Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, l'Agenzia spaziale italiana e' autorizzata a farsi carico degli oneri derivanti da eventuali imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo, nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei programmi oggetto della cooperazione.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, l'Agenzia spaziale italiana e' autorizzata a farsi carico degli oneri derivanti da eventuali imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo, nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei programmi oggetto della cooperazione.