Articolo 3 della Legge 16 novembre 2015, n. 197
Articolo 2Articolo 4
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17 dicembre 2015
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, l'Agenzia spaziale italiana e' autorizzata a farsi carico degli oneri derivanti da eventuali imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo, nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei programmi oggetto della cooperazione.
Entrata in vigore il 17 dicembre 2015