016. In data 19.05.2022, ha avanzato alla Questura di domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, CP_1 comma 1.2. D.lgs. 286/98. La Questura di ha adottato il provvedimento CP_1 impugnato in data 04.03.2024, interamente fondato sul parere negativo assunto dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze in data 28.12.2023; al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, la ricorrente ha concluso come sopra riportato;
l'istanza di sospensiva è stata rigettata dal Giudice Relatore, con il provvedimento del
19.07.2024, considerato che “per quanto attiene alla richiesta di sospensiva, non si ravvisino i presupposti dei gravi motivi di sospensione, avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 19 Dlgs
286/1998, applicabile ratione temporis, che, per quanto attiene alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” danno rilevanza all'eventuale inserimento sociale in Italia. Infatti, il rapporto di lavoro documentato da parte ricorrente è cessato ad aprile 2024, senza che si dia atto di impieghi attuali, né delle fonti di sostentamento del ricorrente, che nel 2023 ha ricevuto redditi insufficienti a una vita indipendente, nè risulta che il ricorrente abbia stabilito in Italia un proprio nucleo autonomo di affetti stabili”; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze in data 20.11.2025, chiedendo il rigetto del ricorso;
pagina 2 di 7 il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
rispetto alla richiesta di riunione del presente fascicolo a quello ex art. 35bis Dlgs 25/2008 relativo alla domanda reiterata protezione internazionale rg 2268/2025, il Collegio non ritiene di procedere in tal senso, visto il diverso stato in cui versano i due procedimenti, e la differente disciplina delle domande svolte (nel giudizio rg 2268/2025, oltre alla domanda di status di rifugiato, in questa sede non oggetto di esame, alla domanda immanente di protezione speciale si applica il regime post DL 23/2020, a differenza del caso in esame, per cui la cognizione non è esattamente sovrapponibile tra i due giudizi); rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
pagina 3 di 7 “Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
pagina 4 di 7 com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare ed al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
- comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020);
Nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio non ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, nonostante i termini concessi, non è stata prodotta documentazione sufficiente a comprovare un percorso di integrazione socio-lavorativa, considerata la presenza del ricorrente sul territorio nazionale dal 2015. Il ricorrente ha inizialmente prestato attività lavorativa con contratto di apprendistato part-time presso la MARE BLU DI POLLARINI
NI E AR dal 29.06.2018 al 30.08.2018. Successivamente, ha svolto pagina 5 di 7 mansioni di commesso presso la TRUST MARKET S.R.L. UNIPERSONALE dal
22.11.2018 al 31.11.2023. A seguire, è stato assunto con contratto a tempo determinato, con scadenza al 30.04.2024, dalla HAOXIHAO S.R.L. in qualità di scaffalista. In seguito, ha instaurato un rapporto di lavoro, anch'esso a tempo determinato, con scadenza al
31.12.2024, presso la AR S.R.L., ove è stato impiegato con mansioni di aiuto cuoco
(cfr. estratto contributivo e comunicazioni ). I redditi prodotti per l'anno CP_3 Pt_2
2024 sono risultati pari a euro 3.698,00. Il rapporto con la AR SRL risulta essere proseguito nel 2025 (cfr. Unilav ed estratto contributivo depositato) e dal 1.9.2025 si CP_3
è trasformato a tempo indeterminato;
quanto sopra dimostra una condizione di inserimento sociale da tutelare in questa sede, in particolare dal punto di vista lavorativo, avendo il ricorrente dimostrato una discreta continuità e prospettive di prosecuzione del rapporto, per cui l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione della vita privata della ricorrente;
a ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1; assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (cfr
Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e )
e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. ssa Caterina Condò
pagina 6 di 7 Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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