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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 30/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 05.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. AMMENDOLA FORTUNA, Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1
in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito previdenziale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 08/01/2020, la sig.ra premettendo di Parte_1 essere titolare dal 1985 di pensione di vecchiaia ctg. adito il Tribunale di Isernia per chiedere la condanna dell' alla restituzione degli importi ritenuti in CP_1 autotutela, previo accertamento e declaratoria dell'insussistenza dell'indebito già trattenuto di € 990,54, essendo a suo dire illegittimi ed erronei – oltre che, a priori, sia la riliquidazione del 16.05.2019 sia il consecutivo recupero d'indebito maturatosi nel decennio anteriore. A supporto della propria domanda, la ricorrente afferma la propria buona fede e l'errore dell' e invoca, pertanto, l'applicabilità alla specie della normativa legale sulla CP_1 san ell'indebito previdenziale, come innovativamente (cfr., sul punto, Corte Cost., n. 39/1993) introdotta con la disposizione racchiusa nell'art.13 della L. n.412/1991. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, affermando la sussistenza CP_1 dell'indebito e precisando che la sanatoria ex art. 13, comma 1, L. n. 412/1991 non è affatto invocabile da controparte giacché la disposizione da esso interpretata - di cui all'art. 52, L. n.88/1989 - fa riferimento agli errori interamente imputabili all' . CP_2
La causa, di natura documentale, è giunta alla decisione all'udienza de 2025, trattata in modalità cartolare.
*** 2. La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi esposti in seguito. In linea sistematica giova rammentare che in tema d'indebito previdenziale l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente (circa la sussistenza del diritto alla prestazione e alla ritenzione degli importi, in accertamento negativo dell'indebito contestato, vd. SS.UU. civ. 18046/2010) trova spazio se ed in quanto il provvedimento di recupero emesso dall' sia sufficientemente esplicativo dei termini sostanziali della pretesa, CP_1 quanto a genesi, presupposti giuridico-fattuali, periodo rilevante, incidenza economica dell'asserito indebito (ex plurimis, argomentando da Cass. 198/2011). L' resta cioè onerato di un'adeguata informativa sui parametri sottesi alle somme CP_1 in e o alla rideterminazione della prestazione, in quanto condizionanti la misura o sussistenza stessa di una data provvidenza, dovendo pur succintamente indicare l'entità e i criteri determinativi di un preteso “sforamento” (ad es. in caso di contestata eccedenza reddituale), la tipologia degli istituti coinvolti in caso di incompatibilità con la prestazione, e gli effetti matematici di un ipotetico superamento del limite sul trattamento erogato. Si è quindi affermato in giurisprudenza, su tale falsariga, come il destinatario dell'indebito per poter essere onerato della prova di un dato requisito reddituale e dell'esistenza di un titolo giustificativo, nell'an o nel quantum, dev'essere posto in grado di interloquire compiutamente sui termini dell'asserito “indebito” e dei suoi riflessi economici. Nel caso di specie, il provvedimento per cui è lite (vd. doc. 1 ricorrente), datato 16 maggio 2019, si limita del tutto genericamente a rilevare l'avvenuto ricalcolo della pensione cat. FS già intestata alla ricorrente, dal 1 gennaio 2001 al 31.08.2018, traendone l'apodittica conclusione di un debito a suo carico di euro 2024,44 senza chiarirne affatto causali e criteri determinativi, né gli eventi specifici sottesi alla rimodulazione pensionistica. Dalla disamina di tale atto difettano, quindi, riscontri sul processo causativo del presunto indebito ovvero sulla natura/entità dei criteri quantificatori anche rispetto ad ipotetici, paralleli trattamenti di previdenza/assistenza della medesima beneficiaria, così da consentirle una verifica adeguata delle contingenti ragioni della rideterminazione economica, ovvero di un'eventuale incompatibilità reddituale. Soltanto in giudizio l' ha esplicitato che il ricalcolo poggia sul “Progetto liste pensioni da CP_1 verificare", di cui all olare n. 81/2017, nell'ambito del quale sono state CP_1 individuate, tra le altre tipologie, e pensioni erogate dal “Fondo Ferrovie”. Tali trattamenti pensionistici, originariamente elargiti da quest'ultimo Fondo Speciale, dopo la confluenza in del medesimo Fondo (01.01.2000) sarebbero stati ricostituiti CP_1
(“normalizzati”) con nza del calcolo degli arretrati coerente con le vigenti norme in materia di decadenza/prescrizione. E' stato possibile raccogliere, in tal modo, le informazioni anagrafiche e contributive relative a tutta la storia lavorativa della Sig.ra
[...]
facendo riferimento agli archivi dell'Ente. Una volta ricostruita la storia retributiva Pt_1
Sig.ra sarebbe stata calcolata la contribuzione versata nel conto Pt_1 assicurativo oltiplicando l'aliquota contributiva previdenziale, vigente anno per anno, alla retribuzione imponibile per l'anno considerato. Le aliquote contributive utilizzate sono quelle in vigore nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (Circolari n. 157 e n.181/2001). Il montante contributivo così determinato fino all'anno e al CP_1 di decorrenza della prestazione fruita è stato moltiplicato per il coefficiente di trasformazione in rendita relativo all'età dell'assicurata al momento di decorrenza della pensione.” Pertanto, non sarebbe occorso alcun errore dell' essendo scaturito l'indebito per il CP_1 quale è causa dalla ricostituzione contributiva r ossibile per l' solo dopo la CP_2 predetta confluenza in esso del Fondo speciale per i dipendenti fer delle relative pensioni in fruizione. 2.1. Non avendo ab origine assolto l' ai propri oneri di allegazione, sulla parte istante CP_1 non può riversarsi un indifferenzi ere di prova positiva su fatti contrari, circa la sussistenza di un conforme diritto e nell'esatta misura contestatale con nota del 16.05.2019. Ai superiori profili si aggiunga che, dopo la precisazione delle difese dell' operata CP_1 con le note scritte del 24.09.2020, è emersa la prova positiva che la pension on abbia colpevolmente trascurato alcun onere di informativa e/o aggiornamento con l' (ad CP_1 es. sul quantum della prestazione, sul cumulo di altre posizioni reddituali, sulla compatibilità con altri trattamenti, ecc), sussistendo piuttosto un'iniziativa autonoma di ricostituzione pensionistica, da parte dello stesso ente. L'art. 13 comma 1, L. n. 412/1991, come esposto dalla resistente, fa effettivamente riferimento ad errori interamente imputabili all' , letteralmente;
tuttavia, CP_2 un'interpretazione sistematica deve far propendere p costruzione del significato della norma nel senso di errori che ricadano unicamente nella sfera di responsabilità e controllo dell' , senza concorso da parte del percettore della prestazione, cosa che CP_2
è pacificamente avvenuta nel caso di specie. Da quanto esposto deriva l'applicabilità dell'art. art. 13 comma 1, L. n. 412/1991, e dunque deve dichiararsi l'insussistenza dell'indebito formalizzato nella nota dedotta CP_1 in lite, e l'illegittimità l'operazione di recupero coattivo operata dall' CP_1
Devono anche essere corrisposti, in sede di ripetizione, gli interessi sulla somma di euro 990.54, dalla domanda amministrativa (equiparabile alla messa in mora) al saldo. 3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo nella misura minima del parametro legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede: - In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento dell' CP_1 del 16 maggio 2019 e condanna l' a ripetere quanto illegittimamente CP_1 trattenuto, con la corresponsione degli interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo;
- Condanna l' a rifondere a le spese di lite, che liquida in CP_1 Parte_1 euro 1.312, oltre iva, spese generali e c.p.a. e rimborso del contributo unificato versato (43,00 euro).
Così deciso in Isernia, il 30.04.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 05.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. AMMENDOLA FORTUNA, Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1
in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito previdenziale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 08/01/2020, la sig.ra premettendo di Parte_1 essere titolare dal 1985 di pensione di vecchiaia ctg. adito il Tribunale di Isernia per chiedere la condanna dell' alla restituzione degli importi ritenuti in CP_1 autotutela, previo accertamento e declaratoria dell'insussistenza dell'indebito già trattenuto di € 990,54, essendo a suo dire illegittimi ed erronei – oltre che, a priori, sia la riliquidazione del 16.05.2019 sia il consecutivo recupero d'indebito maturatosi nel decennio anteriore. A supporto della propria domanda, la ricorrente afferma la propria buona fede e l'errore dell' e invoca, pertanto, l'applicabilità alla specie della normativa legale sulla CP_1 san ell'indebito previdenziale, come innovativamente (cfr., sul punto, Corte Cost., n. 39/1993) introdotta con la disposizione racchiusa nell'art.13 della L. n.412/1991. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, affermando la sussistenza CP_1 dell'indebito e precisando che la sanatoria ex art. 13, comma 1, L. n. 412/1991 non è affatto invocabile da controparte giacché la disposizione da esso interpretata - di cui all'art. 52, L. n.88/1989 - fa riferimento agli errori interamente imputabili all' . CP_2
La causa, di natura documentale, è giunta alla decisione all'udienza de 2025, trattata in modalità cartolare.
*** 2. La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi esposti in seguito. In linea sistematica giova rammentare che in tema d'indebito previdenziale l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente (circa la sussistenza del diritto alla prestazione e alla ritenzione degli importi, in accertamento negativo dell'indebito contestato, vd. SS.UU. civ. 18046/2010) trova spazio se ed in quanto il provvedimento di recupero emesso dall' sia sufficientemente esplicativo dei termini sostanziali della pretesa, CP_1 quanto a genesi, presupposti giuridico-fattuali, periodo rilevante, incidenza economica dell'asserito indebito (ex plurimis, argomentando da Cass. 198/2011). L' resta cioè onerato di un'adeguata informativa sui parametri sottesi alle somme CP_1 in e o alla rideterminazione della prestazione, in quanto condizionanti la misura o sussistenza stessa di una data provvidenza, dovendo pur succintamente indicare l'entità e i criteri determinativi di un preteso “sforamento” (ad es. in caso di contestata eccedenza reddituale), la tipologia degli istituti coinvolti in caso di incompatibilità con la prestazione, e gli effetti matematici di un ipotetico superamento del limite sul trattamento erogato. Si è quindi affermato in giurisprudenza, su tale falsariga, come il destinatario dell'indebito per poter essere onerato della prova di un dato requisito reddituale e dell'esistenza di un titolo giustificativo, nell'an o nel quantum, dev'essere posto in grado di interloquire compiutamente sui termini dell'asserito “indebito” e dei suoi riflessi economici. Nel caso di specie, il provvedimento per cui è lite (vd. doc. 1 ricorrente), datato 16 maggio 2019, si limita del tutto genericamente a rilevare l'avvenuto ricalcolo della pensione cat. FS già intestata alla ricorrente, dal 1 gennaio 2001 al 31.08.2018, traendone l'apodittica conclusione di un debito a suo carico di euro 2024,44 senza chiarirne affatto causali e criteri determinativi, né gli eventi specifici sottesi alla rimodulazione pensionistica. Dalla disamina di tale atto difettano, quindi, riscontri sul processo causativo del presunto indebito ovvero sulla natura/entità dei criteri quantificatori anche rispetto ad ipotetici, paralleli trattamenti di previdenza/assistenza della medesima beneficiaria, così da consentirle una verifica adeguata delle contingenti ragioni della rideterminazione economica, ovvero di un'eventuale incompatibilità reddituale. Soltanto in giudizio l' ha esplicitato che il ricalcolo poggia sul “Progetto liste pensioni da CP_1 verificare", di cui all olare n. 81/2017, nell'ambito del quale sono state CP_1 individuate, tra le altre tipologie, e pensioni erogate dal “Fondo Ferrovie”. Tali trattamenti pensionistici, originariamente elargiti da quest'ultimo Fondo Speciale, dopo la confluenza in del medesimo Fondo (01.01.2000) sarebbero stati ricostituiti CP_1
(“normalizzati”) con nza del calcolo degli arretrati coerente con le vigenti norme in materia di decadenza/prescrizione. E' stato possibile raccogliere, in tal modo, le informazioni anagrafiche e contributive relative a tutta la storia lavorativa della Sig.ra
[...]
facendo riferimento agli archivi dell'Ente. Una volta ricostruita la storia retributiva Pt_1
Sig.ra sarebbe stata calcolata la contribuzione versata nel conto Pt_1 assicurativo oltiplicando l'aliquota contributiva previdenziale, vigente anno per anno, alla retribuzione imponibile per l'anno considerato. Le aliquote contributive utilizzate sono quelle in vigore nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (Circolari n. 157 e n.181/2001). Il montante contributivo così determinato fino all'anno e al CP_1 di decorrenza della prestazione fruita è stato moltiplicato per il coefficiente di trasformazione in rendita relativo all'età dell'assicurata al momento di decorrenza della pensione.” Pertanto, non sarebbe occorso alcun errore dell' essendo scaturito l'indebito per il CP_1 quale è causa dalla ricostituzione contributiva r ossibile per l' solo dopo la CP_2 predetta confluenza in esso del Fondo speciale per i dipendenti fer delle relative pensioni in fruizione. 2.1. Non avendo ab origine assolto l' ai propri oneri di allegazione, sulla parte istante CP_1 non può riversarsi un indifferenzi ere di prova positiva su fatti contrari, circa la sussistenza di un conforme diritto e nell'esatta misura contestatale con nota del 16.05.2019. Ai superiori profili si aggiunga che, dopo la precisazione delle difese dell' operata CP_1 con le note scritte del 24.09.2020, è emersa la prova positiva che la pension on abbia colpevolmente trascurato alcun onere di informativa e/o aggiornamento con l' (ad CP_1 es. sul quantum della prestazione, sul cumulo di altre posizioni reddituali, sulla compatibilità con altri trattamenti, ecc), sussistendo piuttosto un'iniziativa autonoma di ricostituzione pensionistica, da parte dello stesso ente. L'art. 13 comma 1, L. n. 412/1991, come esposto dalla resistente, fa effettivamente riferimento ad errori interamente imputabili all' , letteralmente;
tuttavia, CP_2 un'interpretazione sistematica deve far propendere p costruzione del significato della norma nel senso di errori che ricadano unicamente nella sfera di responsabilità e controllo dell' , senza concorso da parte del percettore della prestazione, cosa che CP_2
è pacificamente avvenuta nel caso di specie. Da quanto esposto deriva l'applicabilità dell'art. art. 13 comma 1, L. n. 412/1991, e dunque deve dichiararsi l'insussistenza dell'indebito formalizzato nella nota dedotta CP_1 in lite, e l'illegittimità l'operazione di recupero coattivo operata dall' CP_1
Devono anche essere corrisposti, in sede di ripetizione, gli interessi sulla somma di euro 990.54, dalla domanda amministrativa (equiparabile alla messa in mora) al saldo. 3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo nella misura minima del parametro legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede: - In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento dell' CP_1 del 16 maggio 2019 e condanna l' a ripetere quanto illegittimamente CP_1 trattenuto, con la corresponsione degli interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo;
- Condanna l' a rifondere a le spese di lite, che liquida in CP_1 Parte_1 euro 1.312, oltre iva, spese generali e c.p.a. e rimborso del contributo unificato versato (43,00 euro).
Così deciso in Isernia, il 30.04.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio