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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NO NA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 339/2025 depositato il 28/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via Stock 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TIP20000030 2000 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
La parte ricorrente insiste per l'estinzione del giudizio con condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate concorda in ordine all'estinzione del giudizio ma chiede la compensaqzione delle spese. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 ha proposto propone ricorso avverso l'atto di accertamento n. TIP 0000030, concernente il pagamento della c.d. Ecotassa per il veicolo targato Targa_1
Il ricorrente, in particolare, afferma di aver acquistato il veicolo in questione presso la concessionaria tedesca Società_1 OHG in data 23/12/2019, ma precisa che la vettura, contraddistinta dalla targa Targa_1 e dal numero di telaio Telaio_1, era già stata precedentemente immatricolata per la prima volta in Germania il 10 giugno 2005, configurandosi quindi come veicolo usato al momento dell'acquisto.
Il contribuente afferma di aver poi provveduto all'immatricolazione del veicolo nel territorio italiano, operazione che è stata completata il 23 gennaio 2020.
Secondo il ricorrente, nel caso di specie vi è stata una violazione dell'articolo 110 TFUE.
L'Agenzia, costituendosi, ha evidenziato di aver annullato l'atto, in esito alla verifica che effettivamente la vettura era stata immatricolata in Germania il 10 giugno 2005.
Disposta la trattazione del merito, il giudizio è stato deciso come da separato dispositivo.
Il giudizio va dichiarato estinto per la cessazione della materia del contendere, determinata dall'annullamento dell'atto.
In virtù della soccombenza virtuale le spese vanno, tuttavia, poste a carico dell'Agenzia, che soltanto dopo l'instaurazione del giudizio ha verificato la data della prima immatricolazione del veicolo, da cui scaturisce l'illegittimità della pretesa. La liquidazione segue in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.000 per compensi oltre ad accessori se dovuti.
Trieste, 26/01/2026
Il Giudice monocratico
GE NO
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NO NA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 339/2025 depositato il 28/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via Stock 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TIP20000030 2000 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
La parte ricorrente insiste per l'estinzione del giudizio con condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate concorda in ordine all'estinzione del giudizio ma chiede la compensaqzione delle spese. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 ha proposto propone ricorso avverso l'atto di accertamento n. TIP 0000030, concernente il pagamento della c.d. Ecotassa per il veicolo targato Targa_1
Il ricorrente, in particolare, afferma di aver acquistato il veicolo in questione presso la concessionaria tedesca Società_1 OHG in data 23/12/2019, ma precisa che la vettura, contraddistinta dalla targa Targa_1 e dal numero di telaio Telaio_1, era già stata precedentemente immatricolata per la prima volta in Germania il 10 giugno 2005, configurandosi quindi come veicolo usato al momento dell'acquisto.
Il contribuente afferma di aver poi provveduto all'immatricolazione del veicolo nel territorio italiano, operazione che è stata completata il 23 gennaio 2020.
Secondo il ricorrente, nel caso di specie vi è stata una violazione dell'articolo 110 TFUE.
L'Agenzia, costituendosi, ha evidenziato di aver annullato l'atto, in esito alla verifica che effettivamente la vettura era stata immatricolata in Germania il 10 giugno 2005.
Disposta la trattazione del merito, il giudizio è stato deciso come da separato dispositivo.
Il giudizio va dichiarato estinto per la cessazione della materia del contendere, determinata dall'annullamento dell'atto.
In virtù della soccombenza virtuale le spese vanno, tuttavia, poste a carico dell'Agenzia, che soltanto dopo l'instaurazione del giudizio ha verificato la data della prima immatricolazione del veicolo, da cui scaturisce l'illegittimità della pretesa. La liquidazione segue in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.000 per compensi oltre ad accessori se dovuti.
Trieste, 26/01/2026
Il Giudice monocratico
GE NO